DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA
Articolo 12. Articolo 12.
(Rimodulazione delle risorse) (Rimodulazione delle risorse)
1. Per conseguire il pieno utilizzo delle risorse stanziate per il
cre-dito d’imposta concesso alle imprese che effettuano l’acquisizione dei
beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive secondo le nuove
modalità e le procedure indicate dall’articolo 1, commi da 98 a 107, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, l’autorizzazione di spesa di cui
all’arti-1. Per conseguire il pieno utilizzo delle risorse stanziate per il
cre-dito d’imposta concesso alle imprese che effettuano l’acquisizione dei
beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive secondo le nuove
modalità e le procedure indicate dall’articolo 1, commi da 98 a 107, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, l’autorizzazione di spesa di cui
all’arti-decreto, la Corte dei conti è autorizzata, in aggiunta alle facoltà
as-sunzionali previste dalla legislazione vigente e nei limiti della
dota-zione organica, ad avviare procedure concorsuali per l’assundota-zione
di nuovi magistrati fino al numero massimo di venticinque unità.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,65 milioni di euro
per l’anno 2018 e a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2019, si provvede, quanto a 1,65 milioni di euro a decorrere
dal-l’anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al medesimo Ministero e, quanto a 1,65 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui
al-l’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Articolo 11-ter.
(Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e
commerciali)
1. Il terzo e il quarto periodo del comma 1-bis dell’articolo 5 del
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono sostituiti dal seguente:
«A decorrere dall’anno 2018, il Ministro della giustizia riferisce
an-nualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti
dall’applicazione delle disposizioni del presente comma».
C
APOIII C
APOIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA
Articolo 12. Articolo 12.
(Rimodulazione delle risorse) (Rimodulazione delle risorse)
1. Per conseguire il pieno utilizzo delle risorse stanziate per il
cre-dito d’imposta concesso alle imprese che effettuano l’acquisizione dei
beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive secondo le nuove
modalità e le procedure indicate dall’articolo 1, commi da 98 a 107, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, l’autorizzazione di spesa di cui
all’arti-1. Per conseguire il pieno utilizzo delle risorse stanziate per il
cre-dito d’imposta concesso alle imprese che effettuano l’acquisizione dei
beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive secondo le nuove
modalità e le procedure indicate dall’articolo 1, commi da 98 a 107, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, l’autorizzazione di spesa di cui
all’arti-(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei
(Segue: Testo del decreto-legge)
colo 1, comma 108, della medesima legge n. 208 del 2015, è rimodulata,
per gli anni 2017-2019, 507 milioni di euro per l’anno 2017 e 672
mi-lioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
colo 1, comma 108, della medesima legge n. 208 del 2015, è rimodulata,
per gli anni 2017-2019, in 507 milioni di euro per l’anno 2017 e in 672
milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
1-bis. Al fine di assicurare lo sviluppo delle università del
Mez-zogiorno e per consentire la realizzazione di interventi fondamentali
per garantire la qualità della vita e la formazione degli studenti, le
risorse, stanziate ai sensi della deliberazione del Comitato
intermini-steriale per la programmazione economica (CIPE) n. 78/2011 del 30
settembre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21
gen-naio 2012, nell’ambito del ciclo di programmazione del Fondo per
lo sviluppo e la coesione 2007-2013 per il Piano nazionale per il
Sud - Sistema universitario e per cui al 31 dicembre 2016 non
sono state assunte dalle amministrazioni beneficiarie obbligazioni
giu-ridicamente vincolanti, in sede di riprogrammazione da parte del
CIPE sono assegnate, in quote annuali, oltre che alle scuole superiori,
alle università alle quali le risorse stesse erano state inizialmente
de-stinate, in modo da garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica,
a fronte di specifici impegni delle università stesse a compiere, per le
parti di propria competenza, gli atti necessari per l’avvio dei relativi
progetti.
Articolo 12-bis.
(Rimodulazione del credito d’imposta per le imprese alberghiere)
1. Il secondo periodo del comma 7 dell’articolo 10 del decreto-
legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 2014, n. 106, è sostituito dal seguente: «Il credito d’imposta
di cui al comma 1 in favore delle imprese alberghiere indicate al
me-desimo comma è riconosciuto altresì per le spese relative a ulteriori
interventi, comprese quelle per l’acquisto di mobili e componenti
d’arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini
a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli
investi-menti prima dell’ottavo periodo d’imposta successivo».
Articolo 13. Articolo 13.
(Riduzione dotazioni missioni e programmi di spesa dei Ministeri) (Riduzione dotazioni missioni e programmi di spesa dei Ministeri)
1. Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al
raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel documento di
economia e finanza per l’anno 2017 presentato alle Camere, le missioni
e i programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, di cui
al-l’elenco allegato al presente decreto, sono ridotte, per l’anno 2017, degli
importi ivi indicati in termini di competenza e cassa. Il Ministero
colo 1, comma 108, della medesima legge n. 208 del 2015, è rimodulata,
per gli anni 2017-2019, 507 milioni di euro per l’anno 2017 e 672
mi-lioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
colo 1, comma 108, della medesima legge n. 208 del 2015, è rimodulata,
per gli anni 2017-2019, in 507 milioni di euro per l’anno 2017 e in 672
milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
1-bis. Al fine di assicurare lo sviluppo delle università del
Mez-zogiorno e per consentire la realizzazione di interventi fondamentali
per garantire la qualità della vita e la formazione degli studenti, le
risorse, stanziate ai sensi della deliberazione del Comitato
intermini-steriale per la programmazione economica (CIPE) n. 78/2011 del 30
settembre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21
gen-naio 2012, nell’ambito del ciclo di programmazione del Fondo per
lo sviluppo e la coesione 2007-2013 per il Piano nazionale per il
Sud - Sistema universitario e per cui al 31 dicembre 2016 non
sono state assunte dalle amministrazioni beneficiarie obbligazioni
giu-ridicamente vincolanti, in sede di riprogrammazione da parte del
CIPE sono assegnate, in quote annuali, oltre che alle scuole superiori,
alle università alle quali le risorse stesse erano state inizialmente
de-stinate, in modo da garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica,
a fronte di specifici impegni delle università stesse a compiere, per le
parti di propria competenza, gli atti necessari per l’avvio dei relativi
progetti.
Articolo 12-bis.
(Rimodulazione del credito d’imposta per le imprese alberghiere)
1. Il secondo periodo del comma 7 dell’articolo 10 del decreto-
legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 2014, n. 106, è sostituito dal seguente: «Il credito d’imposta
di cui al comma 1 in favore delle imprese alberghiere indicate al
me-desimo comma è riconosciuto altresì per le spese relative a ulteriori
interventi, comprese quelle per l’acquisto di mobili e componenti
d’arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini
a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli
investi-menti prima dell’ottavo periodo d’imposta successivo».
Articolo 13. Articolo 13.
(Riduzione dotazioni missioni e programmi di spesa dei Ministeri) (Riduzione dotazioni missioni e programmi di spesa dei Ministeri)
1. Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al
raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel documento di
economia e finanza per l’anno 2017 presentato alle Camere, le missioni
e i programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, di cui
al-l’elenco allegato al presente decreto, sono ridotte, per l’anno 2017, degli
importi ivi indicati in termini di competenza e cassa. Il Ministero
dell’e-1. Identico.
(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei
(Segue: Testo del decreto-legge)
conomia e delle finanze, nelle more dell’adozione delle necessarie
Nel documento
Senato della Repubblica X V I I L E G I S L A T U R A
(pagine 162-166)