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CITTA' DI TREVIGLIO

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Academic year: 2022

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CITTA' DI TREVIGLIO

SETTORE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA

VARIANTE AL VIGENTE P.R.G.

ZONA "A" CENTRO STORICO

(Art. 22 N.T.A. - Art. 17 L.R 15.04.1975 n.51)

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Emendate in sede di adozione (Delib. C.C. N° 3 del 10.02.1998) Modificate in sede di esame delle osservazioni (Delib. C.C. N°. 72 del 29.10.1998)

Variate con le proposte di modifiche d’ufficio della Giunta Regionale Lombardia (Delib. G.R.L. N° VI/44017 del 02.07.1999)

Controdedotte in sede di esame delle proposte di modifiche d’ufficio della Giunta Regionale Lombardia (Delib. C.C. N°. 55 del 21.10.1999)

Approvate definitivamente con modifiche d’ufficio dalla

Giunta Regionale Lombardia con Deliberazione n. VI/48758 del 29.02.2000

PROGETTAZIONE: 5 Marzo 1997 Comune di Treviglio Settore Urbanistica Ottobre 1998

(2)

1

I N D I C E

CAPO I Generalità

Art. 1 Elementi costitutivi del Piano Art. 2 Campo di applicazione

CAPO II Norme e tipi di intervento

Art. 3 Destinazione d'uso degli edifici

Art. 4 Edifici pubblici o privati con destinazioni di interesse collettivo

Art. 5 Tipi di intervento previsti Art. 6 Grado I

Art. 7 Grado II Art. 8 Grado III Art. 9 Grado IV Art. 10 Grado V Art. 11 Grado VI

Art. 12 Conservazione delle aree libere a verde privato Art. 13 Conservazione e nuova previsione di aree libere a

verde pubblico

Art. 14 Tipi di intervento previsti sulle facciate

Art. 15 Intervento sulle facciate con vincolo conservativo generale

Art. 16 Intervento sulle facciate con caratteri di salvaguardia dei valori ambientali

Art. 17 Intervento di ricostruzione delle facciate

(3)

CAPO III Attuazione del Piano

Art. 18 Norme generali

Art. 19 Ambiti soggetti a Piano di Recupero Art. 20 Formazione dei Piani Unitari di Recupero Art. 21 Interventi su edifici non compresi in ambiti

soggetti a P.R.

Art. 22 Opere di straordinaria manutenzione Art. 23 Interventi di ordinaria manutenzione Art. 24 Operatività delle prescrizioni di intervento Art. 25 Superfetazioni ed alterazioni

Art. 26 Elaborati richiesti per le domande relative allo intervento sugli edifici

Art. 27 Elaborati richiesti per gli interventi di cui all'art. 22 (straordinaria manutenzione)

CAPO IV Altre prescrizioni

Art. 28 Manutenzione degli edifici Art. 29 Crolli di edifici

Art. 30 (Articolo interamente soppresso dalla G.R.L. con Delibera n. VI/ del 29.02.2000)

Art. 31 Recupero dei sottotetti esistenti Art. 32 Norme sull'arredo urbano

Art. 33 Vincoli Monumentali ed Ambientali Art. 34 Viabilità di Piano

Art. 35 Colori delle facciate

Art. 36 Eliminazione delle barriere architettoniche

(4)

3

CAPO V Norme transitorie e finali

Art. 37 Realizzazione di autorimesse interrate Art. 38 Verde e aree di vincolo ambientale Art. 39 Disposizioni finali

(5)

CAPO I GENERALITA'

Art. 1 Elementi costitutivi del Piano

Sono elementi costitutivi della presente variante per il Centro Storico i seguenti elaborati:

a) Relazione;

b) Stato di fatto:

1 - Cartografia storica;

2 - Estratto mappa;

3 - Aerofotogrammetria;

4 - P.R.G. vigente;

5 - Attività insediate al 31.12.1995;

6 a - Interventi edilizi eseguiti dalla data del 06.05.1983 al 31.12.1995;

6 b - Interventi edilizi eseguiti dalla data del 06.05.1983 al 31.12.1995;

c) Elaborati costitutivi di progetto:

1 - Tipi di intervento previsti sugli edifici;

2 - Tipi di intervento previsti sulle facciate;

3 - Immobili vincolati e sub aree di intervento;

4 - Immobili ed aree di interesse collettivo;

5 - Verifica standards.

d) Norme Tecniche di Attuazione.

(6)

5

Art. 2 Campo di applicazione

La presente variante redatta ai sensi della Legge 17 agosto 1942 n.

1150, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè della Legge Regionale 15.04.1975 n. 51, costituisce attuazione dell’art. 22 delle N.T.A. del vigente P.R.G..

La disciplina urbanistica dell’area storica è regolata dalle planimetrie di progetto e dalle presenti norme.

(7)

CAPO II NORME E TIPI DI INTERVENTO

Art. 3 Destinazione d'uso degli edifici

La Zona oggetto delle presenti norme è destinata prevalentemente alla residenza ma possono essere ammesse altre utilizzazioni purchè complementari a questa destinazione, come previsto dall'art.

19 delle N.T.A. del Vigente P.R.G..

Le attività prevedibili potranno essere ammesse solo se compatibili con le operazioni previste dal grado di intervento sull'edificio e sulle facciate di cui ai successivi articoli.

