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aggiornate almeno ogni sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

Nel documento TESTI COORDINATI E AGGIORNATI (pagine 70-75)

e sono riportate nei siti internet istituzionali degli enti

territoriali nei cui territori sono ubicate le discariche

abusive oggetto della sentenza della Corte di giustizia

dell’Unione europea.

8. All’articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014,

n. 133, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 11

no-vembre 2014, n. 164, dopo il comma 7 sono inseriti i

seguenti:

«7 -bis . I commissari straordinari di cui al comma 7, che

assicurano la realizzazione degli interventi con le risorse

destinate dalla delibera CIPE n. 60/2012 alla

depurazio-ne delle acque, procedono senza indugio al loro impegno

con le procedure ad evidenza pubblica, di cui al decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prescindendo comunque

dall’effettiva disponibilità di cassa, e dell’esito delle

stes-se informano il competente Dipartimento della

Presiden-za del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’ambiente

e della tutela del territorio e del mare e l’Agenzia per la

coesione territoriale.

7 -ter . Le contabilità speciali da essi detenute sono

ali-mentate direttamente, per la quota coperta con le risorse

di cui alla predetta delibera, con un anticipo fi no al 20

per cento del quadro economico di ciascun intervento

su richiesta dei medesimi commissari, e con successivi

trasferimenti per gli stati avanzamento lavori, fi no al

sal-do conclusivo, verifi cati dal commissario. Al fi ne di dar

conto degli interventi affi dati e di verifi care la coerenza

delle dichiarazioni rese, i commissari hanno l’obbligo di

aggiornare la banca dati unitaria del Ministero

dell’eco-nomia e delle fi nanze - Dipartimento della Ragioneria

ge-nerale dello Stato, di cui all’articolo 1, comma 703 della

legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo le specifi che

tecniche di cui alla circolare n. 18 del 30 aprile 2015 del

medesimo Ministero.».

Riferimenti normativi:

— La Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque refl ue urbane è pubblicata nella Gazzetta uffi ciale n. L 135 del 30/05/1991.

— Si riporta il testo vigente del comma 2 -bis dell’articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle poli-tiche dell’Unione europea):

“Art. 41 Poteri sostitutivi dello Stato 1. – 2. ( Omissis )

2 -bis . Nel caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea di condanna al pagamento di sanzioni a carico della Repubblica italiana, ove per prov-vedere ai dovuti adempimenti si renda necessario procedere all’adozio-ne di una molteplicità di atti anche collegati tra loro, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, sentiti gli enti inadempienti, assegna a questi ultimi termini congrui per l’adozione di ciascuno dei provvedimenti e atti necessari. Decorso inu-tilmente anche uno solo di tali termini, il Consiglio dei ministri, senti-to il soggetsenti-to interessasenti-to, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro competente per materia, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri è invitato il Presidente della Giunta regionale della regione interessata al provvedimento. Le dispo-sizioni di cui al presente comma si applicano anche agli inadempimenti conseguenti alle diffi de effettuate in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione che si fondino sui presupposti e abbiano le caratteristiche di cui al primo periodo.

( Omissis )”

— Si riporta il testo vigente degli articoli 8 e 10 del decreto del presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recan-te semplifi cazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili):

“8. Programmi comuni fra più amministrazioni.

1. Ove, per la realizzazione di programmi o di interventi di comu-ne interesse, siano stipulati, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 , accordi fra amministrazioni dello Stato, nonché fra queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, possono essere disposte, per l’attuazione di quanto stabilito dagli accordi, una o più aperture di credito, anche su diversi capitoli di bilancio, a favore di un unico funzionario delegato, titolare di pubbli-che funzioni ancorché non dipendente statale, responsabile dell’attua-zione del programma o degli interventi. Analogamente provvedono, nei confronti del medesimo funzionario, le altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici partecipanti all’accordo, secondo le procedure dei rispettivi ordinamenti.

