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Rassegna sindacale e previdenziale del 25 luglio 2014

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Rassegna sindacale e previdenziale del 25 luglio 2014

a cura di Massimo Pipino

1) Decreto 22 aprile 2014 - Riduzione dei premi e contributi INAIL 2) 1° luglio 2014 - Rinnovato il contratto nazionale dell’edilizia

3) Riduzione dei contributi agricoli per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Circolare INPS n. 83 e Circolare INAIL n. 32/2014).

4) Indice dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie relativo al mese di giugno 2014 5) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Interpello n. 13/2014: il rilascio dell’autorizzazione preventiva è obbligatorio in caso di assunzione o trasferimento all’estero di un lavoratore italiano

6) INPS – Circolare n. 78/2014 e Messaggio n. 5887/2014: istruzioni operative in materia di sgravio contributivo per l'anno 2013

7) INPS – Regolamenti comunitari – Scambio di dati fra le competenti istituzioni – Sistema informatico europeo EESSI – Proroga del periodo transitorio

8) Decreto Legge n. 66/2014, convertito nella Legge n. 89/2014): gli 80 euro di bonus mensile spettano anche ai giornalisti iscritti all’INPGI

9) Imprese di costruzione: rinnovo del CCNL 19 aprile 2010

10) INPS – Assegni per il nucleo famigliare – Livelli di reddito per il periodo 1° luglio – 30 giugno 2015

11) INPS – Messaggio n. 5280/2014: Legge n. 2014/2011 – Riforma del sistema pensionistico – Misura della contribuzione utile per la non riduzione della pensione anticipata nel regime

“misto”

12) INPS – Decreto Legge n. 66/2014 – Bonus IRPEF di 80 euro – Redditi derivanti da prestazioni previdenziali: riepilogo

13) Ministero del Lavoro - Lettera circolare n. 12552/2014: chiarimenti in merito all'illegittimità delle sanzioni per violazione dell'orario

14) INPS - Messaggio n. 5791/2014: regime premiale per le imprese che assumono lavoratori in attesa di reinserimento nel mondo del lavoro

15) Accertamento autotrasporto: per fruire della deduzione del carburante è sufficiente disporre la fattura

16) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Interpello n. 15/2014: chiarimenti sull’acquisizione del DURC da parte delle Aziende sanitarie

17) Settore agricolo: versamenti volontari 2014

18) Regole per la conservazione elettronica dei documenti

19) Agenzia di somministrazione: entro il 30 settembre p.v. le risposte al questionario sull’attività 2013

20) Enasarco: sono in scadenza i contributi 2014

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21) Edilizia: trattamenti di disoccupazione

22) Trasporto merci, aumento contrattuale dal 1 luglio

23) Ministero del Lavoro e delle politiche sociali: interpello n. 19 del 26 giugno 2014 chiarimenti sulla fruizione dei tre giorni di permesso al mese per assistere persone con handicap in situazione di gravità ex articolo 3, Legge n. 104/1992 come modificato dall’articolo 24 della Legge n. 183/2010

***

1) Decreto 22 aprile 2014 - Riduzione dei premi e contributi INAIL

Per opportuna conoscenza, si comunica che Il Ministero del Lavoro ha pubblicato lo scorso 26 giugno, nella sezione pubblicità legale del proprio portale informatico, il Decreto 22 aprile 2014, di cui si allega copia, concernente la riduzione percentuale dell’importo dei premi e dei contributi INAIL dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, come prevista dall’articolo 1, comma 128, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147. Come precedentemente evidenziato dalla circolare INAIL n. 25/14, la riduzione dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è stata stabilita, per l’esercizio 2014, nella misura del 14,17%.

***

2) 1° luglio 2014 - Rinnovato il contratto nazionale dell’edilizia

Lo scorso 1 luglio 2014, a Roma, l’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), le Associazioni cooperative ed i Sindacati nazionali edili hanno firmato il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Imprese Edili ed Affini 19 aprile 2010. Il nuovo accordo prevede in particolare:

 una razionalizzazione e quindi una maggiore efficienza del vasto sistema degli enti bilaterali, puntando su una decisa riduzione dei costi;

 una ristrutturazione dell’istituto dell’anzianità della professionalità edile, che assumerà carattere nazionale.

 una decisa calmierazione dei costi contrattuali, considerato il difficilissimo contesto economico, che si declina in un complessivo aumento di 40 euro più 8 euro in previdenza complementare.

 un incremento della flessibilità dell’utilizzo dei rapporti di lavoro, portando al 40% i contratti a tempo determinato.

Facendo riserva di un commento esaustivo sull'accordo, si provvede, per completezza di informazione, a rendere disponibile il verbale di accordo sottoscritto dalle Parti Sociali

***

3) Riduzione dei contributi agricoli per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Circolare INPS n. 83 e Circolare INAIL n. 32/2014)

La Legge di Stabilità 2014 (articolo 1, comma 128 – vedi nota n. 1) ha disposto che con effetto a partire dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione. La stessa legge ha inoltre stabilito che la riduzione è applicata nelle

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more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e che detto aggiornamento dovrà essere operato distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto dell'andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo. Per il 2014, sulla base delle elaborazioni della Consulenza statistico attuariale dell'INAIL, la misura della riduzione percentuale dell'importo dei contributi agricoli é pari al 14,17%. Tale percentuale si applica in uguale misura a tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione. La riduzione si cumula alle altre riduzioni e/o agevolazioni già previste dalla normativa vigente ad altro titolo per lo specifico settore agricolo e si applica al contributo assicurativo dovuto al netto di tutti gli altri

"sconti" ed agevolazioni. La verifica del possesso del requisito dell'andamento infortunistico aziendale è operata mediante il confronto dell'andamento infortunistico di ogni singola azienda con quello medio nazionale previsto, ritenendo sussistente il requisito ai fini della riduzione qualora l'andamento infortunistico registrato nella singola azienda risulti inferiore o uguale a quello rilevato a livello medio nazionale e viceversa nel caso in cui risulti superiore. Relativamente alle attività iniziate da oltre un biennio per i contributi della gestione agricoltura riscossi dall'INPS è stato utilizzato, ai fini dell'individuazione dei soggetti destinatari della riduzione, il criterio del confronto tra l'indice di gravità medio (Igm) e l'indice di gravità aziendale (Iga), che consente di tenere conto dell'andamento infortunistico.

Con riferimento alle lavorazioni iniziate da oltre un biennio, la circolare specifica che i contributi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali in agricoltura dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi sono accertati e riscossi dall'Inps, che ne dispone la ripartizione tra l'INAIL e le gestioni di pertinenza. Per gli operai agricoli dipendenti e per i piccoli coloni a compartecipazione familiare l'Igm é pari a 8,32 mentre per i soggetti autonomi l'Igm é pari 12,84. Per entrambe le categorie è prevista annualmente l'elaborazione dell'Iga e la riduzione si applica se l'Iga è inferiore o uguale all'Igm. Sulla base dei predetti parametri è stato elaborato l'elenco, per le diverse categorie, dei soggetti destinatari della riduzione del 14,17%, da applicarsi ai contributi dovuti a partire dal primo trimestre 2014. Ai soggetti interessati nella lettera di comunicazione dei dati utili per la compilazione del mod. F24 viene indicato se è stata applicata la riduzione prevista dalla Legge 147/2013. Per quanto concerne le attività iniziate da non oltre un biennio, ai fini dell'applicazione della riduzione per l'anno 2014, gli istituti specificano che le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio sono quelle iniziate dal 3 gennaio 2012.