(8)

7

Art. 4 Edifici pubblici o privati con destinazioni di interesse collettivo.

Gli edifici pubblici o privati con destinazioni di interesse collettivo sono indicati con apposito cartiglio nella tavola di progetto n. 4 .

In assenza del Piano di Recupero potranno essere ammessi esclusivamente gli interventi previsti dall’art. 31 lett. a), b) e c) della Legge del 5.8.1978. n. 457.

Non sarà necessaria la preventiva approvazione del Piano di Recupero solo nel caso in cui gli interventi edilizi vengano effettuati direttamente dalla Pubblica Amministrazione o da altri Enti così come prescritto dall’art. 54 - secondo comma – punto 1 – delle N.T.A. del vigente P.R.G..

(9)

Art. 5 Tipi di intervento previsti

Nell' ambito della Zona "A", si individuano i seguenti tipi di intervento:

1° - Edifici soggetti a vincolo conservativo assoluto.

2° - Edifici soggetti alla conservazione dell'involucro esterno e dell'organismo architettonico.

3° - Edifici soggetti alla conservazione delle facciate esterne e delle coperture.

4° - Edifici soggetti alla conservazione delle strutture murarie esterne anche con modifica delle aperture.

5° - Edifici soggetti alla semplice limitazione volumetrica entro i limiti massimi di quella esistente.

6° - Edifici per i quali è prevista la demolizione perchè in contrasto con i caratteri ambientali.

Tali interventi, riferiti a ciascun edificio, sono individuati specificatamente nella tavola n. 1 di progetto.

Poichè l'intero Centro Storico è indivuato come zona di Recupero ai sensi della Legge 05.08.1978 n. 457, tutti gli interventi sopra descritti ad esclusione della nuova edificazione, sono da considerarsi interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e pertanto per essi, per esistenza di vincoli di piano o per esigenze tecniche documentabili, saranno ammesse deroghe agli specifici contenuti in materia di igiene, purchè le soluzioni comportino oggettivi miglioramenti igienico- sanitari e fatto salvo il parere favorevole della competente A.S.L.

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9

Art. 6 GRADO 1° - Edifici soggetti a vincolo conservativo assoluto

Il tipo di intervento con vincolo conservativo assoluto, si applica a tutti quegli edifici aventi particolari pregi architettonici e che

costituiscono un patrimonio inestimabile del passato in quanto documenti tangibili della storia e della architettura del Comune di Treviglio.

E' possibile una destinazione d'uso diversa da quella originaria purchè questa non comporti alterazioni tali da ripercuotersi visibilmente nello stato di conservazione del monumento.

Ogni restauro conservativo deve permettere la corretta lettura dell'epoca di costruzione e delle successive trasformazioni aventi valore architettonico e/o documentario, asportando gli elementi costituenti superfetazioni e senza alterare ciò che possa testimoniare le vicende storiche.

Per superfetazioni si intendono quei manufatti edilizi aggiunti in epoca posteriore alla edificazione del monumento, che siano privi di ogni valore architettonico o documentario, come ad esempio:

tettoie, depositi attrezzi, ricoveri, servizi esterni, baracche e prefabbricati ad uso garage o rimessa, capannoni ad uso artigianale, depositi, rimesse e magazzini ottenuti mediante chiusure di loggiati e portici o simili mediante la copertura di aree cortilizie, o la copertura di terrazze e loro chiusure ecc..

(11)

Art. 7 GRADO 2° - Edifici soggetti alla conservazione dell'involucro e dell'organismo architettonico

Il tipo di intervento, con vincolo conservativo generale, si applica a tutti quegli edifici che, pur non presentando particolarissimi pregi architettonici o artistici, costituiscono parte integrante del patrimonio edilizio storico di Treviglio, sia perchè elementi partecipanti alla formazione dell'ambiente urbano, storico, sia perchè elementi rilevanti dal punto di vista morfologico, per la distribuzione

interna degli spazi architettonici, per la disposizione degli elementi di collegamento verticale, per i caratteri di facciata e di impianto ecc..

Sono ammessi :

• Per le facciate sull'intero perimetro (compresi cortili e rientranze) e per le coperture, il restauro conservativo, il consolidamento statico, la sostituzione di elementi architettonico - decorativi deteriorati;

• Gli interventi interni, anche di modifica distributiva alle unità immobiliari, purchè nel rispetto dell'organismo distributivo, e degli episodi architettonici interni di valore storico ed estetico;

• L'eliminazione delle superfetazioni prive di valore storico e/o ambientale che è obbligatoria nella contestualità degli interventi di cui sopra.

L'intervento di cui al presente articolo comporta la conservazione integrale, il consolidamento od il ripristino secondo

(12)

11

b) - strutture verticali (posizione, spessore, tipo dei muri portanti);

c) - tipo e inclinazione delle falde del tetto, tipo di copertura, linee e quote di gronda e di colmo;

d) - elementi distributivi generali (posizione dei collegamenti verticali ed orizzontali collettivi: androni, cortili, blocchi scale ecc.);

e) - strutture orizzontali (posizione dei solai);

f) - elementi costruttivi o decorativi di rilievo (posizione o tipo delle volte, dei soffitti, degli stipiti in pietra, delle pavimentazioni, ecc.);

g) - elementi costitutivi delle facciate esterne.

