17) Settore agricolo: versamenti volontari 2014
Con la circolare n. 82/2014 (vedi allegato n. 8) l’INPS ha provveduto a comunicare per l’anno in corso le modalità di calcolo dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei prosecutori volontari.
Lavoratori agricoli dipendenti
I soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione entro il 30 dicembre 1995 ed i lavoratori agricoli dipendenti autorizzati dal 31 dicembre 1995, per i quali nell’anno 2006 è stata raggiunta l’aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole, l’aliquota da applicare è pari al 28,10%.
ALIQUOTE E COEFFICIENTI DI RIPARTO Decorrenza 1° gennaio 2013
-Aliquota base Quota base Totale IVS
Autorizzati entro il 30
dicembre 1995 0,11% 27,99% 28,10%
Autorizzati dopo il 30 dicembre 1995
0,11% 27,99% 28,10%
I coltivatori diretti
I coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali pagano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito medio giornaliero, stabilite ogni anno da un apposito decreto ministeriale
Classi Reddito
(a) Ai sensi dell’art.10, comma 2, della Legge 2 agosto 1990, n.233, l’importo del contributo settimanale non può essere inferiore a:
€ 55,84 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata entro il 31 dicembre 1995;
€ 64,85 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata dopo il 31 dicembre 1995.
Operai agricoli a tempo determinato
Quanto all’importo del contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate, va ricordato che è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti volontari ad integrazione. Pertanto i contributi integrativi vanno commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale va applicata l’aliquota IVS vigente nel settore che, per l’anno 2013, è pari al 28,10% più la quota base dello 0,11%.
Coloni e mezzadri reinseriti nell’Ago
Sempre nella circolare in commento l’INPS chiarisce che i coloni e mezzadri reinseriti nell’Ago versano i contributi volontari con differenti modalità, a seconda se sono stati autorizzati prima o a partire dal 12 luglio 1997 (data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 184/1997).
Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997
L’importo del contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata antecedentemente al 12 luglio 1997
Contribuenti autorizzati alla contribuzione volontaria dal 12 luglio 1997
Il contributo volontario settimanale è determinato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda.
Il contributo integrativo
Il contributo integrativo è costituito dalla somma:
dell’importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a € 19,07;
dell’importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l’aliquota percentuale pari al 9,34% (aliquota dell’8,84% prevista per gli operai agricoli, aumentata dello 0,50% di cui all’articolo 3 della Legge n. 29 maggio 1982, n. 297).
Il contributo base
Infine, l’importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS è calcolato sulla media delle
retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l’aliquota pari allo 0,11%.
Base IVS 0,005854
Quota pensione 0,994146
Totale 1,000000
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18) Regole per la conservazione elettronica dei documenti
Lo scorso 26 giugno sono entrate in vigore le nuove regole sulla produzione e conservazione elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari. Le nuove regole semplificano il superamento del formato cartaceo dei documenti contabili e fiscali. Tra le semplificazioni previste, l'assolvimento dell'imposta di bollo eventualmente dovuta in unica soluzione per tutti i documenti entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e l'opzione per la conservazione digitale dei documenti direttamente nella dichiarazione dei redditi.
Come noto il Decreto Legislativo n. 82/2005, ovvero il Codice dell’amministrazione digitale, detta le regole tecniche per il superamento del formato cartaceo dei documenti e la completa conversione alla smaterializzazione di atti, certificati e scritture. In particolare l’articolo 21, comma 5, di tale Codice, stabilisce che:
“Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie”.
Al fine di dare attuazione a tale disposizione, è stato approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il Decreto 17 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014 ed in vigore dallo stesso 26 giugno. Le linee che vengono guida dettate dal recente decreto attuativo, e che devono essere seguite per la corretta conservazione e riproduzione dei documenti informatici ai fini degli obblighi fiscali, sostituiscono le regole che erano state previste dal precedente Decreto Ministeriale 23 gennaio 2004, che quindi è stato abrogato. Le vecchie modalità rimangono tuttavia valide per la documentazione già archiviata che, comunque, può essere sempre dematerializzata.
