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ALLEGATO SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO “VITALITÀ

SOCIALE E CULTURALE DELLA CITTÀ NEL RISPETTO DELLE REGOLE” IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALL’ART. 6 L.R. N. 24/2003 E SUCC.MOD.

TRA

La Regione Emilia-Romagna, C.F. 80062590379, rappresentata dal Presidente

E

Il Comune di Bologna, C.F. 01232710374 rappresentato da ………

domiciliato per la carica in…… .,

Vista la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante “Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza” e succ. mod. ed in particolare:

- l'art. 4, comma 1, lett. a) che prevede che “la Regione, per le finalità di cui ai precedenti articoli 2 e 3, promuove e stipula intese istituzionali di programma, accordi di programma e altri accordi di collaborazione per realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza”;

- l'art. 6, comma 1, che stabilisce che “la Regione realizza direttamente o compartecipa finanziariamente alla realizzazione degli interventi derivanti dalle intese e dagli accordi di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), sia per spese di investimento che per spese correnti”;

- l'art. 2, commi 1 e 2, che stabilisce, tra l’altro, che “si intendono come politiche per la promozione di un sistema integrato di sicurezza le azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio regionale” e che

“gli interventi regionali privilegiano le azioni integrate di natura preventiva, le pratiche di mediazione dei conflitti e riduzione del danno, l’educazione alla convivenza, nel rispetto del principio di legalità”.

Visto l’Accordo per la promozione della sicurezza integrata sottoscritto l’8 luglio 2019 tra Prefettura U.T.G. di Bologna capoluogo di regione e Regione Emilia-Romagna.

Premesso che:

 il Sindaco del Comune di Bologna, con lettera acquisita al protocollo della Regione in data 05/05/2021 al n. PG.2021.

0423609, ha avanzato la richiesta di una collaborazione per la realizzazione di un progetto denominato “Vitalità sociale e culturale della città nel rispetto delle regole”;

 tale progetto, come risulta dalla documentazione trasmessa dal Comune di Bologna, acquisita in atti dalla struttura regionale del Capo di Gabinetto, è finalizzato a un complessivo intervento sperimentale di prevenzione integrata volto al miglioramento della vivibilità e sicurezza del Centro Storico del Comune di Bologna, con specifica attenzione a via del Pratello e piazza San Francesco, piazza Verdi, via Petroni e piazza Aldrovandi, via delle Moline, via Belle Arti e via Mascarella.

In particolare, è programmata la sperimentazione, in accordo con la Prefettura di Bologna, della figura degli “Street Tutor”, disciplinata dall’art. 9 della L.R. 24/2003 e ss.mm., in un’azione di mediazione sociale nelle aree e negli spazi pubblici adiacenti ai pubblici esercizi nello specifico contesto dell’attività di prevenzione dell’epidemia Covid-19. Il progetto prevede lo sviluppo contestuale di una strategia manutentiva del locale sistema di videosorveglianza, soggetto ad alto grado di obsolescenza, al fine di assicurare una qualificazione del sistema stesso sotto il profilo delle modalità di collegamento con le sale operative delle forze di polizia e del collegamento con il sistema nazionale di controllo targhe e transiti dei veicoli (SCNTT).

Visto il programma degli interventi previsti per la realizzazione del progetto presentato dal Comune di Bologna e riportato nel testo del presente Accordo.

Ritenuto, a tal fine, per definire i termini della collaborazione rispetto alle attività previste e determinare gli impegni e gli oneri che incombono alle parti, di approvare e sottoscrivere un Accordo di programma (di seguito Accordo) con il Comune di Bologna.

Tutto ciò premesso, si conviene e si sottoscrive il Presente Accordo di programma

Articolo 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo.

Articolo 2 Obiettivi

L’Accordo disciplina i rapporti tra le parti, ponendosi come obiettivo la realizzazione del progetto “Vitalità sociale e culturale della città nel rispetto delle regole”.

