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3. CAPITOLO III

3.2 Il Giudice Relatore

Consideriamo ora un ulteriore organo della procedura di Concordato preventivo, relativamente alla fase definita dall’art. 161, comma 6, L.F..

La figura di Giudice Delegato entra in scena solo una volta ammesso il debitore alla procedura di Concordato ai sensi dell’art. 163 L.F..

Tale disposizione di legge prevede che il Tribunale, ove non abbia provveduto a dichiarare l’inammissibilità della proposta ai sensi dell’art. 162 L.F., con decreto non soggetto a reclamo dichiari aperta la procedura di Concordato preventivo.

Il comma due dell’art. 163 L.F. prosegue affermando che “con il provvedimento di cui al primo

comma, il Tribunale delega un Giudice alla procedura di Concordato”.

Anche dalla lettura combinata delle disposizioni di legge di cui ai commi sei e otto dell’art. 161 L.F. emerge che il Giudice venga nominato solo contestualmente al provvedimento di ammissione alla procedura, ai sensi dell’art. 163, comma 2, L.F..93

Uno dei punti posti all’Ordine del giorno al plenum94 del Tribunale di Milano offre la risposta alla

diatriba relativamente alla nomina del Giudice relatore nel caso di Concordato preventivo c.d. “con riserva”; la soluzione individuata è che esaminata ogni nuova domanda “il Presidente della

sezione nomina un Giudice Relatore che resterà lo stesso come Giudice Delegato anche nella procedura conseguente, si tratti di Concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F.”.

Tale soluzione, quindi, prevede che sia il medesimo soggetto, una volta nominato dal Collegio con provvedimento ai sensi del comma sei, art. 161 L.F., che assuma la qualifica di Giudice Delegato nella fase successiva di ammissione alla procedura ai sensi dell’art. 163 L.F..

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Tribunale di Pisa, con sentenza n. 7847/2012, 19 settembre 2012 in “IlCaso.it”.

94 Tribunale di Milano, Plenum del 20 settembre 2012 ai sensi dell’art. 47 quater O.G. riguardo l’interpretazione delle norme di carattere concorsuale contenute nel decreto sviluppo (D.L. n. 83/2012 convertito in legge n. 134/2012).

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Il Tribunale di Pistoia95, a favore di quanto detto fino a questo punto, in ossequio ad un provvedimento di organizzazione interno, sostiene che nel caso di Concordato preventivo in bianco “il Collegio designa un Giudice singolo quale relatore della procedura”.96

Riprendendo quanto dettato dall’art. 161, il sesto comma, L.F. prevede che il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo della medesima disposizione, devono avvenire entro il termine fissato dal Giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, per giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.

Quindi, il debitore, nel caso riesca a spuntare il termine massimo e ad ottenere la proroga può disporre di un periodo pari a centoottanta giorni per la redazione di tutta la documentazione richiesta ex lege per completare la domanda di ammissione alla procedura.

“In mancanza di richieste specifiche di maggior termine o, quando pure siano svolte tali richieste,

qualora esse siano immotivate o non supportate da idonea documentazione, il termine andrà sempre concesso nel minimo, quindi i canonici sessanta giorni”97.

Viceversa, “il termine può essere anche inferiore a quello minimo di sessanta giorni laddove sia lo

stesso debitore ricorrente a chiedere un termine inferiore”.

La decisione rientra in un contesto in cui l’istituto del Concordato preventivo “con riserva” è inteso come strumento per il superamento della crisi da parte del debitore e, quindi, se necessario per la procedura “questi può, dunque, accontentarsi di un termine più breve se la situazione lo

consigli in tal senso”98.

Il termine può essere concesso sempre e solo con provvedimento del Collegio anche senza previa convocazione della parte.

Ad ogni modo, nulla osta che il Giudice Relatore possa essere delegato all’audizione della parte,

95 Tribunale di Pistoia, n. 8079, 30 ottobre 2012, in “IlCaso”. 96

Tribunale di Milano, Plenum del 20 settembre 2012, op. cit. nota 91. 97 Op. cit. nota 93.

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ove necessaria; questi poi dovrà riferire in Camera di consiglio99.

La legge stabilisce esplicitamente, al comma 10, dell’art. 161, L.F. che, nel caso in cui risulti pendente un’istanza di fallimento, il Collegio deve concedere automaticamente il termine minimo di sessanta giorni, salva la possibilità di una proroga di altri sessanta giorni, in presenza di giustificati motivi.

A tale proposito, una sentenza di merito100 ha precisato come in tema di rapporti tra procedimento

per dichiarazione di fallimento e Concordato preventivo “con riserva”, l’inciso previsto al comma 10, art. 161 L.F., che mantiene fermo quanto disposto dall’art. 22101, comma 1, L.F., deve essere

interpretato nel senso che può essere concesso un termine superiore a quello minimo di sessanta giorni unicamente in caso di rigetto dell’istanza di fallimento exart. 22, comma 1, L.F., ed anche in pendenza di reclamo ai sensi del successivo secondo comma, che, infatti, non è espressamente richiamato.

Relativamente, invece, all’assegnazione degli obblighi informativi periodici che l’imprenditore è tenuto ad assolvere sino alla scadenza del termine, spetta al Tribunale (in composizione Collegiale) e non al Giudice relatore determinare il tipo di informazioni e documentazione che il debitore dovrà periodicamente produrre e inoltrare agli organi della procedura.

99 I.L. Nocera, Preconcordato: modalità, effetti e peculiarità processuali del nuovo strumento concordatario, in “Ventiquattrooreavvocato-ilSole24H”, n. 1, gennaio 2014.

100 Tribunale di Terni, sentenza n. 8603, 26 febbraio 2013, in “IlCaso.it”.

101 Art. 22 L.F. “Gravami contro il provvedimento che respinge l'istanza di fallimento”

Il Tribunale, che respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento, provvede con decreto motivato, comunicato a cura del cancelliere alle parti.

Entro trenta giorni dalla comunicazione, il creditore ricorrente o il pubblico ministero richiedente possono proporre reclamo contro il decreto alla Corte d'Appello che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato.

Il debitore non può chiedere in separato giudizio la condanna del creditore istante alla rifusione delle spese ovvero al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

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