Art. 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente,
previdenza e assistenza
1. L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza
dei lavoratori.
Pagina 27 di 41
2. L’appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte
le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenzia-le, assistenziaprevidenzia-le, assicurativa, sanitaria, di solidarietà
paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente
norma-tiva.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui
al presente articolo la stazione appaltante effettua
trat-tenute su qualsiasi credito maturato a favore
dell’appaltatore e procede, in caso di crediti
insufficien-ti allo scopo, all’escussione anche parziale della cauzione
definitiva.
4. L’appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel
con-tratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi,
territoriali ed aziendali, per il settore di attività.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore
invi-tato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o
non contesti formalmente e motivatamente la legittimità
della richiesta, la stazione appaltante può pagare
diretta-mente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in
corso d’opera, detraendo il relativo importo dalle somme
dovute all’appaltatore in esecuzione del contratto.
6. L’appaltatore, all’atto della sottoscrizione del
presente contratto, è in possesso di DURC regolare,
acqui-Pagina 28 di 41
sito e depositato agli atti dalla stazione appaltante.
Art. 17. Sicurezza e salute dei lavoratori
1. In adempimento agli obblighi di cui all’art. 26 del
D.Lgs. 81/2008, la stazione appaltante ha valutato che
nel-le attività previste dal presente appalto sono rinvenibili
interferenze lavorative fra il proprio personale ed il
per-sonale dell’appaltatore: pertanto è stato elaborato il
Do-cumento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze
(DUVRI), già allegato sub “B” al Capitolato.
2. I prezzi unitari, fissi ed invariabili, degli oneri
Euro all’ora: sessanta virgola zero
PREZZO P8.2
Cartellonistica
di avviso
€/cad: 3,00
Euro cadauno: tre virgola zero
PREZZO P8.3
Presidio del
cantiere
€/cad: 30,00
Euro cadauno: trenta virgola zero
Detti prezzi unitari saranno applicati agli interventi
effettivamente eseguiti.
3. In ogni caso si prevede quanto segue:
a) prima dell’inizio delle prestazioni, in apposita
Pagina 29 di 41
riunione di coordinamento, saranno trasferite all’
appalta-tore tutte le informazioni sui rischi specifici esistenti
negli ambienti di lavoro in cui è destinato ad operare
non-ché le norme comportamentali da adottare all’interno delle
aree degli impianti della stazione appaltante;
b) l’ingresso negli impianti aziendali è consentito
so-lo ed esclusivamente al personale ed ai mezzi autorizzati e
pertanto l’appaltatore dovrà preventivamente comunicare
l’elenco del personale e dei mezzi che saranno impegnati
nelle attività oggetto delle prestazioni;
c) l’appaltatore dovrà redigere e consegnare alla
sta-zione appaltante il proprio piano operativo di sicurezza
per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilità nell’organizzazione del servizio e
nell’esecuzione delle prestazioni.
4. Il Responsabile tecnico dell’appaltatore è titolare
di ogni incombenza relativa alla direzione dei servizi
nel-le varie fasi di intervento sugli impianti della stazione
appaltante, con conseguenti responsabilità amministrative,
civili e penali e rimane ad ogni effetto l’unico
responsa-bile della sicurezza, per danni o sinistri di qualsiasi
en-tità che avessero a verificarsi a persone o a cose in
con-seguenza di cattiva e/o errata esecuzione degli interventi
e/o di mancanza di adeguate cautele.
5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani di
sicurez-Pagina 30 di 41
za o del DUVRI da parte dell’appaltatore, costituiscono
causa di risoluzione del contratto in suo danno.
Art. 18. Adempimenti in materia antimafia e in materia
penale – white list
1. La stazione appaltante ha provveduto ad effettuare
le verifiche previste dalla normativa antimafia
disciplina-ta dal D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), con
le modifiche introdotte dal D.Lgs. 258/2012 e s.m.i.
2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle
sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con
la pubblica amministrazione, né all’interruzione
dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e
16 del D.Lgs. 231/2001.
3. La stazione appaltante si riserva in ogni caso la
facoltà di risolvere il contratto in corso di esecuzione,
in danno dell’appaltatore, ove venga comunque a conoscenza,
in sede di informative di cui all’art. 4 del D.Lgs.
490/1994, ovvero all’art. 1-septies del D.L. 06/09/1982,
convertito in Legge 726/1982, ovvero di cui al D.Lgs.
159/2011 (Codice delle leggi antimafia), con le modifiche
introdotte dal D.Lgs. 258/2012 e s.m.i., di elementi o
cir-costanze tali da comportare il venir meno del rapporto
fi-duciario con l’appaltatore oppure nel caso di perdita
dell’iscrizione nell’elenco previsto dall’art. 1, comma 52
della Legge 190/2012 (white list).
Pagina 31 di 41 Art. 19. Subappalto
1. Per il subappalto si applica l’art. 105 del D.Lgs.
50/2016. In particolare la quota parte subappaltabile non
può eccedere il 40% dell’importo complessivo del contratto
ed ogni subappalto deve essere preventivamente autorizzato
dalla stazione appaltante.
2. Trova applicazione quanto previsto dall’art. 105,
comma 13 del D.Lgs. 50/2016 in materia di pagamento diretto
del subappaltatore da parte della stazione appaltante:
all’atto della richiesta di subappalto l’appaltatore ed il
subappaltatore devono indicare chiaramente l’eventuale
ap-plicazione della presente disposizione.
