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Alimentazione e servizio di ristorazione

Nel documento CONVENZIONE DEL LAVORO MARITTIMO, 2006 (pagine 59-62)

Obiettivo: Assicurare che la gente di mare abbia accesso ad una alimentazione di buona qualità, compresa l’acqua potabile, fornita in condizioni di igiene stabilite dalle norme

1. Ogni Stato Membro deve assicurare che le navi che battono la sua bandiera trasportino a bordo e servano degli alimenti e dell’acqua potabile di una qualità appropriata, il cui valore nutrizionale e la quantità corrispondente soddisfino adeguatamente le esigenze delle persone a bordo e tenga conto delle loro diverse appartenenze culturali e religiose.

2. Ai marittimi a bordo di una nave deve essere fornito gratuitamente cibo fino alla fine del proprio periodo di arruolamento.

3. I marittimi impiegati come cuochi di bordo incaricati della preparazione dei pasti dovranno possedere la formazione e le qualifiche richieste per questa funzione.

Standard A3.2 Alimentazione e servizio di ristorazione

1. Ogni Stato Membro adotta una legislazione o altre misure atte a garantire delle norme minime per quanto riguarda la quantità e la qualità dell’alimentazione e dell’acqua potabile, così come delle norme relative al servizio di ristorazione per i pasti serviti ai marittimi a bordo delle navi che battono la sua bandiera, e deve, tramite attività educative, impegnarsi a promuovere la conoscenza e l’applicazione delle norme indicate nel presente paragrafo.

2. Ogni Stato Membro assicura che le navi battenti la sua bandiera osservino le seguenti norme minime:

a) sufficiente approvvigionamento di viveri ed acqua potabile, di valore nutritivo, di qualità e di varietà soddisfacente, tenuto conto del numero di marittimi presenti a bordo, della loro religione e delle loro abitudini culturali in materia alimentare così come della durata e della natura del viaggio;

b) l’organizzazione e l’equipaggiamento del servizio di cucina e di ristorazione deve essere tale da fornire ai marittimi dei pasti adeguati, variati e nutritivi, preparati e serviti in condizioni igieniche soddisfacenti;

c) il personale di cucina e di servizio ristorazione deve essere convenientemente addestrato o istruito per l’esercizio delle sue funzioni.

3. Gli armatori assicurano che il marittimo arruolato come cuoco di bordo sia addestrato e provvisto della qualifica e della competenza per esercitare questa funzione conformemente alle disposizioni della legislazione dello Stato Membro interessato.

CONVENZIONE ILO- MLC 2006

Traduzione non ufficiale 57 / 118

4. Le prescrizioni riportate al paragrafo 3 del presente Standard includono la necessità di superare con esito positivo un corso di formazione approvato o riconosciuto dall’autorità competente, basato sull’attitudine pratica per il servizio in cucina, l’igiene personale e l’igiene alimentare, l’approvvigionamento dei viveri, la gestione delle scorte, la protezione dell’ambiente, la salute e la sicurezza nel servizio di cucina e di ristorazione.

5. A bordo delle navi con un numero di persone di equipaggio prescritto inferiore a dieci persone, possono - in relazione alle dimensioni dell’equipaggio ed alle modalità operative della nave, ed a parere dell’autorità competente - non essere tenuti ad avere a bordo un cuoco pienamente qualificato. Tuttavia, chiunque prepara gli alimenti in cucina deve avere ricevuto una formazione o un’istruzione nei campi relativi all’igiene alimentare e personale, così come la manipolazione e la conservazione degli alimenti a bordo.

6. In circostanze di eccezionale necessità, l’autorità competente può rilasciare una deroga con la quale si autorizza un cuoco non pienamente qualificato a servire su una determinata nave e per un periodo di tempo limitato, fino al successivo porto di scalo o per un periodo comunque non superiore a un mese, a condizione che la persona alla quale è stata accordata la deroga abbia ricevuto una formazione o un’istruzione sui principi relativi all’igiene alimentare e personale, così come la manipolazione e la conservazione degli alimenti a bordo.

