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Amministrazione frumentaria

Nel documento Fatti di ieri e problemi d'oggi (pagine 179-200)

Allorché non bastava il grano sponta-neamente denunciato dai produttori, per la formazione delle provviste annuali, si procedeva alla requisizione per mezzo dei veus portants o commissarii ; cioè un rappresentante della città andava in giro con scorte e mazzieri ; più tardi per evi-tare la spesa ingente ed inutile di tale scorta, se ne abolì l'uso, e furono in-viati — nei casi di necessità accertata dal Consiglio — i rappresentanti della città con la diaria di sole tre lire Con-tro gli abusi di tali funzionari che erano soliti portare via quasi tutto il grano ai produttori, gli Stamenti chiesero ed ot-tennero che_in tali requisizioni si lasciasse ai lavoratori il frumento necessario pei: i loro bisogni e per la semina.2' Il prezzo del grano veniva fissato alla fine d'agosto

})Arch. Comunale, voi. XVII, fol. 285 (25 no-vembre 1585); riguardo al prezzo da pagare, cfr.

D E X A R T , Capitula, tit. V I I , libr. V I L I , cap. X V I :

« Forments dels obligats à l'afor se paguen al just preu ».

2) D E X A R T , Capitula, tit. V I L I , libr. V , cap. V :

« Afor de forments sia observat ». Cfr. anche Sta-tuti dei Comune di Chieri, già citati.

o ai primi di settembre, dal luogote-nente generale in apparenza, in realtà invece dall'apposita commissione compo-sta di persone d'esperienza, cultura e retta coscienza, disinteressate, che dove-vano esaminare la condizione della pro-duzione frumentaria della regione e ri-ferirne, confermando con giuramento.

I motivi addotti dal Governo per giu-stificare la necessaria tassazione del grano, sono ampiamente esposti nelle fonti : an-zitutto vi è quello di « impedire la corsa sfrenata all'aumento dei prezzi, per opera di disonesti speculatori, esercitando un diritto che spetta al re ed ai suoi luogo-tenenti in suo nome; si deve tener di mira il bene dello Stato, dell'agricoltura, del popolo, ed in ogni modo, non calmie-rare il grano a prezzo inferiore a quello avutosi nella piazza fino a quel giorno ». Perchè tali norme venissero scrupolosa-mente osservate, ogni anno, nel giorno della discussione, prima d'iniziare i la-vori, il notaio che doveva assistere all'af-fioro doveva leggere i motivi suddetti.

Al prezzo fissato dal Viceré o dalla città, unico prezzo che avesse presunzione

' ) D E X A R T , Capitula, tit. V I I , Iibr. V I L I , cap. V I L I :

di giustizia, si dovevano attenere tutti, anche coloro che, come i funzionari del Sant'Ufficio, fossero esenti da giurisdizione temporale: sulle controversie nascenti da requisizioni fatte in caso di bisogno, presso di loro, decideva esclusivamente il prin-cipe. Tale apparente anomalia giurisdi-zionale è ben compresa dai legislatori spagnuoli, i quali però si affrettano a di-chiarare che il contravventore alle leggi cade in peccato mortale e che ha inoltre l'obbligo giuridico di restituire quanto abbia indebitamente trattenuto; che la legge del principe obbliga e vincola come la legge divina, sempre quando non tratti di materia spirituale o sia contraria ai Sacri Canoni.

Affinchè poi gli speculatori non potes-sero ancora frodare nel prezzo del grano, era severamente proibito scambiare grano con altre derrate, generi o bestiame, dandi cioè al genere da permutarsi valore mag-giore dell'effettivo, per far salire il prezzo

D E V I C O , Leyes, tit. I V , cap. I I ; Pregoni, 5 , 7 7

(l.° marzo l6S3): « Ordine ai negozianti di vendere il grano a soldi 33 lo starello e non a prezzo mag-giore » e Pregoni, 10, 24 (21 luglio 1680).

- ) D E X A R T , Capitala, lib. Vili, tit. V, cap. X V I I I : «Vino se venia al preu taxat » e Pregoni, 11, 37

(27 giugno 1681): « S i ordina alle panattare di pren-dere il grano dai magazzeni di Cagliari al prezzo di Lire 4 lo starello ».

del grano e dei generi tassati oltre quello che la tassa permetteva : perciò il prezzo del genere da mutuarsi col grano doveva essere fissato in base al prezzo corrente nell'anno, o secondo il parere di due per-sone neutrali, nominate dal giudice.

