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RASSEGNA DI PUBBLICAZIONI RECENTI

8) Agevolazioni ed esenzioni

Bo ffa M. - Note esplicative sulle concentrazioni e x legge n. 1 1 0 del 1 9 6 5 , « Boll. trib. inf. », 1974, 1792.

D ’Am a t i N. - Case di cura ed agevolazioni tributarie per l’industrializzazione

del Mezzogiorno, « Dir. prat. trib. », 1974, II, 601.

D ’Af f l a t i N. - Benefici fiscali per la riattivazione di stabilimenti industriali esi­

stenti nel Mezzogiorno, « Dir. prat. trib. », 1974, II, 615.

De Tollo V. - Ancora sulla esenzione fiscale dall’imposta di bollo degli atti

relativi alle azioni giudiziarie dell’INADEL, « Riv. it. prev. soc. », 1974, 95.

Di Cia c c ia S. - In tema di esenzione a favore della costruzione di autostrade, « Boll. trib. inf. », 1974, 1881.

Ma r o n g iu G. - Sulla infondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale relativi

al regime fiscale del territorio di Assisi, « Dir. prat. trib. », 1974, II, 573. Pia z z a G. - Agevolazioni tributarie per reinvestimento di plusvalenze, « Probi,

— 698 —

TartagliaP. - Disciplina fiscale del contratto per persona da nominare, « Giust. trib. imp. dir. », 1974, 291.

9) Tributi locali

All e g r e t t i TJ. - Il bilancio delle Regioni e degli Enti locali, « Riv. amm. », 1974, 637.

Casertan o A. - L'imposta locale sui redditi con riferimento ai professionisti, « Leg. giur. trib. », 1974, 1032.

Co m e l la B. - La natura giuridica dì sovrimposta dell’ICAP e la sua rilevanza

in ordine ai termini di decadenza per Vaccertamento, « Dir. prat. trib. »,

1974, ir, 653.

Oresti E. - INVIM - Società immobiliari - Cosa si intende - Inapplicabilità

dell’imposta, « Probi, soc. tecn. prof. », 1974, 676.

De Pasquale A. - Il potere impositivo dei Comuni nel quadro della nuova ri­ forma tributaria, « Rass. mens. imp. dir. », 1974, 834.

Di Pie tr o A. - L'imposta sugli incrementi di valore degli immobili nei confronti

delle società di gestione, «D ir. prat. trib.», 1974, II, 824.

Gu c c io n eV. - Rioognizione delle stato attuale dei controlli ed ipotesi ricostrut­

tive nel quadro di una riforma della finanza regionale, « Riv. trim. dir.

pubbl. », 1974, 647.

Mo r e tt i G. C. - Contributo alla definizione dei poteri impositivi delle Regioni, « Notiz. giur. reg. », 1974, 7.

Russo M. - L’inapplicabilità del D.P.R. 24 novembre 1911, n. 1199, ai ricorsi

contenziosi tributari con particolare riguardo ai ricorsi in materia di im­ poste di consumo, « Boll. trib. inf. », 1974, 1750.

Luzzati E. - Note sull’imposizione al consumo, «R iv. dir. fin. se. fin.», 1974, I, 364.

Va le n t e D. - Appunto sui tempi di riscossione dei tributi comunali, « Dir. prat. trib.», 1974, I, 628.

10) Riforma tributaria

Av v a n ta g g ia ti M. - I redditi degli enti pubblici e la riforma tributaria, « Leg. giur. trib. », 1974, 1466.

Ba s s i E. - Differenze tra tassazione delle società personali e società di capitali in materia di imposte dirette alla luce della riforma tributaria, « Probi,

soc. tecn. prof. », 1974, 618.

BoselloF. - Gli enti locali nella riforma tributaria, « Riv. amm. », 1974, 537.

ComoglioL. P. - Oneri di registrazione e jus superveniens, « Dir. prat. trib. », 1974, II, 437.

De Pasquale A. - Il potere impositivo dei Comuni nel quadro della nuova ri­ forma tributaria, «Rass. mens. imp. dir.», 1974, 834.

Di Cia c c ia S. - La notificazione degli atti relativi ai tributi erariali nelle dispo­

sizioni delegate della riforma tributaria, « Tributi », 1974, n. 9, 63. FlorioP. - R i f l e s s i o n i s u l l a r i f o r m a t r i b u t a r i a , «Nuova riv. leg. dottr. giur.»,

1974, 1735.

