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Previdenza sociale

Nel documento CONVENZIONE DEL LAVORO MARITTIMO, 2006 (pagine 83-86)

Obiettivo: garantire l’adozione di misure al fine di tutelare la gente di mare nell’ambito della previdenza sociale

1. Ogni Stato Membro vigila affinché tutti i marittimi e, nella misura prevista dalle leggi nazionali, le persone a loro carico beneficino di una protezione di previdenza sociale conformemente al Codice fatte salve, tuttavia, condizioni più favorevoli indicate al paragrafo 8 dell’articolo 19 della Costituzione dell’ILO.

2. Ogni Stato Membro si impegna, secondo le condizioni nazionali, a prendere misure individuali anche attraverso la cooperazione internazionale, al fine di conseguire gradualmente una tutela globale per la gente di mare in merito alla previdenza sociale.

3. Ogni Stato Membro vigila affinché i marittimi soggetti alla sua legislazione in materia di previdenza sociale e, nella misura prevista dalle leggi nazionali, le persone a loro carico, abbiano il diritto di usufruire della previdenza sociale a condizioni non meno favorevoli di quelle di cui godono i lavoratori a terra.

Standard A4.5 – Previdenza sociale

1. I settori da considerare per raggiungere gradualmente una tutela completa in materia di previdenza sociale in virtù della Regola 4.5 sono: assistenza sanitaria, indennità per malattia, indennità di disoccupazione, pensione di vecchiaia, indennità per gli infortuni sul lavoro, assegni familiari, indennità di maternità, pensione di invalidità e pensione di reversibilità che completano la tutela prevista dalla Regola 4.1, sull’assistenza sanitaria, e 4.2, sulla responsabilità degli armatori, come pure gli altri titoli della presente Convenzione.

2. Al momento della ratifica, la tutela che ogni Stato Membro deve garantire conformemente alla Regola 4.5, paragrafo 1, deve comprendere almeno tre dei nove settori elencati al paragrafo 1 del presente Standard.

CONVENZIONE ILO- MLC 2006

Traduzione non ufficiale 81 / 118

3. Ogni Stato Membro dovrà prevedere misure, sulla base della situazione nazionale, per fornire la tutela complementare in materia di previdenza sociale indicata nel paragrafo 1 del presente Standard per tutti i marittimi abitualmente residenti sul suo territorio. Questo impegno potrebbe essere soddisfatto, ad esempio, mediante opportuni accordi bilaterali o multilaterali o attraverso sistemi basati sui contributi. La risultante tutela non deve essere meno favorevole di quella di cui godono i lavoratori a terra residenti sul suo territorio.

4. Ferma restando l’attribuzione di responsabilità indicata al paragrafo 3 del presente Standard, gli Stati Membri possono stabilire, attraverso accordi bilaterali e multilaterali e mediante disposizioni adottate nell’ambito delle organizzazioni regionali per l’integrazione economica, altre norme in merito alla legislazione in materia di previdenza sociale a cui sono soggetti i marittimi.

5. Le responsabilità che incombono su ogni Stato Membro in merito ai marittimi sulle navi battenti la sua bandiera devono comprendere quelle previste dalle Regole 4.1 e 4.2 e relative disposizioni del Codice nonché quelle che sono inerenti agli obblighi generali ai sensi della legislazione internazionale.

6. Ogni Stato Membro deve prendere in considerazione le varie modalità con cui, conformemente alle leggi e pratiche nazionali, saranno erogate ai marittimi, in assenza di copertura adeguata nei settori menzionati al paragrafo 1 del presente Standard, indennità comparabili.

7. La tutela ai sensi della Regola 4.5, paragrafo 1, può, a seconda dei casi, essere prevista da leggi o regolamenti, in regimi privati o in contrattazioni collettive o in una loro combinazione.

