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ALCUNI ASPETTI DELLA DEPURAZIONE IN ITALIA

DEPURAZIONE DEI REFLUI URBANI: IL RIUTILIZZO DELLE ACQUE DEPURATE E

2. ALCUNI ASPETTI DELLA DEPURAZIONE IN ITALIA

Il contesto normativo

La necessità di proteggere le risorse idriche disponibili e di ottimizzarne la gestione è stata ampiamente recepita dal legislatore come evidente in tutti i principali provvedi-menti legislativi che si sono succeduti nel nostro Paese anche in recepimento di diretti-ve comunitarie. Ne citiamo tre più recenti dei quali richiamiamo solo alcune delle prin-cipali disposizioni:

- La legge 183/89 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”:

5 Third World Water Forum, 16-23 march 2003, Kyoto, Japan.

• ha per scopo “di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la frui-zione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economi-co e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi economi-connessi”;

• stabilisce la ripartizione del territorio nazionale in bacini idrografici; • istituisce l’autorità di bacino per i bacini di rilievo nazionale;

• introduce il piano di bacino che “ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianifi-cate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato”.

- La legge 36/94 “Disposizioni in materia di risorse idriche”:

• afferma che “tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà”; • introduce la gestione integrata del servizio idrico “costituito dall’insieme dei servizi

pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatu-ra e di depufognatu-razione delle acque reflue”;

• stabilisce la riorganizzazione dei servizi idrici sulla base degli “ambiti territoriali ottimali”.

- Il D. Lgs. 152/99 modificato e integrato dal D. Lgs. 258/2000, definisce la disci-plina generale per la tutela delle acque perseguendo gli obiettivi di prevenire e ridurre l’inquinamento, risanare e migliorare lo stato delle acque, proteggere le acque destinate a specifiche destinazioni d’uso, garantire gli usi sostenibili delle risorse e mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici. Nel decreto, con un approccio totalmente innovativo, la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento, la tutela e il risanamento delle risorse idriche sono basati su: • l’individuazione di obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei

corpi idrici,

• la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell’ambito di ciascun baci-no idrografico, al fine di perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, • la definizione di valori limite agli scarichi in relazione agli obiettivi di qualità del

corpo recettore,

• l’individuazione di misure per la prevenzione e riduzione dell’inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili;

• l’adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi idrici, nell’ambito del servizio idrico integrato di cui alla legge 36/94;

• l’individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche.

A questo proposito negli articoli 25 e 26 è previsto che “coloro che gestiscono o utiliz-zano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all’eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche mediante l’uti-lizzazione delle migliori tecniche disponibili” e sono, in particolare, indicate le norme e le misure che possono essere adottate dalle Regioni. Ne citiamo alcune:

• la realizzazione, in particolare nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e pro-duttivi di rilevanti dimensioni, di reti duali di adduzione al fine dell’utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;

• la realizzazione nei nuovi insediamenti di sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e per le acque reflue;

• il coordinamento interregionale anche al fine di servire vasti bacini di utenza ove vi siano grandi impianti di depurazione di acque reflue;

• la previsione di incentivi e agevolazioni alle imprese che adottano impianti di rici-clo o riutilizzo.

Nell’articolo 26 è previsto che le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue siano definite con un apposito decreto ministeriale. Tale decreto, n. 185 del 12 giugno 2003, è entrato in vigore il 7 agosto e di esso si dirà più estesamente nel seguito.

Per quanto concerne la disciplina degli scarichi il decreto fissa i valori limite di emis-sione (Allegato 5) e una serie di scadenze temporali per l’adeguamento a tali limiti.

I dati disponibili a livello nazionale.

Per fornire un quadro della numerosità degli impianti di depurazione in Italia e della lora capacità facciamo riferimento a quanto riportato nel rapporto7 presentato nello scorso mese di maggio dal Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche, nel quale sono presentati i risultati delle ricognizioni effettuate da 52 Ambiti Territoriali Ottimali (sui 91 totali previsti).

Il quadro presentato nella tabella 2.1 è integrato, per alcune delle regioni per le quali il Comitato non aveva reperito informazioni, con i primi dati pervenuti in APAT.

7 Rapporto “Lo stato dei servizi idrici – Anno 2002, Secondo rapporto sulle ricognizioni disponibili al 31/12/2002, sulle opere di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione” del Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche, istituito dalla legge 36/94.

Infatti a seguito dell’entrata in vigore del D.M. del 18.09.2002 “Modalità di informa-zione sullo stato di qualità delle acque, ai sensi dell’art.3, comma 7, del D.Lgs. 11 mag-gio 1999, n.152”, al fine di assolvere agli obblighi comunitari ed assicurare la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano devono trasmettere ad APAT i dati conoscitivi, le informazioni e le relazioni secondo le modalità e gli standard informativi di cui all’Allegato al suddetto Decreto, entro e non oltre le scadenze temporali previste per i singoli settori.

