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roga all’articolo 4, terzo comma, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013,

Nel documento TESTI COORDINATI E AGGIORNATI (pagine 38-42)

ad incrementare la dotazione per il medesimo anno del

Fondo nazionale per il concorso fi nanziario dello Stato,

agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario,

nelle regioni a statuto ordinario, di cui all’articolo 16 -bis

del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con

modifi cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un

importo pari a 74.476.600 euro, e comunque nei limiti

dello stanziamento iscritto in bilancio.

2. Dopo il comma 710 dell’articolo 1, della legge 28

di-cembre 2015, n. 208, è inserito il seguente:

«710 -bis . A decorrere dall’anno 2017, alle regioni che

rispettano il vincolo sul pareggio di bilancio di cui al

comma 710 e che conseguono un saldo fi nale di cassa

non negativo fra le entrate fi nali e le spese fi nali, sono

assegnate con decreto del Ministero dell’economia e

del-le fi nanze entro il 30 luglio di ciascun anno del-le

eventua-li risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del

30 giugno ai sensi della lettera b) , comma 723, del

pre-sente articolo. Nell’esercizio 2016, alle regioni che nel

2015 hanno rispettato i vincoli sul pareggio di bilancio di

cui al comma 463 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre

2014, n. 190, sono assegnate le risorse incassate ai sensi

della lettera a) del comma 474 dell’articolo 1 della legge

23 dicembre 2014, n. 190. L’ammontare delle risorse per

ciascuna regione è determinato d’intesa con la

Conferen-za permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le

Province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni che

conseguono il saldo fi nale di cassa non negativo,

trasmet-tono al Ministero dell’economia e delle fi nanze -

Dipar-timento della Ragioneria generale dello Stato, le

infor-mazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del

saldo di cui al comma 710, e la certifi cazione dei relativi

risultati, in termini di competenza e in termini di cassa,

secondo, le modalità previste dal decreto di cui al

com-ma 720. Ai fi ni del saldo di cassa rileva l’anticipazione

erogata dalla tesoreria statale nel corso dell’esercizio per

il fi nanziamento della sanità registrata nell’apposita voce

delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni

con-tabili imputate contabilmente al medesimo esercizio.».

3. Dopo il comma 688 dell’articolo 1, della legge 28

di-cembre 2015, n. 208, è inserito il seguente:

«688 -bis . Anche per l’esercizio 2016, per le sole

re-gioni che nell’anno 2015 abbiano registrato indicatori

an-nuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati

secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014,

pubblica-to nella Gazzetta Uffi ciale n. 265 del 14 novembre 2014,

tenendo conto di quanto disposto dall’articolo 4,

com-ma 4, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,

converti-to, con modifi cazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,

con un valore inferiore rispetto ai tempi di pagamento di

cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002,

n. 231, e successive modifi cazioni, sono valide le

dispo-sizioni di cui al comma 2, dell’articolo 40, del decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento alla

copertura degli investimenti autorizzati.».

4. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 3,

comma 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,

conver-tito, con modifi cazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,

le risorse presenti sui conti intestati alle regioni, riferiti

sia alla gestione ordinaria che alla gestione sanitaria,

con-corrono complessivamente alla gestione della liquidità

regionale. Il ricorso ad anticipazioni di tesoreria è

con-sentito solo nel caso di carenza globale di fondi.

5. All’articolo 69 del decreto legislativo 23 giugno

2011, n. 118, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9 -bis . Gli enti pubblici strumentali delle regioni

pos-sono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di

fronteggiare temporanee defi cienze di cassa, per un

im-porto non eccedente il 10 per cento dell’ammontare

com-plessivo delle entrate di competenza derivanti dai

trasfe-rimenti correnti a qualunque titolo dovuti dalla regione.».

6. All’articolo 9 del decreto-legge 19 giugno 2015,

n. 78, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 6

ago-sto 2015, n. 125, il comma 9 -bis è abrogato e il

com-ma 9 -quater si applica a decorrere dalla data di entrata in

vigore del presente decreto.