La domanda di riduzione deve essere presentata telematicamente non oltre il termine di scadenza del biennio di attività, utilizzando l'apposito servizio disponibile sul portale dell'Inail www.inail.it.

La riduzione ha effetto dal 1° gennaio 2014. Eccezionalmente per il 2014, per consentire di usufruire della riduzione ai soggetti per i quali il primo biennio di attività scada nel periodo tra il 1°

gennaio ed il 30 giugno 2014, il termine per la presentazione dell'istanza é stato differito al 30 giugno 2014. La riduzione è concessa solo dopo l'accertamento da parte dell'Inps dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente. Tale riduzione sarà applicata a decorrere da gennaio 2015 e sarà fruibile dalle aziende beneficiarie mediante compensazione con i contributi dovuti presentando, per via telematica, la consueta istanza di compensazione all'INPS. Nel caso di contestazioni in merito alla mancata applicazione della riduzione (es. Iga superiore all'Igm a causa di infortuni o malattie professionali erroneamente attribuiti), gli interessati devono segnalare i casi alla sede INAIL competente, mediante apposita istanza di riesame debitamente motivata, che provvederà a ridefinire l'evento. Qualora risulti, da provvedimenti degli Organismi pubblici competenti in materia, la mancata osservanza da parte del datore di lavoro delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, si procederà alla revoca della riduzione già applicata.

In tutte le ipotesi di revoca della riduzione occorrerà procedere al recupero degli importi non versati, con relativi oneri accessori di legge con le consuete modalità previste presso l'INPS.

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Nota n. 1) Legge 147/2014, n. 147, articolo 1, comma 128: “Con effetto dal 1º gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Il predetto decreto definisce anche le modalità di applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato l'attività da non oltre un biennio, nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto agli articoli 19 e 20 delle modalità per l'applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2001. Sono comunque esclusi dalla riduzione i premi e i contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsti dalle seguenti disposizioni: articolo 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493;

articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni; decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 marzo 2007, in attuazione dell'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni. In considerazione dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo è riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, da computare anche ai fini del calcolo dei coefficienti di capitalizzazione di cui all'articolo 39, primo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. La riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo del presente comma è applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'aggiornamento dei premi e contributi è operato distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto dell'andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. Alle predette finalità e alle iniziative di cui ai commi 129 e 130 si fa fronte con le somme sopra indicate, nonché con quota parte delle risorse programmate dall'INAIL per il triennio 2013-2015 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nei limiti dell'importo di 120 milioni di euro per ciascuno degli esercizi interessati. La programmazione delle predette risorse per gli anni successivi al 2015 tiene conto del predetto onere di cui ai commi 129 e 130, fermo restando l'equilibrio del bilancio dell'ente. A decorrere dall'anno 2016, l'INAIL effettua una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.

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4) Indice dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie relativo al mese di giugno 2014 L'ISTAT ha provveduto a comunicare il dato definitivo relativo all'indice FOI per il mese di giugno 2014.

Indice generale Giugno 2014 107,4

Variazione percentuale rispetto al mese precedente 0,1%

Variazione percentuale rispetto allo stesso mese anno precedente 0,3%

Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti 1,5%

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5) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Interpello n. 13/2014: il rilascio dell’autorizzazione preventiva è obbligatorio in caso di assunzione o trasferimento all’estero di un lavoratore italiano

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato, ai sensi dell’articolo 9 del Decreto Legislativo. n. 124/2004, nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali istanza di interpello in riferimento all’obbligo per le aziende straniere con sede legale e operativa in un territorio extra UE, facenti parte di un gruppo di imprese, così come viene definito ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile (vedi nota 1), di richiedere il rilascio dell’autorizzazione preventiva, di cui all’articolo 2 del Decreto Legge n. 317/1987, convertito con Legge n. 398/1987, nel caso in cui intendano assumere presso la propria sede estera un lavoratore italiano residente in Italia. In riferimento al quesito avanzato, il Ministero del Lavoro ha tenuto a precisare, in via del tutto preliminare, che il Decreto Legge n. 317/1987, convertito con Legge n.

398/1987, è stato parzialmente sostituito dal D.P.R. n. 346/1994, con il quale i legislatore ha disciplinato il procedimento di autorizzazione all'assunzione o all'eventuale trasferimento in Paesi non aderenti all'Unione europea di lavoratori di nazionalità italiana In particolare, i datori di lavoro individuati dalla legge sono:

 i datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi la propria sede, anche secondaria, nel territorio nazionale;

 le società costituite all’estero con partecipazione italiana di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del Codice Civile;

 le società costituite all’estero, in cui persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana partecipano direttamente, o a mezzo di società da esse controllate, in misura complessivamente superiore ad un quinto del capitale sociale;

 i datori di lavoro di origine straniera.

Ciò posto, il Ministero del Lavoro ha chiarito che devono essere ritenuti soggetti alla richiesta dell’autorizzazione tutti quei datori di lavoro che sono intenzionati ad assumere, od a trasferire all’estero, un lavoratore di origini e cittadinanza italiana. Deve quindi essere ritenuta irrilevante la circostanza per cui il lavoratore debba essere assunto presso un datore di lavoro che è localizzato in un Paese extra UE e non debba, invece, essere assunto in Italia per prestare la propria attività all’estero, tenendo anche in considerazione il fatto che l’articolo 2, comma 1 del Decreto Legge n.

317/1987, convertito con Legge n. 398/1987, precisa espressamente che sussiste la necessità dell’autorizzazione sia per l’assunzione all’estero del lavoratore italiano sia per il suo trasferimento (vedi nota n. 2). Per quanto concerne le modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione, secondo il Ministero bisogna far riferimento al D.M. 16 agosto 1988 visto che non è stato emanato

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il nuovo decreto richiesto dal DPR n. 346/1994 per l’individuazione della documentazione da allegare alle domande di autorizzazione.

Nota n. 1) Codice civile – articolo 2359: Società controllate e società collegate:“Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa”.

Nota n. 2) Decreto – Legge 31 luglio 1987, n. 317 - Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS - convertito con modificazioni dalla Legge 3 ottobre 1987, n. 398 – Articolo 2. comma 1: “Ai fini dell'assunzione o del trasferimento all'estero dei lavoratori italiani, i datori di lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, devono presentare richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Copia di detta richiesta deve essere inviata contemporaneamente al Ministero degli affari esteri”.