Caratteristiche e formato del documento
L'articolo 2 del Decreto Ministeriale 17 giugno 2014 riporta gli obblighi che devono essere osservati per i documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie. In particolare, la norma stabilisce che, sebbene dematerializzati, i documenti conservati e riprodotti in formato digitale (scritture contabili e documenti tributari) devono comunque rispettare le ordinarie norme che regolano la corretta tenuta di tali documenti, quali l'immodificabilità, l'integrità, l'autenticità e la leggibilità. Al fine di poter garantire tutto ciò è fondamentale altresì che i documenti siano prodotti nei formati che assicurano il rispetto requisiti prescritti dal Codice dell’amministrazione digitale e dai decreti emessi ai sensi dell’articolo 71 dello stesso provvedimento. Il responsabile della conservazione dei documenti deve motivare la scelta del formato nel manuale di conservazione.
Conservazione ai fini fiscali
Ai fini fiscali, i documenti informatici devono essere conservati in modo tale che:
siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità;
siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi
informatici attraverso una ricerca per cognome, nome, denominazione, codice fiscale, partita IVA, o altro dato stabilito dalla specifica disciplina che li riguarda.
Il processo di conservazione dei documenti informatici si intende perfezionato quando è apposta una data che sia "opponibile ai terzi", cioè in alcun modo contestabile. In ogni caso, tale processo di conservazione deve essere concluso entro tre mesi dal termine utile per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.
Generazione di copie conformi
Il decreto in esame stabilisce quali sono le regole che devono essere osservate, ai fini tributari, nel caso in cui occorra generare copie informatiche o copie per immagine su supporto magnetico di documenti e scritture analogiche. In particolare, il procedimento di generazione è quello previsto dall'articolo 22 del Codice dell'amministrazione digitale e termina con l'apposizione della firma elettronica qualificata, della firma digitale oppure della firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalla Agenzie fiscali. Inoltre, ai fini fiscali, la conformità all'originale delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici originali unici, deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 2, del Codice dell'Amministrazione digitale. È consentito distruggere i documenti analogici, di cui è obbligatoria la conservazione, soltanto dopo il completamento della procedura di generazione delle copie conformi digitali come sopra enunciata.
Opzione per la conservazione digitale
Il contribuente che decida di passare alla conservazione digitale dei documenti rilevanti ai fini fiscali ha l'obbligo di comunicare tale scelta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento. In caso di verifiche, controlli o ispezioni, il documento informatico deve essere reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo o informatico presso la sede del contribuente ovvero presso il luogo di conservazione delle scritture dichiarato. Il documento conservato può essere esibito anche per via telematica secondo le modalità che verranno stabilite con provvedimenti delle competenti Agenzie fiscali.
Imposta di bollo
L'assolvimento (se richiesto) dell'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari e conservati in formato digitale avviene mediante versamento con F24 telematico. Il pagamento dell'imposta di bollo va effettuato in un'unica soluzione per tutti i documenti emessi o utilizzati durante l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del decreto in esame. L'imposta sui libri e sui registri di cui all'art. 16 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972, tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse.
Sottoscrizione dei documenti
La sottoscrizione dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari, per i quali é prevista la trasmissione alle Agenzie fiscali, avviene mediante apposizione della firma digitale ovvero della firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalle Agenzie fiscali.
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19) Agenzia di somministrazione: entro il 30 settembre p.v. le risposte al questionario sull’attività 2013
Entro il 30 settembre le agenzie di somministrazione sono obbligate a rispondere al questionario di monitoraggio delle attività svolte nel corso del 2013, pena la revoca dell’autorizzazione ad operare.
