• Non ci sono risultati.

DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

DISPOSIZIONI IN MATERIA

DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Articolo 12. Articolo 12.

(Rimodulazione delle risorse) (Rimodulazione delle risorse)

1. Per conseguire il pieno utilizzo delle risorse stanziate per il

cre-dito d’imposta concesso alle imprese che effettuano l’acquisizione dei

beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive secondo le nuove

modalità e le procedure indicate dall’articolo 1, commi da 98 a 107, della

legge 28 dicembre 2015, n. 208, l’autorizzazione di spesa di cui

all’arti-1. Per conseguire il pieno utilizzo delle risorse stanziate per il

cre-dito d’imposta concesso alle imprese che effettuano l’acquisizione dei

beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive secondo le nuove

modalità e le procedure indicate dall’articolo 1, commi da 98 a 107, della

legge 28 dicembre 2015, n. 208, l’autorizzazione di spesa di cui

all’arti-decreto, la Corte dei conti è autorizzata, in aggiunta alle facoltà

as-sunzionali previste dalla legislazione vigente e nei limiti della

dota-zione organica, ad avviare procedure concorsuali per l’assundota-zione

di nuovi magistrati fino al numero massimo di venticinque unità.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,65 milioni di euro

per l’anno 2018 e a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno

2019, si provvede, quanto a 1,65 milioni di euro a decorrere

dal-l’anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello

stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di

riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di

previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno

2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo

al medesimo Ministero e, quanto a 1,65 milioni di euro a decorrere

dall’anno 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione

del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui

al-l’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 11-ter.

(Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e

commerciali)

1. Il terzo e il quarto periodo del comma 1-bis dell’articolo 5 del

decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono sostituiti dal seguente:

«A decorrere dall’anno 2018, il Ministro della giustizia riferisce

an-nualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti

dall’applicazione delle disposizioni del presente comma».

C

APO

III C

APO

III

DISPOSIZIONI IN MATERIA

DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

DISPOSIZIONI IN MATERIA

DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Articolo 12. Articolo 12.

(Rimodulazione delle risorse) (Rimodulazione delle risorse)

1. Per conseguire il pieno utilizzo delle risorse stanziate per il

cre-dito d’imposta concesso alle imprese che effettuano l’acquisizione dei

beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive secondo le nuove

modalità e le procedure indicate dall’articolo 1, commi da 98 a 107, della

legge 28 dicembre 2015, n. 208, l’autorizzazione di spesa di cui

all’arti-1. Per conseguire il pieno utilizzo delle risorse stanziate per il

cre-dito d’imposta concesso alle imprese che effettuano l’acquisizione dei

beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive secondo le nuove

modalità e le procedure indicate dall’articolo 1, commi da 98 a 107, della

legge 28 dicembre 2015, n. 208, l’autorizzazione di spesa di cui

all’arti-(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei

(Segue: Testo del decreto-legge)

colo 1, comma 108, della medesima legge n. 208 del 2015, è rimodulata,

per gli anni 2017-2019, 507 milioni di euro per l’anno 2017 e 672

mi-lioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

colo 1, comma 108, della medesima legge n. 208 del 2015, è rimodulata,

per gli anni 2017-2019, in 507 milioni di euro per l’anno 2017 e in 672

milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

1-bis. Al fine di assicurare lo sviluppo delle università del

Mez-zogiorno e per consentire la realizzazione di interventi fondamentali

per garantire la qualità della vita e la formazione degli studenti, le

risorse, stanziate ai sensi della deliberazione del Comitato

intermini-steriale per la programmazione economica (CIPE) n. 78/2011 del 30

settembre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21

gen-naio 2012, nell’ambito del ciclo di programmazione del Fondo per

lo sviluppo e la coesione 2007-2013 per il Piano nazionale per il

Sud - Sistema universitario e per cui al 31 dicembre 2016 non

sono state assunte dalle amministrazioni beneficiarie obbligazioni

giu-ridicamente vincolanti, in sede di riprogrammazione da parte del

CIPE sono assegnate, in quote annuali, oltre che alle scuole superiori,

alle università alle quali le risorse stesse erano state inizialmente

de-stinate, in modo da garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica,

a fronte di specifici impegni delle università stesse a compiere, per le

parti di propria competenza, gli atti necessari per l’avvio dei relativi

progetti.