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6) INPS – Circolare n. 78/2014 e Messaggio n. 5887/2014: istruzioni operative in materia di sgravio contributivo per l'anno 2013

Si ritiene opportuno provvedere a ricordare che sino alle ore 23.00 di giovedì 7 agosto 2014 potranno essere trasmesse via internet le domande utili a richiedere lo sgravio per l’anno 2013 delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello. L’applicazione per l’invio delle domande è disponibile tra i “Servizi per aziende e consulenti” all’interno della sezione “Servizi online” del portale INPS. Con la propria Circolare n. 78/2014 e con il Messaggio n. 5887/2014 l’INPS ha provveduto a comunicare quali siano le modalità operative con cui le imprese possono inoltrare all’Istituto le domande per poter accedere allo sgravio contributivo in parola. Lo sgravio contributivo in commento, dapprima introdotto dalla Finanziaria 2008 (Legge n. 247/2007), è stato oggetto nel tempo di numerosi interventi che ne hanno modificato la disciplina e l’ambito di applicazione. Da ultimo è intervenuto il Decreto Interministeriale del 14 febbraio 2014 che ha fissato, per l’anno 2013, lo sgravio nella misura del 2,25% della retribuzione contrattuale percepita nel medesimo anno 2013. Rinviando al prosieguo della circolare per gli ulteriori approfondimenti, si segnala che l’iter previsto dall’Istituto per poter usufruire dello sgravio si articola nei seguenti tre passaggi:

1. invio, da parte dell’impresa, della domanda di ammissione allo sgravio entro il 7 agosto 2014;

2. comunicazione dell’Inps circa l’ammissione allo sgravio con l’indicazione dell’importo ammesso allo sgravio stesso. Tale comunicazione sarà inviata dall’Inps alle imprese entro i sessanta giorni successivi;

3. recupero dello sgravio, da parte delle imprese ammesse a beneficiarne, in sede di invio delle denunce mensili mediante conguaglio con i contributi dovuti.

Misura dello sgravio contributivo

Per l’anno 2013, il citato Decreto 14 febbraio 2014 prevede la concessione di uno sgravio contributivo sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale e territoriale, ovvero di

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secondo livello (come specificato) entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua dei lavoratori. L’INPS ha chiarito che per “retribuzione contrattuale annua” si deve intendere quella imponibile annua ai fini previdenziali. L’Istituto ha precisato che il contributo addizionale ASpI dell’1,40% dovuto per i rapporti di lavoro a tempo determinato potrà essere eventualmente ricompreso nel coacervo delle voci su cui opera il beneficio (nei limiti normativamente previsti) solo in relazione alla quota che non sia stata oggetto di recupero. Per determinare il limite dello sgravio spettante, si dovrà pertanto applicare la percentuale indicata dal Decreto (2,25%) alla retribuzione imponibile annua ai fini previdenziali a valere per l’anno 2013. Successivamente si dovrà procedere al confronto tra il tetto stesso e gli importi erogati sulla base di quanto previsto dalla contrattazione collettiva territoriale nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2013 e dovrà essere utilizzato il minore tra i due importi. Entro il tetto, come sopra individuato, la norma prevede la concessione di uno sgravio contributivo così articolato:

 per l’impresa: sgravio entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate. E’ escluso dallo sgravio il contributo dello 0,30%, versato ad integrazione della contribuzione per la disoccupazione involontaria;

 per il lavoratore: sgravio totale sulla quota contributiva a carico del lavoratore (che è pari al 9,19% per la generalità delle aziende e al 9,49% per i datori di lavoro con più di15 dipendenti soggetti alla contribuzione per la cassa integrazione guadagni straordinaria; per gli apprendisti la quota è pari al 5,84%. Non costituisce oggetto di sgravio il contributo dell’1%, dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (per l’anno 2013 era euro 45.530,00 che, mensilizzato, è pari ad euro 3.794,00).

Per una più agevole interpretazione si rinvia all’esempio riportato nella circolare IUPS n. 51 del 30 marzo 2012, per l’anno 2010, che ha fornito i primi chiarimenti in materia (si veda l'allegato n. 3 alla presente comunicazione).

Requisiti delle imprese per beneficiare dello sgravio

Per la fruizione della agevolazione le imprese devono essere in regola con le condizioni previste in materia di regolarità contributiva. Pertanto le imprese:

 devono applicare integralmente la parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi;

 devono essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili;

 non devono essere state oggetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi per violazioni delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro ovvero deve essere decorso il periodo durante il quale non può essere rilasciato il DURC.

La concreta fruizione del beneficio resta, inoltre, subordinata al possesso da parte dei datori di lavoro del documento unico di regolarità contributiva che verrà accertato dall’Istituto. A tal fine si rammenta che le imprese sono tenute, tra l’altro, a trasmettere alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) territorialmente competente una apposita autocertificazione attestante l’inesistenza di provvedimenti amministrativi o giudiziari in ordine alla violazione delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

Presentazione della domanda di sgravio

Le aziende dovranno inoltrare, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS, anche per i lavoratori iscritti ad altri Enti previdenziali. L’applicazione per l’invio delle domande è disponibile tra i “Servizi per aziende e consulenti” all’interno della sezione “Servizi online” del portale INPS. La domanda dovrà essere trasmessa entro le ore 23.00 di giovedì 7 agosto 2014. Al fine di consentire la verifica e l’eventuale aggiornamento delle domande inviate, sarà possibile

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annullare e trasmettere nuovamente le domande – già trasmesse – fino alle ore 23,00 di venerdì 8 agosto 2014.

Contenuto della domanda

La domanda dovrà riportare i dati identificativi dell’impresa ed alcune informazioni relative al contratto di secondo livello che prevede le erogazioni soggette allo sgravio oltre all’indicazione della misura dello sgravio. Circa l’ammontare dello sgravio si rammenta che è necessario indicare:

 l’importo annuo complessivo che può essere ammesso allo sgravio: ossia il minore importo tra l’ammontare che si è erogato nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2013 e il tetto massimo dello sgravio, pari per l’anno 2013 al 2,25% della retribuzione imponibile annua dei lavoratori;

 l’importo dello sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro (abbattimento entro il limite massimo del 25% dell’aliquota datoriale) relativo al periodo per il quale si richiede il beneficio, ossia 1° gennaio – 31 dicembre 2013;

 l’importo dello sgravio sull’intera quota di contribuzione previdenziale a carico del lavoratore con riferimento al medesimo periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2013.

Ammissione allo sgravio

Entro sessanta giorni successivi alla data fissata quale termine unico per l’invio delle istanze, l’Istituto provvederà all’ammissione delle aziende allo sgravio contributivo dandone tempestiva comunicazione alle stesse e agli intermediari autorizzati. Il Decreto in parola stabilisce che l’ammissione al beneficio riguarderà tutte le domande trasmesse entro il periodo indicato dall’Istituto. In altri termini tutte le domande correttamente inoltrate entro i termini previsti saranno accolte. Nell’ipotesi in cui le risorse disponibili non consentissero la concessione dello sgravio nelle misure indicate dalle singole aziende, l’Istituto provvederà alla riduzione degli importi in percentuale pari al rapporto tra la quota globalmente eccedente e il tetto di spesa annualmente stabilito. Tale eventuale ridefinizione delle somme sarà comunicata ai richiedenti in sede di ammissione all’incentivo.

