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2. CAPITOLO II

2.2 Gli allegati obbligatori

Il sesto comma, dell’art. 161 L.F., afferma che “l’imprenditore può depositare il ricorso

contenente la domanda di Concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione prevista dai commi secondo e terzo del medesimo articolo”.

Il legislatore al comma 2 e 3 dell’articolo 161 L.F: prevede che “il debitore, entro un termine,

fissato dal Giudice, compreso fra i sessanta e i centoventi giorni, prorogabile per giustificati motivi di non oltre sessanta giorni” depositi, oltre alla proposta, la seguente documentazione:

a) un’aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;

b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;

c) l'elenco dei titolari dei diritti reali e personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;

d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili; e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento

della proposta.

Lo scopo del legislatore con l’introduzione del comma sei è quello di far decorrere, dal momento del deposito del ricorso, gli effetti protettivi sul patrimonio del debitore, anche se l’imprenditore non ha fornito alcuna informazione sul piano e la proposta e si sia limitato al deposito dei bilanci che si riferiscono agli ultimi tre esercizi.

Il comma 3 dell’art. 161, L.F. afferma che il piano e la documentazione previsti ai commi precedenti, devono essere accompagnati da una relazione di un professionista, designato dal

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debitore, in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d),76 L.F..

La relazione del professionista deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano proposto con la domanda di Concordato preventivo.

Il recente D.L. n. 83/2015 interviene al comma due, art. 161 L.F. puntualizzando che, in ogni caso, la proposta deve indicare l’utilità specificamente individuata che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.

La recente giurisprudenza77 pone l’attenzione sull’onere documentale relativo al deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi. Il Tribunale di Cassino nel decreto 31 luglio 2014 dichiara che l’omessa produzione dell’ultimo bilancio non comporta l’inammissibilità del ricorso di Concordato ex art. 161, comma 6, L.F., se alla data di deposito del ricorso l’ultimo bilancio non è ancora stato approvato, ai sensi degli articoli 2364 e 2478 bis c.c., nonché delle norme statutarie. Il Tribunale suddetto, richiede in questo caso, che il debitore alleghi da subito una situazione patrimoniale aggiornata dell’impresa, così, da permettere al Tribunale una piena valutazione sulla sussistenza dei presupposti di legge per la concessione del termine di cui al comma sei dell’art. 161 L.F., restando, però, fermo l’obbligo in capo al debitore di depositare il bilancio, non appena questo sarà approvato e depositato.

Un orientamento più rigoroso,78 sostiene che sia in ogni caso necessario, procedere prima alla formazione e all’approvazione del bilancio, in quanto, a differenza della situazione patrimoniale aggiornata, è accompagnato dalla relazione del Collegio sindacale e del revisore, ovviamente se nominati ed è assoggettato a peculiari disposizioni in materia di pubblicità.

Tuttavia, tale orientamento non trova corrispondenza con il dato normativo letterale, in quanto, il

76 Art. 67, terzo comma, lett. d): un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 28, lettera a) e b), deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è indipendente quando non è legato all’impresa e a coloro che hanno interesse all’operazione di risanamento da rapporti di personale e professionale tali da compromettere l’indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione e controllo; il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore. 77 Tribunale di Cassino, sentenza 31 luglio 2014, in “Il Fallimento”, 8-9 2015, p. 984.

78 S. Ambrosini, “Il concordato preventivo”, in Trattato di diritto fallimentare, diretto da Vassalli, Luiso e Gabrielli, IV, Torino, 2014 riportato nella rivista Il Fallimento n. 8/9 2015 pag. 990.

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comma sei, dell’art. 161 L.F. indica, espressamente, i bilanci degli ultimi tre esercizi, senza regolare il caso in cui l’ultimo bilancio non sia ancora redatto e/o approvato.79

Il Tribunale di Pisa80 con decreto datato 21 febbraio 2013 afferma che i bilanci relativi “agli ultimi

tre esercizi” devono essere effettivamente approvati e la pubblicazione della relativa delibera nel

registro delle imprese deve precedere il deposito del ricorso per la domanda di Concordato, in quanto deve essere compiuto nel termine concesso per la presentazione del piano.

Pertanto, in tal caso, sarà sufficiente per il debitore depositare una situazione economico- patrimoniale aggiornata non alla data finale dell’ultimo esercizio, ma ad una data di poco antecedente la presentazione della domanda di Concordato con “riserva”.

Il grado di aggiornamento della relazione è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito. Resta intesa l’opportunità che la società debitrice provveda al deposito dell’ultimo bilancio non appena questo venga approvato.

Si comprende quindi, che il Tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso alla procedura di Concordato preventivo con “riserva” e, nell’eventualità che venga omesso il deposito dell’ultimo bilancio, in quanto non ancora approvato ai sensi degli articoli 2364 e 2478 bis81 c.c., non dovrebbe costituire elemento sufficiente per la dichiarazione di inammissibilità del Concordato. 82

79 Il legislatore nell’ambito della disciplina di approvazione del bilancio societario ha assegnato ai fini della redazione del bilancio e della sua approvazione termini congrui che possono essere anticipati solo se è raccolto il consenso di tutti i soggetti interessati quali soci e collegio sindacale, se previsto.

80 Tribunale di Pisa, sentenza 21 febbraio 2013, in “www.ilCaso.it”. 81 Art. 2478 bis c.c. “Bilancio e distribuzione degli utili ai soci”

Il bilancio è presentato ai soci entro il termine stabilito dall’atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell’art. 2364.

Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio deve essere depositato presso l’ufficio del registro delle imprese, a norma dell’art. 2345, copia del bilancio approvato.

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