La compilazione deve essere fatta per filiale e deve essere esauriente e tempestiva. Il questionario, inoltre, è messo a disposizione all’interno dell’area riservata del sito Cliclavoro e può essere
compilato esclusivamente tramite la procedura online. L’ingiustificato inadempimento totale o parziale inciderà negativamente sulle verifiche biennali per il mantenimento dell’autorizzazione in capo alle agenzie da parte del Ministero del Lavoro. In riferimento all'adempimento in parola deve essere, in primo luogo, precisato che le Agenzie di somministrazione lavoro, iscritte nell’apposito Albo informatico istituto presso il Ministero del Lavoro, autorizzate dal Ministero stesso ed accreditate presso le Regioni all’esercizio delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca, selezione e ricollocazione dei lavoratori, sono tenute al conferimento, presso la Borsa Continua Nazionale del Lavoro (BCNL), dei dati relativi all’attività svolta nell’anno 2013. L’attività di monitoraggio, in linea con quelle che sono state già realizzate gli anni precedenti, è sostanzialmente finalizzata alla definizione di un quadro informativo completo e tarato su molteplici aspetti. Tale attività, in sintesi, riguarda i seguenti temi:
anagrafica e assetto organizzativo funzionale;
connessioni telematiche;
strategie di gestione e sviluppo della qualità;
reti territoriali; comunicazione e promozione;
rapporto con i servizi per l’impiego;
tipologia dei servizi offerti.
In particolare vengono analizzati dati che vanno dalla presenza sul territorio alla caratterizzazione organizzativa, dalla specificità di azione delle diverse Agenzie (specializzate o multitasking) alla determinazione di reti sul territorio, dai risultati raggiunti in termini di intermediazione fra domanda e offerta alle attività di contrasto alla crisi. Ad essere interessate all’attività di monitoraggio, sono tutte le Agenzie iscritte in una o più delle cinque sezioni del registro elettronico, ossia:
la somministrazione di lavoro di tipo “generalista” (queste agenzie rientrano anche nella terza, quarta e quinta categoria perché svolgono molteplici attività);
la somministrazione di lavoro di tipo “specialista”;
l’intermediazione, cioè attività di mediazione fra domanda e offerta di lavoro;
la ricerca e selezione del personale;
il supporto alla ricollocazione professionale.
Restano invece escluse dall’adempimento le Agenzie che si sono iscritte Albo informatico istituto presso il Ministero del Lavoro nel primo semestre del 2014. È bene specificare, inoltre, che sul questionario andrà indicata la motivazione principale addotta per la scelta relativa all’ubicazione delle sedi centrali e delle filiali, oltre che un'analitica indicazione della tipologia di servizi offerti presso la sede centrale e di quelli offerti invece presso le unità organizzative secondarie, tra cui, a titolo esemplificativo, la “raccolta dei curricula”, il relativo “screening” e, sul versante aziendale, l’”individuazione del profilo di competenze richieste”. Le informazioni richieste su base statistico-numerica sono invece riferite al numero di somministrazioni che sono state realizzate e alla durata delle relative missioni, al numero di richieste ricevute da aziende e lavoratori e ai settori di impiego classificati per codice attività e per localizzazione delle unità produttive sul territorio.
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20) Enasarco: sono in scadenza i contributi 2014
È in scadenza il pagamento contributivo del II trimestre 2014 che ha come termine ultimo il 20 agosto 2014, anticipato al 5 agosto 2014 per le ditte che usano l'addebito bancario al fine di non incorrere in sanzioni.
Attezione
Per compilare la distinta è necessario collegarsi all’area riservata inEnasarco, generare la distinta, indicare le provvigioni e confermarla. È necessario inoltre compilare la distinta di contribuzione, indicando le provvigioni maturate dall’agente, anche se è stato raggiunto il massimale contributivo annuo, senza che ciò determini ulteriori pagamenti.
Le verifiche dei mandati
La ditta mandante, prima che l’interessato compili la distinta, deve verificare, tramite la funzione
“Gestione mandati online”, che tutti i mandati di agenzia siano aggiornati e che:
se un mandato non comparisse in elenco, è opportuno fare il conferimento online;
per i mandati chiusi deve essere inserita la data di cessazione;
ciascun mandato deve essere indicato con la corretta tipologia (mono o plurimandatario);
per gli agenti che operano in forma di società di persone (sas, snc ecc.) deve risultare l'esatta composizione societaria, in caso contrario l'agente interessato potrà aggiornarla nella propria area riservata.
