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Le attività connesse e strumentali

Nel documento La Moneta elettronica (pagine 113-116)

5. La disciplina dell’attività degli IMEL La riserva in

5.1. Le attività connesse e strumentali

Si è già detto come il sistema delineato sia dal legislatore comunitario che da quello italiano non preveda l’esclusività dell’oggetto di attività degli istituti, ma consenta l’esercizio di attività strumentali e connesse, nonché servizi di pagamento tassativamente previsti. Ed invero, l’art. 5 della direttiva 2000/46/CE dispone che qualora gli IMEL esercitino attività diverse da quella di emissione, queste sono riconducibili esclusivamente alla prestazione di servizi, finanziari e non, strettamente correlati allo svolgimento dell’attività principale, nonché alla memorizzazione di dati su un supporto elettronico per conto di terzi.227 Si osserva inoltre come, con riferimento alla prestazione di attività strumentali o connesse, si escluda l’applicabilità del principio del mutuo riconoscimento (art. 2, secondo comma della direttiva 2000/46/CE)228, cosicché l’operatività cross border degli istituti emittenti relativamente allo svolgimento di tali attività sarà consentita esclusivamente in base alle disposizioni contenute nel Trattato di Roma.229

227 Con riferimento alla memorizzazione dei dati prevista dall’art.1, quinto comma, lett. b)

della direttiva 2000/46/CE, è stato sottolineato come la previsione di una simile attività, del tutto marginale rispetto all’emissione ed alla gestione della moneta elettronica, sia funzionale a delimitare il perimetro delle attività esercitabili, nel senso che l’indicazione esplicita di un’attività non principale, che non appare neppure connessa né strumentale, deve essere considerata indicativa della volontà di considerare tassativa l’elencazione delle attività esercitabili dagli IMEL. Così LEMME, Moneta scritturale e moneta elettronica, op. cit., p.

171.

228 Al riguardo, si prevede che agli IMEL non applichino alcune norme della direttiva

2000/12/CE e, segnatamente, quelle sul principio del mutuo riconoscimento in caso di svolgimento di attività diverse da quella di emissione della moneta elettronica. In altre parole, tale principio non trova applicazione rispetto all’esercizio delle attività connesse e strumentali ex art. 1, quinto comma, della direttiva 2000/46/CE.

229 Si è sottolineato in proposito come in un simile contesto normativo non si possa non

dubitare dell’ incisività del contributo degli IMEL allo sviluppo della concorrenza tra emittenti moneta elettronica. Ed invero, il divieto di svolgere attività che non rientrino nel novero di quelle tassativamente elencate pone tali enti in una posizione di sostanziale inferiorità rispetto agli altri operatori del settore, siano essi banche o intermediari finanziari non bancari, soprattutto sotto il profilo dell’esercizio del credito, attività questa preclusa agli IMEL. Cfr. Sul punto SZEGO, cit., p. 18.

La ratio sottesa a tale limitazione è resa esplicita nel Considerando n. 12 della direttiva 2000/46/CE, nel punto in cui si sottolinea che le caratteristiche meno onerose del regime di vigilanza prudenziale previsto per gli istituti di moneta elettronica sono compensate da altre disposizioni più severe, quali ad esempio quelle riguardanti le limitazioni poste all’operatività degli istituti. Tutto ciò, si precisa, nell’ottica di garantire parità di condizioni tra IMEL e banche sul versante dell’offerta di moneta elettronica e, di conseguenza, assicurare un regime di concorrenza leale tra gli stessi a vantaggio dei detentori di strumenti di pagamento.

Con riferimento alla definizione delle attività strumentali e connesse concretamente esercitabili dagli istituti, assente nel testo della direttiva, 230 viene in aiuto quanto stabilito al riguardo nel nostro ordinamento dalle Istruzioni di Vigilanza, laddove si individua il contenuto delle prime (strumentali) in quelle attività che abbiano carattere ausiliario rispetto allo svolgimento dell’attività principale e delle seconde (connesse) nella promozione e nello sviluppo dell’attività principale.231 Pertanto, rientrano nel novero di tali attività l’implementazione dell’insieme di procedure, tecniche e dispositivi finalizzati a supportare l’attività di emissione e di gestione della moneta elettronica da parte dello stesso istituto, unitamente alla gestione dell’apparato tecnico ed informatico che presiede all’esercizio dell’attività principale, nonché lo svolgimento di particolari servizi per conto

