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2. Forme di raccordo tra Corte costituzionale e legislatore regionale

2.4 Altre ipotes

Al di là delle previsioni normative fino a qui illustrate, meritano cenno altri strumenti che, pur esulando dal tema del “seguito” propriamente inteso, contribuiscono innegabilmente a favorire la conoscenza della giurisprudenza costituzionale nel contesto regionale e che per questo possono essere annoverati di fatto tra gli strumenti, sebbene del tutto anomali ed empirici, di “raccordo” tra Corte e regioni.

Va premesso che, a differenza del Parlamento nazionale, essendo le regioni portatrici di interessi comuni tra loro e “contrapponibili” a quelli dello Stato, nel tempo si sono realizzate “strutture” nelle quali le regioni si confrontano, scambiano esperienze, e delineano strategie comuni.

Innanzitutto merita cenno il ruolo svolto dall’Osservatorio legislativo interregionale. Come è noto nasce nel 1979 come strumento di collegamento e formazione tra gli uffici legislativi dei Consigli e delle Giunte regionali e provinciali, al fine di favorire un confronto sui problemi comuni.

Negli anni l’Osservatorio ha svolto un ruolo sempre più di rilievo e di riferimento per i servizi legislativi delle giunte e dei consigli regionali.

In questo contesto da tempo si è costituito un gruppo di lavoro avente come oggetto la cura di una rassegna trimestrale ragionata delle sentenze della Corte costituzionale contenente schede di sintesi organizzate per materie ad uso dei rappresentanti regionali, e di una rassegna dei ricorsi pendenti, nonché periodicamente vengono illustrati i casi più importanti in occasione degli incontri bimestrali dell’Osservatorio. I riferimenti alla giurisprudenza costituzionale, inoltre, sono elemento principale delle relazioni riguardanti il monitoraggio e il confronto tra le legislazioni regionali. Di rilievo, per l’aspetto che qui interessa, sono i documenti di “Elaborazione degli orientamenti per la legislazione” attraverso i quali vengono forniti ai servizi legislativi di giunte e consigli studi dettagliati su singole materie, in cui si evidenziano il percorso di elaborazione, i necessari presupposti relativi al contenuto normativo e i fondamenti giuridici che

238 Art. 48 del Regolamento del Consiglio regionale della Regione Piemonte.

devono condurre il legislatore nel predisporre il contenuto del testo legislativo, i cui presupposti e finalità si ricavano anche e soprattutto dall’esperienza degli altri legislatori che già hanno provveduto in materia; nonché le relazioni di monitoraggio sull’attuazione degli Statuti e in tema di regolamenti consiliari240.

E’ innegabile il vantaggio che un luogo costante di confronto può dare al corretto e proficuo lavoro di quanti hanno il compito, in concreto, di curare la redazione dei testi normativi, alla luce anche del nuovo tema della “qualità della normazione” che le Regioni si accingono a disciplinare in attuazione dei nuovi Statuti241, e per il quale, ad esempio, l’Osservatorio ha già elaborato uno studio che si fonda sulla recentissima esperienza della Regione Toscana, che con legge regionale n. 55 del 2008, recante “Disposizioni in materia di qualità della normazione”, ha per prima approvato un innovativa disciplina, come fece agli inizi degli anni ’80 con il Manuale, diventato poi strumento accolto in quasi tutti i sistemi regionali. Il tema non è secondario se si considera che l’art. 13 della legge (che ritroveremo nelle leggi delle altre Regioni nei mesi a venire) prevede che “Il Consiglio e la Giunta, nell’esercizio delle rispettive competenze, assicurano la costante manutenzione dell’ordinamento normativo regionale, in particolare per quanto attiene a: … l’adeguamento a sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea, della Corte europea dei diritti dell'uomo o della Corte costituzionale.”

Non deve sfuggire, infatti, che molta della legislazione regionale prende spunto, nel disciplinare una nuova materia o nel ridisciplinarla alla luce delle nuove competenze, dalle esperienze degli altri legislatori regionali, che talvolta hanno già passato il “vaglio” del giudice delle leggi, ed in tale operazione i materiali forniti dall’Osservatorio sono un utile riferimento242.

A livello regionale sono presenti anche altri strumenti che contribuiscono a rendere fruibili le pronunce del giudice delle leggi.

240 A livello regionale – con alcune prime esperienze, in particolare in Toscana, che risalgono al 1984 -

si è lavorato in questa direzione con il Manuale OLI sulle Regole e suggerimenti dei testi normativi, ormai alla terza versione, formalmente adottato – o, comunque, utilizzato in via di prassi – da un ampio numero di regioni che, a volte, hanno anche sviluppato strumenti di controllo sull’applicazione delle regole in esso contenute.

241 Cfr. la nota della Commissione parlamentare per la semplificazione su “La qualità della

legislazione nei nuovi statuti delle regioni ordinarie”, in www.parlamento.it/documenti/

repository/commissioni/bicamerali, del 1° dicembre 2008.

242 A tale conclusione si è giunti attraverso le (poche) risposte al questionario predisposto ai fini del

Il Consiglio della Regione Lazio, ad esempio, cura una raccolta periodica delle pronunce della Corte costituzionale d’interesse per la regione, che raggruppa tutte le decisioni, anche quelle in cui la regione non è parte, con puntuali schede di lettura243.

La Giunta della Regione Emilia-Romagna cura una banca dati completa e minuziosa sul contenzioso costituzionale, organizzata in schede di sintesi244. Per quanto riguarda l’Assemblea legislativa regionale il documento di riferimento è il Rapporto annuale sulla legislazione regionale, che contiene anche un monitoraggio sul contenzioso tra Stato e Regione Emilia-Romagna.

Non è superfluo sottolineare come tutti i materiali sopra descritti siano oggetto di scambio tra le diverse regioni.

3. Il seguito legislativo regionale

Misurare il grado di attenzione che i sistemi regionali riservano alle pronunce del giudice costituzionale significa accertare se chi esercita il potere legislativo a livello territoriale, nel rinnovato sistema costituzionale, tenga conto non solo del nuovo riparto imposto dalla Costituzione, ma anche delle numerose interpretazioni e specificazioni con le quali il giudice delle leggi accompagna le proprie pronunce in risposta alle continue richieste di chiarimento e precisazioni formulate dai due legislatori in sede di giudizio di legittimità.

Per interrogarsi sul grado di permeabilità delle statuizioni offerte dalla Corte presso le regioni è corretto indagare sul seguito che le pronunce ottengono presso il Consiglio regionale.

3.1. Il metodo di ricerca

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