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7) INPS – Regolamenti comunitari – Scambio di dati fra le competenti istituzioni – Sistema informatico europeo EESSI – Proroga del periodo transitorio

Si ritiene opportuno informare che l’INPS sta segnalando che la Commissione Amministrativa per il Coordinamento dei Sistemi di Sicurezza Sociale ha disposto un'ulteriore proroga del periodo transitorio per il passaggio graduale allo scambio di dati fra le competenti istituzioni comunitarie per via telematica, attraverso l’utilizzo del sistema europeo EESSI. A tal proposito si rammenta che l’Istituto ha fornito i principali contenuti del sistema di scambio con la circolare n. 167 del 29 dicembre 2011 (vedi allegato n. 4), con la quale ha evidenziato, fra l’altro, che:

gli scambi di dati fra le competenti istituzioni comunitarie non avverranno in futuro attraverso l’invio di formulari cartacei, ma per via telematica, con il sistema europeo “EESSI”

(Electronic Exchange Social Security Information), attraverso la compilazione automatizzata di specifici documenti elettronici strutturati (“SEDs”), trasmessi utilizzando la rete europea protetta denominata “sTESTA”;

allo scopo di consentire un passaggio graduale dallo scambio di informazioni per via cartacea allo scambio di informazioni per via telematica che possa soddisfare le esigenze organizzative delle istituzioni degli Stati membri, è stato previsto un periodo transitorio di due anni (1° maggio 2010 – 30 aprile 2012), poi prorogato al 30 aprile 2014 con decisione della Commissione Amministrativa per il Coordinamento dei Sistemi di Sicurezza Sociale n. E3 del 19 ottobre 2011, nel corso del quale i formulari cartacei di collegamento della serie “E” sono stati sostituiti dai cosiddetti “Paper SEDs”, formulari destinati ad un utilizzo temporaneo, che

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costituiscono la versione cartacea dei futuri “SED”. La stessa Direzione Generale, con circolare n.

71 del 5 giugno 2014, riprodotta in allegato, ha reso noto che il periodo transitorio di cui trattasi è stato ulteriormente prorogato dalla Commissione Amministrativa per il Coordinamento dei Sistemi di Sicurezza Sociale con decisione n. E4 del 13 marzo 2014 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C152/21 del 20 maggio 2014).

Quest’ultima decisione stabilisce che la proroga è di “due anni dalla data in cui il sistema centrale EESSI sarà stato messo a punto, sperimentato, messo in esercizio, nonché reso disponibile agli Stati membri affinché procedano all’integrazione con il sistema centrale”. Al riguardo, l’Istituto fornisce le seguenti precisazioni:

 atteso che nel corso del periodo transitorio le competenti istituzioni comunitarie possono ancora utilizzare le procedure automatizzate nazionali, compilando e trasmettendo gli attuali formulari, l’INPS, con riferimento alle pensioni, continuerà ad emettere i formulari della serie

“E200”, attraverso la stazione di lavoro C.I. (“Convenzioni Internazionali”), ricevendo, altresì, dalle istituzioni degli altri Stati membri i formulari “E200” emessi dalle procedure automatizzate nazionali o i “Paper SED P” sostitutivi;

 anche per le prestazioni a sostegno del reddito, durante il periodo transitorio le istituzioni comunitarie potranno continuare ad utilizzare le procedure automatizzate nazionali, compilando e trasmettendo gli attuali formulari. Le Sedi INPS potranno ricevere dalle istituzioni degli altri Stati membri i formulari della serie “E100”, “E300” ed “E400”, emessi dalle relative procedure automatizzate nazionali, se esistenti, o i “Paper SED” della serie “S”, “U” e “F” sostitutivi;

 per quanto concerne le disposizioni in materia di legislazione applicabile e di distacchi, nel corso del periodo transitorio continueranno ad essere utilizzati i “Paper SED” della serie “A”, “H” e

“R” pubblicati con la menzionata circolare n. 167/2011.

Inoltre, in tale periodo le Sedi INPS potranno comunicare le informazioni relative alla legislazione applicabile all’istituzione competente dello Stato di destinazione del lavoratore, oltre che utilizzando i formulari sopracitati, anche mediante l’invio all’istituzione estera di una copia del documento portatile “A1”. Da ultimo, la Direzione Generale dell’INPS rimarca che (come specificato nella decisione della Commissione Amministrativa n. E1 del 12 giugno 2009) durante il periodo transitorio può comunque essere accettato qualsiasi documento, anche se di formato, contenuto o struttura obsoleti; in caso di dubbi, le istituzioni sono tenute a relazionarsi nel rispetto del principio della reciproca collaborazione e della buona amministrazione.

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8) Decreto Legge n. 66/2014, convertito nella Legge n. 89/2014): gli 80 euro di bonus mensile spettano anche ai giornalisti iscritti all’INPGI

Come noto il Decreto Legge n. 66/2014, convertito nella Legge n. 89/2014, ha introdotto un beneficio fiscale, sotto forma di credito di imposta, per tutti i soggetti titolari di un rapporto di lavoro dipendente o assimilato. Nel novero di tali soggetti rientrano a tutti gli effetti anche i giornalisti iscritti all’INPGI: non rileva in alcun modo che si trovino ad essere beneficiari di un trattamento di disoccupazione o cassa integrazione erogato da parte dell’Ente. L’importo del bonus è pari a 80 euro mensili, ossia a 640 euro complessivi nel periodo che va da maggio a dicembre nel caso in cui lavoratore abbia lavorato ininterrottamente per l’intero 2014. In caso contrario, l’importo deve essere riparametrato in funzione dei giorni che sono stati effettivamente lavorati. Affinché il bonus fiscale possa essere corrisposto, è necessario che si verifichino due condizioni:

 l’imposta lorda sul reddito da lavoro dipendente deve essere superiore alle detrazioni per lavoro spettanti (in pratica non si deve trattare di soggetti che si trovino ad essere “a IRPEF zero” o

“incapienti”);

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 il reddito complessivo previsto per il 2014 non deve essere superiore a 26.000 euro.

Per quanto riguarda il requisito reddituale, sarà opportuno ricordare che fino a 24.000 euro l’importo complessivo di 640 euro verrà riconosciuto per intero, mentre a partire da 24.000 euro fino a 26.000 euro il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto esistente tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro (c.d. meccanismo di

“décalage”).

L'esigenza dei suddetti requisiti fa sorgere in capo al sostituto di imposta una serie di adempimenti.

La principale consiste nella necessità di determinare l'ammontare del reddito che il lavoratore andrà a percepire per tutto il 2014. Si tratta di un’operazione estremamente delicata in quanto è necessaria una stima del reddito annuale mediante una proiezione di quello mensile, la quale si riflette inevitabilmente sulla spettanza o meno del bonus. A tal proposito, nell’interesse dei propri iscritti l’INPGI comunica di aver messo a disposizione presso tutti gli Uffici di corrispondenza regionali, un modello di dichiarazione finalizzato alla determinazione dei redditi presunti per il 2014, anche al fine di evitare successivi recuperi di imposta. Qualora l’iscritto interessato non provveda a dare comunicazione all’INPGI della propria situazione reddituale, l’Istituto provvederà alla gestione del bonus sulla base dei soli dati reddituali disponibili. In definitiva, il bonus sarà erogato agli aventi diritto non appena completate le procedure tecnico informatiche necessarie alla gestione del nuovo istituto.