7. All’articolo 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo

il comma 2 è inserito il seguente:

«2 -bis . A decorrere dal 1º gennaio 2016, gli utilizzatori

a titolo di locazione fi nanziaria, sulla base del contratto

annotato al PRA e fi no alla data di scadenza del

contrat-to medesimo, sono tenuti in via esclusiva al pagamencontrat-to

della tassa automobilistica regionale; è confi gurabile la

responsabilità solidale della società di leasing solo nella

particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base

alle modalità stabilite dall’ente competente, al pagamento

cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute

per i periodi compresi nella durata del contratto di

loca-zione fi nanziaria.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente degli articoli 3 e 4, terzo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013 e successive modifi cazioni (Defi nizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario):

“Art. 3 Riparto quota risorse subordinata al raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 1

La quota del 10% delle risorse stanziate sul Fondo nazionale per il concorso fi nanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario è attribuita a ciascuna regione prendendo a riferimento la percentuale di cui alla Tabella 1.

Qualora la regione raggiunga tutti gli obiettivi indicati all’art. 1, la quota di cui al comma precedente è assegnata integralmente.

Nel caso in cui gli obiettivi di cui all’art. 1 sono raggiunti parzial-mente, alla regione è assegnata parte della quota di cui al comma 1, con le percentuali di seguito riportate:

a) 30% per un’offerta di servizio più idonea, più effi ciente ed eco-nomica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico e per la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;

b) 60% per il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traf-fi co e costi operativi;

c) 10% per la defi nizione di livelli occupazionali appropriati. Alla verifi ca del soddisfacimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi si provvede ai sensi del successivo art. 5.

Qualora la regione non trasmetta all’osservatorio per il trasporto pubblico locale i dati richiesti dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, anche ai fi ni delle verifi che di cui all’art. 1, la quota di cui al comma 1 non viene assegnata.

Le decurtazioni delle risorse fi nanziarie, accertate a seguito del-la verifi ca di cui ai commi precedenti, sono applicate all’anticipazio-ne, prevista dall’art. 16 -bis , comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come integrato e modifi cato dall’art. 1 comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, relativa all’anno successivo a quello in cui è effettuata la citata verifi ca.

Per l’anno 2013 ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell’art. 16 -bis del decreto-legge n. 95/12 gli obiettivi di cui al comma precedente si considerano soddisfatti mediante l’adozione del piano di riprogrammazione di cui al comma 4 del medesimo art. 16 -bis entro quattro mesi dall’emanazione del presente D.P.C.M. A tal fi ne, le Re-gioni trasmettono al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed all’Osservatorio per le politiche del TPL entro 130 giorni dalla data di emanazione del presente D.P.C.M. copia dei provvedimenti adottati ed i dati istruttori da cui risulta eseguito la riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale.”

“Art. 4 Adempimenti successivi 1. – 2. .. Omissis……

Le risorse del fondo che, a seguito delle verifi che di cui all’art. 1 non possono essere ripartite ai sensi del precedente art. 3, sono destinate ad investimenti diretti a migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi di TPL e ferroviari regionali, ovvero ad ammortizzatori sociali per i la-voratori del settore.

— Si riporta il testo vigente dell’articolo 16 -bis del citato decreto-legge n. 95 del 2012:

“Art. 16 -bis Fondo nazionale per il concorso fi nanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale

1. A decorrere dall’anno 2013 è istituito il Fondo nazionale per il concorso fi nanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo è alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L’aliquota di compartecipazione è ap-plicata alla previsione annuale del predetto gettito, iscritta nel pertinen-te capitolo dello stato di previsione dell’entrata, ed è stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle fi nanze, in misura tale da assicurare, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015, l’equivalenza delle risorse del Fondo stesso al risultato della somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti risorse:

a) 465 milioni di euro per l’anno 2013, 443 milioni di euro per l’anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015;

b) risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell’accisa sul gasolio per autotrazione e dell’accisa sulla benzina, per l’anno 2011, di cui agli articoli 1, commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modifi cazioni, e 3, comma 12, della legge 28 di-cembre 1995, n. 549, al netto della quota di accisa sulla benzina destina-ta al fi nanziamento corrente del Servizio sanidestina-tario nazionale;

c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel fondo di cui all’articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-tito, con modifi cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modifi cazioni, ivi comprese quelle di cui all’articolo 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presi-dente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 sono abrogati:

a) il comma 12 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

b) i commi da 295 a 299 dell’articolo i della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modifi cazioni;

c) il comma 3 dell’articolo 21 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modifi cazioni;

d) il comma 3 dell’articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all’Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifi ca-zioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifi caca-zioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi nanze, da emanare previa intesa in sede di Con-ferenza unifi cata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modifi cazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono defi niti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1. I criteri sono defi niti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra ricavi da traffi co e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali, salvaguardando le esigenze della mobilità nei territori anche con diffe-renziazione dei servizi, e sono fi nalizzati a incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare e rendere effi ciente la programmazione e la gestione dei servizi medesimi mediante:

a) un’offerta di servizio più idonea, più effi ciente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;

b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffi co e costi operativi;

c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;

d) la defi nizione di livelli occupazionali appropriati;

e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifi ca. 4. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3, le regioni a statuto ordinario, al fi ne di ottenere assegnazio-ni di contributi statali destinati a investimenti o a servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedono, in conformità

con quanto stabilito con il medesimo decreto di cui al comma 3, all’ado-zione di un piano di riprogrammaall’ado-zione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a doman-da debole e sostituiscono, entro centottanta giorni doman-dalla predetta doman-data, le modalità di trasporto da ritenere diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffi co e costi del servizio al netto dei costi dell’infrastruttura, previsto dall’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con quelle più idonee a garantire il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A seguito della riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione di cui al presente comma, i contratti di servizio già stipulati da aziende di tra-sporto, anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, sono oggetto di revisione.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi nanze, da emanare, sen-tita la Conferenza unifi cata, entro il 30 giugno di ciascun anno, sono ri-partite le risorse del Fondo di cui al comma 1, previo espletamento delle verifi che effettuate sugli effetti prodotti dal piano di riprogrammazione dei servizi, di cui al comma 4, nell’anno precedente. Per l’anno 2013 il riparto delle risorse è effettuato sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3, previa adozione del piano di riprogrammazione di cui al com-ma 4 da parte delle regioni a statuto ordinario.

6. Nelle more dell’emanazione del decreto di cui al comma 5, con decreto del Ministro dell’economia e delle fi nanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unifi -cata, è ripartito a titolo di anticipazione tra le regioni a statuto ordinario il 60 per cento dello stanziamento del Fondo di cui al comma 1. Le ri-sorse ripartite sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi a seguito dei risultati delle verifi che di cui al comma 3, lettera e) , effettuate attraverso gli strumenti di monitoraggio. La relativa erogazione a favore delle regioni a statuto ordinario è dispo-sta con cadenza mensile.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le aziende di trasporto pub-blico locale e le aziende esercenti servizi ferroviari di interesse regio-nale e locale trasmettono, per via telematica e con cadenza semestrale all’Osservatorio istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati economici e trasportistici, che lo stesso Osservatorio provvede a richiedere con adeguate garanzie di tutela dei dati commerciali sensibili, utili a creare una banca di dati e un sistema informativo per la verifi ca dell’andamento del settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della fi nanza pubblica. I dati devono essere cer-tifi cati con le modalità indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi nanze e con il Ministro dell’interno. I contributi pubblici e i cor-rispettivi dei contratti di servizio non possono essere erogati alle aziende di trasporto pubblico e ferroviario che non trasmettono tali dati secondo le modalità indicate.

