10. Infissi interni verticali
10.2 Alluminio
L’alluminio rientra in quelle che vengono definite le materie prime secondarie, ovvero quei materiali che possono essere riciclati più volte consentendo un risparmio energetico, economico e ambientale.
L’alluminio proviene principalmente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, in particolare dagli imballaggi (lattine per bevande, scatole per alimenti, bombole aerosol, chiusure per bottiglie e vasi, tubetti, vaschette, fogli sottili, involucri, ecc.). Il riciclo dell’alluminio consente di risparmiare ben il 95% dell’energia richiesta rispetto all’estrazione dalla bauxite. Per ricavare un chilogrammo di allumino dalla bauxite servono 14 kWh mentre per ottenere la stessa quantità dal riciclo servono solo 0,7 kWh d’energia.
Nel 2011 in Italia sono state riciclate 40.800 tonnellate di imballaggi in alluminio, pari al 60,7% dell’immesso sul mercato, pari a 67.200 tonnellate, con evidenti risparmi sia di materiale, sia energetici[x].
Il rifiuto dal quale si estrae l’alluminio può essere mono o multimateriale e per tale ragione si necessita di un impianto di separazione e primo trattamento. Si separano eventuali metalli magnetici (ferro) da altri materiali diversi (vetro, plastica, ecc.) tramite un separatore che funziona a correnti parassite generate dal campo magnetico presente.
I metalli così separati, vengono poi pressati in balle e portati alle fonderie, dove, dopo un controllo sulla qualità del materiale, vengono pretrattati a circa 500° per eliminare vernici o altre sostanze estranee aderenti, mentre la fusione avviene poi in forno alla temperatura di 800°, fino ad ottenere alluminio liquido che viene trasformato in lingotto.
L’alluminio riciclato ha proprietà equivalenti a quello originario, e può essere impiegato per nuovi imballaggi, industria automobilistica ed edilizia.
Il Ministero dell’ambiente, attraverso il DM 25/07/2011 “Adozione dei criteri minimi
ambientali da inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari e serramenti esterni”, ha dato alle pubbliche amministrazioni la possibilità di
inserire nei propri appalti i criteri ambientali attraverso il Gpp8 e, la normativa UNI EN
ISO 14021 “Etichette e dichiarazioni ambientali-Asserzioni ambientali auto-dichiarate”
ha definito le indicazioni su come comunicare le percentuali di materiali riciclati contenuti nei prodotti.
Nel 2012 l’Uncsaal (unione nazionale costruttori serramenti alluminio acciaio e leghe) e Icmq (organismo di certificazione nelle costruzioni) hanno redatto le “UX84-Linee
guida per la convalida del contenuto di riciclato nei serramenti, facciate continue e accessori in alluminio” con l’obiettivo di fornire ai produttori utili indicazioni per il
calcolo della percentuale di riciclato.
Come afferma Ugo Pannuti, responsabile della certificazione volontaria di prodotto Icmq, l’utilizzo di materiali riciclati nei prodotti per le costruzioni è divenuto più frequente non soltanto per prevenire lo sfruttamento di risorse esauribili e per ridurre il quantitativo di materiale da smaltire in discarica, ma perché risulta premiante negli schemi di certificazione per la sostenibilità degli edifici come Leed e Itaca.
La convalida da parte di un ente terzo indipendente come Icmq fornisce maggiore autorevolezza e credibilità alle dichiarazioni in materia di sostenibilità ambientale approntate dai produttori [y].
Utilizzare materiali riciclati per serramenti, facciate continue e prodotti in alluminio e avere in tal senso una certificazione, può essere per le imprese un vantaggio considerevole anche per lavori con la Pubblica amministrazione. Infatti la legislazione italiana ha garantito la possibilità agli Enti pubblici virtuosi di acquistare, nell’ambito dei propri appalti, serramenti sostenibili dal punto di vista ambientale: il decreto “Acquisti Verdi” del 25/07/11 contiene le modalità di utilizzo dello strumento volontario del Green Public Procurement – Gpp (Acquisti pubblici verdi) per rispettare i criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara. Da questo punto di vista
8 Green Public Procurement: è definito dalla Commissione europea come “[...] l’approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita”. Si tratta di uno strumento di politica ambientale volontario che intende favorire lo sviluppo di un mercato di prodotti e servizi a ridotto impatto
un’impresa che presenta un prodotto realizzato con materiale riciclato e rispettoso delle caratteristiche di sostenibilità avrà maggiore possibilità di vincere questo tipo di appalti.