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9) Imprese di costruzione: rinnovo del CCNL 19 aprile 2010

Così come già anticipato in una precedente comunicazione il 1° luglio scorso è stato sottoscritto dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) e dalle Associazioni cooperative e Sindacati nazionali edili il contratto collettivo nazionale di lavoro per settore dell’edilizia, che ha portato a notevoli modifiche del precedente dettato normativo in merito alle seguenti tematiche:

 elemento variabile della retribuzione (Evr);

 trasferta;

 anzianità professionale edile (Ape);

 contratto a tempo determinato;

 Prevedi;

 contributo per i prepensionamenti;

 Protocollo sugli Enti Bilaterali;

 Codice Etico;

 adeguamento economico.

Il contratto trova applicazione a partire dal 1° luglio 2014 sino al 30 giugno 2016 in riferimento ai rapporti di lavoro in corso alla data del 1° luglio 2014 o instaurati successivamente. Si provvede a riportare di seguito gli aspetti più importanti degli accordi raggiunti tra le parti.

Elemento variabile della retribuzione – Articolo 12 e Articolo 38

Con riferimento all’istituto contrattuale dell’Evr, che non potrà avere decorrenza anteriore al 1°

luglio 2015, è stata stabilita l’introduzione di un’aliquota fissa, concordata al livello nazionale e pari al 4% dei minimi in vigore alla data di sottoscrizione dell’accordo, che sarà presa a riferimento in sede territoriale in qualità di premio variabile. Il premio tiene conto dell’andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati raggiunti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio. Tale novità rappresenta un'importante modifica in quanto, precedentemente, la definizione dell’Evr era demandata alle parti sociali territoriali senza alcun collegamento predefinito ai risultati raggiunti in termini di produttività, qualità e competitività e poteva raggiungere anche la misura massima del 6%. È stato, inoltre, precisato che l’erogazione dell’Evr

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dovrà essere effettuata facendo riferimento al contratto integrativo applicato al singolo lavoratore, indipendentemente dal luogo in cui trova esecuzione la prestazione lavorativa contrattualizzata ed è stato ridotto a 3 il numero degli indicatori nazionali di riferimento (eliminato il valore aggiunto ISTAT), ferma restando la possibilità di concordare, in sede territoriale, un ulteriore diverso indicatore. È stato stabilito, altresì, che nella definizione dell'elemento variabile della retribuzione alla luce dei risultati raggiunti in termini di produttività, qualità e competitività si dovrà tenere conto dei relativi indicatori facendo riferimento all’impresa nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive dislocate al livello territoriale. Importante modifica prevista al livello nazionale è che, laddove i parametri aziendali (ore denunciate in Cassa Edile e volume d’affari Iva) dovessero risultare negativi, l’Evr non sarà erogato. Inoltre, è stato previsto che ai fini dell'erogazione dell’Evr il calcolo dovrà essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173 ed è stato precisato che per gli impiegati l’erogazione dello stesso potrà avvenire mensilmente, per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi.

Trasferta – Articolo 21

Con riferimento alla disciplina della trasferta è stata, in primo luogo, ampliata la casistica delle tipologie di lavorazioni che consentono, indipendentemente dalla durata dei lavori, il mantenimento dell’iscrizione alla Cassa Edile di provenienza, quali la manutenzione di gallerie e pertinenze del corpo stradale di reti ferroviarie in esercizio, i consolidamenti e/o rinforzi strutturali, le pavimentazioni speciali e gli impianti sportivi. Di rilevante importanza risulta essere poi la previsione dell’obbligo dell'applicazione, nel rispetto dei parametri tecnici e delle procedure appositamente definite dalla Cnce, della trasferta regionale entro 6 mesi dalla sottoscrizione del Protocollo al fine di realizzare, a regime, la trasferta nazionale. L’avvio della nuova disciplina della trasferta a livello nazionale sarà condizionato dalla messa in rete delle Casse Edili, tramite sistemi informatici anche esistenti, che possano interloquire tra di loro e con il futuro sistema informatico nazionale, dall'entrata in vigore dell’obbligo di invio telematico della notifica preliminare alle Casse Edili e dell'obbligo di aggiornamento, nonché dalla individuazione delle misure compensative necessarie che saranno concordate, a opera delle parti sociali nazionali, entro 3 mesi dalla sottoscrizione del protocollo. È stato, inoltre, stabilito che, nel caso in cui le imprese dovessero andare in trasferta in province nelle quali non sia stata attuata la procedura informatica prevista, dovranno rimanere iscritte nella Cassa Edile di provenienza, mentre le imprese con sede nelle province che non abbiano avviato lo scambio di dati on-line dovranno iscriversi, sin dal primo giorno, nella Cassa Edile dove si eseguono i lavori. Il nuovo istituto della trasferta nazionale, che a regime sostituirà la trasferta regionale, sarà regolamentato sulla base dei seguenti parametri:

 le imprese eseguiranno gli adempimenti alla Cassa Edile di appartenenza;

 gli operai rimarranno iscritti nella Cassa Edile di provenienza, indipendentemente dalla durata della trasferta;

 i rapporti tra le Casse Edili dovranno essere gestiti esclusivamente attraverso sistemi informatici che garantiscano lo scambio delle informazioni secondo il principio di trasparenza ed immediatezza

Anzianità professionale edile Ape – Articolo 29

Come noto gran parte delle difficoltà incontrate nel corso della trattativa per il rinnovo contrattuale sono state registrate proprio in riferimento all'istituto dell'“Anzianità professionale edile” (o APE) la cui sostenibilità finanziaria è stata fortemente messa in. dubbio

Le parti hanno quindi concordato sull’istituzione di un “Fondo nazionale anzianità professionale edile” (FNAPE) che sarà operativo dal 1° ottobre 2014. Una prima innovazione rispetto all’assetto previgente è data dall’individuazione delle aliquote di alimentazione del Fondo, stabilite dalle parti sociali nazionali per fasce contributive. Quindi, appunto, dalla data sopra indicata, le aliquote attualmente in essere in sede territoriale sono sostituite da quelle contenute nell’allegato A al punto

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9 del verbale di accordo. La prima erogazione derivante dal nuovo assetto sarà effettuata nel 2016.

L’erogazione del 2015 seguirà invece la regolamentazione definita dal CCNL 19 aprile 2010. Fissati i precedenti punti, le parti sociali hanno concordato di costituire una Commissione paritetica il cui compito sarà quello di formulare proposte alle parti sociali nazionali relative ad una specifica regolamentazione operativa. Peraltro, già con il CCNL, le parti hanno individuato alcuni criteri a cui la Commissione stessa si dovrà attenere:

 le riserve Ape rimarranno al territorio e dovranno essere utilizzate esclusivamente ai fini Ape. Questa indicazione risponde alle esigenze locali di gestione delle riserve eventualmente presenti che dovranno, appunto, essere impiegate per l'erogazione della prestazione. In sostanza, tale clausola consente, attraverso l’utilizzazione delle eventuali riserve, di concordare localmente un'aliquota inferiore a carico delle imprese rispetto a quella definita a livello nazionale. Ovviamente al FNAPE la Cassa Edile dovrà inviare versamenti calcolati sulla base dell’aliquota nazionale.

