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2.3. Gli alunni con svantaggio linguistico e culturale

3.1.1. Alunni con disabilità

La categoria degli alunni disabili è quella che ha ottenuto maggiori attenzioni nel nostro paese a partire dalla fine degli anni Settanta. Verso questa parte di popolazione scolastica si sono mossi i primi passi e sono state avviate le prime iniziative in direzione dell'integrazione arrivando, in un secondo momento, ad interessare altre

tipologie di studenti e aprendo la strada al concetto di inclusione. Gli interventi fatti a favore degli alunni con disabilità dopo la legge 517/77 sono stati molti e di grado differente raggruppati, poi, sotto un'unica legge la n. 104 del 5 febbraio 1992, Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Questa legge raccoglie ed integra gli interventi legislativi precedenti diventando un punto di riferimento per l'integrazione sociale e scolastica delle persone con disabilità. La disposizione definisce il disabile come: “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” (1992: 3) e specifica che le persone coinvolte in situazioni più gravi, quelle che richiedono un'assistenza continuativa e globale, hanno diritto di priorità nei programmi e negli interventi pubblici. Tale legge rafforza e conferma il concetto di integrazione sociale quale elemento fondamentale per la tutela della dignità umana investendo lo Stato del compito di eliminare le cause invalidanti e di promuovere l'autonomia delle persone disabili. L'art. 12 pone l'accento sul diritto all'educazione e all'istruzione garantendo l'inserimento delle persone disabili negli asili nido, nella scuola materna, nelle classi ordinarie di ogni ordine e grado e nelle università, inoltre, in caso di ricovero o per motivi temporanei che impediscono la frequenza scolastica, prevede e garantisce l'istruzione a domicilio. Lo stesso articolo e il DPR del 24 febbraio 1994, Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alcuni portatori di handicap, stabiliscono la necessità di una diagnosi e di una certificazione medica della disabilità, da parte di uno specialista, al fine di attivare interventi a favore degli studenti disabili necessari per la prosecuzione del percorso scolastico. Gli articoli 13, 14 e 15, della legge 104/92, specificano ulteriormente il concetto di integrazione scolastica sancito dalla legge 517/77 e sottolineano l'importanza della collaborazione tra unità sanitarie, enti locali e istituzioni scolastiche al fine di garantire la creazione di “progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché [di] forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche” (1992: 10) garantendo continuità educativa tra i diversi gradi di scuola. In seguito, nel 2006, il DPCM n.

185 integrerà alcune delle azioni appena citate puntualizzando, inoltre, che la diagnosi dovrà essere certificata non semplicemente da uno specialista bensì da un collegio di esperti.

Un ulteriore passo avanti è stato poi fatto nel 2009 con Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità che, come afferma Nocera, “costituiscono un documento fondamentale sia sulla storia della normativa inclusiva italiana, sia sulle modalità operative da realizzarsi nelle singole classi e nelle singole scuole” (2013: 89). Le linee guida delineano i principi generali riguardanti l'integrazione scolastica sia a livello internazionale che a livello nazionale e evidenziano l'orientamento attuale verso la disabilità specificandone l'interconnessione con il contesto sociale e l'ambiente, facendo esplicito riferimento al modello ICF. Tale documento è soprattutto uno strumento operativo, necessario per il lavoro dei vari soggetti istituzionali coinvolti che permette di attuare e garantire il processo di inclusione degli studenti disabili e, contemporaneamente, di elaborare una progettazione individualizzata. Le Linee guida del 2009 mettono in evidenza l'importanza dei rapporti di collaborazione tra scuola, famiglie, organizzazioni sanitarie e istituzioni locali ma anche, nello specifico, di insegnanti, di dirigenti scolastici, del personale ATA al fine di “implementare e diffondere la cultura dell'inclusione e della presa in carico complessiva dell'alunno disabile da parte del sistema scuola” (MIUR Linee guida 2009: 10). Il documento evidenzia, dunque, l'importanza di “fare rete” con l'obiettivo di rendere l'intervento della scuola a favore degli di alunni disabili più incisivo e proficuo.

É importante sottolineare che la normativa riguardante questa categoria mette a disposizione due importanti strumenti didattici necessari per il proseguimento del percorso scolastico degli alunni con disabilità. La legge 104/92 all'art. 12 comma 5 e il DPR del 24 febbraio 1994 dall'art. 3 all'art. 5 individuano e descrivono il Profilo Didattico Funzionale (PDF) e il Piano Educativo Individualizzato (PEI). Il primo è un documento di programmazione redatto da un'unità multidisciplinare formata da un medico specialista, un neuropsichiatria infantile, un terapista della riabilitazione e dagli operatori sociali nel quale vengono raccolti i dati clinici e psicosociali dell'alunno con particolare attenzione agli aspetti cognitivi, affettivo-relazionali,

linguistici, sensoriali, neurologici e motori. I PDF è un documento necessario per la formulazione e la stesura del PEI. Quest'ultimo è redatto congiuntamente dagli operatori delle Asl, dal personale scolastico preposto e dalla famiglia dell'alunno. All'interno del PEI vengono indicate le attività integrative e di sostegno, particolari criteri didattici utilizzabili in alcune discipline, l'uso di ausili specifici anche tecnologicamente avanzati e la possibilità di prove equipollenti e di tempi più lunghi per effettuare prove scritte ed esami. Non si tratta solamente di un documento didattico ma di un “progetto di vita” (Nocera, 2013: 92) che accompagna l'alunno nel suo intero percorso scolastico, con le dovute modifiche del caso. Inoltre, la legge assegna agli alunni disabili il diritto ad avere un insegnante di sostegno, quest'ultimo, come evidenzia Nocera è l'argomento più dibattuto dall'opinione pubblica “poiché si ritiene (erroneamente) che il sostegno sia l'unica, o quasi, risorsa in grado di soddisfare il diritto allo studio degli alunni con disabilità” (2013: 93) mentre, come abbiamo visto, il PEI riporta al suo interno differenti tipi di interventi possibili, non solo riconducibili al sostegno.