Articolo 3

Descrizione degli interventi

Oggetto dell’Accordo sono le azioni di prevenzione integrata che interessano il Centro Storico del Comune di Bologna ed in particolare:

- pianificazione e organizzazione dei corsi di formazione per lo svolgimento di attività di Street Tutor in collaborazione con la Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale;

- predisposizione del Registro comunale delle persone autorizzate a svolgere l’attività di “Street Tutor” e dei relativi Tesserini di riconoscimento;

- promozione sperimentale della figura dello Street Tutor in attività di prevenzione dei rischi e di mediazione dei conflitti nello spazio, anche pubblico, adiacente ai locali e ai luoghi nei quali si svolgono gli eventi;

- Sviluppo di un’adeguata strategia manutentiva del sistema di videosorveglianza cittadino al fine di assicurare una qualificazione del sistema stesso sotto il profilo delle modalità di collegamento con le sale operative delle forze di polizia e del collegamento con il sistema nazionale di controllo targhe e transiti dei veicoli (SCNTT);

- Realizzazione di interventi di manutenzione evolutiva e migliorativa del locale sistema di videosorveglianza.

Al Progetto è stato assegnato dalla competente struttura ministeriale il Codice Unico di Progetto (CUP) n. F39J21002350002.

Articolo 4

Quadro economico di riferimento

Relativamente agli interventi indicati nell’art. 3 dell’Accordo, si prevede il sostenimento delle seguenti spese:

SPESE CORRENTI:

Descrizione spese Costo

- Realizzazione dei corsi di formazione per Street Tutor in collaborazione con la Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale;

- Spese per attrezzature;

- Impiego “Street Tutor” in occasione di eventi organizzati dal Comune;

5.000,00€.

5.000,00€.

20.000,00€.

- Contributi per impiego “Street Tutor”

promossa dai gestori delle attività economiche interessate;

- Sviluppo strategia manutentiva dei sistemi di videosorveglianza

- Coordinamento e gestione del progetto.

60.000,00€.

30.000,00€.

10.000,00€.

Totale spese correnti 130.000,00€.

SPESE INVESTIMENTO:

Descrizione spese Costo

- Lavori per upgrade sistema di

videosorveglianza. 65.000,00€.

Totale spese investimento 65.000,00€.

Articolo 5

Obblighi assunti da ciascun partecipante

La Regione Emilia-Romagna assegna al Comune di Bologna, la somma complessiva di 156.000,00€. di cui €.104.000,00 a titolo di contributo alle spese correnti e €.52.000,00 a titolo di contributo alle spese di investimento, a fronte di una spesa complessiva prevista di €. 195.000,00 (€.65.000,00 per spese d’investimento e

€. 130.000,00 per spese correnti), di cui €.39.000,00 a carico del Comune di Bologna. L’assegnazione viene disposta al fine di consentire, al soggetto beneficiario del vantaggio economico, di eseguire, ai sensi del d.lgs.118/2011, le registrazioni contabili in bilancio (accertamento in Entrata dell’Ente beneficiario delle risorse regionali assegnate nell’anno 2021).

Sulla base della comunicazione di formale accettazione del contributo complessivo assegnato per la realizzazione del progetto, con successivo atto del Capo di Gabinetto la Regione provvederà alla concessione dei vantaggi economici, nel limite degli importi attribuiti, ed alla conseguente registrazione contabile degli impegni di spesa con imputazione a valere sui capitoli del bilancio regionale.

Il Comune di Bologna si impegna:

- ad iniziare, verificare e concludere le attività relative alla predisposizione ed esecuzione del progetto “Vitalità sociale e culturale della città nel rispetto delle regole”;

- a diffondere la conoscenza del servizio ai cittadini;

- a condividere con la Regione Emilia-Romagna le analisi ed i risultati raggiunti con lo sviluppo del progetto, al fine di renderne possibile, da parte della Regione stessa, la loro diffusione presso altre Amministrazioni locali interessate a quanto sperimentato;

- a mettere a disposizione le risorse necessarie per la realizzazione da parte del Comune stesso delle attività previste dal Progetto “Vitalità sociale e culturale della città nel rispetto delle regole” così come descritto nella documentazione presentata;

- ad apporre, sul materiale prodotto/realizzato nell’ambito del progetto, il riferimento al contributo di cui al presente Accordo, congiuntamente al logo della Regione Emilia-Romagna, nonché a dare atto, nell’ambito delle pubblicazioni prodotte o di strumenti audio, video o multimediali in genere della presente collaborazione.