Gr a n e l l i A. E. - La tassazione delle r e d e v a n e e s passive di impresa nel quadro della riforma tributaria, « Riv. dir. fin. se. fin. », 1974, I, 354. Me r l in o R. - La riforma tributaria - Prima dichiarazione di illegittimità costi­

tuzionale - La notificazione degli atti in caso di irreperibilità del contri­ buente, « Rass. mens. imp. dir. », 1974, 735.

Mic o z z i L. - La riforma tributaria, « Rass. m e n s. imp. dir. », 1974, 637.

Motto A. - La riforma tributaria - La cartella di pagamento delie imposte

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Motto A. - Riforma tributaria - Disciplina della responsabilità solidale e di

altre garanzie nel pagamento delle imposte dirette iscritte a ruolo,

« L ’esatt. », 1974, 538.

NavaG. - Imposta sul reddito delle persone fisiche e tassazione dei coniugi:

prospettive della riforma tributaria e comparazione nell’ambito della Co­ munità europea, « Riv. dott. comm. », 1974, 618.

Nociti G. - Riforma tributaria - È incostituzionale l’art. 4 del D.P.R. 29 set­ tembre 1973, n. 597, che regola il cumulo dei. redditi della moglie con quelli del marito!, «B oll, trito, inf. », 1974, 1466.

Provini G. - La parificazione di alcuni enti alle amministrazioni dello Stato e la sua soppressione nella riforma tributaria, « Dir. prat. trib. », 1974,

II, 419.

Santamaria T. - Le scritture contabili nella riforma tributaria, «Rass. IVA etc. », 1974, 1237.

Stefani G. - La discriminazione qualitativa dei redditi e la riforma tributaria, « Boll. trib. inf. », 1974, 1461.

11) Diritto tributario straniero e comparato

Beulinckx A. - Edwardes-Ker M. - Belgian Tax Reform, « British Tax R. », 1974, n. 2, 89.

Christophe .1. - Simplifìcation, lui te contre la fraude, « I, econ. », 1974, apr., 12.

Fichera F. - L’extrafiscalità nell’ordinamento costituzionale della Repubblica

federale tedesca, « Dir. prat. trib. », 1974, I, 581.

Gonzai.es GaroiaE. - La cosiddetta « evasione fiscale legittima », II, « Riv. dir.

fin. se. fin. », 1974, I, 254.

Kratzsoh D. - Der Strafrechtliche Aspekt der Selbstmzeige (§ 395 AO), « Steuer Wirtsch. », 1974, 68.

Loyelr, P. A. - Reflections on Unified Estate and Gift Tax Regime, « British Tax Rev. », 1974, 141.

MacNairH. S. A. - Corporation Tax Rates and Limits, « The Account. », 1974, 834.

Naya G. - Imposta sul reddito delle persone fisiche e tassazione dei coniugi: prospettive della riforma tributaria e comparazione nell'ambito della Co­ munità europea, « Riv. dott. comm. », 1974, 616.

NockR. S. - Value Added Tax - Amendements and Regulatiom, « British Tax Rev. », 1974, 38 e 108.

Wise R. M. - Tax Shelters: Motion Pinture Films, « Canad. Chart. Account. », 1974, 54.

W01.LEMBORG L. J. - Il sistema fiscale negli Stati Uniti, « Rass. mens. imp. dir. »,

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12) Diritto tributario internazionale

Catucci R. - Le preferenze tariffarie generalizzate della Comunità a nove, « Mondo fin. », 1974, marzo-aprile, 5.

CeloriaC - Considerazioni in ordine alla clausola di parità tributaria prevista

all’art. I l i n. 2 dell’Accordo GATT con particolare riferimento alle impor­ tazioni in massa, « Foro pad. », 1974, I, 243.

Erichsen M. - Zur Strategie internationaler Steuergeschäfte bei Einkünften

aus nichtselbständinger Arbeit im Netzwerk bilateralen Doppelbesteuer­ ungsverträge, « Steuer Wirtsch. », 1974, 81.

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G I U R I S P R U D E N Z A

CASSAZIONE, Sez. Un., 8 giugno 1972, n. 1771 - Pres. Fl o r e - Est. La Fa r i n a -P.M. Trotta (conci, diff.) - Amministrazione finanziaria dello Stato c.

S.p.a. Filatura del Piave.

Dogana - GATT . Principio della parità di trattamento tributario - Nozione.