Era proibito vendere a fede ed a tempo, ad un prezzo maggiore di quello che va-lessero i generi nel contado, stabilendo così tale contratto come illecito; era inol-tre proibito antecipare danari per acqui-stare a basso prezzo generi destinati ad essere rivenduti ; a tali contratti non po-teva intervenire alcun ufficiale pubblico.2)

Altro rimedio contro i rialzi eccessivi dei prezzi era quello del divieto di acca-parramento, 3) per cui, riconosciuta la scar-sezza di grano provocata dagli specula-tori, era prescritto « que ningu ose aga-bellar, ni tener magazen dellas mas de Io que habran menester para provision de su casa, para sembrar un aiio, si fueren labradores ». Tale disposizione non col-piva che gli incettatori, perchè non erano

?) D e V I C O , Leves, tit. Vi, eap. V . 1 contadini che volevano pagare i debiti in grano, dovevano calco-larlo a prezzo di calmiere. Arch. Stato, Pregoni, 2, 8 (10 ottobre 1641) e 12, l52 (24 luglio 1683).

D E V I C O , Leyes, tit. X X X I 1 1 , cap. 1 1 .

3) DE Vico, Leyes, tit. XXXIII, cap. VI : « Trigo y legumbres no se agabellen ».

considerati accaparratori coloro che tene-vano grano per far pane, pasta, biscotto per la provvista della città, chi avesse comprato trate dal patrimonio reale per imbarcare grano e coloro che ne tenes-sero in serbo per darlo a semina.

Però, poiché la disonestà degli ufficiali regi formava ed aiutava un nuovo genere d'accaparramento e di speculazione, col proibire prima l'acquisto dei grani da parte dei privati, concedendo poi ai favo-riti d'acquistare da chi ne possedesse, a basso prezzo, si vietava severamente tale speculazione, ricordando che le esporta-zioni dovevano farsi nella solita forma. Per i generi di prima necessità si prescri-veva fossero venduti al prezzo di costo.

Infine si stabilì che un funzionario vi-gilasse affinchè sul mercato del grano non si formassero monopoli dannosi all'annona od al commercio, e per non provocar^ un'alterazione nel prezzo del grano, che sarebbe stata a danno del popolo, si finì per stabilire di non comprare sul mercato '»De V I C O , Leyes, tit. X X X I I I , cap. V I I : « N o se hagan prohybiciones ni den licencias, paraque per- sonas particulares compren trigos, ni otros provi- siones ».

2i D E V I C O , Leyes, tit. X X X I I I , cap. V I L I : « Cueros y pieles se den à los gapateros al mismo precio que se huvieren comprado ».

il grano necessario all'insierro, ma di prov-vedersene direttamente dalle campagne. ')

Una disposizione caratteristica, fra le altre, e degna di essere notata, come se-gno di grande progresso, era quella che stabiliva che fossero esenti da tasse i grani ed i legumi di produzione locale, ordi-nando che le tasse si aboliscano se vi sono e non si applichino se mancano. La motivazione di tale norma è, come al so-lito, contenuta nella norma stessa: «per-chè i cittadini del Regno godano del be-neficio del loro lavoro e che siano asso-lutamente padroni dei loro grani, nella porzione che si potrà permettere loro d'esportare dal Regno». Si mirava così a favorire la produzione locale, tassando fortemente l'importazione. L'effetto ultimo di tale libertà era quindi di mantenere basso e costante il prezzo del pane, stret-tamente collegato con quello del grano.

L) S A N N A - L E C C A , Editti, tit. X I I I , orditi. V, cap. I I I .

2| li mantenere tale rapporto, fu cura costante di tutti i Governi: Arch. Comunale di Modena, 1284, Reg. antiq. pag. 387. Il prezzo del pane do-veva corrispondere a quello del grano secondo una scala proporzionale; in genere i regolamenti comu-nali davano norme sul peso del pane. Nei regolamenti di Carlo IX di Francia (4 febbraio 1567), il prezzo del pane superava di un terzo circa quello de! grano.

