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CAPITOLO SECONDO

DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEGLI AIUTI DI S TATO NEL SETTORE AEREO

II.7. Segue Il principio dell’investitore privato operante in un’economia di mercato

Si esclude la presenza di un vantaggio economico all’impresa ai sensi dell’art. 87, primo comma, Tratt. CE, quando la misura opera a fronte dell’erogazione di un servizio adeguato, in termini di ritorno economico per il soggetto pubblico, al valore della stessa e, quindi, se risulta ottemperato il principio dell’investitore privato operante in un’economia di mercato.

Il principio in questione impone di valutare se il medesimo finanziamento avrebbe potuto essere ottenuto dall’impresa, in un’economia di mercato, da un investitore privato di dimensioni paragonabili a quelle dell’autorità pubblica concedente. In particolare, “il comportamento

dell’investitore privato, cui deve essere raffrontato l’intervento dell’investitore pubblico che persegue obiettivi di politica economica, anche se non è necessariamente quello del comune investitore che colloca capitali in funzione della loro capacità di produrre redditi a termine più o meno breve, deve quantomeno corrispondere a quello di una holding privata o di una holding pubblica oppure di un gruppo imprenditoriale privato che persegua una politica strutturale, globale o settoriale e che sia guidato da prospettive di redditività a lungo termine”, adeguate al suo

settore di attività (84). Da ciò consegue che anche le autorità pubbliche non possono prescindere da una normale redditività, in tempi ragionevoli, dei

(84) C.G.C.E. 10 luglio 1986, causa 40/85, Regno del Belgio v. Commissione; C.G.C.E. 6 luglio 1982, cause riunite 188/80, 189/80 e 190/80 Repubblica francese,

Repubblica italiana e Regno Unito di Gran Bretagna e di Irlanda del Nord v. Commissione; C.G.C.E. 21 marzo 1991, causa C-305/89, Italia v. Commissione;

Tribunale di Primo Grado, 6 marzo 2003, cause riunite T-228/99 e T-233/99,

propri investimenti, in funzione della politica strutturale, settoriale o globale perseguita.

Secondo la casistica comunitaria, per l’applicazione del principio in oggetto, il comportamento di un potenziale investitore privato deve essere valutato nel periodo di operatività della misura (85).

La valutazione sottesa alla regola dell’investitore privato deve, quindi, avere natura prognostica, in altre parole essere realizzata avuto riguardo alla situazione che si prospettava all’ente pubblico nel momento di adozione della misura e con riguardo al periodo di operatività della stessa, e non ex post, cioè con riferimento ai risultati concretamente prodotti (86).

La misura deve essere analizzata in base a tutte le condizioni di mercato, non potendosi limitare l’esame esclusivamente alla circostanza che l’eventuale corrispettivo praticato, ad esempio, in un’operazione di acquisto di beni e servizi corrisponda al prezzo di mercato dei medesimi (87). Spesso, per tale esame, la Commissione ricorre a perizie indipendenti (88). Non sussiste, tuttavia, un obbligo in tal senso: la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha, infatti, riconosciuto alla Commissione il potere di procedere alla valutazione circa le effettive condizioni del mercato questione direttamente, con un ampio margine di discrezionalità (89).

(85) C.G.C.E. 16 maggio 2002, causa C-482/99, Repubblica francese v. Commissione,

punti 71 e ss..

(86) Conclusioni dell’Avvocato Generale Antonio Tizzano, presentate il 9 febbraio

2006, in relazione alle cause riunite C-422/03 P e C-471/03 P, P&O European Ferries

(Vizcaya) SA E Diputación Foral de Vizcaya v. Commissione delle Comunità Europee,

punto 103.

(87) Conclusioni dell’Avvocato Generale Antonio Tizzano, cit., punto 92. (88) NICOLA DE LUCA, Gli aiuti di stato nel trasporto aereo, cit., p. 32.

