ART. 28 Manutenzione degli edifici
I proprietari di edifici ricadenti all'interno del perimetro del Piano hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tali beni e di salvaguardarne il decoro; a tal fine l'Amministrazione Comunale potrà determinare eventuali forme di incentivazione e/o provvidenze.
In caso di inadempienza di tale obbligo il Sindaco potrà imporre ai proprietari l'esecuzione delle opere necessarie e, qualora non provvedano, potrà procedere all’esecuzione d’ufficio a spese della proprietà.
Sono considerate opere di manutenzione ordinaria gli interventi di indagine, rilievo e sondaggio preliminare alla progettazione; tali operazioni sono permesse a seguito di comunicazione del proprietario con contestuale nomina del D.L. responsabile.
ART. 29 Crolli di edifici
a) edifici assoggettati al 1° e 2° grado di intervento:
In caso di crollo di qualsiasi struttura o elemento architettonico, è d'obbligo il ripristino dello stato originale e la ricostruzione dovrà avvenire con gli stessi materiali e le stesse tecnologie, così come documentate dai rilievi di cui all'art. 26 delle presenti norme, previo domanda di concessione e salvo contraria o diversa indicazione del Sindaco, sentita la Commissione Edilizia;
b) edifici assoggettati al 3° e 4° grado di intervento:
In caso di crollo o di demolizione non autorizzata o comunque non prevista dal progetto di intervento concesso, di qualsiasi struttura o elemento architettonico, la ricostruzione dovrà essere effettuata in conformità alle Norme secondo quanto previsto dai gradi di intervento.
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ART. 30
(articolo interamente soppresso dalla Giunta Regionale Lombardia con deliberazione n. VI/48758 del 29.02.2000)
ART. 31 Recupero dei sottotetti esistenti
I sottotetti esistenti, quando ricadenti nella casistica prevista dalla Legge Regionale del 15.07.1996 n. 15 o quando abbiano i requisiti di abitabilità (altezze, R.A.I., ecc.) previsti dalle vigenti norme igieniche, possono essere sempre recuperati ai fini residenziali.
Negli interventi di demolizione e ricostruzione potranno essere ricavati sottotetti abitabili purchè questi siano conformi alle prescrizioni tecniche ed igieniche contenute nelle normative vigenti in materia, alla data di realizzazione dell'intervento.
Per gli edifici classificati di interesse pubblico, sono applicabili le possibilità dettate dalla L.R. 15.07.1996 n. 15 in materia di recupero dei sottotetti, da utilizzarsi esclusivamente in relazione alle previsioni di destinazione d'uso del Piano.
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ART. 32 Norme sull'arredo Urbano
Per quanto concerne gli interventi di arredo urbano si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
a) ogni intervento di arredo urbano deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco, previo parere della Commissione Edilizia;
b) le vetrine dei negozi, i cancelli, i serramenti in genere e gli altri elementi di finitura dell'edificio, dovranno essere realizzati con materiali di tipo naturale (legno, ferro, ecc.) e comunque consoni alle caratteristiche architettonico ambientali della zona;
c) le insegne, che potranno essere illuminate esclusivamente con luce indiretta, dovranno essere progettate tenendo conto della loro armonizzazione con la facciata dell'edificio sul quale dovranno essere poste.
Saranno comunque da preferire le insegne non luminose ma realizzate con pitture, su legno o su metallo.
Altre forme di pubblicità potranno essere autorizzate previa acquisizione del parere della Commissione Edilizia.
d) le superfici di usura di tutte le strade comprese entro il perimetro del Centro Storico di norma non devono essere trattate con manto bituminoso ma in pietra naturale.
ART. 33 Vincoli Monumentali e Ambientali
La tavola n. 3 di progetto individua gli edifici e le cortine edilizie nonchè gli spazi che si intendono, per particolare valore ambientale e monumentale, rendere oggetto di particolare salvaguardia.
In tal senso gli interventi sugli edifici o sugli ambiti interessati da tali vincoli, indipendentemente dalle altre prescrizioni che devono comunque essere rispettate, potranno essere autorizzati dall'Autorità Comunale, solo previo parere positivo espresso dalla Soprintendenza ai Monumenti, ad eccezione delle sole opere interne agli edifici con vincolo ambientale di rispetto dei monumenti per le quali l'acquisizione del visto non è necessaria.
Restano salve le necessità dei pareri di cui sopra per gli edifici e gli ambiti soggetti a tutela di legge anche se non specificatamente previsti dalla tav. n. 3.
43 mentre sono da considerarsi prescrittive e, conseguentemente, vincolanti per le aree e gli immobili su cui insistono e le previsioni esclusione di qualsiasi attraversamento veicolare.
approvazione delle presenti norme e regolamentato da apposita convenzione attuativa registrata e trascritta.
In attesa dell'approvazione del progetto di cui al comma precedente, i proprietari degli immobili interessati, qualora intendano eseguire gli interventi di modifica o di ristrutturazione degli stessi, dovranno sottoscrivere un atto unilaterale registrato, relativo all'assunzione degli impegni di cui sopra e di asservimento al pubblico transito pedonale degli spazi interni alla proprietà.
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ART. 35 Colori delle facciate
Le opere di tinteggiatura delle facciate sono considerate come di straordinaria manutenzione e come tali devono essere preventivamente autorizzate sentito il parere della Commissione Edilizia.
Le facciate sia interne che esterne dovranno essere tinteggiate con colori scelti tra quelli indicati nella tabella “Treviglio e i suoi colori”, che fa parte integrante del presente articolo.
Eventuali proposte cromatiche alternative potranno essere considerate previo campionamento in loco e successiva valutazione da parte della Commissione Edilizia.
ART. 36 Eliminazione delle barriere architettoniche
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 della L.R. del 20.02.1989, n. 6 e del Capo III del D.M. 14.06.1989, n. 236 in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, ai fini di tutelare il patrimonio edilizio tipico del centro storico, gli interventi edilizi potranno essere autorizzati, su conforme parere della Commissione Edilizia, in deroga a quanto previsto dalla stessa normativa.
Tale deroga potrà essere concessa, limitatamente alle parti esterne degli edifici solo nel caso in cui l’adeguamento alla citata normativa non consenta la realizzazione di un intervento coerente con le caratteristiche tipologiche originarie dell’organismo edilizio.
A titolo esemplificativo tale deroga potrà essere concessa per particolari elementi caratteristici quali i ballatoi aventi in genere dimensioni medie di m. 0,90, scale, ecc..
La deroga non potrà invece essere concessa per quanto riguarda l’interno delle costruzioni, salvo i casi specificatamente previsti dai gradi di intervento assegnati dal Piano agli edifici e quelli previsti dalla stessa normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
Gli interventi aventi per oggetto le innovazioni dirette all’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 2 della legge 9.01.1989, n.
13 (ascensori, rampe, ecc.), possono essere attuati in deroga dagli
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all’interno degli edifici. Per tali casi si applicano le procedure previste dagli artt. 7 e 8 della citata legge 13/1989.
I manufatti di cui sopra quando comportanti modifiche dei prospetti e/o della sagoma degli edifici, dovranno essere progettati in armonia con gli stessi, con la possibilità di adottare soluzioni architettoniche alternative anche con materiali non tipici, che dovranno essere singolarmente valutate dalla commissione edilizia.