2. Per quanto riguarda le amministrazioni dello Stato, gli ordini di accreditamento di cui al comma 1 possono essere emessi in deroga ai limiti di somma previsti dalla legge e dal regolamento di contabili-tà generale dello Stato. Ai predetti ordini di accreditamento si applica l’articolo 279, comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Gli ordini di accreditamento relativi a spese in conto capitale, non estinti al termine dell’esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all’esercizio successivo.

3. Gli accordi di cui al comma 1 individuano il funzionario respon-sabile, al quale debbono essere accreditate le somme, e determinano la durata tassativa dell’accordo. Essi stabiliscono, altresì, il servizio di controllo interno cui è demandata, ai sensi dell’articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifi cazioni, la verifi ca dell’attuazione del programma e dei risultati della gestione. Il servizio di controllo interno redige una relazione da allegare al rendi-conto annuale di cui al comma 4.

4. I fondi accreditati al funzionario delegato danno luogo ad una gestione unitaria, per la quale il funzionario delegato presenta il ren-diconto annuale alle amministrazioni, enti ed organismi partecipanti all’accordo. Si applicano le procedure contrattuali e di gestione, nonché, in quanto compatibili, le modalità di presentazione dei rendiconti ammi-nistrativi dei funzionari delegati, previste dai regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifi cazioni e integrazioni.

5. (abrogato)

6. Le procedure previste dal presente articolo possono essere adot-tate anche per l’attuazione, da parte delle amministrazioni dello Stato, dei programmi previsti dall’articolo 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 , «Legge quadro in materia di lavori pubblici».

“10. Contabilità speciali.

1. Il versamento di fondi del bilancio dello Stato su contabilità speciali, in deroga a quanto previsto dall’art. 585, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 , può essere autorizzato, anche in mancanza di particolari disposizioni di legge, con il decreto di cui al comma 2 nei casi in cui si debbano accreditare a funzionari delegati fondi, destinati a specifi ci interventi, programmi e progetti, stanziati in diversi capitoli di bilancio del medesimo stato di previsione della spesa. Gli interventi, i programmi e i progetti devono essere stabiliti con decreto del ministro competente, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del D.Lgs. 3 febbra-io 1993, n. 29 e successive modifi cazfebbra-ioni. Il decreto indica la legge di spesa e i capitoli di bilancio interessati, la durata degli interventi, dei programmi o dei progetti e l’entità dei relativi fi nanziamenti.

2. Il decreto motivato del Ministro del tesoro che, su proposta dell’amministrazione interessata, autorizza il versamento dei fondi sulla contabilità speciale stabilisce la durata massima della contabilità stessa. Il decreto è comunicato alla competente Ragioneria centrale e alla Corte dei conti contestualmente alla sua emanazione.

3. La disposizione di cui al primo periodo del comma 2 non si applica alle contabilità speciali operanti nell’àmbito del Ministero dell’interno.

4. Ove non diversamente stabilito da altre norme, i funzionari tito-lari di contabilità speciali istituite ai sensi del comma 1 rendono il conto amministrativo della gestione nei termini e con le modalità previsti per la presentazione dei rendiconti delle contabilità di cui al comma 3.

5. Le contabilità speciali di cui all’art. 585 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, comunque costituite presso sezioni di tesoreria, sono estin-te previa autorizzazione del Minisestin-tero del estin-tesoro, del bilancio e della programmazione economica a cura delle sezioni stesse quando sia tra-scorso almeno un anno dall’ultima operazione e non siano state effettua-te uleffettua-teriori transazioni. Le somme eventualmeneffettua-te giacenti sono versaeffettua-te in conto entrata del tesoro e possono essere riassegnate alle ammini-strazioni interessate su loro richiesta. Dell’estinzione e del versamento viene data comunicazione al titolare della contabilità speciale.”

