1) all’alinea, le parole: «alla lettera e)» sono sostituite dalle
seguenti: «alla lettera f)»;
2) al numero 2), le parole: «del numero 1) della presente
let-tera» sono sostituite dalle seguenti: «della lettera e)» e dopo le
pa-role: «le somme da versare del 10 per cento» sono aggiunte le
se-guenti: «. L’importo delle somme da versare, calcolato a seguito della
maggiorazione di cui al periodo precedente, compreso quanto già
ver-sato, non può essere comunque superiore a quello determinato ai
sensi del numero 1) della presente lettera»;
3) al numero 3), le parole: «del numero 1) della presente
let-tera» sono sostituite dalle seguenti: «della lettera e)» e dopo le
pa-role: «le somme da versare del 3 per cento» sono aggiunte le
se-guenti: «. L’importo delle somme da versare, calcolato a seguito della
maggiorazione di cui al periodo precedente, compreso quanto già
ver-sato, non può essere comunque superiore a quello determinato ai
sensi del numero 1) della presente lettera».
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), del presente
ar-ticolo si applica anche agli atti emanati ai sensi dell’arar-ticolo 5-quater,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
conver-tito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non ancora
definiti alla data di entrata in vigore della disposizione medesima. In
ogni caso non si fa luogo al rimborso delle imposte già pagate.
Articolo 1-quater.
(Disposizioni in materia di rilascio del certificato di regolarità fiscale e
di erogazione dei rimborsi)
1. I certificati di regolarità fiscale, compresi quelli per la
parte-cipazione alle procedure di appalto di cui all’articolo 80, comma 4,
del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel
caso di definizione agevolata di debiti tributari ai sensi dell’articolo
6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modifica-zioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, sono rilasciati a seguito
della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di
voler-«a-bis) se alla formazione del reddito complessivo
concor-rono redditi prodotti all’estero di cui all’articolo 6, comma 1, lettere
c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si applica
l’articolo 165, comma 8, del medesimo testo unico»;
b) alla lettera c), dopo le parole: «del presente articolo» sono
inserite le seguenti: «, nonché per le imposte di cui all’articolo 19,
commi 13 e 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;
c) alla lettera g):
1) all’alinea, le parole: «alla lettera e)» sono sostituite dalle
seguenti: «alla lettera f)»;
2) al numero 2), le parole: «del numero 1) della presente
let-tera» sono sostituite dalle seguenti: «della lettera e)» e dopo le
pa-role: «le somme da versare del 10 per cento» sono aggiunte le
se-guenti: «. L’importo delle somme da versare, calcolato a seguito della
maggiorazione di cui al periodo precedente, compreso quanto già
ver-sato, non può essere comunque superiore a quello determinato ai
sensi del numero 1) della presente lettera»;
3) al numero 3), le parole: «del numero 1) della presente
let-tera» sono sostituite dalle seguenti: «della lettera e)» e dopo le
pa-role: «le somme da versare del 3 per cento» sono aggiunte le
se-guenti: «. L’importo delle somme da versare, calcolato a seguito della
maggiorazione di cui al periodo precedente, compreso quanto già
ver-sato, non può essere comunque superiore a quello determinato ai
sensi del numero 1) della presente lettera».
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), del presente
ar-ticolo si applica anche agli atti emanati ai sensi dell’arar-ticolo 5-quater,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
conver-tito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non ancora
definiti alla data di entrata in vigore della disposizione medesima. In
ogni caso non si fa luogo al rimborso delle imposte già pagate.
Articolo 1-quater.
(Disposizioni in materia di rilascio del certificato di regolarità fiscale e
di erogazione dei rimborsi)
1. I certificati di regolarità fiscale, compresi quelli per la
parte-cipazione alle procedure di appalto di cui all’articolo 80, comma 4,
del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel
caso di definizione agevolata di debiti tributari ai sensi dell’articolo
6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modifica-zioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, sono rilasciati a seguito
della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di
voler-(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei
(Segue: Testo del decreto-legge)
sene avvalere effettuata nei termini di cui al comma 2 dello stesso
ar-ticolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, limitatamente ai carichi
de-finibili oggetto della dichiarazione stessa.
2. La regolarità fiscale viene meno dalla data di esclusione dalla
procedura di definizione agevolata di cui all’articolo 6 del decreto-
legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1º dicembre 2016, n. 225, anche a seguito del mancato,
insuffi-ciente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una di quelle in
cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della
predetta definizione.
3. I rimborsi di imposte e tasse sono erogati, ove sussistano i
re-lativi presupposti, a seguito della presentazione da parte del debitore
della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata dei
debiti tributari nei termini di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-
legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1º dicembre 2016, n. 225, limitatamente ai carichi definibili
og-getto della dichiarazione stessa. Nei casi di mancato, insufficiente o
tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è
stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della
pre-detta definizione agevolata, l’erogazione del rimborso può essere
so-spesa ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472.
Articolo 2. Articolo 2.
(Modifiche all’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA) (Modifiche all’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA)
1. All’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della
Repub-blica 26 ottobre 1972 n. 633, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
«Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati
o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è
esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il
di-ritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della
nascita del diritto medesimo.»
1. Identico.
2. All’articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della
Repub-blica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole da: «, ovvero» a «imposta.» sono
sostituite dalle seguenti: «nella quale è esercitato il diritto alla detrazione
della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della
dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con
ri-ferimento al medesimo anno.»
2. All’articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole da: «, ovvero» a
«impo-sta.» sono sostituite dalle seguenti: «nella quale è esercitato il diritto
alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di
pre-sentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della
fattura e con riferimento al medesimo anno.»
2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle
fat-ture e alle bollette doganali emesse dal 1º gennaio 2017.
sene avvalere effettuata nei termini di cui al comma 2 dello stesso
ar-ticolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, limitatamente ai carichi
de-finibili oggetto della dichiarazione stessa.
2. La regolarità fiscale viene meno dalla data di esclusione dalla
procedura di definizione agevolata di cui all’articolo 6 del decreto-
legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1º dicembre 2016, n. 225, anche a seguito del mancato,
insuffi-ciente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una di quelle in
cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della
predetta definizione.
3. I rimborsi di imposte e tasse sono erogati, ove sussistano i
re-lativi presupposti, a seguito della presentazione da parte del debitore
della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata dei
debiti tributari nei termini di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-
legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1º dicembre 2016, n. 225, limitatamente ai carichi definibili
og-getto della dichiarazione stessa. Nei casi di mancato, insufficiente o
tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è
stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della
pre-detta definizione agevolata, l’erogazione del rimborso può essere
so-spesa ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472.
Articolo 2. Articolo 2.
(Modifiche all’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA) (Modifiche all’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA)
1. All’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della
Repub-blica 26 ottobre 1972 n. 633, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
«Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati
o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è
esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il
di-ritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della
nascita del diritto medesimo.»
1. Identico.
2. All’articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della
Repub-blica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole da: «, ovvero» a «imposta.» sono
sostituite dalle seguenti: «nella quale è esercitato il diritto alla detrazione
della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della
dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con
ri-ferimento al medesimo anno.»
2. All’articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole da: «, ovvero» a
«impo-sta.» sono sostituite dalle seguenti: «nella quale è esercitato il diritto
alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di
pre-sentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della
fattura e con riferimento al medesimo anno.»
2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle
fat-ture e alle bollette doganali emesse dal 1º gennaio 2017.
(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei
(Segue: Testo del decreto-legge)
Articolo 2-bis.
(Interpretazione autentica in materia di regime dell’imposta sul valore
Nel documento
Senato della Repubblica X V I I L E G I S L A T U R A
(pagine 114-118)