E' consentito l'inserimento od il potenziamento dei servizi igienici e tecnologici, purchè siano collocati in modo da non richiedere modifiche visibili agli elementi di cui alle lettere a - b - c - d - e - f - g sopra elencate.

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Art. 8 GRADO 3° - Edifici soggetti alla conservazione delle facciate esterne, delle coperture e dell'impianto architettonico

Il tipo di intervento, con vincolo conservativo parziale, si applica a tutti quegli edifici, che pur non essendo di particolare pregio, hanno

definiti caratteri architettonici e/o ambientali o ad edifici che sono stati oggetto di interventi di trasformazione o di degrado e che

hanno mantenuto parte dei caratteri originari; si applica inoltre a quegli edifici nei quali si renda necessario un intervento

sostanziale per l'adeguamento della situazione attuale alle esigenze di un corretto modo abitativo.

Sono previsti :

• il mantenimento e la valorizzazione dei caratteri e dell'impianto generale delle facciate salvo i casi previsti con apposita individuazione dalla tavola n. 2.

• il restauro conservativo delle coperture che dovranno mantenere sporgenze di gronda, imposta del tetto ed inclinazione e caratteri delle falde esistenti.

Ove manchi, è ammesso in ogni caso lo sporto di gronda nel rispetto del carattere architettonico dell'edificio.

• Gli interventi di ristrutturazione distributiva interna, anche ai fini della eventuale ridestinazione dell'edificio ove ammessa e del risanamento igienico, nel rispetto delle eventuali tipologie strutturali caratteristiche e nel rispetto altresì della coerenza architettonica fra l'organismo complessivo risultante e l'involucro dell'edificio stesso.

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13

L'intervento di cui al presente articolo comporta la conservazione integrale e il consolidamento di tutti gli elementi di cui alle lettere a - c - d - e - f dell'art. 7 delle presenti norme.

E' consentito variare lo schema distributivo generale interno, anche mediante parziali interventi sugli elementi di collegamento verticale ed orizzontale collettivi, quando indispensabile ai fini dell'adeguamento funzionale e purchè questi ultimi non presentino particolare caratterizzazione architettonica e/o stilistica.

“La conservazione delle facciate implica il mantenimento delle aperture esistenti” al fine di garantire il mantenimento del consolidato storico rapporto vuoti/pieni che caratterizza il valore ambientale degli edifici assoggettati a tale grado di intervento.

(15)

Art. 9 GRADO 4° - Edifici soggetti alla conservazione delle strutture murarie esterne anche con modifica delle aperture

Il tipo di intervento, con vincolo conservativo minimo, trova applicazione per tutti quegli edifici che, pur partecipando alla formazione dell'ambiente storico-urbano con cortine edilizie continue

sulla strada, necessitano di interventi di risanamento o bonifica interna di maggiore consistenza rispetto ai tipi di intervento

di cui all'art. 8.

Sono consentite pertanto le seguenti operazioni, oltre a quelle già previste negli articoli precedenti:

a - sostituzione del tetto (anche con variazioni di falda), con copertura in coppi di laterizio e mantenimento delle quote di gronda; le inclinazioni delle falde dovranno rispettare quelle medie degli edifici circostanti;

sono in ogni caso escluse :

pendenze superiori al 35% (salvo presenza di pendenze superiori che si confermano);

tetti piani;

b - variazione dello schema distributivo interno e della posizione degli elementi di collegamento verticale e orizzontale collettivi;

c - variazione della quota altimetrica dei solai;

d - modifica delle aperture esterne anche su fronte strada;

e - formazione di terrazze purchè ricavate in falda.

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15

Tutte le operazioni consentite dovranno essere effettuate nel rispetto degli eventuali elementi architettonici-decorativi che fossero presenti nei manufatti interessati dall'intervento, e non potranno comunque comportare la modifica del perimetro dei fronti, sia

interni che esterni degli edifici.

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Art. 10 GRADO 5° - Edifici soggetti alla semplice limitazione volumetrica entro i limiti massimi di quella esistente

Il tipo di intervento che consente anche operazioni di demolizione e ricostruzione è previsto per quegli edifici che sono privi di valori storici, artistici e/o ambientali.

In caso di sostituzione di questi fabbricati con altri, salvo i casi specificatamente individuati nella Tav. 3 di progetto, (i Piani di Recupero, per i quali sono comunque fatti salvi i disposti del D.M. n°

1444/68) non è possibile superare le altezze preesistenti, la preesistente superficie coperta ed il volume considerato al netto delle superfetazioni.

Il tetto deve essere a falde inclinate e con copertura in coppi di laterizio. Le inclinazioni delle falde dovranno rispettare quelle medie degli edifici circostanti.

Sono in ogni caso escluse :

− pendenze superiori al 35% (salvo presenza di pendenze superiori che si confermano);

− tetti piani.

Le eventuali terrazze dei sottotetti dovranno essere ricavate in falda.

Le facciate degli edifici devono essere trattate ad intonaco, con esclusione degli intonaci plastici e con colori tipici della edilizia

storica. Non è consentita la costruzione di nuovi balconi sul fronte stradale.

(18)

17

Nella ricostruzione si possono usare, per quanto non specificatamente previsto, tecnologie e materiali di ogni tipo purchè all'interno di un corretto rapporto con l'ambiente, di cui è necessario tenere conto nella progettazione.

