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Art. 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente,

previdenza e assistenza

1. L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni

dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti

sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza

dei lavoratori.

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2. L’appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte

le norme in materia retributiva, contributiva,

previdenzia-le, assistenziaprevidenzia-le, assicurativa, sanitaria, di solidarietà

paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente

norma-tiva.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui

al presente articolo la stazione appaltante effettua

trat-tenute su qualsiasi credito maturato a favore

dell’appaltatore e procede, in caso di crediti

insufficien-ti allo scopo, all’escussione anche parziale della cauzione

definitiva.

4. L’appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad

applicare integralmente tutte le norme contenute nel

con-tratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi,

territoriali ed aziendali, per il settore di attività.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni

dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore

invi-tato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o

non contesti formalmente e motivatamente la legittimità

della richiesta, la stazione appaltante può pagare

diretta-mente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in

corso d’opera, detraendo il relativo importo dalle somme

dovute all’appaltatore in esecuzione del contratto.

6. L’appaltatore, all’atto della sottoscrizione del

presente contratto, è in possesso di DURC regolare,

acqui-Pagina 28 di 41

sito e depositato agli atti dalla stazione appaltante.

Art. 17. Sicurezza e salute dei lavoratori

1. In adempimento agli obblighi di cui all’art. 26 del

D.Lgs. 81/2008, la stazione appaltante ha valutato che

nel-le attività previste dal presente appalto sono rinvenibili

interferenze lavorative fra il proprio personale ed il

per-sonale dell’appaltatore: pertanto è stato elaborato il

Do-cumento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze

(DUVRI), già allegato sub “B” al Capitolato.

2. I prezzi unitari, fissi ed invariabili, degli oneri

Euro all’ora: sessanta virgola zero

PREZZO P8.2

Cartellonistica

di avviso

€/cad: 3,00

Euro cadauno: tre virgola zero

PREZZO P8.3

Presidio del

cantiere

€/cad: 30,00

Euro cadauno: trenta virgola zero

Detti prezzi unitari saranno applicati agli interventi

effettivamente eseguiti.

3. In ogni caso si prevede quanto segue:

a) prima dell’inizio delle prestazioni, in apposita

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riunione di coordinamento, saranno trasferite all’

appalta-tore tutte le informazioni sui rischi specifici esistenti

negli ambienti di lavoro in cui è destinato ad operare

non-ché le norme comportamentali da adottare all’interno delle

aree degli impianti della stazione appaltante;

b) l’ingresso negli impianti aziendali è consentito

so-lo ed esclusivamente al personale ed ai mezzi autorizzati e

pertanto l’appaltatore dovrà preventivamente comunicare

l’elenco del personale e dei mezzi che saranno impegnati

nelle attività oggetto delle prestazioni;

c) l’appaltatore dovrà redigere e consegnare alla

sta-zione appaltante il proprio piano operativo di sicurezza

per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative

responsabilità nell’organizzazione del servizio e

nell’esecuzione delle prestazioni.

4. Il Responsabile tecnico dell’appaltatore è titolare

di ogni incombenza relativa alla direzione dei servizi

nel-le varie fasi di intervento sugli impianti della stazione

appaltante, con conseguenti responsabilità amministrative,

civili e penali e rimane ad ogni effetto l’unico

responsa-bile della sicurezza, per danni o sinistri di qualsiasi

en-tità che avessero a verificarsi a persone o a cose in

con-seguenza di cattiva e/o errata esecuzione degli interventi

e/o di mancanza di adeguate cautele.

5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani di

sicurez-Pagina 30 di 41

za o del DUVRI da parte dell’appaltatore, costituiscono

causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 18. Adempimenti in materia antimafia e in materia

penale – white list

1. La stazione appaltante ha provveduto ad effettuare

le verifiche previste dalla normativa antimafia

disciplina-ta dal D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), con

le modifiche introdotte dal D.Lgs. 258/2012 e s.m.i.

2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle

sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con

la pubblica amministrazione, né all’interruzione

dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e

16 del D.Lgs. 231/2001.

3. La stazione appaltante si riserva in ogni caso la

facoltà di risolvere il contratto in corso di esecuzione,

in danno dell’appaltatore, ove venga comunque a conoscenza,

in sede di informative di cui all’art. 4 del D.Lgs.

490/1994, ovvero all’art. 1-septies del D.L. 06/09/1982,

convertito in Legge 726/1982, ovvero di cui al D.Lgs.

159/2011 (Codice delle leggi antimafia), con le modifiche

introdotte dal D.Lgs. 258/2012 e s.m.i., di elementi o

cir-costanze tali da comportare il venir meno del rapporto

fi-duciario con l’appaltatore oppure nel caso di perdita

dell’iscrizione nell’elenco previsto dall’art. 1, comma 52

della Legge 190/2012 (white list).

Pagina 31 di 41 Art. 19. Subappalto

1. Per il subappalto si applica l’art. 105 del D.Lgs.

50/2016. In particolare la quota parte subappaltabile non

può eccedere il 40% dell’importo complessivo del contratto

ed ogni subappalto deve essere preventivamente autorizzato

dalla stazione appaltante.

2. Trova applicazione quanto previsto dall’art. 105,

comma 13 del D.Lgs. 50/2016 in materia di pagamento diretto

del subappaltatore da parte della stazione appaltante:

all’atto della richiesta di subappalto l’appaltatore ed il

subappaltatore devono indicare chiaramente l’eventuale

ap-plicazione della presente disposizione.