— Si riporta il testo vigente del comma 113 dell’articolo 1 della citata legge n. 147 del 2013:

“ 113. Fatta salva la responsabilità dell’autore della contaminazione e del proprietario delle aree in conformità alle leggi vigenti e fatto sal-vo il dovere dell’autorità competente di procedere alla ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di caratterizzazione e messa in sicurez-za, nonché per gli ulteriori interventi di bonifi ca e riparazione del dan-no ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un apposito fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015, per il fi nanziamento di un piano straordinario di bonifi ca delle discariche abusive individuate dalle

compe-tenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/ 2007. Il piano di cui al presente comma, approvato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e prece-duto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedo-no e le modalità di erogazione del fi nanziamento per fasi di avanzamento degli interventi medesimi, che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell’intervento. Il Mi-nistero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita l’azio-ne di rivalsa, in relaziol’azio-ne ai costi sostenuti, l’azio-nei confronti di responsabili dell’inquinamento e di proprietari dei siti, ai sensi e nei limiti delle leggi vigenti. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.”

— La Delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione – Programmazione regionale. Assegnazione di risorse a interventi di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno nei settori ambientali della depurazione delle acque e della bonifi ca di discariche.(Deliberazione n. 60/2012)” è pubblicata nella Gazzetta Uffi -ciale n. 160 dell’11 luglio 2012.

— Si riporta il testo vigente del comma 9 -bis dell’articolo 43 della citata legge n. 234 del 2012:

“Art. 43 Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell’Unione europea

1. – 9. ( Omissis )

9 -bis . Ai fi ni della tempestiva esecuzione delle sentenze di condan-na rese dalla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’artico-lo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione euro-pea, al pagamento degli oneri fi nanziari derivanti dalle predette sentenze si provvede a carico del fondo di cui all’articolo 41 -bis , comma 1, della presente legge, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2016 e di 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020. A fronte dei pagamenti effettuati, il Ministero dell’economia e delle fi nanze attiva il procedimento di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, anche con compensazione con i trasferimenti da effettuare da parte dello Stato in favore delle amministrazioni stesse.

( Omissis )”

— Si riporta il testo vigente dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

“Art. 15 Accordi fra pubbliche amministrazioni

1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le am-ministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposi-zioni previste dall’articolo 11, commi 2 e 3.

2 -bis . A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con fi rma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con fi rma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera q -bis ), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra fi rma elettronica qualifi cata, pena la nulli-tà degli stessi. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All’at-tuazione della medesima si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e fi nanziarie previste dalla legislazione vigente.”

— Si riporta il testo dell’articolo 7 del citato decreto-legge n. 133 del 2014, come modifi cato dalla presente legge:

“Art. 7 Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifi che urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sen-tenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idroge-ologico e per l’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; fi nanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua nelle aree metropolitane inte-ressate da fenomeni di esondazione e alluvione

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” sono apportate le seguenti modifi cazioni:

a) nella Parte III, ovunque ricorrano, le parole “l’Autorità d’ambi-to” sono sostituite dalle seguenti: “l’ente di governo dell’ambid’ambi-to” e le parole “le Autorità d’ambito” sono sostituite dalle seguenti: “gli enti di governo dell’ambito”;

b) all’articolo 147 sono apportate le seguenti modifi che:

1) al comma 1 sono aggiunti, in fi ne, i seguenti periodi: «Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell’ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decor-so inutilmente tale termine si applica l’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all’ente di governo dell’ambito, indivi-duato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l’esercizio delle competenze ad essi spettanti in ma-teria di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all’articolo 143, comma 1.»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 -bis . Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di gover-no dell’ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fi ssato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre ses-santa giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffi da all’ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell’en-te inadempiendell’en-te. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell’articolo 172, comma 4.»;

3) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) unicità della gestione»;

4) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2 -bis . Qualora l’am-bito territoriale ottimale coincida con l’intero territorio regionale, ove si renda necessario al fi ne di conseguire una maggiore effi cienza gestio-nale ed una migliore qualità del servizio all’utenza, è consentito l’af-fi damento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituite ai sensi del comma 5 dell’articolo 148.»;

b -bis ) all’articolo 149, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il programma degli interventi individua le opere di manuten-zione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interven-ti di adeguamento di infrastrutture già esisteninterven-ti, necessarie al raggiungi-mento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfaciraggiungi-mento della complessiva domanda dell’utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione.»;

c) l’articolo 150 è abrogato;

d) dopo l’articolo 149 è inserito il seguente: “Articolo 149 -bis (Affi damento del servizio).