Articolo 6

Comitato Tecnico di Coordinamento

Le parti costituiscono un Comitato tecnico di coordinamento, composto da propri referenti individuati rispettivamente in Gian Guido Nobili, Eugenio Arcidiacono e Annalisa Orlandi per la Regione Emilia-Romagna e Romano Mignani, Pierina Martinelli, Piergiorgio Nassisi e Simone Stella per il Comune di Bologna. Qualora si rendesse necessario, i rispettivi competenti Dirigenti di riferimento nominano ulteriori referenti.

Il Comitato tecnico di coordinamento:

a) aggiorna ed approva, su proposta dei referenti del Comune, il programma delle attività derivanti dagli obiettivi del presente accordo;

b) approva eventuali modifiche alle attività previste per la realizzazione del progetto, dandone atto in apposito verbale che ne evidenzi le motivazioni, a condizione:

- che il programma di attività si riferisca sempre alle tematiche in oggetto e agli obiettivi indicati dall’Accordo;

- che non si modifichi l’onere complessivo posto a carico della Regione;

c) svolge funzioni di monitoraggio del progetto e si riunisce a tal fine su richiesta di una delle parti.

Articolo 7

Liquidazione del contributo regionale

La liquidazione del contributo, per l'importo complessivo di 156.000,00€. sarà disposta, come segue:

 in due tranche, di cui la prima a titolo di acconto in misura proporzionale ad un primo stato di avanzamento del progetto corredata dagli atti amministrativi comprovanti l’impegno finanziario assunto dal Comune di Bologna e la seconda a saldo, a presentazione, entro i termini previsti ai successivi artt.

9 e 10, degli atti amministrativi (copia dei mandati di pagamento) comprovanti la rendicontazione delle spese sostenute nonché della relazione finale, la quale, dovrà fornire elementi utili alla valutazione dei risultati conseguiti.

 Il Comune di Bologna potrà scegliere se richiedere la liquidazione in un’unica soluzione, al termine del progetto, a presentazione della sopracitata documentazione.

Qualora, in fase di rendicontazione, le spese documentate risultassero inferiori a quelle previste nel provvedimento di concessione disposto dalla Regione, l’ammontare del contributo sarà proporzionalmente ridotto.

Si concorda che non possono essere rendicontate come spese sostenute dal Comune di Bologna quelle già finanziate dalla Regione tramite contributi precedentemente concessi per le medesime finalità. A questo proposito, il Comune di Bologna dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione in merito alle singole spese sostenute per il presente Accordo.

Articolo 8 Inadempimento

Nel caso di inadempimento da parte del Comune di Bologna, la Regione, previa diffida ad adempiere agli impegni assunti entro congruo termine, revoca le quote dei contributi accordati relativamente alle fasi non realizzate.

Articolo 9 Proroga

È possibile richiedere una proroga motivata del termine di conclusione del progetto della durata massima di 8 mesi, che verrà concessa con atto del Capo di Gabinetto della Giunta regionale.

Tale proroga deve essere obbligatoriamente richiesta entro il 1°

dicembre 2021.

Alla richiesta di proroga, in carta semplice, dovrà essere allegato un cronoprogramma della spesa che riporti le spese del progetto sostenute nell’anno 2021 al momento della richiesta e quelle invece che verranno realizzate a partire dal 1° gennaio 2022 al termine del periodo di proroga. L’atto di concessione della proroga indicherà la parte di contributo esigibile nel 2021 e quella che sarà esigibile nel 2022.

La concessione dell’eventuale proroga comporterà anche la rivisitazione delle scritture contabili ai fini della corretta registrazione degli impegni di spesa registrati nel bilancio regionale, in linea con i principi previsti dal d.lgs.118/2011.

Articolo 10 Durata dell’Accordo

L’Accordo decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2021, salvo proroga di cui all’articolo che precede. Tale termine è riferito alla completa realizzazione di tutte le attività previste nel progetto; entro il 31/03/2022 il Comune di Bologna dovrà presentare la relativa rendicontazione alla Regione.

Articolo 11

Modalità di approvazione e di pubblicazione dell'Accordo

L'Accordo, una volta sottoscritto da entrambi i firmatari, è pubblicato sui siti web istituzionali delle due Amministrazioni.

