All’esito delle operazioni di cui sopra, il RUP/Seggio di gara formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
NOTA BENE 1:
Si precisa che:
- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la Stazione appaltante (Comune di Camerino) motivatamente può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al
riguardo.
Prima dell’aggiudicazione, la Stazione appaltante procede a:
d) richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto i documenti di cui all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. L’acquisizione dei suddetti documenti avverrà anche attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass;
e) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell’offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all’articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice;
f) verificare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).
La Stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. In applicazione del Protocollo d’Intesa del 26.10.2016 in materia di “Monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi di emergenza conseguenti al sisma che il 24/08/2016 ha colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”, si precisa che la proposta del provvedimento di aggiudicazione è sottoposta a parere preventivo da parte dell’ANAC.
A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui alla precedente lett. a).
In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC, nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la Stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.
Inoltre, in merito alla liberatoria antimafia provvisoria, si richiama, peraltro, quanto previsto dall’art. 3, commi 2 e ss., del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 s.m.i.
NOTA BENE 2:
In base al comma 1 dell’art. 3 del citato D.L. n. 76/2020 s.m.i., fino al 31/12/2020 ricorre sempre il caso d’urgenza e si procede ai sensi dell’art. 92 comma 3 del Codice antimafia, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all’art. 96 del medesimo Codice, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1-bis e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché dagli articoli 25, 26 e 27 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34.
In base al comma 2 del medesimo articolo 3, per le verifiche antimafia si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati, anche quando l’accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articolo 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del Codice antimafia. L’informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.
In base al comma 4, del suindicato articolo 3, qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive del Codice antimafia, il contratto è risolto di diritto, salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
NOTA BENE 3:
Si richiama la disposizione di cui al comma 2 dell’art. 83-bis del D. lgs. n. 159/2011, come introdotto dall’art. 3, comma 7, del D.L. n. 76/2020 s.m.i., la quale prevede che l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell'informazione antimafia.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a).
La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
Il contratto è stipulato con modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa, a cura dell'Ufficiale rogante del Comune di Camerino.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Contestualmente, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo
presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.000,00. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
La stazione appaltante, su richiesta dell’aggiudicatario, consente il rimborso rateizzato delle spese di pubblicazione.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro, ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Considerata la natura emergenziale dell’intervento e visto il D.L: n. 76/2020 conv. in Legge n.
120/2020, la stazione appaltante ha facoltà di effettuare la consegna dei lavori in via d’urgenza.
L’aggiudicatario, inoltre, prima dell’inizio dei lavori, dovrà provvedere, ai sensi della Legge Regionale delle Marche n. 8 del 23 febbraio 2005, all’iscrizione alla Cassa Edile della Provincia di Macerata, e produrre la documentazione attestante l’avvenuta iscrizione e/o relativa richiesta.