Negli interventi di demolizione e ricostruzione qualora l'edificio venga ricostruito sul perimetro del precedente è prevista la deroga dalle distanze, qualora invece, per motivate ragioni di ordine urbanistico-architettonico che, dovranno comunque essere condivise dalla Amministrazione Comunale sentito la Commissione Edilizia, tale perimetro venga modificato, le distanze tra i fronti, non potranno comunque essere inferiori a quelle previste dalla normativa vigente in materia.

Qualora l'intervento comportasse invece la costruzione di nuovi corpi di fabbrica su parti inedificate del lotto, dovrà essere osservata la distanza minima di m. 10,00 tra pareti finestrate antistanti, oltre a quelle previste dal codice civile per quanto riguarda i confini di proprietà o le costruzioni in aderenza.

Per gli edifici su fronte strada è obbligatoria la ricostruzione nel rispetto assoluto della posizione e delle altezze precedenti.

L’ambito prospiciente il Viale Oriano, specificatamente individuato nella tavola di progetto n° 3, è assoggettato a Piano di Recupero Unitario.

Tale Piano di Recupero Unitario dovrà prevedere:

 Un assetto planivolumetrico con recupero delle volumetrie esistenti;

 L’altezza massima su fronte strada pari a quella degli edifici già ristrutturati;

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 La formazione del porticato pubblico su Viale Oriano (altezza minima metri 3,40, larghezza metri 5,00 dal filo esterno dei pilastri della dimensione minima cm 50).

In carenza del Piano di recupero sugli edifici esistenti sono consentiti gli interventi manutentivi e conservativi previsti dall’art. 27 della legge 457/78 e successive modificazioni.

La s.r.c. (così come definita dall’art. 5 delle N.T.A. del P.R.G.) ricostruibile non può superare quella esistente, non può altresì incrementare il volume fisico del fabbricato, che è il volume misurato fuori terra al lordo delle murature perimetrali e delle falde di copertura.

Nella volumetria di progetto non verrà comunque computato il volume derivante da porticati di uso pubblico o nel caso di recupero di edifici con copertura piana non verrà computato il volume derivante dalla nuova copertura a falde inclinate imposta dal presente articolo, purchè il sottotetto non sia abitabile ed abbia le caratteristiche di cui all’art. 5.2.c delle N.T.A. del vigente P.R.G..

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19

Art. 11 GRADO 6° - Edifici per i quali è prevista la demolizione perchè in contrasto con i caratteri ambientali e costituenti superfetazioni

Riguarda tutti quei fabbricati costituenti superfetazioni od in contrasto con l'ambiente.

Le aree scoperte risultanti dalla demolizione dei fabbricati suddetti sono destinate all'uso pubblico o a spazi privati secondo le previsioni di Piano.

Tali demolizioni dovranno essere eseguite dai proprietari, o dagli aventi titolo, contestualmente agli interventi edilizi autorizzati per edifici ricadenti nell'ambito della stessa sub-area di intervento, o dello stesso lotto di proprietà; tali interventi potranno inoltre essere eseguiti dall'Amministrazione Comunale in caso di intervento diretto della stessa.

Qualora i manufatti individuati con il grado sesto d’intervento risultino legittimati attraverso il rilascio di regolare licenza edilizia o concessione edilizia in sanatoria, potranno essere conservati purchè ne venga prevista l’armonizzazione con l’organismo architettonico di contesto. In tal caso gli interventi di recupero saranno assoggettati alle prescrizioni previste per il grado Quinto d’intervento senza modificare la destinazione d’uso assentita.

Le superfetazioni dovranno essere in ogni caso eliminate anche se non specificamente individuate con il grado Sesto d’intervento nel caso di latrine o similari a tamponamento di ballatoi o qualora siano visibili da spazi pubblici.

(21)

Art. 12 Conservazione delle aree libere a verde privato

La previsione di conservazione delle aree libere a verde privato prevede il mantenimento degli edifici esistenti secondo lo specifico grado di intervento di cui alle Tav. n. 1 e n. 2 di progetto, con esclusione della realizzazione di nuovi volumi di qualsiasi tipo.

E' fatto divieto assoluto di costruzione di elementi anche provvisori, quali serre, capannoni per deposito, autorimesse, ecc.

Si deve provvedere all'interno di tali aree alla conservazione di pozzi, muri, pavimentazioni e di tutti gli elementi di arredo esistenti, con caratteri di pregio ambientale.

Negli interventi consentiti sugli edifici esistenti e sulle aree di pertinenza, devono essere prese tutte le provvidenze atte alla tutela dei caratteri esistenti del verde e dell'arredo e deve essere provveduto al ripristino delle condizioni attuali del patrimonio arboreo.

Le aree di verde privato sono di proprietà privata e di singola pertinenza di ciascun edificio cui sono catastalmente legate.

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21

Art. 13 Conservazione e nuova previsione di aree libere a verde pubblico

Per il tipo di intervento di conservazione e recupero delle aree libere a verde pubblico sono valide tutte le disposizioni di cui al precedente articolo.

Sono consentiti interventi destinati alla sistemazione delle aree a verde attrezzato con opere esterne di sistemazione a terra.