Con la l. 5 aprile 1950, n. 295, di esecuzione dell’accordo generale sulle tariffe e sul commercio, è stato normativamente posto il principio — fin qui non derogato — della parità di trattamento tributario tra prodotti nazionali e prodotti similari importati da Stati aderenti al GATT. Per Vapplicazione di tale principio occorre aver riguardo non alle singole imposte, bensì al comples­ sivo carico fiscale che colpisce, nel territorio dello Stato, il prodotto di origine nazionale e quello d’importazione (nella specie, cotone greggio), onde non va estesa al prodotto estero la riduzione di una imposta (nella specie, i.g.e.) cui è soggetto il prodotto nazionale ove non ne derivi alterazione della parità del carico tributario complessivo (1 ).

(Omissis). — Svolgimento del processo. — Con atto notificato in data 15 gennaio 1968, la s.p.a. Filatura del Piave conveniva in giudizio dinanzi al tribunale di Genova l’aminiliistra zione delle finanze dello Stato, esponendo che, negli anni dal 1958 al 1966, aveva importato dagli Stati Uniti d’America, dalla Turchia e dal Brasile, ingenti quantitativi di cotone greggio, su cui aveva corrisposto l’i.g.e. suH’importazione nella misura del 6 % e talvolta del 7 % del

valore imponibile, anziché nella misura del 4 % di cui all’art, 5 1. 21 marzo 1958, n. 267, applicabile, ai sensi dell’accordo GATT sulle tariffe doganali, reso ese­ cutivo in Italia con 1. 5 aprile 1950, n. 295, ai prodotti similari importati dal ter­ ritorio degli Stati aderenti a tale accordo ; chiedeva, pertanto, la condanna del­ l’amministrazione convenuta alla restituzione della somma di lire 8.584.127 quale imposta sull’entrata indebitamente percepita, con gli interessi di legge e le spese del giudizio.

( 1 ) In tema di principio di parità di trattamento tributario rispetto a pro­ dotti provenienti da Stati aderenti al GATT (* ).

I. L’applicazione del principio di non discriminazione, sancito nel- l’art. I l i , par. 2, dell’accordo GATT, in relazione alle disposizioni, che, entrate in vigore successivamente alla legge di esecuzione del trattato, fissano un trattamento fiscale più gravoso nei confronti dei prodotti esteri rispetto a quelli nazionali, costituisce uno dei problemi più spi­ nosi tra quelli toccati dalla giurisprudenza (1).

(») Studio effettuato nel gruppo di ricerca del C.N.R., diretto dal Prof. G. A. Micheli.

(1) Il problema dei rapporti tra diritto interno e diritto internazionale è destinato a porsi con sempre maggior frequenza, considerando la tendenza che oggi presiede al sistema dei rapporti internazionali. Nel loro ambito i H7. R i v . d ir . fin . - II - 1974.

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L’amministrazione convenuta contestava il fondamento della domanda, as­ sumendo che l’aliquota del 4 % in base alla norma ex adverso invocata, era applicabile soltanto ai cotoni di produzione nazionale.

Il tribunale di Genova, con sent. emessa il 21 marzo 1969, rigettava la domanda, ritenendo che il principio della parità, enunciato dall’accordo GATT, non si riferisca ad ogni singolo atto impositivo, bensì al complessivo carico tribu­ tario gravante su ogni particolare prodotto.

Rilevava che, ammesso detto principio, la pretesa attrice risultava infon­ data, posto che la riduzione del 4 % dell’aliquota dell’i.g.e. di cui all’art. 5 della 1. n. 267 del 1958, anziché apportare un trattamento di favore al cotone nazionale in massa (depurato dai semi) rispetto a quello straniero, estensibile in virtù dell’accordo GATT al similare prodotto proveniente dai paesi aderenti, aveva introdotto una perequazione del carico fiscale sui cotoni grezzi di qua­ lunque provenienza essi fossero, perequazione, che prima non esisteva, a tutto danno del prodotto nazionale.

A seguito di appello della società Filatura del Piave, la corte di appello di Genova, con sentenza del 24 marzo 1970, in riforma della pronuncia dei primi giudici, dichiarava che sui cotoni grezzi importati dai paesi aderenti al GATT era applicabile l’imposta i.g.e. nella misura ridotta del 4 % e condannava, con­ seguentemente, l’amministrazione al rimborso delle somme richiestele.