3. L’appaltatore potrà subappaltare parti del servizio

solo se indicato espressamente in sede di gara; richieste

di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate

dalla stazione appaltante.

4. In ogni caso il subappalto non comporta alcuna

modi-ficazione agli obblighi e agli oneri dell’appaltatore che

rimane unico e solo responsabile nei confronti della

sta-zione appaltante.

5. Anche le prestazioni di terzi volte, in tutto o in

parte, alle attività di caricamento, trasporto,

disidrata-zione sono considerate subappalto. Tali eventuali terzi

do-vranno pertanto essere in possesso dei requisisti previsti

dalla Legge per le attività loro affidate. Rimane invariata

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la responsabilità dell’appaltatore il quale, anche per la

parte di servizi affidata a terzi, risponderà in proprio di

tutti gli obblighi previsti dal Capitolato e delle relative

penali e comminatorie.

6. E’ fatto divieto all’appaltatore di cedere il

con-tratto o subconcedere in tutto o in parte il servizio sotto

la comminatoria dell’immediata risoluzione del contratto e

della perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei

danni e delle spese causate alla stazione appaltante.

7. Senza l’autorizzazione scritta della stazione

appal-tante è pure vietata qualunque cessione di credito.

8. Il contratto non può essere ceduto, neppure

parzial-mente: la violazione del presente obbligo darà diritto alla

risoluzione del contratto ex art. 1456 del c.c. In caso di

cessione di azienda, di trasformazione, fusione e scissione

troveranno applicazione le speciali disposizioni dell’art.

11 del Capitolato e, in quanto compatibile, l’art. 2558 del

c.c.

Art. 20. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione

de-finitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente

contratto o previsti negli atti da questo richiamati, e con

particolare riferimento alle previsioni dell’art. 103 del

D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore ha prestato apposita cauzione

definitiva mediante polizza fideiussoria numero

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_________________ rilasciata in data ___________ da

___________________, per l’importo di euro _________,__

pa-ri al __,__% dell’importo del presente contratto (in quanto

l’appaltatore risulta conforme ai requisiti previsti

all’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016).

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura

dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del

80% dell’iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%,

cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente

all’emissione del certificato di regolare esecuzione finale

dei servizi.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura

le-gale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni

volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua

escussione, anche parziale, ai sensi del presente

contrat-to.

Art. 21. Responsabilità verso terzi

1. L’appaltatore è l’unico responsabile del rispetto

del Codice della strada (anche con riferimento al trasporto

di rifiuti), della sicurezza del proprio personale e di

eventuali danni causati a terzi, al personale e agli

im-pianti della stazione appaltante anche nel caso in cui

ve-nissero affidate e/o subappaltate a terzi alcune parti del

servizio.

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2. L’appaltatore è responsabile di qualsiasi danno,

di-retto o indidi-retto, che possa derivare alla stazione

appal-tante o a soggetti terzi dall’esecuzione del servizio in

contratto.

3. L’appaltatore solleva sino d’ora la stazione

appal-tante da qualunque responsabilità derivante dallo

smalti-mento non autorizzato dei rifiuti previsto dal presente

ap-palto.

4. L’appaltatore è l'esclusivo responsabile di ogni e

qualsiasi danno derivante:

- da negligenza, imprudenza o imperizia;

- dall’inosservanza, colposa o dolosa, delle vigenti

normative o delle prescrizioni del contratto o del

Capito-lato;

- dall’inosservanza delle direttive impartite dalla

stazione appaltante per l’esecuzione del servizio.

5. L’appaltatore è quindi tenuto alla scrupolosa

osser-vanza delle leggi, dei contratti di lavoro, dei regolamenti

e delle prescrizioni vigenti, sia in rapporto alle modalità

di esecuzione del servizio sia nei confronti dei propri

di-pendenti. In particolare è tenuto ad applicare le norme

specifiche in materia di trasporto di rifiuti ed in materia

di sicurezza e salute dei lavoratori.

6. Conseguentemente ogni più ampia responsabilità sia

civile che penale, per eventuali infortuni, danni,

inciden-Pagina 35 di 41

ti ricadrà esclusivamente sull’appaltatore, restando la

stazione appaltante sollevata e manlevata al riguardo.

Art. 22. Assicurazione e accertamento danni

1. A garanzia dei relativi rischi derivanti

dall’esecuzione delle attività previste dal presente

con-tratto, l’appaltatore è in possesso di polizza per

Respon-sabilità Civile ______________ con primaria compagnia di

assicurazione (___________________), con un massimale non

inferiore ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

2. L’accertamento dei danni sarà effettuato da un

re-sponsabile tecnico della stazione appaltante alla presenza

di un responsabile dell’appaltatore (o suo delegato). A

ta-le scopo il responsabita-le tecnico della stazione appaltante

comunicherà con sufficiente anticipo all’appaltatore il

giorno e l’ora in cui si valuterà lo stato dei danni in

mo-do da consentire all’appaltatore medesimo di intervenire.

3. Qualora l’appaltatore non manifesti la volontà di

partecipare all’accertamento in oggetto, il responsabile

tecnico della stazione appaltante procederà autonomamente

alla presenza di due testimoni. Tale constatazione

costi-tuirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni

che dovrà essere corrisposto dall’appaltatore.

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