Le aree di verde pubblico sono distinte in :

a) verde di pertinenza delle attrezzature di interesse pubblico o collettivo:

tali aree possono essere sistemate a verde in funzione delle eventuali necessità relative agli edifici di interesse pubblico di cui costituiscono pertinenza.

b) aree di verde pubblico attrezzato:

tali aree sono destinate al godimento diretto da parte della collettività e possono essere variamente attrezzate in funzione di possibili diverse destinazioni pubbliche (giardino, parco giochi, ecc.). Nel sottosuolo potranno essere realizzati parcheggi pubblici interrati con successivo intervento di ricostituzione delle aree a verde piantumato sulla copertura dei parcheggi stessi.

(23)

Art. 14 Tipi di intervento previsti sulle facciate

Si individuano i seguenti tipi di intervento sulle facciate degli edifici (Tav. n. 2) :

A - a 1 - fronti soggetti a restauro;

- a 2 - fronti che devono essere restaurati con ridefinizione progettuale degli elementi in contrasto;

B - b 1 - recupero ambientale dei caratteri generali di facciata;

C - c 1 - obbligo di rifacimento delle facciate con rimozione delle superfetazioni;

- c 2 - possibilità di riprogettazione delle facciate.

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23

ART. 15 Intervento sulle facciate con vincolo conservativo generale

a1 - fronti soggetti a restauro;

a2 - fronti che devono essere restaurati con ridefinizione progettuale degli elementi di contrasto;

a1 - I tipi di intervento sulle facciate, con vincolo conservativo generale, prevedono la conservazione e la valorizzazione delle caratteristiche originarie della facciata sia per quanto riguarda la posizione delle finestre, porte, ecc., sia di tutti gli elementi decorativi e architettonici.

Sono pertanto prescritte le seguenti disposizioni:

a) non è consentita l'apertura di nuovi passi carrai o di vetrine per negozi;

b) non è consentito costruire nuovi balconi e porta finestre;

c) si dovrà provvedere alla conservazione degli elementi decorativi quali cornici, fregi, nicchie, pitture, numeri civici, ecc.;

d) è consentito il solo uso dell'intonaco (con esclusione di quelli plastici) nei colori tipici dell'edilizia storica di cui al successivo art. 35. L'intervento dovrà essere volto alla conservazione e al ripristino dell'intonaco e della tinteggiatura esistente se rispondente ai caratteri originari;

e) è obbligatoria la demolizione delle superfetazioni prive di valore storico o architettonico;

f) non è consentita l'apertura di nuove finestre, luci o porte, rispetto alle caratteristiche originarie della facciata;

g) è obbligatorio il mantenimento dei caratteri degli sporti di gronda (sporgenza, materiali, ecc.);

(25)

a2 - L'intervento prevede il ripristino dei caratteri architettonici e compositivi delle facciate, per quanto è oggetto di possibile recupero e valorizzazione, anche attraverso la rimozione obbligatoria degli elementi che costituiscono superfetazioni o alterazioni.

Valgono inoltre i disposti i cui alle lettere "a-b-c-d-e-f-g" del precedente comma.

(26)

25

ART. 16 Intervento sulle facciate con caratteri di salvaguardia dei valori ambientali

b1 - recupero ambientale dei caratteri generali di facciata.

L'intervento sulla facciata con vincolo ambientale prevede la conservazione o il ripristino delle caratteristiche della facciata in ordine al suo inserimento ambientale nella cortina edilizia e il recupero degli elementi decorativi e architettonici.

Sono valide le disposizioni di cui ai punti "c-d-e-g" dell'art. 15 delle presenti Norme. E' invece consentita, qualora ciò sia ammesso dall'indicazione del grado di intervento generale sull'edificio, la formazione di nuove aperture (o ampliamento di quelle esistenti) purchè le stesse abbiano luce massima non superiore a quella degli edifici di antica formazione presenti all'intorno e le finestre siano allineate su più fili verticali.

(27)

ART. 17 Intervento di ricostruzione delle facciate

c1 - obbligo di rifacimento delle facciate con rimozione delle superfetazioni;

c2 - possibilità di riprogettazione della facciata.

Per questi tipi di intervento, di ricostruzione della facciata, sono da osservarsi le seguenti disposizioni:

a) facciata trattata ad intonaco, con esclusione degli intonaci plastici e con colori tipici dell'edilizia storica di cui al successivo art. 35;

b) finestre, porte e portoni con luce massima non superiore a quella presente negli edifici di antica formazione presenti all'intorno;

c) finestre allineate su più fili verticali;

d) non è consentita la costruzione di balconi su fronti strada.

Gli interventi di cui al presente art. e quelli previsti dal precedente art. 16 potranno essere effettuati curando un corretto rapporto con l'impianto compositivo della facciata e prevedendo l'uso di materiali e di finiture che risultino compatibili con gli elementi originari ancora presenti, pur nella libertà di proposte compositive non necessariamente tendenti al ripristino di un ipotetico stato originario.

(28)

27

CAPO III - ATTUAZIONE DEL PIANO

ART. 18 Norme generali

Il Piano si attua:

a) per piani unitari riferiti a ciascuno degli ambiti assoggettati a Piano di Recupero;

b) con intervento diretto, previa presentazione di planivolumetrico convenzionato, negli specifici comparti indicati nelle tavole di Piano;

c) con intervento diretto (previo concessione edilizia o autorizzazione) sugli edifici non compresi in ambiti o comparti di cui ai punti precedenti.

(29)

ART. 19 Ambiti soggetti a Piano di Recupero

La destinazione d'uso di tali ambiti è quella prevista dall'art. 19 Norme tecniche di Attuazione del vigente P.R.G..

