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Le previsioni statutarie

2. Forme di raccordo tra Corte costituzionale e legislatore regionale

2.2 Le previsioni statutarie

Gli statuti regionali, la cui revisione non si è ancora completata in tutte le regioni212,

non contemplano in linea generale alcuna disciplina relativa al seguito delle sentenze della Corte costituzionale213.

Con due eccezioni.

Lo Statuto214 della Regione Lazio, nell’attribuire al Presidente della Giunta il potere di promuovere l’impugnazione delle leggi dello Stato e delle altre Regioni e proporre ricorso per i conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, affida al medesimo l’adozione delle “misure amministrative urgenti e provvisorie di salvaguardia e di primo adeguamento agli atti comunitari immediatamente precettivi e alle sentenze della Corte costituzionale”.

Ancora, lo Statuto215 della Regione Emilia-Romagna, in tema di Testi unici, al fine di attuare un processo di razionalizzazione e semplificazione della normativa regionale, affida all'Assemblea legislativa la riunione e il coordinamento della legislazione vigente in testi unici, in conformità ad una serie di criteri, tra cui tener conto “delle esigenze di aggiornamento derivanti da pronunce della Corte costituzionale, da modifiche dei

211 Si rinvia agli stralci dei lavori parlamentari riportati N. ASSINI, Il seguito (legislativo) delle sentenze

della Corte costituzionale in Parlamento, cit., 1855.

212 Le Regioni Campania, Basilicata, Molise e Veneto non hanno ancora provveduto a sostituire gli

Statuti datati 1971 con i nuovi che tengano conto delle riforme di cui alla L. Cost. n. 1 del 1999, L. Cost. 2 del 2001 e degli effetti derivanti dalla L. Cost. n. 3 del 2001.

213 Per un’analisi dettagliata sugli Statuti e l’interpretazione fornita dalla Corte sugli stessi, cfr. M.C.

GRISOLIA, Il controllo sugli statuti regionali e il contributo prestato dalla Corte all’attuazione dell’art.

123 della Costituzione, in R. BIN – G. BRUNELLI – A. PUGIOTTO – P. VERONESI (a cura di), “Effettività” e

“seguito” delle tecniche decisorie della Corte costituzionale, 413.

214 Art. 41 della L.R. Stat. 11 novembre 2004, n. 1, recante “Nuovo Statuto della Regione Lazio”.

principi fondamentali di cui all'articolo 117 della Costituzione, dalla normativa comunitaria e da qualsiasi altra causa”.

Entrambe le attribuzioni non hanno trovato ancora applicazione nella pratica, pur rappresentando la volontà di dare immediata applicazione alle pronunce del giudice delle leggi216.

I testi normativi citati, inoltre, contengono disposizioni relative alla promozione del giudizio di fronte alla Corte, previsioni che, seppur con una formulazione differente, ricalcano le disposizioni contenute negli statuti delle Regioni Campania217, Basilicata218, Molise219, Veneto220 tutti risalenti al 1971.

L’attenzione del legislatore regionale non si è soffermata neppure in occasione della recente adozione dei nuovi statuti sull’importanza di inserire in quelli una disciplina delle attività consequenziali agli esiti delle pronunce di costituzionalità, a dimostrazione che permane a livello regionale una maggior attenzione a disciplinare, quantomeno in questa sede, le sole fasi di promozione. Nello stesso senso hanno provveduto i nuovi

216 Da una verifica attuata tramite il data-base disponibile sul sito internet ufficiale della Regione

Lazio che pubblica tutti gli atti della legislatura Marrazzo (trentamesi.org), non risulta che tale potere sia mai stato utilizzato. La Regione Lazio non ha, infine, risposto al questionario di cui al successivo paragrafo 3; anche la ricerca effettuata sul data-base del sito ufficiale della Regione Emilia-Romagna, non risultano essere stati adottati testi unici dalla data di vigenza della disposizione statutaria, né la presentazione di progetti di legge in tal senso.

217 Il nuovo Statuto è stato approvato in prima lettura il 12 giugno 2008. Il vigente, all’art. 31, così

dispone in tema di “Competenze ed attribuzioni della Giunta. (…) La Giunta, inoltre, nei limiti e nei modi stabiliti da legge regionale: delibera, sentito il Consiglio, sui ricorsi per illegittimità costituzionale e per conflitto di attribuzione innanzi la Corte costituzionale, nonché sulle rinunzie agli stessi”

218 Con una formulazione identica a quella della Regione Campania l’art. 31 della L. n. 350 del 1971,

recante “Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della

Regione Basilicata”, così dispone: “La Giunta regionale: (…) 11) delibera, sentito il Consiglio, sui ricorsi

per il legittimità costituzionale e per conflitto di attribuzioni presso la Corte costituzionale, nonché sulle rinunce agli stessi”.

219 Così dispone in tema di “Competenze e attribuzioni della Giunta. La Giunta regionale è l'organo

esecutivo della Regione. Ad essa spetta: (…) i) deliberare, previo parere del Consiglio regionale, sui ricorsi innanzi alla Corte costituzionale, nonché in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni”.

220 Art. 32 della L. 22 maggio 1971, n. 340, recante “Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma

secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Veneto”, così dispone: “La Giunta regionale: (…) i) delibera, sentito il Consiglio, sulla impugnazione di leggi e sulla promozione dei conflitti di attribuzione avanti la Corte costituzionale; in caso di urgenza provvede direttamente dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta”.

Statuti della Regione Piemonte221, Regione Marche222, Regione Puglia223.

Lo Statuto della Regione Lombardia224, infine, contiene un unico riferimento in relazione alle funzioni della Commissione garante dello Statuto225, la quale, tra gli altri compiti, “e) esprime parere, su richiesta della Giunta, in ordine alla impugnazione avanti la Corte costituzionale di atti dello Stato o di altra Regione che violino attribuzioni costituzionalmente garantite”; lo Statuto della Regione Toscana, prevede che il Consiglio delle autonomie226 possa proporre al Presidente della Giunta il ricorso alla Corte costituzionale contro le leggi e gli atti avente forze di legge dello Stato.

Gli altri Statuti delle regioni ordinarie, Abruzzo, Liguria, Umbria, Calabria, non contengono alcuna disposizione che si riferisca ai giudizi di fronte alla Corte costituzionale, né in tema di seguito.

Circa gli Statuti delle Regioni autonome, tutti e cinque disciplinano solo la fase dell’impugnazione.

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