E’ possibile inoltre sulla base dei primi dati anche parziali forniti dalle Regioni, relativi al Settore 2, Parte A del D.M. in argomento, avere anche un quadro delle tipologie di trattamento adottate negli impianti stessi (tabella 2.2).

E’ bene evidenziare che sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. 152/99 e quindi dal D.M. del 18.09.2002 i dati inviati ad APAT sono raccolti dalle Regioni con riferimento agli agglomerati8, mentre i dati raccolti dal Comitato per la vigilanza sull’uso delle risor-se idriche, risor-secondo quanto disposto dalla Legge 36/94, fanno riferimento agli Ambiti Territoriali Ottimali.

8 Definiti come l’area in cui la popolazione, ovvero le attività economiche sono sufficientemente concen-trate così da rendere possibile, e cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un trat-tamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale.

9 Dati tratti dalla tabella 28 del rapporto (vedi nota 7) che intende rappresentare la composizione nume-rica del parco impianti rispetto a classi dimensionali significative, integrati con i primi dati elaborati da APAT sulla base delle informazioni pervenute in ottemperanza al D.M. del 18.09.2002.

10 Numero di ATO investigati /Numero di ATO previsti dalle Regioni.

REGIONE Numero Impianti Num.

(ATOi/ATOp)10 A.E. <2000 2000<A.E.<10.000 10.000<A.E.<100.000 A.E.>100.000 n.d. Tot.

Valle d’Aosta (*) 2 1 3 Lombardia (*) 14 99 28 10 151 Piemonte (6/6) 2.197 75 44 3 2.319 Liguria Trentino Alto Adige (*) 59 44 5 1 109 Veneto (4/8) 399 90 31 6 526 Friuli Venezia Giulia (*) 1 8 17 6 32 Emilia Romagna 28 7 6 3 44 (1/9) (*) 6 28 22 56 Toscana (5/6) 539 113 52 12 716 Umbria (3/3) 488 31 15 1 535 Marche (5/5) 341 49 28 1 419 Lazio (5/5) 468 141 44 5 658 Abruzzo (4/6) 783 45 16 1 845

Molise (solo IS) (*) 3 5 8

Campania (3/4) 93 61 24 8 186 Puglia (1/1) 7 41 47 8 103 Basilicata (1/1) 31 39 15 2 87 Calabria (5/5) 225 122 38 2 387 Sicilia (9/9) 32 92 51 5 180 Sardegna (*) 1 26 26 7 20 80 Totale 5633 1015 626 123 31 7428 % 75,8 13,7 8,4 1,7 0,4

n.d. = non determinata la classe di potenzialità

(*) prime elaborazioni dei dati pervenuti in APAT al 10/09/2003.

Dal quadro precedentemente riportato appare evidente la proliferazione dei piccoli impianti.

Nel rapporto del Comitato vengono fornite anche informazioni sulla copertura del ser-vizio di depurazione dell’acqua ad usi civili pari a un valore medio del 73%, e sull’età media degli impianti rispetto all’anno 2000 che corrisponde a 16 anni11.

Tabella 2.2 Informazioni in merito alle tipologie di trattamento adottate (sulla base dei dati pervenuti in APAT al 10/09/2003)

11 Tabelle 26 e 29 del Rapporto citato in nota 7.

Regione Numero di Numero di Numero di Numero di Nessun

impianti con impianti con impianti con impianti con trattamento trattamento trattamento trattamento trattamento più

preliminare primario secondario avanzato

Valle d’Aosta 0 0 2 1 0

Lombardia 0 1 37 67 0

Piemonte Liguria

Trentino Alto Adige 66 82 63 38 1

Veneto 0 0 113 114 0

Friuli Venezia Giulia 1 4 27 0 0

Emilia Romagna 53 29 56 38 0 Toscana 88 60 213 23 0 Umbria 66 13 66 0 0 Marche Lazio 240 244 271 10 8 Abruzzo Molise

(solo prov. di Isernia) 1 1 1 0 0

Campania Puglia 0 8 191 0 0 Basilicata 2 2 2 1 0 Calabria Sicilia Sardegna 71 29 72 22 0 Totale 588 480 1114 314 9

Alla luce del quadro legislativo brevemente citato e delle informazioni disponibili sulle dimensioni, età, caratteristiche degli impianti possiamo prevedere che saranno neces-sari interventi rilevanti nel settore della depurazione che comporteranno la costruzio-ne di nuovi impianti e l’adeguamento di quelli esistenti per il rispetto degli obblighi di legge. Nella programmazione di tali interventi si deve tenere conto della importanza del riutilizzo delle acque depurate e del recupero dei fanghi prodotti.