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c) alla lettera g):

1) all’alinea, le parole: «alla lettera e)» sono sostituite dalle

seguenti: «alla lettera f)»;

2) al numero 2), le parole: «del numero 1) della presente

let-tera» sono sostituite dalle seguenti: «della lettera e)» e dopo le

pa-role: «le somme da versare del 10 per cento» sono aggiunte le

se-guenti: «. L’importo delle somme da versare, calcolato a seguito della

maggiorazione di cui al periodo precedente, compreso quanto già

ver-sato, non può essere comunque superiore a quello determinato ai

sensi del numero 1) della presente lettera»;

3) al numero 3), le parole: «del numero 1) della presente

let-tera» sono sostituite dalle seguenti: «della lettera e)» e dopo le

pa-role: «le somme da versare del 3 per cento» sono aggiunte le

se-guenti: «. L’importo delle somme da versare, calcolato a seguito della

maggiorazione di cui al periodo precedente, compreso quanto già

ver-sato, non può essere comunque superiore a quello determinato ai

sensi del numero 1) della presente lettera».

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), del presente

ar-ticolo si applica anche agli atti emanati ai sensi dell’arar-ticolo 5-quater,

comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,

conver-tito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non ancora

definiti alla data di entrata in vigore della disposizione medesima. In

ogni caso non si fa luogo al rimborso delle imposte già pagate.

Articolo 1-quater.

(Disposizioni in materia di rilascio del certificato di regolarità fiscale e

di erogazione dei rimborsi)

1. I certificati di regolarità fiscale, compresi quelli per la

parte-cipazione alle procedure di appalto di cui all’articolo 80, comma 4,

del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel

caso di definizione agevolata di debiti tributari ai sensi dell’articolo

6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con

modifica-zioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, sono rilasciati a seguito

della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di

voler-«a-bis) se alla formazione del reddito complessivo

concor-rono redditi prodotti all’estero di cui all’articolo 6, comma 1, lettere

c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si applica

l’articolo 165, comma 8, del medesimo testo unico»;

b) alla lettera c), dopo le parole: «del presente articolo» sono

inserite le seguenti: «, nonché per le imposte di cui all’articolo 19,

commi 13 e 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;

c) alla lettera g):

1) all’alinea, le parole: «alla lettera e)» sono sostituite dalle

seguenti: «alla lettera f)»;

2) al numero 2), le parole: «del numero 1) della presente

let-tera» sono sostituite dalle seguenti: «della lettera e)» e dopo le

pa-role: «le somme da versare del 10 per cento» sono aggiunte le

se-guenti: «. L’importo delle somme da versare, calcolato a seguito della

maggiorazione di cui al periodo precedente, compreso quanto già

ver-sato, non può essere comunque superiore a quello determinato ai

sensi del numero 1) della presente lettera»;

3) al numero 3), le parole: «del numero 1) della presente

let-tera» sono sostituite dalle seguenti: «della lettera e)» e dopo le

pa-role: «le somme da versare del 3 per cento» sono aggiunte le

se-guenti: «. L’importo delle somme da versare, calcolato a seguito della

maggiorazione di cui al periodo precedente, compreso quanto già

ver-sato, non può essere comunque superiore a quello determinato ai

sensi del numero 1) della presente lettera».

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), del presente

ar-ticolo si applica anche agli atti emanati ai sensi dell’arar-ticolo 5-quater,

comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,

conver-tito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non ancora

definiti alla data di entrata in vigore della disposizione medesima. In

ogni caso non si fa luogo al rimborso delle imposte già pagate.

Articolo 1-quater.

(Disposizioni in materia di rilascio del certificato di regolarità fiscale e

di erogazione dei rimborsi)

1. I certificati di regolarità fiscale, compresi quelli per la

parte-cipazione alle procedure di appalto di cui all’articolo 80, comma 4,

del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel

caso di definizione agevolata di debiti tributari ai sensi dell’articolo

6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con

modifica-zioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, sono rilasciati a seguito

della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di

voler-(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei

(Segue: Testo del decreto-legge)

sene avvalere effettuata nei termini di cui al comma 2 dello stesso

ar-ticolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, limitatamente ai carichi

de-finibili oggetto della dichiarazione stessa.