 le riserve afferenti altri istituti potranno essere utilizzate ai fini di erogare la prestazione Ape. Con questa clausola le parti nazionali hanno concordato sulla possibilità che eventuali altre riserve delle singole Casse Edili possano essere impiegate sempre ai fini Ape;

 i versamenti al FNAPE saranno effettuati da parte delle singole Casse Edili con cadenza trimestrale. I contributi ricevuti dalle singole Casse Edili non saranno quindi da versare al FNAPE immediatamente, ma saranno trasferiti al Fondo nazionale con flussi trimestrali;

 i dati relativi ai fondi Ape dovranno essere esaminati e gestiti direttamente da parte del FNAPE. La Commissione, sulla base di questa indicazione, sarà tenuta a fornire alle parti nazionali ogni specifica tecnica necessaria al riguardo;

 rimarrà inalterato l’attuale meccanismo per il raggiungimento delle ore fissate per la maturazione del requisito per avere diritto alla prestazione Ape. Le già evidenziate difficoltà di gestione dell’Ape hanno fatto considerare alle parti varie ipotesi di “taglio”. Una di queste era basata sull’innalzamento del numero di ore utili per avere diritto alla prestazione. È stato privilegiato invece il sistema di cui al successivo punto 6) e pertanto, con il punto in parola, viene in sostanza confermato in 2.100 il numero minimo di ore necessarie;

 agli operai che hanno raggiunto la 2, 4, 5, 6 e 8 erogazione, nell’anno successivo, la prestazione sarà calcolata sulla base degli importi già percepiti. Nell’anno successivo a tale

“congelamento”, gli stessi operai avranno la prestazione Ape calcolata normalmente sugli importi previsti per la fascia “successiva”. In considerazione delle esigenze di riduzione della spesa complessiva Ape, sulla base delle risultanze dell’analisi dei dati Ape fino alla prestazione 2013 e considerando una riduzione della massa salari anche per gli anni 2014-2016, le parti hanno concordato l'adozione di questo intervento sul regolamento - che la Commissione dovrà definire nei dettagli operativi. L'intervento cha carattere strutturale e consentirà una significativa riduzione della spesa Ape (pari a circa l’8%);

 le imprese che nella denuncia mensile dichiarino un numero di ore utili ai fini Ape inferiore a 100, dovranno effettuare una “integrazione aggiuntiva Ape”. Tale indicazione risponde all’esigenza di contrastare il fenomeno evasivo. Da sottolineare che le ore oggetto dell’integrazione non saranno utili per il raggiungimento del requisito né utili per il calcolo della prestazione. Anche su questo punto, sarà cura della Commissione fornire le indicazioni operative.

Come è stato già anticipato più sopra, a decorrere dal 1° ottobre 2014, le aliquote Ape sono quelle individuate dalle parti nazionali. Delle 7 fasce di contribuzione individuate nel documento di base, ne sono state utilizzate 6 (2,5; 3,0; 3,5; 3,8; 4,3 e 4,8). Non si è verificata l’ipotesi di assegnazione della fascia 2,0. In relazione alla citata tabella A che riporta le aliquote, si rimarca che, oltre alle Casse Edili “industria”, sono in elenco anche Casse costituite dalle Organizzazioni Cooperative o alle quali le stesse partecipano insieme ad altre Organizzazioni datoriali, in funzione del fatto che le Cooperative medesime, come noto, hanno sottoscritto, insieme all’ANCE, il verbale relativo

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all'accordo. La Commissione, sulla base dei risultati del monitoraggio sull’andamento del FNAPE, oltre a suggerire alle parti sociali nazionali eventuali interventi correttivi alla nuova regolamentazione, dovrà anche utilizzare i risultati stessi per individuare, in prospettiva, un contributo unico nazionale, superando quindi la differenziazione per fasce. È da sottolineare ancora che tali indicazioni sono state concordate sulla base di previsioni. Per questo le parti sociali nazionali hanno definito che, nel caso in cui dall’analisi dell’andamento Ape dovesse emergere una situazione di eccedenza o di carenza nelle entrate, verrà aperto un tavolo di confronto, così da poter individuare i necessari correttivi “in relazione alle esigenze della gestione con l’obiettivo di coniugare il diritto al vincolo di sostenibilità”. Tale verifica, nell’ipotesi suddetta, dovrà essere effettuata entro il mese di gennaio di ciascun anno.

Contratto a tempo determinato – Articolo 93

Il contratto a tempo determinato è stato, in primo luogo, adeguato alle novità introdotte dalle recenti normative al Decreto Legislativo n. 368/2001, con riferimento all’eliminazione del c.d.

“causalone”, alla possibilità di effettuare fino a un massimo di 5 proroghe nell’arco dei complessivi 36 mesi e con riferimento alla riduzione a 5 e 10 giorni, a seconda che il contratto sia, rispettivamente, inferiore o superiore a 6 mesi, degli intervalli di tempo tra un contratto a termine e un altro, in occasione di specifiche causali. Di rilevante importanza è l’ampliamento della percentualizzazione del ricorso a tale tipologia contrattuale, assieme a quella del lavoro in somministrazione, da calcolarsi con riferimento ai rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell’impresa nel suo complesso, in forza mediamente nell’anno civile precedente all’assunzione (1° gennaio - 31 dicembre di ogni anno). È stato, infatti, introdotto un ulteriore 15%

di assunzioni con contratto a tempo determinato che potrà essere effettuato con riferimento ai lavoratori inoccupati o disoccupati iscritti in BLEN.IT, in aggiunta alla percentuale del 25% già prevista dal vigente Ccnl e superiore all’attuale normativa in essere (20%). Il ricorso ai contratti a termine non potrà superare, pertanto, mediamente nell’anno civile di riferimento, la percentuale del 25% +15%. Inoltre, in caso di opere pubbliche di grandi dimensioni, tale ulteriore percentuale rientrerà tra le materie oggetto della procedura di concertazione preventiva.

Altra modifica all'assetto normativo preesistente, inoltre, è stato l’ampliamento del periodo di attività lavorativa prestata, necessario al fine di ottenere il riconoscimento del diritto di precedenza.

Il nuovo contratto, infatti, prevede che soltanto dopo aver prestato attività lavorativa per un periodo complessivo di 36 mesi, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, verrà riconosciuto tale diritto, derogando alla legge che lo riconosce già dopo soli 6 mesi.

Prevedi – Articolo 97

Le parti, proseguendo nelle azioni finalizzate ad incentivare la previdenza complementare, hanno previsto un contributo a carico del datore di lavoro al Fondo Prevedi, pari a 8 euro mensili da riparametrare sui vari livelli secondo la scala 100/200 prevista dal Ccnl, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Si rimarca che su tale contributo è dovuta solo la contribuzione INPS di solidarietà del 10%, stabilita per le somme a carico del datore di lavoro destinate a realizzare le finalità di previdenza complementare. Si specifica inoltre che per i lavoratori iscritti al Fondo alla data indicata, il contributo è da considerarsi aggiuntivo al contributo attualmente previsto a carico del datore di lavoro, mentre per i non iscritti al Fondo, sempre alla stessa data, il contributo in esame comporta l’iscrizione degli stessi al Prevedi. Si sottolinea che i lavoratori associati a Prevedi, in funzione dell’accordo in esame, saranno soggetti alla disciplina legale e statutaria valida per tutti gli associati al Fondo Pensione, con riferimento sia alle opzioni contributive che alle opzioni per la richiesta di accesso alle prestazioni erogabili dal Fondo stesso. Ovviamente, resta fermo che l'attivazione del contributo volontario dell'1% a carico del lavoratore e quindi di quello a carico del datore di lavoro, come anche l'attivazione della contribuzione di fonte TFR, rimangono subordinate alla manifestazione di volontà del lavoratore. In sostanza, in assenza di tale adesione volontaria, il

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datore di lavoro nulla dovrà versare al Fondo in aggiunta al contributo in esame.