3. L’appaltatore potrà subappaltare parti del servizio
solo se indicato espressamente in sede di gara; richieste
di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate
dalla stazione appaltante.
4. In ogni caso il subappalto non comporta alcuna
modi-ficazione agli obblighi e agli oneri dell’appaltatore che
rimane unico e solo responsabile nei confronti della
sta-zione appaltante.
5. Anche le prestazioni di terzi volte, in tutto o in
parte, alle attività di caricamento, trasporto,
disidrata-zione sono considerate subappalto. Tali eventuali terzi
do-vranno pertanto essere in possesso dei requisisti previsti
dalla Legge per le attività loro affidate. Rimane invariata
Pagina 32 di 41
la responsabilità dell’appaltatore il quale, anche per la
parte di servizi affidata a terzi, risponderà in proprio di
tutti gli obblighi previsti dal Capitolato e delle relative
penali e comminatorie.
6. E’ fatto divieto all’appaltatore di cedere il
con-tratto o subconcedere in tutto o in parte il servizio sotto
la comminatoria dell’immediata risoluzione del contratto e
della perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei
danni e delle spese causate alla stazione appaltante.
7. Senza l’autorizzazione scritta della stazione
appal-tante è pure vietata qualunque cessione di credito.
8. Il contratto non può essere ceduto, neppure
parzial-mente: la violazione del presente obbligo darà diritto alla
risoluzione del contratto ex art. 1456 del c.c. In caso di
cessione di azienda, di trasformazione, fusione e scissione
troveranno applicazione le speciali disposizioni dell’art.
11 del Capitolato e, in quanto compatibile, l’art. 2558 del
c.c.
Art. 20. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione
de-finitiva
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente
contratto o previsti negli atti da questo richiamati, e con
particolare riferimento alle previsioni dell’art. 103 del
D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore ha prestato apposita cauzione
definitiva mediante polizza fideiussoria numero
Pagina 33 di 41
_________________ rilasciata in data ___________ da
___________________, per l’importo di euro _________,__
pa-ri al __,__% dell’importo del presente contratto (in quanto
l’appaltatore risulta conforme ai requisiti previsti
all’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016).
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura
dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del
80% dell’iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%,
cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente
all’emissione del certificato di regolare esecuzione finale
dei servizi.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura
le-gale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni
volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua
escussione, anche parziale, ai sensi del presente
contrat-to.
Art. 21. Responsabilità verso terzi
1. L’appaltatore è l’unico responsabile del rispetto
del Codice della strada (anche con riferimento al trasporto
di rifiuti), della sicurezza del proprio personale e di
eventuali danni causati a terzi, al personale e agli
im-pianti della stazione appaltante anche nel caso in cui
ve-nissero affidate e/o subappaltate a terzi alcune parti del
servizio.
Pagina 34 di 41
2. L’appaltatore è responsabile di qualsiasi danno,
di-retto o indidi-retto, che possa derivare alla stazione
appal-tante o a soggetti terzi dall’esecuzione del servizio in
contratto.
3. L’appaltatore solleva sino d’ora la stazione
appal-tante da qualunque responsabilità derivante dallo
smalti-mento non autorizzato dei rifiuti previsto dal presente
ap-palto.
4. L’appaltatore è l'esclusivo responsabile di ogni e
qualsiasi danno derivante:
- da negligenza, imprudenza o imperizia;
- dall’inosservanza, colposa o dolosa, delle vigenti
normative o delle prescrizioni del contratto o del
Capito-lato;
- dall’inosservanza delle direttive impartite dalla
stazione appaltante per l’esecuzione del servizio.
5. L’appaltatore è quindi tenuto alla scrupolosa
osser-vanza delle leggi, dei contratti di lavoro, dei regolamenti
e delle prescrizioni vigenti, sia in rapporto alle modalità
di esecuzione del servizio sia nei confronti dei propri
di-pendenti. In particolare è tenuto ad applicare le norme
specifiche in materia di trasporto di rifiuti ed in materia
di sicurezza e salute dei lavoratori.
6. Conseguentemente ogni più ampia responsabilità sia
civile che penale, per eventuali infortuni, danni,
inciden-Pagina 35 di 41
ti ricadrà esclusivamente sull’appaltatore, restando la
stazione appaltante sollevata e manlevata al riguardo.
Art. 22. Assicurazione e accertamento danni
1. A garanzia dei relativi rischi derivanti
dall’esecuzione delle attività previste dal presente
con-tratto, l’appaltatore è in possesso di polizza per
Respon-sabilità Civile ______________ con primaria compagnia di
assicurazione (___________________), con un massimale non
inferiore ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).
2. L’accertamento dei danni sarà effettuato da un
re-sponsabile tecnico della stazione appaltante alla presenza
di un responsabile dell’appaltatore (o suo delegato). A
ta-le scopo il responsabita-le tecnico della stazione appaltante
comunicherà con sufficiente anticipo all’appaltatore il
giorno e l’ora in cui si valuterà lo stato dei danni in
mo-do da consentire all’appaltatore medesimo di intervenire.
3. Qualora l’appaltatore non manifesti la volontà di
partecipare all’accertamento in oggetto, il responsabile
tecnico della stazione appaltante procederà autonomamente
alla presenza di due testimoni. Tale constatazione
costi-tuirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni
che dovrà essere corrisposto dall’appaltatore.