230 Il quinto comma dell’art. 1 della direttiva 2000/46/CE, nel delimitare l’ambito di

operatività degli IMEL, fa riferimento solo genericamente alle “attività non consistenti nell’emissione di moneta elettronica”, procedendo poi all’individuazione - come già detto considerata tassativa - di tali attività nella memorizzazione di dati e nella prestazione di servizi finanziari e non finanziari strettamente correlati all’attività di emissione. Sull’ammissibilità del ricorso alla previsione dell’art. 10, terzo comma, T.U.B., in tema di “attività connesse e strumentali” e sulle possibili analogie con i “servizi strettamente correlati” disciplinati dalla direttiva si rimanda a LEMME, Moneta scritturale e moneta elettronica, op. cit., p. 169 ss. Sul concetto di connessione nell’ambito dell’attività bancaria si

veda per tutti P.FERRO-LUZZI, La “connessione” delle attività connesse, in Banca, borsa e

tit. cred., 2001, I, p. 148 ss.

di terzi, quali, ad esempio, la distribuzione di moneta elettronica e di altri strumenti di pagamento emessi da altri istituti.232

Oltre alle attività strumentali e connesse, viene riconosciuta agli IMEL la possibilità di prestare servizi di pagamento (art. 114-bis, T.U.B.). In particolare, rientrano in tale categoria sia il servizio di incasso e trasferimento di fondi per proprio conto, sia i servizi di gestione di strumenti di pagamento emessi da terzi.233

Alla luce di quanto detto, la valutazione complessiva che, sotto il profilo dell’operatività, sembra potersi dare degli IMEL è quella di soggetti con un alto grado di specializzazione nel campo degli strumenti di pagamento diversi dalla moneta legale e, in particolare, nello svolgimento di quell’insieme di attività che concorrono all’emissione ed alla gestione dei mezzi di pagamento elettronici.234

Cionondimeno, le limitazioni poste allo svolgimento di attività diverse da quella di emissione di moneta elettronica, unitamente al divieto di esercizio del credito, sembrano collocare gli IMEL in una posizione di sostanziale inferiorità operativa rispetto alle banche, con evidenti ripercussioni sul piano della competitività dei servizi offerti dai soggetti in parola. 235

232 In proposito, le Istruzioni di Vigilanza, all’ art. 2, Capitolo V, stabiliscono che l’IMEL

può esercitare “attività che consentono di promuovere e sviluppare l’attività principale esercitata (attività connesse) ed attività che hanno carattere ausiliario rispetto allo svolgimento dell’attività principale (attività strumentali) e prosegue con l’elencazione, a titolo meramente indicativo, di alcune tra tali attività. Al riguardo, si confronti l’opinione espressa in dottrina secondo la quale l’indicazione contenuta nel quinto comma dell’art. 1, direttiva 2000/46/CE avrebbe valore tassativo, laddove invece quella fornita dalle Istruzioni di Vigilanza ha, per volontà espressa della Banca d’Italia, valore esemplificativo. V. LEMME, Moneta scritturale e

moneta elettronica, op. cit., p. 171.

233 Sempre a titolo esemplificativo, l’art. 2, Capitolo V delle Istruzioni di Vigilanza elenca,

tra le attività di gestione di mezzi pagamento emessi da terzi, la gestione delle procedure di emissione e di revoca degli strumenti di pagamento, l’attività volta al convenzionamento degli esercenti presso i quali verrà spesa la moneta elettronica, la manutenzione degli archivi informatici, il noleggio e la manutenzione dei programmi e delle apparecchiature strumentali all’utilizzo della moneta elettronica.

234 Così SZEGO, La definizione di attività bancaria e finanziaria tra legge e innovazione, cit.,

p. 4.

6. Il controllo sull’attività degli istituti di moneta elettronica. La

disciplina di vigilanza.

6.1. I principi ispiratori della disciplina comunitaria in materia

Nel documento La Moneta elettronica (pagine 113-116)