Consideravano, tra l’altro, i giudici di appello che non poteva essere accolto il principio della cosiddetta parità tributaria complessiva, che veniva ad impe­ gnare diverse situazioni giuridiche, cioè, da una parte l’elemento di riferimento costituito dal complesso degli oneri gravanti sul prodotto nazionale nelle sue varie fasi dei processi economici ed industriali, e, d’altro lato, l’elemento di

Nel caso sottopostole la Corte si occupa dell’Imposta generale sul­ l’entrata riscossa all’importazione del cotone in massa depurato, prove­ niente dai paesi aderenti al GATT con un’aliquota del 6 %, superiore a quella applicata, una tantum, al similare prodotto nazionale colpito con un’aliquota del 4 %.

Tale disparità di trattamento, eliminata nel 1969 (2), traeva la sua

rapporti commerciali sembrano destinati ad assumere un ruolo determinante, in quanto più di ogni altro si prestano, per gli interessi che coinvolgono, a giuocare il ruolo di fattori di propulsione delle ricerche sul tema.

Si comprende così come mai l’accordo GATT (General Agreement on

Tarìff and Trade), per lungo tempo ignorato dalla dottrina e dalla giurispru­

denza, venga proposto all’attenzione generale. Per una completa esposizione, cfr., M. Giuliano, La cooperazione degli Stati e il commercio internazionale, Milano, 1972, 99 e segg. ; Coppola d’Anna, L’accordo generate sulle tariffe do­

ganali e sul commercio (GATT), Roma, 1951, passim.

Per una migliore comprensione dell’argomento si ricorda che l’art. Ili, par. 2, dell’accordo, ratificato con legge 5 aprile 1950, n. 295, dispone : « I prodotti importati da ogni paese aderente non saranno colpiti, direttamente o indirettamente, da tasse o imposte interne... superiori a quelle, direttamente o indirettamente, applicate ai prodotti similari nazionali ».

(2) Cfr., art. 9, legge 1° agosto 1969, n. 478, il quale dispone che l’impo­ sta generale sulla entrata, dovuta una tantum sul cotone di produzione nazio­ nale, va applicata con l’aliquota del 6 %.

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riferimento costituito dal complesso degli oneri gravanti sul prodotto importato con esclusivo riguardo al momento della sua importazione, a nulla rilevando l’incidenza degli oneri tributari dallo stesso prodotto già scontati nelle varie fasi del processo che lo riguardava. La ratio dell’accordo GATT è, invece, nel senso di escludere l’esistenza di due trattamenti fiscali all’interno di ciascuno Stato, l’uno riservato al prodotto nazionale e l’altro al prodotto di provenienza estera, e cioè, quello di considerare quale unico fenomeno rilevante quello com­ merciale, con esclusivo riferimento all'atto dell’importazione, escludendo dalla relativa regolamentazione tutti i fenomeni anteriori, cosicché, come non deve essere presa in considerazione l’incidenza degli oneri tributari gravanti nello Stato d’origine sul prodotto importato, così non debbono essere calcolati gli oneri tributari che gravano sul prodotto nazionale in tutte le fasi produttive anteriori a quello che precede l’importazione del corrispondente prodotto stra­ niero ; che, oltre la ratio, anche la lettera dell’accordo porta a tale interpreta­ zione, parlando di « prodotti », e intendendo, così, limitare i termini del con­ fronto agli oneri tributari che colpiscono un certo risultato del coordinamento dei fattori produttivi, risultato conseguito rispettivamente in Italia ovvero fuori dall’Italia, ma quivi importato, anche gli avverbi « direttamente o indiretta­ mente » usati nell’accordo sia per i prodotti nazionali che per quelli importati, essendo evidentemente, ove si tratti di prodotti stranieri, riferibili soltanto al tributo applicato all’atto dall’importazione, cioè incidente sul prodotto quale si presenta allo stato finale (dovendosi ignorare le imposte scontate dallo stesso prodotto nelle varie fasi dei processi economici che l’hanno interessato), non potrebbero, quando riferiti ai prodotti nazionali, assumere il diverso significato del complesso dei vari oneri ripartiti nelle varie fasi dei processi economici.

origine da una complessa vicenda normativa. Il cotone depurato da semi infatti rientrava tra quei prodotti tessili, per i quali la legge 12 agosto 1957, n. 757 prevedeva l’applicazione dell’imposta generale sull’entrata

una tantum anziché nei modi ordinari: tuttavia il testo legislativo non

discriminava la produzione estera da quella nazionale, poiché fissava una aliquota del 6 % sia per il cotone estero che per quello nazionale.