In tali zone l’edificazione si attua per intervento edilizio previo un Piano di Recupero di cui agli artt. 27 e segg. della Legge 457/78, esteso all'intero ambito di intervento, individuato nell'elaborato n. 3.

(30)

29

ART. 20 Formazione di Piani Unitari di Recupero

Nei casi in cui alla lettera "a" del precedente art. 18 il Piano si attua per intervento edilizio diretto previa approvazione di Piano di Recupero esteso a ciascun ambito perimetrato.

I Piani di Recupero vengono di norma redatti dall'Amministrazione Comunale; in subordine, possono essere redatti dai proprietari ai sensi dell'art. 30 della Legge 457/1978 con la completa osservanza delle presenti Norme e secondo quanto previsto dagli artt. 28 e segg. della Legge 457/78.

In questo caso il Piano Unitario può essere presentato dalla maggioranza dei proprietari, che deve corrispondere minimo al 75% del valore dell'imponibile catastale degli immobili esistenti nell'ambito; sono esclusi dal computo, gli immobili soggetti a demolizione senza ricostruzione.

I rimanenti proprietari devono adeguarsi alle prescrizioni del Piano Unitario di Recupero, redatto secondo quanto previsto dall'art.

30 della citata Legge 457/78.

Per i Piani di Recupero già in itinere all'atto dell'adozione della presente variante, restano valide le previsioni individuate negli elaborati di progetto adottati e/o approvati dall'Amministrazione Comunale. Gli stessi Piani, qualora siano stati presentati da privati, saranno attuati nel rispetto della convenzione già approvata dall’Organo Deliberante salvo modifiche da apportare con apposita deliberazione dello stesso Organo.

(31)

ART. 21 Interventi su edifici non compresi in ambiti soggetti a Piano di Recupero

Per tutti gli edifici non ricadenti in ambiti soggetti a Piano di Recupero è consentito l'intervento edilizio diretto previa concessione o autorizzazione edilizia, nel rispetto delle prescrizioni di Piano per ciascun edificio.

(32)

31

ART. 22 Opere di straordinaria manutenzione

Tutti gli interventi di straordinaria manutenzione saranno autorizzati sentita la Commissione Edilizia e previa presentazione degli elaborati relativi all'intervento secondo quanto previsto dall'art. 27.

(33)

ART. 23 Interventi di ordinaria manutenzione

Per tutti gli edifici è consentito l'intervento di ordinaria manutenzione.

Gli interventi di ordinaria manutenzione devono essere segnalati con semplice comunicazione al Sindaco e non necessitano di preventiva autorizzazione, salvo quanto previsto per la tinteggiatura delle facciate di cui all'art. 35.

(34)

33

ART. 24 Operatività delle prescrizioni di intervento

Le prescrizioni previste dalle presenti norme diventano operative e come tali obbligatorie per ciascun edificio, all'atto in cui si richieda un intervento non di tipo manutentivo sull'edificio stesso.

Le prescrizioni per le facciate diventano operanti e obbligatorie anche nel caso di interventi di straordinaria manutenzione delle facciate stesse.

(35)

ART. 25 Superfetazioni e alterazioni

Le superfetazioni e alterazioni individuate dalla Tav. n. 1 di progetto devono essere eliminate qualsiasi siano le prescrizioni di intervento previste per l'edificio da esse interessato.

(36)

35

ART. 26 Elaborati richiesti per le domande relative all'intervento sugli edifici

Alla domanda per il rilascio della concessione edilizia, che dovrà essere redatta su apposito modulo oltre alla documentazione di rito dovranno essere allegati i seguenti elaborati:

a) Estratto mappa e di Variante al P.R.G. estesi anche ai fabbricati limitrofi, evidenzianti l'esatta ubicazione dell'immobile e delle relative aree di pertinenza;

b) Esauriente documentazione fotografica dello stato di fatto delle strutture, dei particolari qualificanti dell'esterno, dell'interno e dell'insieme, con planimetria di riferimento dei coni visuali;

c) Rilievo dello stato di fatto della costruzione da recuperare, comprendente planimetrie, prospetti esterni ed eventualmente interni e sezioni (in scala non minore di 1:100) relativi a tutti i piani anche non abitabili, alle coperture, ai volumi tecnici e, nei limiti dell'intervento proposto, alle finiture, nonchè indicazione delle destinazioni d'uso di tutti i vani ed accessori della costruzione;

d) Tavole comparative di raffronto tra lo stato di fatto ed il progetto (piani, coperture, prospetti, sezioni) in scala non minore di 1:100 differenziando mediante coloritura convenzionale le strutture esistenti da mantenere, quelle da demolire e quelle di nuova costruzione;

e) Progetto in scala 1:50 comprendente piante, prospetti, sezioni, con indicazioni precise del trattamento delle superfici esterne ed interne, delle sistemazioni a verde ecc., della descrizione dei materiali di nuovo impiego e di quelli da conservare, delle destinazioni d'uso di tutti i vani e accessori della costruzione;

f) Particolari architettonici esecutivi nella scala 1:20 con particolare riferimento alle parti interessate dall'intervento limitatamente a particolari situazioni per le quali è previsto il recupero od a nuovi elementi strutturali e di finitura di nuovo inserimento.

(37)

ART. 27 Elaborati richiesti per gli interventi di cui all'art.

