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Alcune considerazioni sugli istituti di moneta

Nel documento La Moneta elettronica (pagine 94-97)

Come già detto, l’adeguamento dell’ordinamento italiano alle previsioni comunitarie ha avuto luogo a seguito dell’approvazione della legge 1 marzo 2002, n. 39 (c.d.”legge comunitaria 2001”), la quale ha dettato le linee guida in materia di politica economica per il periodo 2001-2006 e, agli artt. 55 e 56, ha introdotto modifiche di rilievo al T.U.B., attuate mediante l’introduzione, nello stesso, del Titolo V- bis (artt. 114-bis – 114-

quinquies), dedicato agli “Istituti di moneta elettronica”.

Il nostro legislatore delegato ha infatti scelto di non intervenire direttamente, modificando l’impianto originario del T.U.B. e con questo la nozione di banca ivi accolta all’art. 10, ma ha preferito inserire un nuovo titolo (V- bis appunto) dedicato alla disciplina di questa nuova figura di intermediario, ricavando dallo statuto generale dell’impresa bancaria uno statuto “speciale” contenente le regole ad esso applicabili.

Pertanto, l’art. 114-bis del T.U.B., recependo gli orientamenti espressi in ambito comunitario, fissa il principio di riserva dell’attività di emissione di

e-money a favore di due categorie di soggetti: le banche e gli istituti di

moneta elettronica (IMEL).182

Ed invero, nel nostro ordinamento tale attività era, già prima dell’emanazione delle citate direttive, riservata alle banche sulla base di quanto disposto dall’ art. 10, terzo comma del T.U.B., laddove si prevede che gli enti creditizi possano esercitare, oltre all’attività bancaria ex primo comma del medesimo articolo, “ ogni altra attività finanziaria, secondo la

182 A tale previsione si affianca quanto previsto dall’art. 2, quinto comma, D.P.R. 14 marzo

2001, n. 144, “Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta”, pubblicato in G.U. n. 94 del 23 aprile 2001, p. 32. Ed invero, alla posizione rivestita in tale settore dalle banche viene, per effetto di tale provvedimento, equiparata quella delle Poste Italiane S.p.A., il cui servizio di Bancoposta include, oltre ai “servizi di pagamento”, attività quali “l’emissione, la gestione e la vendita di carte prepagate e di altri mezzi di pagamento, di cui all’art. 1, secondo comma, lett. f), nn. 4) e 5), del T.U.B.” Sul punto v. PACILEO, L’attuazione in Italia delle direttive comunitarie in materia di e-money, cit., p. 232.

disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse e strumentali”.183 Inoltre, l’emissione e la gestione di strumenti di pagamento sono annoverate tra le attività ammesse al mutuo riconoscimento ex art. 1, secondo comma, lett. f), n. 5 del T.U.B.,184 cui fa da pendant l’art. 11, quinto comma, T.U.B., il quale nega la possibilità a soggetti diversi dalle banche di “effettuare ogni forma di raccolta di fondi a vista collegata all’emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata”.185

Tuttavia, a seguito del recepimento dei provvedimenti comunitari, l’assetto normativo è rimasto pressoché incompleto fino all’adozione della disciplina di dettaglio, la cui predisposizione è stata affidata, quale competente autorità interna, alla Banca d’ Italia. Tale legittimazione si fonda, tra l’altro, sul richiamo operato dall’art. 114-quater, terzo comma del T.U.B., a quanto disposto dall’art. 146 del T.U.B., laddove si prevede che “la Banca d’Italia promuove il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. A tal fine essa può emanare disposizioni volte ad assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti”. 186

183 Sul punto v. PACILEO, L’attuazione in Italia delle direttive comunitarie in materia di e-

money, cit., p. 232 e SZEGO, La definizione di attività bancaria e finanziaria tra legge e

innovazione, cit., p. 25.

184 Cfr. inoltre l’allegato n.1 alla direttiva 2000/12/CE.

185 Con riferimento a tale previsione, vi è da precisare che, a seguito dell’introduzione della

disciplina sulla moneta elettronica, è stato inserito il comma 2-bis, nel quale si dispone che la ricezione di fondi collegata all’emissione di e-money non costituisce attività di raccolta del risparmio fra il pubblico.

186 La collocazione di tale articolo tra le disposizioni transitorie e finali è indice del rapporto

intercorrente tra la funzione di Sorveglianza sui sistemi di pagamento e l’attività di Vigilanza sulle banche e sugli intermediari finanziari riconosciuta alla Banca d’Italia. In particolare, la prima è rivolta essenzialmente ai sistemi ed ai circuiti di pagamento, segnatamente alle strutture, regole e condizioni tecnico-operative di funzionamento degli stessi. Come è stato sottolineato, “ne discende che l’ambito soggettivo della Sorveglianza non è delimitato, estendendosi a tutti quei soggetti, persone fisiche e giuridiche, comunque coinvolti in tale funzionamento.” L’attività di Vigilanza mira invece alla tutela della stabilità del sistema creditizio e finanziario, da raggiungersi e mantenere attraverso la sana e prudente gestione di una ben individuata categoria di soggetti. Come è stato rilevato, “si tratta di un approccio su basi essenzialmente individuali, rispetto a quello tipicamente di sistema proprio della Sorveglianza, anche se l’obiettivo ultimo è, per entrambe le funzioni, quello di contribuire alla stabilità finanziaria complessiva”. Così DORIA-FUCILE-TAROLA, La sorveglianza sui sistemi di pagamento, cit., p. 192 ss.

In proposito, in attuazione della delibera del CICR del 4 marzo 2003,con la Circolare n. 253 del 26 marzo 2004 sono state emanate le Istruzioni di Vigilanza per gli Istituti di Moneta elettronica.

Le disposizioni generali contenute nelle Istruzioni individuano, in conformità a quanto disposto dall’art. 114-bis del T.U.B., i caratteri fondamentali della moneta elettronica e degli istituti emittenti, prevedendo l’adozione di un sistema di vigilanza prudenziale su questi ultimi “calibrato sulle specificità di tali intermediari ed ispirato al paradigma della sana e prudente gestione” dell’ente.187 Del contenuto di tali Istruzioni si darà conto nel prosieguo, con specifico riferimento ai punti di maggiore rilievo nella disciplina italiana degli istituti di moneta elettronica e con l’obiettivo di mettere in risalto, laddove esistano, le differenze con le previsioni dettate per le banche. Tutto ciò, per esigenze di completezza, sulla base di un puntuale raffronto con la disciplina dettata in sede comunitaria, che costituisce il necessario punto di partenza per affrontare lo studio della disciplina in materia di e-money.

187 Così le Istruzioni di Vigilanza, Capitolo primo, Sezione III in tema di “Caratteristiche

3. La disciplina del soggetto. Tipologie di istituti di moneta

Nel documento La Moneta elettronica (pagine 94-97)