Generazione e compilazione della distinta
Accedendo sul sito dell’Enasarco (www.enasarco.it), tramite la funzione “Genera la distinta corrente” è possibile ottenere un'istantanea dei mandati presenti in archivio, e si genera l'insieme delle righe che costituiscono la distinta. Tale distinta deve essere confermata in tutti i trimestri dell'anno solare in cui l'agente matura una provvigione, anche se il contributo fosse pari a zero (ciò può accadere, ad esempio, in caso di raggiungimento del massimale contributivo). In pratica, le ditte sono tenute a compilare le distinte anche dopo il raggiungimento del massimale senza che ciò determini ulteriori pagamenti, ma solo a scopo informativo per permettere alla Fondazione le necessarie valutazioni statistiche. Resta fermo che se tutti gli agenti in un trimestre non maturassero alcuna provvigione, la distinta non deve essere compilata. È opportuno provvedere a compilare la distinta con qualche giorno di anticipo rispetto alla scadenza. La compilazione è possibile 24h su 24h e 7 giorni su 7, circa un mese prima della scadenza, fino a dieci giorni dopo. L’inserimento della distinta avviene sempre attraverso alcune fasi:
salvataggio: dopo averla generata, la distinta viene memorizzata temporaneamente in archivio;
ricarica: è possibile ricaricare una distinta salvata in stato provvisorio e proseguirne la compilazione anche in giorni successivi;
conferma: una volta inserite le provvigioni di ciascun agente, in automatico verrà calcolato il contributo dovuto. Al termine della compilazione, e dopo aver verificato tutti gli importi, la distinta può essere confermata.
Dopo la conferma, la distinta online non è più modificabile, ma può sempre essere visualizzata in consultazione. Tuttavia, la ditta che avesse commesso un errore può eliminare la distinta, solo fino alla generazione del flusso bancario per gli incassi, dopodiché non è più possibile intervenire.
Modalità di pagamento
Le modalità di pagamento dei contributi previdenziali, che vengono poste in calce alla distinta (sotto i totali), sono sostanzialmente due: Mav oppure l'addebito su c/c bancario. In particolare:
per i Mav, è possibile stampare il bollettino dopo aver confermato la distinta;
per l'addebito su c/c bancario, invece, è necessario aver attivato preventivamente la delega.
Con riferimento a quest’ultima modalità di pagamento, le aziende che usano l'addebito sono tenute a confermare la distinta almeno dieci giorni lavorativi prima della data di scadenza; quindi la banca addebita la somma stabilita con una data di valuta che coincide con l'ultimo giorno utile per il pagamento. Infine, appare opportuno chiarire che l'importo del contributo viene calcolato su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all'agente - ovvero provvigioni, rimborsi spese, premi di
produzione, indennità di mancato preavviso - in dipendenza del mandato di agenzia. Il versamento deve essere effettuato integralmente dalla mandante, che ne è responsabile anche per la parte a carico dell'agente. Quanto all'aliquota contributiva, in vigore a partire dal 1° gennaio 2014, essa è pari al 14,20% (7,10% a carico della ditta e 7,10% a carico dell'agente) delle provvigioni. Esistono, tuttavia, alcuni parametri da rispettare, ossia i c.d. “minimali contributivi” e il “massimale provigionale” annui, che vengono sottoposti a rivalutazione annualmente secondo l'indice ISTAT FOI. Per quest’anno, in particolare, il massimale annuo:
per un rapporto di agenzia plurimandatario è pari a 23.000 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 3.266 euro);
mentre per i monomandatari si arriva a 35.000 euro e si può versare fino a 4.970 euro.
Con riferimento al minimale, esso è frazionabile in base ai trimestri di effettiva durata del mandato:
per i rapporti iniziati o cessati durante l'anno la ditta dovrà garantire soltanto le quote trimestrali corrispondenti all'effettiva durata del mandato, a partire dal momento della prima maturazione della provvigione. Viceversa, se il rapporto durante l'anno è stato totalmente improduttivo, non va versato alcun contributo previdenziale. Il minimale annuo in vigore è pari a:
417 euro (104,25 a trimestre) per i plurimandatari;
834 euro (208,50 a trimestre) per i monomandatari.