«UX 84 entra a far parte della biblioteca tecnica Uncsaal – ha dichiarato Paolo Rigone, Direttore Tecnico di UNCSAAL - e rappresenta un documento fondamentale per fornire
alle aziende linee guida chiare per un tema sempre più emergente quale quello della sostenibilità. Di fronte ad un tema così ampio l’involucro dell’edificio gioca un ruolo molto importante e complesso; la scelta è stata dunque quella di predisporre un documento fortemente orientato a dare supporto al costruttore di serramenti e facciate nel rispondere in modo adeguato a quanto gli viene chiesto sempre più spesso circa il contenuto di riciclato dei materiali e prodotti che utilizza per realizzare l’involucro degli edifici »[y].
All’interno delle linee guida viene definito il contenuto di materiale riciclato come la porzione, in massa, di materiale riciclato in un prodotto da costruzione. Solo i materiali pre-consumer e post-consumer9 possono essere considerati ai fini della determinazione del contenuto di materiale riciclato.
Il fabbricante deve predisporre un’Asserzione Ambientale Autodichiarata, in base alla norma UNI EN ISO 14021, nella quale deve anche esplicitare la quantità di materiale pre e post-consumo presente.
L’asserzione è opportuno che venga convalidata dall’ente terzo, in questo caso l’Icmq, che verificherà se la stessa sia conforme alla norma sopra citata.
Per determinare il contenuto del materiale riciclato, il fabbricante deve predisporre di una procedura documentata che includa almeno:
- l’identificazione del prodotto oggetto dell’Asserzione ed eventuali criteri per l’accorpamento dei prodotti simili;
- la descrizione del processo produttivo con identificazione dei flussi di materiali in ingresso, dei processi di lavorazione e delle modalità di registrazione dei parametri di processo rilevanti ai fini della determinazione del contenuto di materiale riciclato;
- la classificazione dei materiali in ingresso in base all’origine;
- l’identificazione del periodo temporale a cui fanno riferimento i dati raccolti al fine della predisposizione dell’Asserzione;
- l’identificazione delle modalità per la raccolta dei dati relativi alla massa di ciascuno dei materiali in ingresso nel periodo di riferimento;
- le modalità per la determinazione della percentuale di materiale riciclato nelle materie prime;
- l’identificazione delle strumentazioni utilizzate per la determinazione dei quantitativi di ciascuno dei materiali in ingresso, della relativa incertezza di misura e delle modalità di taratura;
- l’identificazione delle modalità di conservazione dei dati e delle relative evidenze di supporto;
- la gestione delle anomalie e dei reclami.
Fondamentale è che il fabbricante disponga dell’elenco dei materiali di ingresso al processo produttivo oggetto di convalida.
I materiali possono essere classificati come: rifiuto (per tale definizione si fa riferimento ai contenuti del D.Lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni per l’Italia), sottoprodotto, materia prima contenente materiale riciclato e materia prima non contenente materiale riciclato.
Il fabbricante deve avere a disposizione un bilancio delle masse dei materiali in ingresso al processo produttivo, il quale serve come punto di inizio per determinare il valore del contenuto del materiale riciclato nel prodotto finito, tenendo conto di eventuali perdite durante la lavorazione.
Al fine di evitare bilanci di sostenibilità “ingannevoli” sono stati esclusi dal computo relativo all’utilizzo di materiale riciclato, sia l’acqua, sia i combustibili, con l’eccezione per questi ultimi delle ceneri che a fine lavorazione rimangono inglobate all’interno del prodotto.
Il materiale riciclato deve rimanere incorporato nel prodotto finito, mentre il recupero d’energia, d’acqua e l’utilizzo di fonti energetiche che abbattono le emissioni inquinanti, come le rinnovabili, in quanto non “incorporate” nel prodotto, non entrano nella dichiarazione in questione.