2) AGEVOLAZIONI E INCENTIVAZIONI STATALI CHE POSSONO TROVARE
2.1 AGEVOLAZIONI FISCALI
Di seguito si indicano, in maniera non esaustiva, le agevolazioni statali di natura fiscale che possono trovare applicazione all’interno delle Zone Economiche Speciali.
CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI CONSULENZA RELATIVE ALLA QUOTAZIONE DELLE PMI
(articolo 1, commi 89 – 92, legge 27 dicembre 2017, n. 205 come modificato dall'art. 1, comma 46, lett.
a), L. 30 dicembre 2021, n. 234,)
COS'È
Il credito d’imposta sostiene le PMI che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.
A CHI SI RIVOLGE
Alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali, che successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 205/2017 iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
AGEVOLAZIONI
Il credito d’imposta è determinato nella misura del 50% delle spese di consulenza sostenute, fino a un massimo di € 200.000.
Con l’articolo 1, comma 46, lett. a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la misura è stata prorogata fino al 31 dicembre 2022, e l’importo massimo del bonus è stato ridotto da 500mila a 200mila euro.
DEDUCIBILITÀ IMU
(articolo 1, commi 772 e 773, legge 27 dicembre 2019, n. 160)
COS'È
Il comma 772 dell’articolo 1 della legge n. 160/2019 prevede che l'imposta municipale unica (IMU) relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Il successivo comma 773 prevede che le disposizioni di cui al comma 772 relative alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021; la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 60% per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020.
REGIME FORFETARIO
(articolo 1, commi 54 - 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190; articolo 1, commi 9 - 11, legge 13 dicembre 2018 n. 145 – c.d. “Regime dei minimi”; articolo 1, comma 692, legge 27 dicembre 2019, n. 160)
La legge n. 145 del 2018 introduce misure volte alla riduzione del carico fiscale su imprese, professionisti e artigiani, al fine di migliorarne produttività e competitività e incentivare al tempo stesso l’occupazione.
Gli interventi operati con la manovra non hanno inciso sulla semplificazione del regime stesso, bensì hanno ampliato, in via principale, l’accesso al regime agevolato ai soggetti esercenti impresa, arti o professioni con ricavi e compensi fino a € 65.000.
La forfettizzazione della base imponibile, l’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle relative addizionali e dell’IRAP, l’esclusione da IVA nonché la possibilità di beneficiare della semplificazione degli adempimenti contabili sono misure già adottate con la legge n. 190 del 2014, istitutiva del regime.
La disciplina del regime forfetario, riservato alle persone fisiche titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000 (articolo 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014), è stata oggetto di alcune modifiche a opera della legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 692, legge n. 160/2019).
In particolare, sono stati reintrodotti due vincoli:
* è stata aggiunta una nuova condizione di accesso, rappresentata dal limite di € 20.000 lordi di spese sostenute per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e quelle per prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.
* è stata ripristinata la causa di esclusione, anch’essa cancellata dalla scorsa manovra finanziaria, per i contribuenti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a € 30.000. La verifica di tale parametro non va effettuata se, in quello stesso anno, il rapporto di lavoro è cessato, sempre che, come precisato dalla prassi amministrativa (vedi circolare n. 10/2016, par. 2.3), non sia stato percepito un reddito di pensione; quest’ultimo, infatti, essendo assimilato al reddito di lavoro dipendente rientra nel conteggio ai fini del raggiungimento del limite.
Pertanto, alla luce delle novità ora introdotte, dal 2020, per applicare il regime forfetario, è richiesta la contemporanea presenza di due requisiti di accesso, da verificare rispetto all’anno precedente:
* ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000
* ammontare complessivo delle spese per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti, collaboratori, utili agli associati in partecipazione, prestazioni di lavoro dell’imprenditore o dei suoi familiari, non superiore a € 20.000 lordi.
Invece, il nuovo elenco delle esclusioni comprende:
* chi si avvale di regimi speciali ai fini dell’Iva o regimi forfetari di determinazione del reddito
* i non residenti in Italia, tranne quelli che, residenti in un altro Stato UE o aderente allo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, producono nel nostro Paese almeno il 75% del proprio reddito complessivo (“non residenti Schumacker”)
* coloro che effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi
* chi partecipa a società di persone, associazioni o imprese familiari oppure detiene il controllo, diretto o indiretto, di Srl o di associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’esercente attività d’impresa, arti o professioni
* chi esercita l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o di soggetti a essi direttamente o indirettamente riconducibili) con cui sono in essere rapporti di lavoro o lo erano nei due precedenti periodi d’imposta, fatta eccezione per coloro che iniziano un’attività dopo
aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
* chi nell’anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a € 30.000, a meno che il rapporto di lavoro sia cessato.
La legge n. 234 del 2021 (c.d. legge di bilancio 2022) non ha apportato modifiche relative al regime forfettario, lasciando inalterati sia i requisiti di accesso che le cause di esclusione.
CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI
(articolo 1, commi 1051 - 1063, legge n. 178/2020 come modificato dall’articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 )
Prorogato di tre anni, fino al 2025, e rimodulato il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, già previsto fino a tutto il 2022. Per i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 acquisiti dal 2023 al 2025, il bonus sarà pari: al 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; al 10%, per la quota oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro; al 5%, per la quota oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili, fissato a 20 milioni. Invece, per i beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0, la misura del credito, confermata al 20% per il 2023, calerà al 15% nel 2024 e, ancora, al 10% nel 2025.
Gli acquisti di beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello
“Industria 4.0” saranno agevolati fino al 31 dicembre 2025 ovvero, a determinate condizioni, fino al 30 giugno 2026. Stesso prolungamento temporale per i beni immateriali connessi, quali software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni.
A ridisegnare la mappa del bonus finalizzato a supportare e incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi, prediligendo quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi, è il comma 44 dell’articolo 1, legge 234/2021, che è intervenuto, con modifiche e integrazioni, sulla disciplina dettata dall’articolo 1, comma 1051 e seguenti, legge di bilancio 2021, n.
178/2020. Tali ultime disposizioni avevano previsto un rafforzamento del credito d’imposta parametrato al costo di acquisizione dei beni agevolabili, bonus che, nell’ottica di ridefinire gli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0, era stato introdotto dalla legge di bilancio 2020 in luogo della preesistente maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile (“super ammortamento” e “iper ammortamento” – articolo 1, comma 9 e seguenti, legge 232/2016).
Beni materiali
Gli incentivi per gli investimenti in beni materiali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio nazionale e funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (allegato A alla legge 232/2016), sono prorogati per altre tre annualità (dal 2023 al 2025), seppure con un’intensità minore.
Possono accedervi tutte le imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Ne sono invece escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, Dlgs 231/2001) e quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
Non rientrano tra i beni agevolabili: i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore indicati nell’articolo 164, comma 1, Tuir; i beni per i quali il decreto Mef 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%; i fabbricati e le costruzioni; i beni elencati nell’allegato 3 della legge 208/2015, come le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali, le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale, gli aerei completi di equipaggiamento, il materiale rotabile, ferroviario e tramviario; i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Disciplina per l’anno 2022
Nessuna modifica in riferimento al periodo d’imposta 2022, già regolamentato dalla scorsa legge di bilancio. Pertanto, per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta spetta nella misura del:
• 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
• 20%, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni
• 10%, per la quota oltre i 10 milioni di euro e fino a 20 milioni, limite massimo di costi complessivamente ammissibili.
Disciplina per gli anni 2023-2025
La proroga per le tre successive annualità sancita dalla legge di bilancio prevede una rimodulazione del credito d’imposta connesso agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero fino al 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione). Il bonus è riconosciuto nella misura del:
● 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
● 10%, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni
● 5%, per la quota oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 20 milioni.
Beni immateriali
Lo stesso prolungamento di tre anni, con progressiva riduzione dell’entità del bonus, riguarda anche l’agevolazione per gli investimenti in beni immateriali connessi a quelli in beni materiali “Industria 4.0”
(allegato B alla legge 232/2016). In particolare, sono agevolabili le spese per software, sistemi e system
integration, piattaforme e applicazioni, nonché per servizi relativi all’utilizzo di tali beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
Disciplina per l’anno 2022
Per il periodo d’imposta 2022 resta applicabile, senza modifiche, il regime dettato dalla legge di bilancio 2021: il credito d’imposta relativo agli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti in misura pari almeno al 20%) spetta nella misura del 20% del costo, entro il limite massimo di spese ammissibili pari a un milione di euro.
Disciplina per gli anni 2023-2025
Per il triennio di proroga, il bonus è confermato nella stessa misura del 20% soltanto per il primo periodo d’imposta (2023), mentre nei due successivi, fermo restando il limite massimo annuale di un milione di euro di costi ammissibili, è ridimensionato, in ognuno di essi, di cinque punti percentuali. Pertanto, spetta nella misura del:
● 20% per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2023 (ovvero fino al 30 giugno 2024, a condizione che entro il 31 dicembre 2023 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione)
● 15% per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2024 (ovvero fino al 30 giugno 2025, a condizione che entro il 31 dicembre 2024 risultino perfezionati ordine e acconto per almeno il 20%)
● 10% per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025 (ovvero fino al 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 risultino perfezionati ordine e acconto per almeno il 20%).
BONUS BENI STRUMENTALI IN CHIAVE INDUSTRIA 4.0
Investimento Periodo Misura del credito e livelli di spesa
BENI MATERIALI Dall’1/1 al 31/12/2022 BENI IMMATERIALI Dall’1/1/2022 al 31/12/2023
ovvero fino al 30/6/2024 con
prenotazione entro 31/12/2024 Dall’1/1 al 31/12/2025
ovvero fino al 30/6/2026 con prenotazione entro 31/12/2025
10% fino a 1 milione di euro
La legge di bilancio non ha, invece, concesso un’ulteriore estensione temporale al credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ordinari, cioè diversi da quelli indicati negli allegati A e B della legge 232/2016, sia materiali che immateriali (articolo 1, comma 1055, legge 178/2020), ad esempio, mobili, arredi, macchinari e software non 4.0. Pertanto, questo bonus del 6%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a due milioni di euro (beni materiali) ovvero a un milione (beni immateriali), spetterà per gli investimenti effettuati non oltre il 31 dicembre 2022 ovvero fino al 30 giugno 2023, a condizione che al 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.
CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO (c.d. BONUS R&S)
(articolo 1, commi 198 - 209, legge n. 160/2019; articolo 1, comma 1064, lett. da a) ad h), legge n.
178/2020, come modificato dall’articolo 1, comma 45, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 )
L’agevolazione, in scadenza a fine 2022, è stata estesa fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2031, seppur ridotta al 10% della base di calcolo, anziché l’attuale 20%.
Confermato per altri nove anni il credito per gli investimenti in ricerca e sviluppo. Prolungati per ulteriori tre esercizi anche i bonus per le attività di innovazione tecnologica, comprese quelle finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica o innovazione digitale 4.0, nonché per le attività di design e ideazione estetica. Per il 2022, il bonus spetta nella stessa misura stabilita dalla normativa previgente; negli anni successivi, invece, la percentuale andrà a calare.
Possono fruire del bonus R&S tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammesse all’agevolazione. Sempre che rispettino le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e provvedano correttamente agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale, nonché le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, Dlgs 231/2001).
RICERCA E SVILUPPO
Per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo (ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico), il credito d’imposta è prorogato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2031:
• nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, spetta in misura pari al 20% della relativa
base di calcolo, al netto di sovvenzioni o contributi ricevuti a qualsiasi titolo per le stesse spese, nel limite massimo di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata diversa dai dodici mesi
• per i successivi periodi d’imposta fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, spetta in misura pari al 10% e nel limite massimo, maggiorato, di 5 milioni di euro all’anno.
INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Vi rientrano le attività, diverse dalle precedenti, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, ossia beni materiali/immateriali o servizi/processi che si differenziano, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche, delle prestazioni, dell’ecocompatibilità, dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.
Per questa tipologia d’investimento, il credito d’imposta è prorogato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2025:
• fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, spetta in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, al netto di sovvenzioni o contributi ricevuti a qualsiasi titolo per le stesse spese, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata diversa dai dodici mesi
• per i due successivi periodi d’imposta (2024 e 2025), spetta in misura pari al 5%, sempre nel limite annuale di 2 milioni di euro.
DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA
Vi rientrano le attività svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile, dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.
Il credito d’imposta, in questo caso, è prorogato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2025:
• fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, spetta in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, al netto di sovvenzioni o contributi ricevuti a qualsiasi titolo per le stesse spese, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata diversa dai dodici mesi
• per i due successivi periodi d’imposta (2024 e 2025), spetta in misura pari al 5% ed entro lo stesso limite annuale di 2 milioni di euro.
ALTRE ATTIVITÀ INNOVATIVE
Per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è prorogato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 e spetta:
• nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 15% della relativa base di calcolo, al netto di sovvenzioni o contributi ricevuti a qualsiasi titolo per le stesse spese, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata diversa dai dodici mesi
• nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10%, nel limite massimo, maggiorato, di 4 milioni di euro
• per i due successivi periodi d’imposta (2014 e 2025), in misura pari al 5%, sempre nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro.
BONUS RICERCA E SVILUPPO
ATTIVITÀ PERIODO D’IMPOSTA MISURA E LIMITE ANNUALE DEL
CREDITO
Ricerca e sviluppo
in corso al 31/12/2022 20%, con tetto di 4 milioni di euro successivo a quello in corso al 31/12/2022
e fino a quello in corso al 31/12/2031 10%, con tetto di 5 milioni di euro
Innovazione tecnologica
fino a quello in corso al 31/12/2023 10%, con tetto di 2 milioni di euro successivo a quello in corso al 31/12/2023
e fino a quello in corso al 31/12/2025 5%, con tetto di 2 milioni di euro
Design e ideazione estetica
fino a quello in corso al 31/12/2023 10%, con tetto di 2 milioni di euro successivo a quello in corso al 31/12/2023
e fino a quello in corso al 31/12/2025 5%, con tetto di 2 milioni di euro
Altre attività innovative
in corso al 31/12/2022 15%, con tetto di 2 milioni di euro in corso al 31/12/2023 10%, con tetto di 4 milioni di euro successivo a quello in corso al 31/12/2023
e fino a quello in corso al 31/12/2025 5%, con tetto di 4 milioni di euro
CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0
(articolo 1, commi 210 - 217, legge n.160/2019; articolo 1, comma 1064, lett. i) ed l), legge n. 178/2020)
Le lettere i) ed l) dello stesso comma 1064 sono intervenute, invece, sul credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 (articolo 1, comma 210 e seguenti, legge n. 160/2019).
Ne è stata sancita la proroga fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ampliato il perimetro di applicazione, ricomprendendo tra i costi ammissibili tutti quelli previsti dall’articolo 31, comma 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, cioè:
* spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione
* costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, come spese di viaggio e di alloggio, materiali e forniture direttamente attinenti al progetto, ammortamento di strumenti e attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione
* costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione
* spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e spese generali indirette (locazione,
* spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e spese generali indirette (locazione,