In ogni caso, sul sito dell’Enasarco è possibile verificare la contribuzione da versare utilizzando il
“calcolatore online” cliccando su: “Aiuto” -> “Strumenti” -> “Calcola i contributi”.
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21) Edilizia: trattamenti di disoccupazione
L’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha avanzato istanza di interpello in merito alla corretta applicazione del trattamento di disoccupazione edile di cui all’articolo 11, Legge n.
223/1991. In particolare è stato chiesto se è possibile applicare il punto 3 della Delibera CIPI del 19 ottobre 1993 che fissa in 40 unità il numero dei lavoratori licenziati cui applicare il citato trattamento di disoccupazione “nelle circoscrizioni che presentino un rapporto superiore alla media nazionale fra iscritti alla prima classe di collocamento e la popolazione residente in età da lavoro”. In via preliminare, il Ministero del Lavoro rammenta nella sua risposta all'interpello che la Riforma Fornero (Legge n. 92/2012) ha previsto un sistema di tutela contro la disoccupazione involontaria introducendo le indennità di disoccupazione ASpI e mini AspI. Ammortizzatori sociali, questi, che hanno abrogato dal 1° gennaio 2017 molteplici trattamenti integrativi, tra cui il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’articolo 11, Legge n. 223/1991 (vedi nota n. 1), il quale trova comunque piena applicazione per gli eventi di licenziamento intervenuti entro la data del 30 dicembre 2016. Dunque, prosegue il Ministero, fino alla suddetta data risulta comunque applicabile il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia secondo le modalità dettate dalle diverse disposizioni che ad esso fanno riferimento, tra cui la Delibera CIPI del 19 ottobre 1993. In particolare, essa individua gli ambiti territoriali circoscrizionali che presentano un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente interessati dal trattamento di disoccupazione ex articolo 11, comma 3, Legge n. 223/1991. Inoltre, sono stati individuati i casi di crisi occupazionale che consentono la fruizione del trattamento speciale di disoccupazione edile definendo, da un lato, la nozione di opera pubblica e di finalità pubblica e, dall’altro, prevedendo al punto 3, per l’applicazione dell’art. 11, L. n.
223/1991, che “il numero dei lavoratori edili licenziati non deve essere inferiore a 40 unità [...]
nelle circoscrizioni che presentino un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in età da lavoro”. Quanto all’effettiva individuazione della misura percentuale del rapporto tra iscritti alla prima classe di collocamento e
popolazione residente in età da lavoro, il Decreto del Ministero del Lavoro del 14 gennaio 2003 ha fissato in 18,4% la soglia della media nazionale. Quindi, una volta riconosciute le circoscrizioni nelle quali il rapporto tra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in età di lavoro risulta superiore al 18,4%, il MLPS ritiene che si applica - fino al 30 dicembre 2016 - il trattamento speciale di disoccupazione edile di cui all’articolo 11, Legge n. 223/1991 per coloro che rientrano nell’area in cui sono ricompresi i cantieri sorti per lo svolgimento di opere con finalità pubbliche e licenziati, in numero superiore a 40 unità, a causa di gravi crisi dell’occupazione.
Nota n. 1) Legge 23 luglio 1991, n. 223 (Supplemento ordinario alla G.U. n. 175 del 27 luglio 1991) - Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato dei lavoro - Articolo 11 (Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini) 1. All'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, i commi secondo e terzo sono sostituiti dal seguente: "Hanno diritto al trattamento speciale i lavoratori di cui al primo comma per i quali nel biennio antecedente la data di cessazione dei
Nota n. 1) Legge 23 luglio 1991, n. 223 (Supplemento ordinario alla G.U. n. 175 del 27 luglio 1991) - Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato dei lavoro - Articolo 11 (Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini) 1. All'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, i commi secondo e terzo sono sostituiti dal seguente: "Hanno diritto al trattamento speciale i lavoratori di cui al primo comma per i quali nel biennio antecedente la data di cessazione dei