22 (straordinaria manutenzione)

Il progetto per gli interventi di cui all'art. 22 deve comprendere quanto segue:

1. Rappresentazione grafica e fotografica dello stato di fatto;

2. Estratto mappa e di Piano vedi punto "a") del precedente art. 26. Gli elaborati relativi alle opere previste dal progetto comprendenti planimetrie, e/o prospetti dello stato di fatto e del progetto, laddove ritenute significative, l'esatta individuazione delle proposte di progetto.

Gli elaborati di cui al punto 2) dovranno essere redatti con un sistema di rappresentazione atto a consentire un raffronto con lo stato attuale.

(38)

37

CAPO IV - ALTRE PRESCRIZIONI

ART. 28 Manutenzione degli edifici

I proprietari di edifici ricadenti all'interno del perimetro del Piano hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tali beni e di salvaguardarne il decoro; a tal fine l'Amministrazione Comunale potrà determinare eventuali forme di incentivazione e/o provvidenze.

In caso di inadempienza di tale obbligo il Sindaco potrà imporre ai proprietari l'esecuzione delle opere necessarie e, qualora non provvedano, potrà procedere all’esecuzione d’ufficio a spese della proprietà.

Sono considerate opere di manutenzione ordinaria gli interventi di indagine, rilievo e sondaggio preliminare alla progettazione; tali operazioni sono permesse a seguito di comunicazione del proprietario con contestuale nomina del D.L. responsabile.

(39)

ART. 29 Crolli di edifici

a) edifici assoggettati al 1° e 2° grado di intervento:

In caso di crollo di qualsiasi struttura o elemento architettonico, è d'obbligo il ripristino dello stato originale e la ricostruzione dovrà avvenire con gli stessi materiali e le stesse tecnologie, così come documentate dai rilievi di cui all'art. 26 delle presenti norme, previo domanda di concessione e salvo contraria o diversa indicazione del Sindaco, sentita la Commissione Edilizia;

b) edifici assoggettati al 3° e 4° grado di intervento:

In caso di crollo o di demolizione non autorizzata o comunque non prevista dal progetto di intervento concesso, di qualsiasi struttura o elemento architettonico, la ricostruzione dovrà essere effettuata in conformità alle Norme secondo quanto previsto dai gradi di intervento.

(40)

39

ART. 30

(articolo interamente soppresso dalla Giunta Regionale Lombardia con deliberazione n. VI/48758 del 29.02.2000)

(41)

ART. 31 Recupero dei sottotetti esistenti

I sottotetti esistenti, quando ricadenti nella casistica prevista dalla Legge Regionale del 15.07.1996 n. 15 o quando abbiano i requisiti di abitabilità (altezze, R.A.I., ecc.) previsti dalle vigenti norme igieniche, possono essere sempre recuperati ai fini residenziali.

Negli interventi di demolizione e ricostruzione potranno essere ricavati sottotetti abitabili purchè questi siano conformi alle prescrizioni tecniche ed igieniche contenute nelle normative vigenti in materia, alla data di realizzazione dell'intervento.

Per gli edifici classificati di interesse pubblico, sono applicabili le possibilità dettate dalla L.R. 15.07.1996 n. 15 in materia di recupero dei sottotetti, da utilizzarsi esclusivamente in relazione alle previsioni di destinazione d'uso del Piano.

(42)

41

ART. 32 Norme sull'arredo Urbano

Per quanto concerne gli interventi di arredo urbano si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

a) ogni intervento di arredo urbano deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco, previo parere della Commissione Edilizia;

b) le vetrine dei negozi, i cancelli, i serramenti in genere e gli altri elementi di finitura dell'edificio, dovranno essere realizzati con materiali di tipo naturale (legno, ferro, ecc.) e comunque consoni alle caratteristiche architettonico ambientali della zona;

c) le insegne, che potranno essere illuminate esclusivamente con luce indiretta, dovranno essere progettate tenendo conto della loro armonizzazione con la facciata dell'edificio sul quale dovranno essere poste.

Saranno comunque da preferire le insegne non luminose ma realizzate con pitture, su legno o su metallo.

Altre forme di pubblicità potranno essere autorizzate previa acquisizione del parere della Commissione Edilizia.

d) le superfici di usura di tutte le strade comprese entro il perimetro del Centro Storico di norma non devono essere trattate con manto bituminoso ma in pietra naturale.

(43)

ART. 33 Vincoli Monumentali e Ambientali

La tavola n. 3 di progetto individua gli edifici e le cortine edilizie nonchè gli spazi che si intendono, per particolare valore ambientale e monumentale, rendere oggetto di particolare salvaguardia.

In tal senso gli interventi sugli edifici o sugli ambiti interessati da tali vincoli, indipendentemente dalle altre prescrizioni che devono comunque essere rispettate, potranno essere autorizzati dall'Autorità Comunale, solo previo parere positivo espresso dalla Soprintendenza ai Monumenti, ad eccezione delle sole opere interne agli edifici con vincolo ambientale di rispetto dei monumenti per le quali l'acquisizione del visto non è necessaria.

Restano salve le necessità dei pareri di cui sopra per gli edifici e gli ambiti soggetti a tutela di legge anche se non specificatamente previsti dalla tav. n. 3.

(44)

43

ART. 34 Viabilità di Piano

La tavola n. 4 individua di massima le indicazioni relative alla viabilità del Piano .