8. Le risorse di cui al comma 1 non possono essere destinate a fi nalità diverse da quelle del fi nanziamento del trasporto pubblico lo-cale, anche ferroviario. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all’Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifi cazioni, il monitoraggio sui costi e sulle modalità complessive di erogazione del servizio in ciascuna regione è svolto dall’Osservatorio di cui al comma 7 del presente articolo, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3. 9. La regione non può avere completo accesso al Fondo di cui al comma 1 se non assicura l’equilibrio economico della gestione e l’ap-propriatezza della gestione stessa, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi nanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unifi cata, sono stabilite, per l’ipotesi di squilibrio economico:

a) le modalità di redazione del piano di riprogrammazione dei ser-vizi, anche con la previsione dell’eventuale nomina di commissari ad acta;

b) la decadenza dei direttori generali degli enti e delle società re-gionali che gestiscono il trasporto pubblico locale;

c) le verifi che sull’attuazione del piano e dei relativi programmi operativi, anche con l’eventuale nomina di commissari ad acta.”

— La citata legge n.208 del 2015 è pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.

— Si riporta il testo vigente del comma 7 dell’articolo 3 del decre-to-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio fi nanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali):

“Art. 3 Pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale-SSN

1. – 6. ( Omissis )

7. A decorrere dall’anno 2013 costituisce adempimento regionale - ai fi ni e per gli effetti dell’articolo 2, comma 68, lettera c) , della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall’artico-lo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135- verifi cato dal Tavolo di verifi ca degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, l’erogazione, da parte della regione al proprio Servizio sanitario regionale, entro la fi ne dell’anno, di almeno il 90% delle somme che la regione incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di fi nanziamento del Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell’anno, destina al fi nanziamento del pro-prio servizio sanitario regionale. A decorrere dall’anno 2015 la predetta percentuale è rideterminata al valore del 95 per cento e la restante quo-ta deve essere erogaquo-ta al servizio saniquo-tario regionale entro il 31 marzo dell’anno successivo.

( Omissis )”

— Si riporta il testo dell’articolo 69 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, come modifi cato dalla presente legge:

“Art. 69 Servizio di tesoreria della regione

1. Il servizio di tesoreria delle regioni è affi dato, in base ad apposita convenzione sottoscritta dal dirigente competente, a imprese autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° set-tembre 1993, n. 385, e successive modifi cazioni.

2. Il servizio è aggiudicato secondo le modalità previste nell’or-dinamento contabile regionale, previo esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica, con modalità che rispettino i principi della concor-renza. La convenzione deve prevedere la partecipazione alla rilevazione SIOPE, disciplinata dall’art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modifi cazioni e dai relativi decreti attuativi.

3. Per eventuali danni causati alla regione o a terzi, il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

4. Ogni deposito o conto corrente comunque costituito è intestato alla regione e viene gestito dal tesoriere.

5. La regione può avvalersi dei conti correnti postali, nonché di conti correnti bancari, per l’espletamento di particolari servizi. Unico traente è l’istituto tesoriere, previa emissione di apposita reversale da parte della regione almeno ogni 15 giorni.

6. Le modalità per l’espletamento del servizio di tesoreria devono essere coerenti con le disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modifi cazioni, e relativi decreti attuativi.

7. Il servizio di tesoreria può essere gestito con modalità e criteri informatici e con l’uso di ordinativi di pagamento e di riscossione infor-matici in luogo di quelli cartacei le cui evidenze informatiche valgono ai fi ni della rendicontazione.

8. Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante i servizi elettronici interbancari danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore.

9. Le Regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo sco-po di fronteggiare temsco-poranee defi cienze di cassa, per un imsco-porto non eccedente il 10 per cento dell’ammontare complessivo delle entrate di competenza del titolo “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”. Le anticipazioni devono essere estinte nell’esercizio fi -nanziario in cui sono contratte.

Nel documento TESTI COORDINATI E AGGIORNATI (pagine 38-42)