Successivamente però la legge 21 marzo 1958, n. 267 alterava l’origi­ naria parità di trattamento, poiché determinava, per il cotone di produ­ zione nazionale, un’aliquota del 4% , lasciando inalterata quella del 6% , che continuava ad applicarsi all’importazione del prodotto estero.

L’intento che si voleva perseguire con questa legge non era discrimi­ natorio, poiché in realtà quel che il legislatore voleva ottenere, come ri­ sulta dai lavori preparatori, era l’equiparazione dei carichi fiscali com­ plessivi, rispettivamente applicati ai prodotti a seconda dell’origine. T fautori del diverso trattamento fiscale sostenevano infatti che il cotone nazionale si trovava economicamente svantaggiato rispetto a quello estero a seguito dell’applicazione dell’I.G.E. una tantum' in misura pari a quella prevista per il cotone straniero. Questa situazione di svantaggio deri­ vava dal fatto che il prodotto nazionale era colpito durante il ciclo di lavorazione da tributi (FI.G.E. corrisposta sulle materie prime nei modi

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Ricordava, poi, il giudice d’appello che, in conformità di una nota decisiva della Corte Suprema, l’art. I li, par. secondo della seconda parte dell’accordo GATT ha la portata letterale che risulta dal testo di legge, e cioè quella di disporre che tutte le singole tasse e imposizioni, di qualunque natura esse siano, che gra­ vano sui prodotti nazionali, non possono gravare (direttamente o indiretta­ mente) in modo superiore sui prodotti similari importati dai territori dei paesi aderenti. Aggiungeva essere irrilevanti i motivi, che si assumevano di ordine perequativo, per cui, con l’art. 5 della 1. n. 267 del 1958, il legislatore aveva preordinato un trattamento di favore per il cotone nazionale, non valendo quei motivi ad impedire che, una volta inserita la norma nell intero sistema le­ gislativo, essa si estendesse automaticamente al cotone in massa importato dai paesi aderenti al GATT. Rigettava, poi, la corte di merito, la tesi dell’ammini­ strazione secondo cui, — nella premessa che nell’ordinamento italiano la legge ordinaria che rende esecutivo nell’interno dello Stato un trattato internazionale non pone limiti alla futura sovrana attività legiferante del Parlamento, restando questo libero di emanare in futuro leggi interne contrastanti con gli impegni internazionali già assunti —, si assumeva che di tale libertà il legislatore avreb­ be, nella specie, fatto uso, riducendo l’aliquota dell’i.g.e. soltanto per i cotoni di produzione nazionale, e non estendendo, quindi, la riduzione al cotone di produ­ zione estera ; e secondo cui, ancora si negava che l’ordine di esecuzione dell’ac­ cordo GATT abbia introdotto nell’ordinamento interno un principio di ordine generale, automaticamente applicabile non appena se ne verifichino i presup­ posti di fatto (cioè la pura e semplice riduzione all’interno delle aliquote d’im­ posta). La corte osservava, in contrario, che l’impegno di ciascuno degli Stati contraenti di porre un trattamento tributario di parità per i prodotti nazionali e per quelli importati dagli altri Stati contraenti si era tradotto in norma in­ terna dello Stato italiano a seguito della legge di esecuzione n. 295 del 1950,

ordinari), che necessariamente doveva incorporare nel prezzo del prodotto finito. Il cotone estero invece, arrivando alle nostre frontiere depurato dalle imposte indirette interne per i noti meccanismi dei rimborsi al­ l’esportazione goduti nel paese d’origine, fruiva di un ingiustificato trat­ tamento di favore tale da incidere negativamente sulla concorrenzialità del prodotto italiano.

Questi motivi non hanno evidentemente convinto gli importatori di cotone dai paesi aderenti al GATT, nei cui confronti l’amministrazione richiedeva l’I.G.E. in misura superiore a quella applicata al similare pro­ dotto nazionale. Ne è nata così una vicenda giudiziaria, nell’ambito della quale gli importatori, sostenendo che in base all’art. I l i del GATT i pro­ dotti esteri dovevano essere tassati in misura non superiore ai similari prodotti nazionali, chiedevano il rimborso dell’I.G.E., a loro dire, ille­ gittimamente applicata in misura superiore a quella in realtà dovuta (3).