Bologna, lì

Per la Regione Emilia-Romagna Il Presidente

Per il Comune di Bologna Il Sindaco

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 MAGGIO 2021, N. 767

Delibera di Giunta regionale n. 1803/2020 "Revisione dei re-quisiti autorizzativi delle residenze a ciclo continuo o diurno quali hospice, strutture psichiatriche, strutture per persone dipendenti da sostanze di abuso e gioco d'azzardo". Disposi-zioni transitorie in materia di Direttore Sanitario

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Visti:

l’art. 4, comma 2, della legge 3 dicembre 1991 n. 412 stabi-lisce, tra le altre cose, che le istituzioni sanitarie private “devono avere un direttore sanitario o tecnico, che risponde personalmente dell’organizzazione tecnica e funzionale dei servizi e del pos-sesso dei prescritti titoli professionali da parte del personale che ivi opera”.

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a nor-ma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”, ed in particolare:

- l’art. 1, comma 2, che vincola l’erogazione delle prestazioni dei Livelli essenziali ed uniformi di assistenza al rispetto dei prin-cipi della dignità della persona, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’e-conomicità nell’impiego delle risorse;

- l’art. 8 ter, comma 1, che stabilisce che l’esercizio di attivi-tà sanitarie e socio-sanitarie sono subordinate all’autorizzazione;

- l’art. 8-quater, che disciplina l’accreditamento sanitario;

- l’art. 1, comma 536, della legge finanziaria 145/2018 che dispone che tutte le strutture sanitarie private siano tenute a dotarsi di un Direttore Sanitario iscritto all’Albo dell’Ordine territorialmente competente per il luogo nel quale le struttu-re abbiano la loro sede operativa;

Preso atto che il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 all’art. 35 inclu-de tra le dipeninclu-denze patologiche anche la dipeninclu-denza da gioco d’azzardo;

Richiamata la L.R. n. 22/2019 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, ed in particolare:

- l’art. 5, comma 2, che prevede espressamente che negli atti autorizzativi sia indicato il nominativo del direttore sanita-rio o del responsabile della struttura sanitaria ove previsto;

- gli artt. 7 e 8 in materia di autorizzazione all’esercizio e alle procedure per il rilascio;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 327/2004 e successive modifiche, con cui la Giunta ha de-finito i requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie e dei professionisti dell’Emilia-Romagna;

- n. 26/2005 che approva i requisiti specifici per l’autoriz-zazione e l’accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali per persone dipendenti da so-stanze d’abuso;

- n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rap-porti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;

- n. 1830/2013 “Requisiti specifici per l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Psichiatriche;

- n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulte-riori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 1604/2015 “Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazio-ni operative alle strutture saIndicazio-nitarie accreditate”;

Richiamata la propria deliberazione n. 1803/2020 con la quale si è proceduto alla revisione dei requisiti autorizzativi, in particolare per quanto riguarda la figura del Direttore sanita-rio/Responsabile di struttura che svolge la propria attività nelle residenze a ciclo continuo o diurno quali hospice, strutture psi-chiatriche, strutture per persone dipendenti da sostanze d’abuso e gioco d’azzardo;

Considerato che:

- la propria deliberazione n. 1803/2020 stabilisce che le strut-ture sanitarie in argomento devono adeguarsi ai requisiti autorizzativi entro 6 mesi decorrenti dalla data di pubblica-zione di tale atto nel BURERT e cioè entro il 22 giugno 2021;

- la situazione nelle residenze a ciclo continuo o diurno qua-li strutture psichiatriche, strutture per persone dipendenti da sostanze d’abuso e gioco d’azzardo, si presenta come mol-to differenziata anche in relazione al congruo fabbisogno di presenza orari del direttore sanitario/responsabile di struttura;