1. L’ente di governo dell’ambito, nel rispetto del piano d’ambito di cui all’articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle pre-viste dall’ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all’af-fi damento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza econo-mica. L’affi damento diretto può avvenire a favore di società in posses-so dei requisiti prescritti dall’ordinamento europeo per la gestione in house, partecipate esclusivamente e direttamente da enti locali compresi nell’ambito territoriale ottimale.

2. Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al fi ne di as-sicurare l’effi cienza, l’effi cacia e la continuità del servizio idrico inte-grato, l’ente di governo dell’ambito dispone l’affi damento al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell’af-fi damento previgente.

Il soggetto affi datario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale.

2 -bis . Al fi ne di ottenere un’offerta più conveniente e completa e di evitare contenziosi tra i soggetti interessati, le procedure di gara per l’affi damento del servizio includono appositi capitolati con la puntuale indicazione delle opere che il gestore incaricato deve realizzare durante la gestione del servizio.

2 -ter . L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 4 del decreto le-gislativo 11 maggio 1999, n. 141, come sostituito dal comma 4 dell’arti-colo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è soppresso.»;

e) all’articolo 151 sono apportate le seguenti modifi cazioni: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il rapporto tra l’ente di governo dell’ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall’ente di governo dell’am-bito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazio-ne a quanto previsto dall’articolo 10, comma 14, lettera b) , del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modifi cazioni, dalla decreto-legge

12 luglio 2011, n. 106, e dall’articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”;

2) al comma 2, l’alinea è sostituito dal seguente: “A tal fi ne, le con-venzioni tipo, con relativi disciplinari, devono prevedere in particolare:”;

3) (soppresso)

3 -bis ) al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b -bis ) le opere da realizzare durante la gestione del servizio come individuate dal bando di gara»;

4) al comma 2, lettera c) , dopo le parole: “l’obbligo del raggiun-gimento”, sono aggiunte le seguenti: “e gli strumenti per assicurare il mantenimento”;

5) al comma 2, lettera m) , sono aggiunte, in fi ne, le seguenti paro-le: “, nonché la disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell’affi damento, anche tenendo conto delle previ-sioni di cui agli articoli 143 e 158 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente”;

6) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Sulla base della conven-zione tipo di cui al comma 1 o, in mancanza di questa, sulla base della normativa vigente, l’ente di governo dell’ambito predispone uno sche-ma di convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai capitolati della procedura di gara. Le convenzioni esistenti devono essere integra-te in conformità alle previsioni di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico”;

7) il comma 7 è abrogato;

f) all’articolo 153 sono apportate le seguenti modifi cazioni: 1) al comma 1 sono aggiunti, in fi ne, i seguenti periodi: “Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad inter-venti di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all’articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell’affi damento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, dell’artico-lo 172. La violazione della presente disposizione comporta responsabi-lità erariale.”;

2) al comma 2 è aggiunto, in fi ne, il seguente periodo: “Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai con-tratti di fi nanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso defi nito secondo i criteri stabiliti dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico.”;

g) all’articolo 156 sono apportate le seguenti modifi cazioni: 1) al comma 1 sono aggiunte, in fi ne, le seguenti parole: “, in base a quanto stabilito dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico.”;

2) al comma 2 le parole: “della regione” sono sostituite dalle se-guenti: “dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico”;

Nel documento TESTI COORDINATI E AGGIORNATI (pagine 70-75)