(3) Per una esauriente trattazione storica della vicenda giudiziaria, cfr., Muratori, Nuovo indirizzo giurisprudenziale in tema di uguaglianza tri­ butaria tra prodotti nazionali e prodotti provenienti da paesi aderenti al GATT, in Dir. e prat. trib., 1972, II, 736 e segg.

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introducendo, così, una assoluta parificazione tributaria tra i prodotti nazionali e quelli importati da altri Stati aderenti ; conseguentemente, ogni qualvolta una norma giuridica interna dispone un determinato trattamento tributario nei confronti del prodotto nazionale, questo si estende automaticamente ai prodotti provenienti da Stati aderenti, sempreché una volontà contraria non risulti dalla legge che dispone a favore dei prodotti nazionali, o da altra legge che escluda, esplicitamente o implicitamente, l’anzidetta estensione ; che, nella specie, una volontà in tal senso non risultava dalla norma del comma 2 dell’art. 5 della 1. n. 267 del 1958, ove, disponendosi per i cotoni di produzione nazionale, nulla era disposto per i prodotti importati in Italia dagli altri Stati partecipanti al­ l’accordo GATT, infatti non era necessaria una esplicita menzione di tale accordo per estendere il trattamento disposto per i prodotti nazionali ai prodotti degli Stati aderenti, e mancava nella legge in questione una qualsiasi espres­ sione (quale « esclusivamente » o « unicamente ») indicativa di un intento del legislatore di limitare ai prodotti nazionali il trattamento tributario con la stessa norma disposto.

Né alcun argomento in contrario poteva trarsi dalla circostanza che, nella norma dell’art. 2 della precedente 1. 12 agosto 1957, n. 757, siano menzionati, oltre i prodotti nazionali, anche quelli provenienti dall’estero, poiché tale legge ha per oggetto tutti i prodotti provenienti indistintamente da Stati esteri, e non soltanto quelli provenienti dagli Stati aderenti all’accordo GATT ; donde la ne­ cessità, per il legislatore, di estendere esplicitamente le agevolazioni alle im­ portazioni da tali diversi Stati e per i quali non vale il principio della parità tributaria.

Infine, quanto alla tesi dell’amministrazione, secondo cui l’imposta generale sull’entrata di cui all’art. 5 della 1. n. 267 del 1958 e quella dell’art. 17 del d.l. 9 gennaio 1940, n. 2 convertito nella 1. 19 giugno 1940, n. 762, avrebbero diversa

La giurisprudenza ha in larga parte accolto le domande avanzate dai contribuenti; tuttavia, antecedentemente alla sentenza che si annota, tale favore si estrinsecava nel principio per cui, in base all’art. I l i del trattato, qualunque esenzione o agevolazione, prevista riguardo a singoli tributi a favore dei prodotti nazionali, doveva essere estesa automatica- mente a quelli similari importati dai paesi aderenti all’accordo (4). 4

(4) Il più autorevole precedente di questo orientamento è costituito dalla Cass., 6 luglio 1968, n. 2293, in Giust. oiv., 1968, I, 1571 ; vedila anche

in Foro it., 1968, I, 2462. Nello stesso senso, ma con motivazione diversa, cfr., App. Milano, 7 luglio 1967, in Giust. oiv.. 1967, I, 1708; Trib. Milano, 27 febbraio 1969, in Dir. e prat. trib., 1970, II, 35; App. Milano, Foro it., Rep., 1970, voce Dogana, n. 50-52.

La dottrina ha accolto, in linea di massima, favorevolmente l’orienta- mento considerato, dissentendo tuttavia dalla motivazione ; cfr., Mondini,

Foro it., 1968, I, 2462 ; Astoijti, Brevi considerazioni sulla norma costituzionale

dei « pacta sunt serranda » e sull'obbligo di rispettare i trattati, in Dir. e scambi intemazionali, 1967, 237 ; La Rosa, Considerazioni sulla rilevanza in­

terna di una norma intemazionale di eguaglianza tributaria, in Giur. it.,

1968, I, 2, 275, il quale tuttavia assume una posizione del tutto particolare

rispetto alla giurisprudenza e al resto della dottrina ; vedi più ampiamente nell’ultimo paragrafo. Favorevole è inoltre il Condorelli M., L’art. I li , par. 2,

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natura, donde deriverebbe l’inapplicabilità della clausola di parità, la corte ricordava, che in aderenza al sistema legislativo, recentemente la S. C. si era

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