Sugli effetti del dazio sul grano e sugli effetti di esso, cfr. P R A T O , Giacomo Giovannetti ed il prote-zionismo agrario, ecc. », pag. 18, 33 e segg.

Ma oltre che al grano, la cura del Go-verno si rivolse a provvedere che sempre fosse evitato il rialzo dei prezzi. A tal uopo si pensò all'abolizione delle botteghe portatili che esponevano nei mercati dei paesi merci e derrate, perchè i rivendi-tori non si accontentavano di modesti guadagni, ma volevano più che abbon-dantemente compensati i loro rischi e di-sagi, rialzando i prezzi a danno dei con-tadini, i quali, necessitando dei vari ge-neri, nè trovando conveniente trasportare i loro pochi prodotti in città, dove sareb-bero stati fortemente tassati, preferivano barattarli con le merci dei negozianti gi-rovaghi, perchè non se ne sarebbero po-tuti fornire altrimenti. La proibizione delle botteghe portatili colpiva dunque un inu-tile intermediario, che per speculazione faceva rialzare i prezzi, ma mirava ancfie ad accostare produttore e consumatore,

]) Carta Reale, 29 novembre 1686. Don Nicolò Pignatelli Aragon, duca di Monteleone, il 3 luglio 1687, comunicava alla Giunta Patrimoniale la proi-bizione del commercio fatto con botteghe portatili. Ma il 21 novembre dello stesso anno la Giunta Pa-trimoniale presentava al Viceré un memoriale nel quale esponeva il danno che tale disposizione avrebbe recato allo Stato ed al pubblico, rendendo difficile l'importazione dei generi dalla campagna e danneg-giando cosi un'industria lucrosa per molti.

motivo questo per cui pare che la proibi-zione ricordata non fosse ben accolta dai Sardi.

Altri provvedimenti che miravano alla lealtà delle contrattazioni, erano presi circa i sensali, i quali dovevano esseu nominati dai consoli, esser muniti di patenti, dove-vano registrare le loro operazioni e non potevano essere associati con mem-bri delle corporazioni.2)

Conclusione.

Riassumendo brevemente i risultati delle precedenti ricerche, potremo dunque con-cludere che la Sardegna, sotto la domina-zione spagnuola, pur essendo parte di un regno più vasto, fu però una regione che potè avere un'economia locale autonoma per le sue condizioni naturali e storiche, cioè d'isolamento e soggezione politica.

:> Breve del porto di Cagliari, cap. XXXIX. Ca-pitolo dei sensali. Il sensale doveva giurare di adem-pire scrupolosamente al sue ufficio; dichiarare le magagne, la vera qualità, il giusto prezzo delle cose, le contrattazioni fatte ai forestieri. San.NA-Lecca, Editti, tit. XV, ordin. VII.

2) Capitolare dei vinai di Pisa, r. 46, pag. u 3 l . E vietato ai vinai di far società con i sensali. Sta-tuto del gremio dei Pescatori, cap. X X X V l i .

Taie economia ci si presenta con uno svol-gimento tutto proprio e singolarissimo, leggermente modificato talvolta dalle varie tendenze economiche che si svilupparono e che prepotentemente si imposero negli altri Stati. In essa infatti vediamo domi-nare, senza alcuna interruzione dal pe-riodo dell'occupazione di Roma, che con la sua legislazione ne segna le origini, fino all'epoca dell'occupazione Piemon-tese, il sistema protezionista, rigidissimo ed uniforme. La forma che esso prese, non fu quella di un insieme sistematico di norme finanziarie, ma quella di una farraginosa congerie di disposizioni occa-sionali, sorte ed applicate volta a volta, continuamente abrogate, ripristinate e ri-confermate, che rispecchiano chiaramente la gelosa tutela esercitata dal Governo spa-gnuolo per i propri privilegi, che danno loro carattere spiccatamente politico^ e che rivelano, volta a volta come l'origine del sistema protezionista si debba ricer-care nel movente soltanto politico, e non economico e fiscale nel concetto oppor-tunistico cioè di ingraziarsi il più pos-sibile le popolazioni soggette, con appa-renti benefici, e garantire una larga serie di privilegi agli Spagnuoli, manifestate con molte e notevoli eccezioni.