7. Conformemente alle procedure previste al Titolo 5 in materia di verifica di conformità alle disposizioni, l’autorità competente richiede che siano effettuate a bordo delle navi frequenti ispezioni documentate dal comandante o sotto la sua autorità sui seguenti punti:

a) approvvigionamento dei viveri e dell’acqua potabile;

b) tutti i locali ed attrezzature utilizzate per la conservazione e la manipolazione dei viveri e dell’acqua;

c) la cucina e tutte le altre apparecchiature utilizzate per la preparazione e il servizio dei pasti.

8. Nessun marittimo di meno di 18 anni deve essere impiegato o arruolato o lavorare come cuoco di bordo.

Linea guida B3.2 Alimentazione e servizio di ristorazione

Linea guida B3.2.1 – Ispezione, educazione, ricerca e pubblicazione

1. L’autorità competente, in cooperazione con le altre agenzie ed organizzazioni interessate dovrà raccogliere informazioni aggiornate sul nutrimento e sui metodi di acquisto, immagazzinamento, conservazione dei prodotti alimentari come pure sul modo di preparare e servire i pasti tenuto conto delle specificità del servizio di ristorazione a bordo di una nave.

Queste informazioni dovranno essere messe gratuitamente o a un costo ragionevole a disposizione dei produttori e dei commercianti specializzati nella fornitura di prodotti alimentari o di materiale da cucina e da tavola per le navi, dei comandanti, dei maitre d’hotel e cuochi di bordo e delle organizzazioni degli armatori e della gente di mare interessate. A tal fine, bisognerà utilizzare dei mezzi appropriati di diffusione, quali manuali, opuscoli, manifesti, grafici o annunci nei periodici professionali.

CONVENZIONE ILO- MLC 2006

Traduzione non ufficiale 58 / 118

2. L’autorità competente dovrà fare delle raccomandazioni in modo da evitare lo spreco dei viveri, per facilitare il mantenimento di un livello adeguato di igiene e di assicurare un’organizzazione ottimale del lavoro.

3. L’autorità competente, in cooperazione con le agenzie e le organizzazioni interessate dovrà elaborare del materiale didattico e diffondere informazioni a bordo relative ai metodi appropriati per garantire un’alimentazione e servizi di ristorazione soddisfacenti.

4. L’autorità competente dovrà cooperare strettamente con le organizzazioni degli armatori e della gente di mare interessate e con le autorità nazionali o locali che si occupano delle questioni di alimentazione e di salute e, se necessario, potrà ricorrere ai servizi di queste ultime autorità.

Linea guida B3.2.2 – Cuochi di bordo

1. I marittimi saranno qualificati come cuochi di bordo se soddisfano le seguenti condizioni:

a) aver servito in mare per un periodo minimo stabilito dall’autorità competente e che può variare in funzione delle qualifiche o dell’esperienza pertinente degli interessati;

b) aver superato l’esame prescritto dall’autorità competente o un esame equivalente al termine di un corso di formazione riconosciuto per i cuochi.

2. L’esame prescritto può essere svolto e il relativo certificato emesso sia direttamente dall’autorità competente sia, sotto il controllo di quest’ultima, da una scuola autorizzata per la formazione dei cuochi.

3. L’autorità competente dovrà prevedere il riconoscimento, ove appropriato, di certificati di competenza come cuoco di bordo rilasciati da altri Stati Membri che hanno ratificato la presente Convenzione o la Convenzione (n° 69) sulla certificazione dei cuochi di bordo, 1946 o da altro organismo autorizzato.

CONVENZIONE ILO- MLC 2006

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TITOLO 4

TUTELA DELLA SALUTE, ASSISTENZA SANITARIA, TUTELA DEL BENESSERE

Nel documento CONVENZIONE DEL LAVORO MARITTIMO, 2006 (pagine 59-62)