2. La regolarità fiscale viene meno dalla data di esclusione dalla

procedura di definizione agevolata di cui all’articolo 6 del decreto-

legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla

legge 1º dicembre 2016, n. 225, anche a seguito del mancato,

insuffi-ciente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una di quelle in

cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della

predetta definizione.

3. I rimborsi di imposte e tasse sono erogati, ove sussistano i

re-lativi presupposti, a seguito della presentazione da parte del debitore

della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata dei

debiti tributari nei termini di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-

legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla

legge 1º dicembre 2016, n. 225, limitatamente ai carichi definibili

og-getto della dichiarazione stessa. Nei casi di mancato, insufficiente o

tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è

stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della

pre-detta definizione agevolata, l’erogazione del rimborso può essere

so-spesa ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 18 dicembre

1997, n. 472.

Articolo 2. Articolo 2.

(Modifiche all’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA) (Modifiche all’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA)

1. All’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della

Repub-blica 26 ottobre 1972 n. 633, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

«Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati

o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è

esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il

di-ritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della

nascita del diritto medesimo.»

1. Identico.

2. All’articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della

Repub-blica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole da: «, ovvero» a «imposta.» sono

sostituite dalle seguenti: «nella quale è esercitato il diritto alla detrazione

della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della

dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con

ri-ferimento al medesimo anno.»

2. All’articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole da: «, ovvero» a

«impo-sta.» sono sostituite dalle seguenti: «nella quale è esercitato il diritto

alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di

pre-sentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della

fattura e con riferimento al medesimo anno.»

2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle

fat-ture e alle bollette doganali emesse dal 1º gennaio 2017.

sene avvalere effettuata nei termini di cui al comma 2 dello stesso

ar-ticolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, limitatamente ai carichi

de-finibili oggetto della dichiarazione stessa.

2. La regolarità fiscale viene meno dalla data di esclusione dalla

procedura di definizione agevolata di cui all’articolo 6 del decreto-

legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla

legge 1º dicembre 2016, n. 225, anche a seguito del mancato,

insuffi-ciente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una di quelle in

cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della

predetta definizione.

3. I rimborsi di imposte e tasse sono erogati, ove sussistano i

re-lativi presupposti, a seguito della presentazione da parte del debitore

della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata dei

debiti tributari nei termini di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-

legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla

legge 1º dicembre 2016, n. 225, limitatamente ai carichi definibili

og-getto della dichiarazione stessa. Nei casi di mancato, insufficiente o

tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è

stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della

pre-detta definizione agevolata, l’erogazione del rimborso può essere

so-spesa ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 18 dicembre

1997, n. 472.

Articolo 2. Articolo 2.

(Modifiche all’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA) (Modifiche all’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA)

1. All’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della

Repub-blica 26 ottobre 1972 n. 633, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

«Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati

o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è

esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il

di-ritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della

nascita del diritto medesimo.»

1. Identico.

2. All’articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della

Repub-blica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole da: «, ovvero» a «imposta.» sono

sostituite dalle seguenti: «nella quale è esercitato il diritto alla detrazione

della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della

dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con

ri-ferimento al medesimo anno.»

2. All’articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole da: «, ovvero» a

«impo-sta.» sono sostituite dalle seguenti: «nella quale è esercitato il diritto

alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di

pre-sentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della

fattura e con riferimento al medesimo anno.»

2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle

fat-ture e alle bollette doganali emesse dal 1º gennaio 2017.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei

(Segue: Testo del decreto-legge)

Articolo 2-bis.

(Interpretazione autentica in materia di regime dell’imposta sul valore