Valutato pertanto necessario avviare un percorso di monito-raggio/confronto con le associazioni di rappresentanza degli enti gestori di tali strutture sanitarie, finalizzato a definire, in relazio-ne alle tipologie di strutture ed alla loro dimensiorelazio-ne, la soglia minima di presenza della figura del direttore sanitario, al fine di garantire a tutte le strutture, sia la corretta gestione sanitaria, sia il tempestivo intervento decisionale in caso di necessità, dando mandato, a tal fine, alla Direzione Cura della persona, salute e welfare, di istituire un apposito tavolo tecnico. Al termine di tale percorso condiviso, a carattere sperimentale, della durata massima di 24 mesi, sulla base delle proposte elaborate dal tavolo tecni-co, l’impegno orario del direttore sanitario che svolge la propria attività nelle residenze a ciclo continuo quali strutture psichiatri-che, strutture per persone dipendenti da sostanze d’abuso e gioco d’azzardo, sarà oggetto di rivalutazione, con eventuale riconfer-ma o modifica di quanto stabilito nella propria deliberazione n.

1803/2020, limitatamente al requisito della presenza oraria del direttore sanitario;

Ritenuto altresì necessario precisare che la delibera 1803/2020 nel suo allegato dispone che nei centri diurni psichiatrici e per persone dipendenti da sostanze di abuso e gioco d’azzardo non siano previsti vincoli orari di presenza del Direttore sanitario/

Responsabile di struttura, fatta salva la necessità di assicurare il buon funzionamento della struttura. Si ritiene utile precisare che, al pari dei centri diurni sopracitati, tale previsione debba trovare applicazione anche per le strutture psichiatriche semiresidenziali o a ciclo diurno e per le Comunità pedagogico/terapeutiche semi residenziali per persone dipendenti da sostanze d’abuso e gioco d’azzardo. La precisazione è strettamente connessa alla consi-derazione che tutte le soprariportate tipologie di strutture non dispongono di posti letto;

Visti:

- la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo

7 dicembre 1993, n. 517”, e successive modifiche;

- la L.R. 23 dicembre 2004, n. 29 “Norme generali sull'organiz-zazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale”, e successive modifiche;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”, e successive modificazioni;

Richiamati:

- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Rior-dino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informa-zioni da parte delle pubbliche amministrainforma-zioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Anni 2021-2023” ed in particolare l’allegato D) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023”;

Richiamate:

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017, con-cernente “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”, e le relative circolari del Capo di Gabi-netto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere opera-tivo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 “In-dirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adem-pimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii.;

- n. 2013/2020 avente ad oggetto “Indirizzi organizzativi per il consolidamento della capacità amministrativa dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti al-la soppressione dell’Ibacn”;

- n. 2018/2020 avente ad oggetto “Affidamento degli incarichi di direttore Generale della Giunta regionale ai sensi dell’art.

43 della 43/2001 e ss.mm.ii.;

- n. 415/2021 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027:

Proroga degli incarichi”;

Dato atto che il responsabile del procedimento, nel sottoscri-vere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi delibera

per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono

integralmente richiamate:

1. di avviare un percorso di monitoraggio/confronto con le associazioni di rappresentanza degli enti gestori di tali strutture sanitarie, finalizzato a definire, limitatamente alle residenze a ci-clo continuo quali strutture psichiatriche, strutture per persone dipendenti da sostanze d’abuso e gioco d’azzardo, in relazione alle tipologie di strutture ed alla loro dimensione, la soglia mi-nima di presenza della figura del direttore sanitario/responsabile di struttura al fine di garantire a tutte le strutture, sia la corret-ta gestione sanicorret-taria, sia il tempestivo intervento decisionale in caso di necessità;

2. di prevedere che, al termine di tale percorso condiviso, della durata massima di 24 mesi, l’impegno orario del direttore sa-nitario/responsabile delle strutture elencate al punto che precede, sarà oggetto di rivalutazione, con eventuale riconferma o modi-fica di quanto stabilito nella propria deliberazione n. 1803/2020;

3. di dare mandato alla Direzione Cura della persona, salute e welfare di costituire un tavolo tecnico composto dalle associazio-ni di rappresentanza degli enti gestori e da funzionari regionali, con il compito di elaborare proposte, in relazione all’impegno

3. di dare mandato alla Direzione Cura della persona, salute e welfare di costituire un tavolo tecnico composto dalle associazio-ni di rappresentanza degli enti gestori e da funzionari regionali, con il compito di elaborare proposte, in relazione all’impegno