8. Nei limiti di compatibilità con la loro legislazione e prassi nazionale, gli Stati Membri devono cooperare, mediante accordi bilaterali o multilaterali o altri tipi di accordi, affinché siano garantiti i diritti relativi alla previdenza sociale, previsti attraverso regimi contributivi o non contributivi acquisiti o in corso di acquisizione, a tutti i marittimi indipendentemente dal loro luogo di residenza.

9. Ogni Stato Membro stabilisce procedure eque ed efficaci per la risoluzione delle controversie.

10. Ogni Stato Membro, al momento della ratifica, deve specificare i settori per i quali è prevista la tutela conformemente al paragrafo 2 del presente Standard. Successivamente deve comunicare al Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro quando provvede a fornire la tutela in tema di previdenza sociale in relazione ad uno o più settori indicati al paragrafo 1 del presente Standard. Il Direttore Generale deve tenere un registro contenete queste informazioni e metterlo a disposizione di tutte le parti interessate.

11. I rapporti all’Ufficio Internazionale del Lavoro ai sensi dell’articolo 22 della Costituzione dell’ILO, devono anche contenere informazioni riguardanti i provvedimenti presi conformemente alla Regola 4.5, paragrafo 2 al fine di estendere la tutela ad altri settori.

CONVENZIONE ILO- MLC 2006

Traduzione non ufficiale 82 / 118

Linea guida B4.5 – Previdenza sociale

1. La tutela prevista al momento della ratifica conformemente allo Standard A4.5, paragrafo 2, dovrebbe includere almeno i settori dell’assistenza sanitaria, l’indennità per malattia e le indennità per infortuni sul lavoro o per malattia professionale.

2. Nelle circostanze menzionate nello Standard A4.5, paragrafo 6, indennità comparabili possono essere previste mediante assicurazioni, accordi bilaterali e multilaterali o altri mezzi efficaci, tenendo conto delle disposizioni delle contrattazioni collettive applicabili. Nel caso in cui tali misure siano applicabili i marittimi devono essere informati dei mezzi secondo i quali i vari settori della tutela previdenziale saranno forniti.

3. Quando la gente di mare è soggetta a più di una legislazione nazionale che copre la previdenza sociale, gli Stati Membri interessati dovrebbero cooperare al fine di stabilire, con accordo reciproco, quale sia la legislazione applicabile, tenendo conto di fattori quali il tipo ed il livello di tutela, secondo le rispettive legislazioni, che risulta più favorevole per il marittimo interessato nonché la preferenza del marittimo stesso.

4. Le procedure previste dallo Standard A4.5, paragrafo 9, dovrebbero essere concepite in modo da includere tutte le dispute relative ai reclami dei marittimi interessati, a prescindere dal modo in cui vengono assicurati.

5. Lo Stato Membro che ha marittimi nazionali o non nazionali, oppure entrambi, che prestano servizio sulle navi battenti la sua bandiera dovrebbero fornire tutela in materia di previdenza sociale prevista dalla Convenzione, la dove applicabile e dovrebbe periodicamente verificare i settori di tutela della previdenza sociale indicati nello Standard A4.5, paragrafo 1, allo scopo di individuare qualsiasi settore aggiuntivo adatto ai marittimi.

6. Il contratto di arruolamento marittimo dovrebbe precisare le modalità attraverso le quali l’armatore ha assicurato i diversi settori di tutela di previdenza sociale al marittimo nonché contenere qualsiasi altra informazione utile a disposizione dell’armatore, come ad esempio le trattenute obbligatorie sui salari e i contributi a carico degli armatori che possono essere richieste conformemente alle prescrizioni degli Enti previdenziali nel quadro del regime di previdenza sociale applicabile.

7. Lo Stato Membro di cui la nave batte bandiera dovrebbe, nell’effettivo esercizio della sua giurisdizione in materia sociale, accertarsi che l’armatore assolva i suoi obblighi in materia di tutela di previdenza sociale, ivi compresa il versamento di contributi agli enti di sicurezza sociale.

CONVENZIONE ILO- MLC 2006

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TITOLO 5

Nel documento CONVENZIONE DEL LAVORO MARITTIMO, 2006 (pagine 83-86)