TABELLA CONTRIBUTO PREVEDI

LIVELLI PARAMETRI RIPARAMETRAZIONE 8

EURO

7 200 16,00

6 180 14,40

5 150 12,00

4 140 11,20

3 130 10,40

2 117 9,36

1 100 8,00

4 140 11,20

3 130 10,40

2 117 9,36

1 100 8,00

Prepensionamenti – Articolo 108

È stato, poi, stabilito di destinare il contributo per i lavori usuranti, pari allo 0,10% della retribuzione, al finanziamento dei prepensionamenti, anche alla luce di quanto previsto dall’art. 4 della Legge n. 92/2012. A tal fine, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, sarà istituita una Commissione tecnica che definirà il regolamento relativo ai criteri, ai requisiti e alle modalità di accesso al predetto istituto, privilegiando comunque le imprese regolari con gli obblighi contributivi verso le Casse Edili e con maggiore anzianità di iscrizione ai predetti Enti.

Protocollo sugli Enti Bilaterali e Codice Etico

Con riferimento al Protocollo sugli Organismi paritetici proposto dall'Associazione Nazione Costruttori Edili, è stata prevista l’individuazione di percorsi di razionalizzazione e di accorpamento degli Enti che potranno anche condurre alla regionalizzazione degli stessi, al fine di avviare e sostenere da parte delle Parti Sociali dei singoli territori una maggiore efficienza degli Enti Bilaterali e ridurre i costi a carico delle imprese. Tale processo di razionalizzazione e accorpamento degli Enti si dovrà concretizzare attraverso l’aggregazione dei servizi, a livello interprovinciale in ambito regionale e/o regionale, delle Casse Edili, tramite la predisposizione, a opera delle parti sociali competenti per territorio, coordinate a livello regionale, di un apposito piano industriale da definirsi entro 6 mesi e da attuarsi negli ulteriori 6 mesi successivi. Tali piani industriali dovranno essere accompagnati dalla relazione di un advisor indipendente, scelto di comune accordo dalle parti sociali territoriali tra gli esperti individuati da un elenco predisposto dalla Cnce a costi convenzionati, che dovrà certificare il piano economico-finanziario e i dati complessivi del piano industriale stesso. Qualora il piano industriale non individui analiticamente il percorso, volto al ripianamento di eventuali criticità economiche e finanziarie ed evidenzi la non sostenibilità dell’Ente, il tavolo regionale proporrà possibili soluzioni. Nel caso in cui l’intervento regionale non raggiunga i risultati auspicati entro 60 giorni dall’approvazione del piano, le parti sociali nazionali affideranno all’SBC la gestione dell’Ente trovando le necessarie risorse sul territorio. Inoltre, le parti sociali territoriali, qualora gli ultimi due bilanci consecutivi di una delle Casse Edili dovessero risultare negativi, fatto salvo il ricorso a fondi di riserva, dovranno, oltre al necessario ripianamento, trovare forme di unificazione con altre Casse Edili, all’interno della regione di appartenenza.

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Nel caso di inerzia nell’attivazione di tale procedura, le parti sociali nazionali provvederanno al commissariamento dell’Ente stesso. I processi di unificazione delle Casse Edili dovranno necessariamente comportare, inoltre, analoga riorganizzazione delle Scuole Edili e dei Cpt attraverso un processo di unificazione da effettuarsi obbligatoriamente entro il 31 dicembre 2014, a livello provinciale. Tale processo di accorpamento potrà riguardare anche tutti e tre gli Enti della stessa provincia, sempre con l’obiettivo del perseguimento della razionalizzazione dei costi e con riferimento alle specifiche esigenze territoriali e solo dopo essere stato preventivamente concordato dalle parti sociali nazionali. È stato chiarito, però, che ogni unificazione tra Enti di diversa natura comporterà, comunque, la distinzione e l’effettività delle singole attività secondo le “mission”

affidate agli Enti stessi e distinguendo la relativa operatività e le annesse responsabilità.

Sarà, poi, costituito, entro 12 mesi dalla sottoscrizione dell’accordo, un unico Ente nazionale (SBC – Sistema Bilaterale delle Costruzioni) che assumerà le funzioni attualmente svolte da Cnce, Cncpt e Formedil, attraverso un progetto approvato dalle parti sociali costituenti, che sarà gestito da un Cda paritetico il cui Presidente sarà nominato dall’ANCE. È stata prevista, altresì, la riduzione della percentuale massima del contributo Cassa Edile a carico delle imprese nella misura del 2,55%

(comprensivo del contributo al costituendo Ente nazionale unico pari allo 0,05% in sostituzione delle attuali contribuzioni a CNCE, CNCPT e Formedil) e sono stati razionalizzati i costi attraverso l’integrale sostituzione delle prestazioni sanitarie attualmente in vigore a livello territoriale con le prestazioni derivanti dalla sottoscrizione di una convenzione con un Fondo o Assicurazione nazionale da parte di SBC. Il costo massimo per tale prestazione non potrà essere superiore allo 0,25% rispetto alla massa salari della singola Cassa Edile, pur consentendo alle parti sociali territoriali di definire ulteriori prestazioni di carattere assistenziale, nel rispetto dei limiti definiti dal comma 6 dell’articolo 36 del Ccnl e privilegiando, comunque, le prestazioni per borse di studio e rimborsi per spese scolastiche e per indumenti e calzature da lavoro. Con riferimento, poi, alle Scuole Edili, le Parti hanno stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il costo totale per le ore di formazione ponderato (c.d. parametro OFA), non dovrà superare la soglia di 20 € mentre è stato previsto, per i CPT, che il numero delle visite in cantiere, comprensivo delle visite effettuate per la formazione di consulenza, non potrà essere inferiore a 100 visite ogni 50.000 euro di entrate contributive. È stato, altresì, ribadito che tutte le cariche negli Organi di gestione degli Enti nazionali e territoriali sono a titolo gratuito e ogni diversa altra pattuizione in essere sarà nulla.

Aumenti retributivi e minimi di paga base e di stipendio

Con l’allegato 9 le parti hanno concordato un incremento retributivo per la categoria dei lavoratori di primo livello (parametro 100), pari, complessivamente, a 40 euro, da erogarsi in due tranches: 15 euro a decorrere dal 1° luglio 2014 e 25 euro dal 1° luglio 2015. Nulla è stato riconosciuto per l’anno 2013 (il CCNL era scaduto il 31 dicembre 2012), né per i primi sei mesi del 2014.

