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CAPITOLO TERZO

E DALLA CASISTICA

III.2. Gli aiuti allo start-up di nuovi servizi aerei di linea

I summenzionati Orientamenti del 2005, al capitolo 5, consentono la concessione di aiuti di Stato per lo start-up di nuovi collegamenti a partire dagli aeroporti regionali, purché tali da produrre un incremento del volume netto dei passeggeri e non corrispondenti a collegamenti ferroviari ad alta velocità (101).

Per espressa asserzione della comunicazione in oggetto, il termine “nuovi collegamenti” deve essere inteso non solo nel senso di nuove rotte, bensì anche in quello di nuove frequenze, consistenti, ad esempio nel passaggio da una linea stagionale ad una permanente, oppure da una frequenza non quotidiana ad una almeno quotidiana.

Non si deve trattare, invece, di un mero spostamento del traffico da una linea o da una compagnia ad un’altra, né deve avere per effetto uno sviamento ingiustificato di traffico, in termini di frequenza o di redditività, da servizi già espletati, verso la stessa destinazione o una destinazione comparabile, a partire da un altro aeroporto ubicato nella medesima città o nello stesso agglomerato urbano o sistema aeroportuale ove è situato l’aeroporto interessato. In particolare, per “sistema aeroportuale”, ai sensi dell’art. 2, lett. m) del Regolamento (CEE) n. 2408/1992 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull’accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, si intende “un raggruppamento di due o più aeroporti che servono la stessa città, o lo stesso agglomerato urbano”.

Il punto 79, lett. b) della comunicazione del 2005 precisa che le rotte interessate dagli aiuti devono collegare un aeroporto regionale di categoria C o D con un altro aeroporto, entrambi appartenenti all’Unione Europea.

(101) Punti 75 e 79, lett. c).

In base al punto 79, lett. a) degli Orientamenti in esame, beneficiari di aiuti all’avviamento possono essere solamente vettori aerei titolari di una licenza d’esercizio in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei. Conseguentemente, possono essere destinatari di aiuti di Stato ai sensi degli Orientamenti solamente i vettori aventi il principale centro di attività e la sede sociale, ove esistente, in uno Stato membro (102).

Gli aiuti all’avviamento possono avere durata pluriennale. In particolare, la durata deve essere predeterminata, nonché strettamente funzionale e limitata al conseguimento della redditività del servizio.

A tal fine, in conformità con l’orientamento uniforme delle precedenti decisioni della Commissione in materia di aiuti allo start-up, il finanziamento deve essere corrisposto in maniera decrescente, in modo da produrre un effetto incentivante, al fine di sviluppare un’attività di trasporto redditizia (cfr. punto 79, lett. e) degli Orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali, nonché la Decisione della Commissione relativa agli incentivi concessi a Ryanair dalla Regione Vallonia e dall’aeroporto di Charleroi (C(2004) 516, punto 311).

Gli Orientamenti della Commissione del 2005, nello specificare il suddetto principio, richiedono che il versamento sia commisurato al concreto aumento del numero di passeggeri e determinato in misura decrescente ed inversamente proporzionale rispetto all’effettivo aumento del traffico (punto 79, lett. g)).

Confermando le decisioni in materia, la Commissione ha, quindi, stabilito, quale regola generale, che il finanziamento possa essere corrisposto per un periodo massimo di tre anni. Si deve considerare, inoltre,

che la durata stabilita in concreto per la sovvenzione allo start-up di servizi aerei può subire delle riduzioni, dovendo l’aiuto essere interrotto al raggiungimento della redditività del servizio (punto 79, lett. f) e g)).

La comunicazione della Commissione in esame prevede anche delle limitazioni all’ammontare dei finanziamenti, che non possono eccedere, annualmente, il 50 % delle spese ammissibili (103) e, per l’intera durata dell’aiuto, una media del 30 % delle spese ammissibili.

Per le Regioni che, in base alla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2000-2006, della Commissione (104), rientrino nell’ambito delle deroghe di cui all’art. 87, terzo paragrafo, lett. a), Tratt. CE, è previsto un aumento sia della durata sia dell’importo degli aiuti. Dal primo punto di vista, il finanziamento può essere erogato per cinque anni; mentre, dal secondo punto di vista, l’ammontare massimo annuale è pari al 50 % delle spese ammissibili e quello medio, relativo all’intero periodo di applicazione degli aiuti, al 40 % delle spese ammissibili. In aggiunta, nell’ipotesi in cui la sovvenzione sia erogata per cinque anni, il limite massimo consentito per i primi tre anni è pari al 50 % delle spese ammissibili.

Per assicurare la redditività del servizio, il periodo di applicazione degli aiuti deve essere inferiore rispetto a quello per il quale il beneficiario si è impegnato a svolgere il servizio stesso.

(103) Le spese ammissibili consistono nei costi supplementari di avviamento derivanti dall’apertura del nuovo collegamento o della nuova frequenza, e che, quindi, non dovranno più essere sostenuti al raggiungimento del ritmo di crociera. Si tratta, quindi, delle spese iniziali di marketing e di pubblicità, delle spese di insediamento sostenute sul sito dell’aeroporto regionale per l’attivazione della rotta, purché si tratti di un aeroporto appartenente alle categorie C o D e le spese non siano state altrimenti sovvenzionate.

Sono, invece, esclusi dalle spese ammissibili i normali costi operativi, quali quelli inerenti a locazione o ammortamento degli aerei, carburante, stipendi del personale di volo, oneri aeroportuali, servizi di catering (punto 79, lett. e).

Nella Decisione relativa agli incentivi concessi a Ryanair dalla Regione Vallonia e dall’aeroporto di Charleroi, la Commissione ha escluso che contributi una tantum possano essere ritenuti compatibili con la normativa comunitaria, in quanto per il loro stesso “carattere forfettario e

unico all’apertura e l’assenza di un collegamento con i costi effettivamente sostenuti” dalla compagnia aerea non sarebbero idonei a produrre alcun

effetto incentivante (105).

Nel caso in cui il beneficiario degli aiuti intenda realizzare sull’aeroporto interessato un network che includa sia collegamenti rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina sopra esaminata sia collegamenti esulanti dalla medesima, le sovvenzioni potrebbero comunque essere accordate ai sensi degli Orientamenti del 2005 nel caso in cui sia realizzata una netta separazione fra le due tipologie di servizio, in modo da garantire che i finanziamenti ricevuti siano effettivamente ed esclusivamente utilizzati per i servizi ammessi, senza sovvenzioni incrociate fra le due tipologie di attività. In tal senso, le predette indicazioni potrebbero essere esaurientemente esplicitate nei documenti con cui l’autorità competente pubblicizza l’intenzione di concedere gli aiuti in oggetto, oppure, nel caso in cui si tratti di una proposta di alcuni dei potenziali beneficiari, questi dovrebbero indicarlo nella relativa documentazione.

III.3. Gli oneri di servizio pubblico nel settore del trasporto