Articolo 12-bis.

(Rimodulazione del credito d’imposta per le imprese alberghiere)

1. Il secondo periodo del comma 7 dell’articolo 10 del decreto-

legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge

29 luglio 2014, n. 106, è sostituito dal seguente: «Il credito d’imposta

di cui al comma 1 in favore delle imprese alberghiere indicate al

me-desimo comma è riconosciuto altresì per le spese relative a ulteriori

interventi, comprese quelle per l’acquisto di mobili e componenti

d’arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini

a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli

investi-menti prima dell’ottavo periodo d’imposta successivo».

Articolo 13. Articolo 13.

(Riduzione dotazioni missioni e programmi di spesa dei Ministeri) (Riduzione dotazioni missioni e programmi di spesa dei Ministeri)

1. Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al

raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel documento di

economia e finanza per l’anno 2017 presentato alle Camere, le missioni

e i programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, di cui

al-l’elenco allegato al presente decreto, sono ridotte, per l’anno 2017, degli

importi ivi indicati in termini di competenza e cassa. Il Ministero

colo 1, comma 108, della medesima legge n. 208 del 2015, è rimodulata,

per gli anni 2017-2019, 507 milioni di euro per l’anno 2017 e 672

mi-lioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

colo 1, comma 108, della medesima legge n. 208 del 2015, è rimodulata,

per gli anni 2017-2019, in 507 milioni di euro per l’anno 2017 e in 672

milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

1-bis. Al fine di assicurare lo sviluppo delle università del

Mez-zogiorno e per consentire la realizzazione di interventi fondamentali

per garantire la qualità della vita e la formazione degli studenti, le

risorse, stanziate ai sensi della deliberazione del Comitato

intermini-steriale per la programmazione economica (CIPE) n. 78/2011 del 30

settembre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21

gen-naio 2012, nell’ambito del ciclo di programmazione del Fondo per

lo sviluppo e la coesione 2007-2013 per il Piano nazionale per il

Sud - Sistema universitario e per cui al 31 dicembre 2016 non

sono state assunte dalle amministrazioni beneficiarie obbligazioni

giu-ridicamente vincolanti, in sede di riprogrammazione da parte del

CIPE sono assegnate, in quote annuali, oltre che alle scuole superiori,

alle università alle quali le risorse stesse erano state inizialmente

de-stinate, in modo da garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica,

a fronte di specifici impegni delle università stesse a compiere, per le

parti di propria competenza, gli atti necessari per l’avvio dei relativi

progetti.

Articolo 12-bis.

(Rimodulazione del credito d’imposta per le imprese alberghiere)

1. Il secondo periodo del comma 7 dell’articolo 10 del decreto-

legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge

29 luglio 2014, n. 106, è sostituito dal seguente: «Il credito d’imposta

di cui al comma 1 in favore delle imprese alberghiere indicate al

me-desimo comma è riconosciuto altresì per le spese relative a ulteriori

interventi, comprese quelle per l’acquisto di mobili e componenti

d’arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini

a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli

investi-menti prima dell’ottavo periodo d’imposta successivo».

Articolo 13. Articolo 13.

(Riduzione dotazioni missioni e programmi di spesa dei Ministeri) (Riduzione dotazioni missioni e programmi di spesa dei Ministeri)

1. Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al

raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel documento di

economia e finanza per l’anno 2017 presentato alle Camere, le missioni

e i programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, di cui

al-l’elenco allegato al presente decreto, sono ridotte, per l’anno 2017, degli

importi ivi indicati in termini di competenza e cassa. Il Ministero

dell’e-1. Identico.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei

(Segue: Testo del decreto-legge)

conomia e delle finanze, nelle more dell’adozione delle necessarie