(89) Tribunale di Primo Grado, seconda sez. ampliata, 25 giugno 1998, cause riunite T-371/94 e T-394/94, British Airways et. al. v. Commissione delle Comunità Europee, in Racc. 1998, pp. 2405 e ss..

Nell’ambito di tale indagine, se la misura costituisce un’unica operazione finanziaria, come l’acquisto di un bene o servizio, questa deve essere considerata nella sua interezza (90).

Inoltre, è necessario considerare sia la situazione finanziaria dell’investitore sia quella dell’impresa interessata, per verificare se dall’investimento sia possibile ricavare una redditività accettabile (91).

L’eventuale partecipazione di investitori privati, ulteriori rispetto all’autorità pubblica, all’azione costituisce un elemento che soddisfa il criterio dell’investitore privato se si tratta di un apporto significativo realizzato in condizioni comparabili con quelle dell’ente pubblico (92).

La Commissione ha delineato i criteri di applicazione del principio dell’investitore privato in economia di mercato alla partecipazione degli Stati nel capitale delle imprese in una apposita Comunicazione del 1984 (93).

Nella comunicazione summenzionata, relativamente ai parametri utilizzati per individuare i casi in cui risulta applicabile il principio del privato investitore, è operato espresso riferimento ai conferimenti di capitale, alla concessione di prestiti ed alla cancellazione di debiti (94).

(90) Conclusioni dell’Avvocato Generale Antonio Tizzano, cit., punto 104.

(91) C.G.C.E. 21 marzo 1991, causa C-305/89, Italia v. Commissione, punti 19 e ss.. (92) Tribunale di Primo Grado, III sez. ampliata, 12 dicembre 2000, causa T-296/97, Alitalia – Linee aeree italiane S.p.A. v. Commissione delle Comunità Europee, punti 76

e ss..

(93) Comunicazione della Commissione sulla partecipazione degli Stati nel capitale delle imprese, in Boll. UE 1984, n. 9.

(94) Le ipotesi nelle quali, secondo la Commissione, è possibile ritenere che

l’investimento sia stato realizzato in condizioni che sarebbero state accettabili per un investitore privato operante in normali condizioni di mercato sono le seguenti (punti 3.1 e 3.2):

- acquisizione di una partecipazione in una società esistente senza alcun apporto di nuovo capitale;

- istituzione di una nuova società con partecipazione totale, maggioritaria o minoritaria, di autorità pubbliche, se queste ultime si comportano alla stregua di un investitore privato in normali condizioni di mercato;

- investimento di capitale in un’impresa pubblica, purché tale capitale corrisponda alle necessità di nuovi investimenti ed ai costi ad essi direttamente connessi, il

mercato in cui opera l’impresa partecipata non soffra di sovraccapacità e la posizione finanziaria dell’impresa sia sana;

- aumento della partecipazione pubblica in una società, che sia proporzionale al numero di azioni possedute ed avvenga contestualmente ad un investimento da parte di un azionista privato, la cui partecipazione abbia una reale rilevanza economica; - investimento di natura strategica dal punto di vista del mercato o degli stanziamenti,

tale per cui l’acquisizione della partecipazione potrebbe essere considerata come il comportamento normale di un investitore, anche se la redditività dell’operazione è ritardata;

- investimento in società partecipata il cui potenziale di sviluppo, risultante dalla capacità innovativa derivante da investimenti di ogni tipologia, è tale che l’operazione può essere considerata come un investimento coinvolgente un rischio speciale, ma tale da ripagare l’investimento;

- investimento in una partecipazione della holding pubblica che ecceda il valore reale (in termini di patrimonio netto e del valore dell’avviamento e del knowhow) della società controllata, purché si tratti di un investimento in una piccola-media impresa, incapace, per la sua dimensione, di fornire adeguate garanzie sul mercato finanziario privato, ma che abbia prospettive tali da garantire la partecipazione pubblica.