Le previsioni relative alla viabilità sono da considerarsi indicative per quanto concerne la distribuzione dei flussi mentre sono da considerarsi prescrittive e, conseguentemente, vincolanti per le aree e gli immobili su cui insistono e le previsioni relative ai sedimi di parcheggi.

La Tav. n. 4 indica la previsione di nuovi percorsi pedonali, mediante la riorganizzazione, l'utilizzazione e la valorizzazione degli spazi aperti interni ai cortili, nonchè degli spazi coperti di connessione con la viabilità pubblica.

Pertanto gli immobili o le parti di essi interessati dai suddetti percorsi, sono assoggettati a servitù di pubblico passaggio con esclusione di qualsiasi attraversamento veicolare.

Modalità di esecuzione, tempi di realizzazione, obblighi, costi, orari di apertura dei percorsi atti a garantire la sicurezza degli immobili e delle persone nelle ore notturne, eventuali incentivi ai privati ecc. saranno comunque definiti nell'ambito di un progetto complessivo esteso all'intero isolato, che sarà redatto dall'Amministrazione Comunale entro un anno dalla data di approvazione delle presenti norme e regolamentato da apposita convenzione attuativa registrata e trascritta.

(45)

In attesa dell'approvazione del progetto di cui al comma precedente, i proprietari degli immobili interessati, qualora intendano eseguire gli interventi di modifica o di ristrutturazione degli stessi, dovranno sottoscrivere un atto unilaterale registrato, relativo all'assunzione degli impegni di cui sopra e di asservimento al pubblico transito pedonale degli spazi interni alla proprietà.

(46)

45

ART. 35 Colori delle facciate

Le opere di tinteggiatura delle facciate sono considerate come di straordinaria manutenzione e come tali devono essere preventivamente autorizzate sentito il parere della Commissione Edilizia.

Le facciate sia interne che esterne dovranno essere tinteggiate con colori scelti tra quelli indicati nella tabella “Treviglio e i suoi colori”, che fa parte integrante del presente articolo.

Eventuali proposte cromatiche alternative potranno essere considerate previo campionamento in loco e successiva valutazione da parte della Commissione Edilizia.

(47)

ART. 36 Eliminazione delle barriere architettoniche

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 della L.R. del 20.02.1989, n. 6 e del Capo III del D.M. 14.06.1989, n. 236 in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, ai fini di tutelare il patrimonio edilizio tipico del centro storico, gli interventi edilizi potranno essere autorizzati, su conforme parere della Commissione Edilizia, in deroga a quanto previsto dalla stessa normativa.

Tale deroga potrà essere concessa, limitatamente alle parti esterne degli edifici solo nel caso in cui l’adeguamento alla citata normativa non consenta la realizzazione di un intervento coerente con le caratteristiche tipologiche originarie dell’organismo edilizio.

A titolo esemplificativo tale deroga potrà essere concessa per particolari elementi caratteristici quali i ballatoi aventi in genere dimensioni medie di m. 0,90, scale, ecc..

La deroga non potrà invece essere concessa per quanto riguarda l’interno delle costruzioni, salvo i casi specificatamente previsti dai gradi di intervento assegnati dal Piano agli edifici e quelli previsti dalla stessa normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Gli interventi aventi per oggetto le innovazioni dirette all’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 2 della legge 9.01.1989, n.

13 (ascensori, rampe, ecc.), possono essere attuati in deroga dagli

(48)

47

all’interno degli edifici. Per tali casi si applicano le procedure previste dagli artt. 7 e 8 della citata legge 13/1989.

I manufatti di cui sopra quando comportanti modifiche dei prospetti e/o della sagoma degli edifici, dovranno essere progettati in armonia con gli stessi, con la possibilità di adottare soluzioni architettoniche alternative anche con materiali non tipici, che dovranno essere singolarmente valutate dalla commissione edilizia.

(49)

CAPO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 37 Realizzazione di autorimesse interrate

Compatibilmente con le esigenze di carattere ambientale, e con le prescrizioni delle presenti Norme, è consentita la realizzazione di autorimesse interrate negli spazi interni, comunque destinati all'uso privato.

Tali autorimesse dovranno essere completamente interrate, provviste di soletta di copertura con sovrastante manto verde o lastricato.

Nei giardini già provvisti di piantumazione d'alto fusto tale piantumazione dovrà essere salvaguardata.

Nei cortili di edifici che presentino facciate interne di grado 1° e 2°, tale possibilità non è concessa.

(50)

49

ART. 38 Verde e aree di vincolo ambientale

Le aree a verde individuate a vincolo ambientale nella Tav. n. 3 sono soggette a particolare salvaguardia dell'attuale situazione del verde e/o della piantumazione.

L'assetto ambientale di tali aree è soggetto ai soli interventi di manutenzione o di valorizzazione con ricostruzione dei caratteri a giardino ove eventualmente divenuti labili.

Tutte le operazioni che non siano di manutenzione ordinaria dell'esistente sono soggette ad autorizzazione sentito il parere della Commissione Edilizia.

(51)

ART. 39 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dalle presenti Norme valgono le Norme di P.R.G. vigente, del R.E. Comunale vigente e del Piano Commerciale, relativamente alle attività di commercio.

Si intende inoltre espressamente richiamato il corpus della vigente legislazione in materia di urbanistica e edilizia, dello Stato e della Regione Lombardia.

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