Conseguentemente, i valori mensili dei minimi retributivi dei lavoratori del settore sono modificati secondo la tabella allegata al verbale di accordo. Per quanto attiene i valori dei minimi di paga base oraria degli operai e di stipendio mensile per gli impiegati, riferiti anche ai lavoratori apprendisti, in vigore dal 1° luglio 2014, si rimanda alla comunicazione Ance dell’8 luglio scorso contenente le relative tabelle. Si sottolinea che gli aumenti concordati sono di gran lunga inferiori sia alle richieste sindacali che, per il primo livello, erano pari a 130 euro (cfr. comunicazione Ance del 30 novembre 2012), sia rispetto all’applicazione degli usuali coefficienti. In termini di montante, la soluzione concordata per il periodo gennaio 2013 – giugno 2016 comporta infatti, rispetto agli stessi, un

“risparmio” complessivo per l’operaio comune (tra minimi e “8 euro Prevedi”), di circa 1.700 euro.

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10) INPS – Assegni per il nucleo famigliare – Livelli di reddito per il periodo 1° luglio – 30 giugno 2015

L'INPS, con circolare n. 76/2014, ha comunicato i limiti di reddito familiare ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno per il nucleo familiare valevoli per il periodo 1° luglio 2014 – 30 giugno 2015. La circolare fornisce sia le fasce di reddito da applicare ai nuclei familiari con figli sia quelle relative a nuclei senza figli. I lavoratori dipendenti che hanno diritto alla corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare, al fine della percezione dello stesso per il periodo decorrente dal 1° luglio 2014, sono tenuti a presentare, al proprio datore di lavoro, l’apposita modulistica (mod.

ANF/DIP cod. SR16) attestante la composizione del nucleo familiare e del relativo reddito. Il reddito familiare da dichiarare è quello dell’anno 2013. Si provvede a fornire calce alla presente nota i prospetti, correlati alle nuove fasce di reddito con gli importi dell’assegno per il nucleo familiare espressi in euro, relativi ai nuclei familiari con figli (tab. 11) e senza figli (tab. 21 A) in cui non sono presenti componenti inabili, valevoli per il periodo 1° luglio 2014 – 30 giugno 2015.

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11) INPS – Messaggio n. 5280/2014: Legge n. 2014/2011 – Riforma del sistema pensionistico – Misura della contribuzione utile per la non riduzione della pensione anticipata nel regime

“misto”

Si informa che l’INPS con il messaggio n. 5280/2014, ha fornito precisazioni ai fini dei requisiti contributivi utili alla non riduzione della quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, per coloro che accedono alla pensione anticipata nel sistema “misto” in presenza di una età anagrafica inferiore a 62 anni A tal proposito si rammenta che i requisiti all’accesso al trattamento pensionistico anticipato nel regime “misto” è stato introdotto dall’articolo 24, comma 10, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con il messaggio in commento l’Istituto ricorda che, secondo il comma 10 del citato articolo 24, ai soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 che accedono, a decorrere dal 1° gennaio 2012, alla pensione anticipata nel sistema “misto” in presenza di una età anagrafica inferiore a 62 anni, si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni. Tale percentuale annua è elevata a due punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai due anni. Al punto 2.1 della circolare n. 35 del 14 marzo 2012, l’INPS ha posto in rilevo che la riduzione percentuale si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema “retributivo”. Di conseguenza:

 per i soggetti in possesso di una anzianità contributiva pari a diciotto anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011;

 per i soggetti che hanno una anzianità contributiva inferiore a diciotto anni al 31 dicembre 1995, la cui pensione è liquidata nel sistema “misto”, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995;

 ai sensi dell’articolo 6, comma 2-quater, del Decreto-Legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14, le disposizioni concernenti la riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, laddove quest’ultima derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria.

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Sull’argomento sono poi intervenuti:

 l’articolo 4-bis, comma 1, del Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha novellato il predetto articolo 6, comma 2-quater, del Decreto-Legge n. 216/2011, aggiungendo alle fattispecie utili ai fini della maturazione, entro il 31 dicembre 2017, del requisito di anzianità contributiva necessario per l’accesso alla pensione anticipata senza l’applicazione delle penalizzazioni, la donazione di sangue e di emocomponenti ed i congedi parentali di maternità e paternità, disciplinati dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

 l’articolo 1, comma 493, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha ricompreso, fra i periodi utili per non applicare le penalizzazioni in discorso, anche i congedi ed i permessi fruiti per l’assistenza a persona handicappata in situazione di gravità, a norma dell’articolo 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Ciò premesso, l’Istituto fornisce le precisazioni di seguito sintetizzate.

a) I periodi ai quali fa riferimento l’articolo 4-bis, comma 1, del Decreto-Legge n. 101/2013, sono:

a.1) le giornate di riposo fruite dai lavoratori donatori di sangue e di emocomponenti, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della Legge 21 ottobre 2005, n. 219. Per quanto riguarda i benefici riconosciuti in relazione alla donazione di sangue e di emocomponenti è autorizzata la spesa di 0,2 milioni di euro per l’anno 2013, di 2 milioni di euro per l’anno 2014, di 3 milioni di euro per l’anno 2015, di 4 milioni per l’anno 2016 e di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017;

a.2) i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal Decreto Legislativo n. 151/2001 (limitatamente ai benefici riconosciuti in relazione ai congedi parentali di maternità di paternità, è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per l’anno 2013, di 3 milioni di euro per l’anno 2014, di 5 milioni di euro per l’anno 2015, di 8,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 11,4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017), intendendosi per:

“congedo di maternità”, il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro la lavoratrice della gestione privata percepisce una indennità economica in sostituzione della retribuzione. Il diritto al congedo ed alla relativa indennità spettano anche in caso di adozione o affidamento di minori (articoli 16, 20 e 26 del Decreto Legislativo n. 151/2001);

“congedo di paternità”, il periodo di astensione dal lavoro del lavoratore in presenza di determinate condizioni, che impediscono alla madre di beneficiare del congedo di maternità, o, nel caso di adozione e affidamento, in alternativa alla madre, lavoratrice dipendente, che vi rinuncia in favore del padre (articoli 28 e 31 del Decreto Legislativo n.151/2001);

“congedo parentale”, l’astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore (articoli 32 e 36 del Decreto Legislativo n 151/2001).

Le disposizioni di cui trattasi, in vigore dal 31 ottobre 2013, esplicano i loro effetti sulle pensioni anticipate nel regime “misto”, a partire dal 1° novembre 2013, a carico delle gestioni previdenziali che prevedono la decorrenza della pensione dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dei relativi requisiti. Anche per le pensioni anticipate nel regime “misto”, a carico delle gestioni previdenziali nelle quali è prevista per il trattamento pensionistico la decorrenza inframensile, la decorrenza è il 1° novembre 2013.

b) I periodi cui fa riferimento l’articolo 1, comma 493, della Legge n. 147/2013, sono:

b.1) i tre giorni di permesso mensile (frazionabili anche in ore) fruiti dal lavoratore disabile grave, dai genitori (anche adottivi o affidatari), dal coniuge, dai parenti o affini del disabile in situazione di gravità, come previsto dall’art. 33, comma 3, della Legge n. 104/1992;

b.2) i periodi di prolungamento del congedo parentale fruiti entro l’ottavo anno di vita del bambino, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del Decreto Legislativo n. 151/2001.

In proposito, l’INPS rimarca che devono intendersi per:

“permessi mensili” (articolo 33 della Legge n. 104/1992), le giornate di assenza fruite dal

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