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NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE

J) Alunni in itinere

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nonché i genitori, al tutore o chi ne esercita la patria potestà, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali durante il tragitto casa-scuola e viceversa, per il tempo necessario a - compiere il tragitto anche effettuato a mezzo del pedibus e bicibus, prima e dopo l'orario delle lezioni scolastiche. La presente estensione di garanzia non vale nel caso in cui la Responsabilità Civile sia ascrivibile a quanto disciplinato dal Codice delle Assicurazioni Private adottato con D.Lgs. n. 209 del 7.9.2005 e successive modifiche ed integrazioni relativamente all’Assicurazione obbligatoria RCA di tutti i mezzi a motore; al contrario si intende estesa alla Responsabilità Civile in cui incorra l’Assicurato per l’uso di biciclette o altri mezzi non assoggettati agli obblighi assicurativi sanciti dal Codice delle Assicurazioni Private adottato con D.Lgs. n. 209 del 7.9.2005 e successive modifiche ed integrazioni relativamente all’Assicurazione obbligatoria RCA di tutti i mezzi a motore, anche per le persone che rispondano per l’Assicurato, a patto che la responsabilità sia stata accertata.

Art. 57 - Lavori e attività svolte al di fuori dell’ambito dell’Istituto Scolastico

In caso di attività e/o lavori svolti al di fuori dell’ambito dell’Istituto Scolastico Contraente valgono anche le norme che seguono.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per:

a) danni di cui all'art. 56 lett. G) con le limitazioni ivi indicate;

b) danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute;

c) danni ai locali di terzi nei quali si svolgono i lavori e/o le attività;

d) danni alle cose di terzi trovantesi nei locali stessi;

e) danni alle cose di terzi trovantesi nello stretto ambito di esecuzione dei lavori e/o attività, quando questi si svolgano all'aperto.

In merito ai danni di cui ai precedente punti valgono i limiti di risarcimenti indicati nella “Tabella 2”.

L'assicurazione non è operante invece per i danni:

a) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, o qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione, conduzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;

b) a condutture ed impianti sotterranei; quelli a fabbricati ed a cose in genere dovuti a demolizione nonché a cedimento, franamento, assestamento e vibrazioni del terreno;

c) derivanti da errori od oscillazioni di tensione o di pressione.

Art. 58 - Personale temporaneo

Nel caso in cui il Contraente si avvalga di personale temporaneo regolarmente acquisito in base alle norme di legge, la garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante al Contraente per fatto di detto personale temporaneo, nonché per la responsabilità civile di quest'ultimo mentre svolge attività per conto del Contraente.

Inoltre, detto personale, è considerato terzo per morte o lesioni personali, sempreché non sia operante la garanzia R.C.O. di cui al punto B) dell'art. 51 - Oggetto dell'assicurazione.

Art. 59 - Validità territoriale

L’assicurazione vale L’assicurazione vale per i danni o eventi che si verifichino in tutto il Mondo.

Per danni avvenuti in Paesi extra europei ed extra bacino del Mediterraneo, nel caso in cui l’azione civile del danneggiato non sia promossa davanti all'Autorità Giudiziaria Italiana, la garanzia di R.C.T. è prestata con i limiti previsti nella “Tabella 2”.

Art. 60 - Dipendenti non INAIL

I dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione all'INAIL sono considerati terzi nei confronti di tutti gli Assicurati previsti nella presente sezione, limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime (come definite dall'art. 583 Codice Penale).

Art. 61 - Pluralità di assicurati

La garanzia viene prestata entro i limiti ed i massimali convenuti nella presente sezione per sinistro, il quale resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di responsabilità di più di uno degli Assicurati.

Tuttavia il massimale verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della responsabilità civile del Contraente/Assicurato ed in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura della responsabilità civile degli altri Assicurati.

Art. 62 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende mai i danni:

da furto;

derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;

da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;

da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;

a cose che il Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate, salvo quando diversamente disposto;

di cui il Contraente debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis, e 1786 c.c.;

a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi trasportate, salvo quanto diversamente disposto;

conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi o di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;

da guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;

dall’emissione di onde e campi elettromagnetici (EMF);

cagionati alle persone trasportate su veicolo - per il quale non sia consentito il trasporto di persone - che risulti o di proprietà dell'Assicurato o allo stesso in consegna, custodia, uso;

cagionati da merci prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto indicato all'art.56 lett. F;

da responsabilità volontariamente assunte e non derivanti direttamente dalla legge;

cagionati a terzi in conseguenza della distribuzione o dell'utilizzazione del sangue o dei suoi preparati o derivati.

Art. 63 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure al broker o alla Società, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (Art.1913 c.c.).

La denuncia dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo hanno determinato. Agli effetti dell'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, il Contraente/Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della legge infortuni.

L'inadempienza di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 c.c.).

La denuncia può essere effettuata anche via fax, via Internet o via posta elettronica.

Art. 64 - gestione delle vertenze di danno - Spese Legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorre, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l'Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e fermi restando i limiti indicati al comma precedente.

La Società non risponde, in ogni caso, di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, la Società, su richiesta dell'Assicurato, e ferma ogni altra condizione della presente sezione, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

TABELLA 2

Somme assicurate e limiti di risarcimento della sezione RESPONSABILITA’ CIVILE

GARANZIA SOMMA ASSICURATA SCOPERTO/

FRANCHIGIA

RCT € 10.000.000,00 per sx

ILLIMITATO per anno no

RCO € 10.000.000,00 per sx

ILLIMITATO per anno 6% su danno biologico Massimale aggregato in caso di sx che

coinvolga sia la Rct che la Rco € 20.000.000,00 no

Danni da incendio massimo risarcimento sx/anno

€ 5.000.000,00 scop 10% min € 1.000,00 max € 10.000,00 Sospensione / Interruzione attività massimo risarcimento sx/anno

€ 5.000.000,00 scop 10% min € 1.000,00 max € 5.000,00

Scambi Culturali massimo risarcimento sx/anno €

5.000.000,00 franchigia € 150,00 per danni a cose

Danni a veicoli massimale assicurato per RCT franchigia € 100,00

per veicolo danneggiato

Committenza auto massimale assicurato per RCT franchigia € 250,00 per sx

Cose di allievi in consegna / custodia limite indennizzo per sx € 1.000,00

limite indennizzo per anno € 5.000,00 € 150,00 Lavori / Attività svolte al di fuori

dell’Istituto massimale assicurato per RCT

con i seguenti sottolimiti:

a) danni a veicoli massimo risarcimento sx/anno

€ 50.000,00

franchigia € 100,00 per veicolo danneggiato

b) danni da incendio massimo risarcimento sx/anno

€ 5.000.000,00 scop 10% min € 1.000,00 max € 10.000,00 c-d-e) danni a locali di terzi e cose contenute massimale assicurato per Rct scop 10% min € 100,00 max € 2.500,00 Legenda:

sx = sinistro

scop = scoperto percentuale (da applicarsi sull’importo del danno) min = franchigia minima applicabile per la singola garanzia max = franchigia massima applicabile per la singola garanzia

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