Le norme e le imposizioni che il Go-verno spagnuolo applicò alla Sardegna, lasciando che il sistema pretezionista si sviluppasse e formasse le tanto dannose barriere fra paese e paese ci presentano — fenomeno nuovo ed interessante — con-temporaneamente il carattere economico, col proteggere lo sviluppo dell'industria locale; il carattere fiscale, col procac-ciare forti somme alle casse reali ; il ca-rattere politico, col mantenere la supre-mazia politica dei dominatori, escludendo con trattamento di sfavore, quei popoli di cui si poteva temere la concorrenza e l'influsso.*) Ma l'imposizione di tali si-stemi non era facilmente tollerata dai po-poli, i quali talora esprimevano il loro malcontento con ribellioni e guerre ai dominatori, talora, invece, in modo più pacifico, spinti inconsciamente dalle ine-luttabili tendenze dei tempi, chiedevano che le leggi economiche avessero libero sviluppo, con la soppressione di ogni bar-riera artificiale al commercio. "-)

II sistema protezionista però, malgrado J) Per la concezione fiscale dei dazi nel M. E. cfr.

P R A T O , Dogane interne, pag. 4-5.

S| Per fenomeno simile, verificatosi contempora-neamente in altri Stati, cfr. P R A T O , Dogane in-terne, pag. 3.

i suoi difetti e le sue illogicità, ebbe un gran merito ; quello cioè di favorire e mettere in luce lo svolgersi e lo svilup-parsi di alcuni fatti economici e politici di capitale importanza, che ancor oggi sembrano quasi un trionfo della classe proletaria : alludiamo al ripetersi di quei fenomeni identici economicamente, in con-dizioni simili, il cui studio, integrato dalla conoscenza degli effetti prodotti, può es-sere di indiscutibile aiuto alla scienza eco-nomica.

') Nel M. E. infatti abbiamo già le corporazioni artigiane, i primi germi della socializzazione dei mezzi di produzione, le costituzioni di consigli d'ope-rai, ecc.

APPENDICE.

Capitulos de los Hortelanes, confirma- dos en 3o abril 1712.

CAP. XI. Item que ningún verduler o

vendedor de hortalicia pierda el rèspecto o trate mal a los hortelanos, hijos o mossos de estos quando les llevan la hortalicia o vender o tomar la tornadura o dar cuentas pena de medio escudo cada vez, que se les prueve y otra mayor a arbitrio del Iuez. I por lo mismo ios hortelanes, hijos y mossos de aquellos, 110 traten mal de palabras ny obras a tos verduleres y en caso de tener controversia entre ellos, deven dar cuenta a los mayorales o a algunos de ellos, sin que en manera al-guna se puedan resistir los verduleros en

11 Manoscritto inedito « Statuto del gremio degli ortolani». Originale del 3o aprile 1721, e Copia fatta in Cagliari nel 1764. esistente nella Biblioteca Uni-versitaria di Cagliari. « Bibl. Orrù ».

I primitivi statuti furono approvati dall'adunanza degli ortolani e verdurieri, tenutasi il 5 marzo 1426, sotto la protezione di N. S. del Porto e di Sant'Isi-doro.

tomar la hortaiicia que los hortelanes las llevaran o embiaran para vender bayo la mesma pena y en caso que el reparo del verduler sea por ser la hortaiicia cara, y el hortelan ñola quiera recebir, er ver-dulero admitirá la hortaiicia y recurrirá a los mayorales, para que lo remedien.

C A P . XIII. Item que ninguno ose ni pre-suma tomar puesto de verduler, mien-tras no ajustasse prnro con los mayo-rales la Almonia o sea limosna á que ha da contribuir a la Capilla conforme al puesto que poudrá bajo pena de cinco libras, y perder el puesto y que los hor-telanes siempre sean mandados da los mayorales no llevar o donar hortaiicia a tal o tales Verduleros, tengan obligación de obedescer bajo la misma pena de sinco libras divididora como arriba se ha dicho.

CAP. XIV. Item los Verduleros o

ven-dedores de hortaiicia que no sean de los que tienen puesto señalado paguen á la Capilla la limosna á rason de dies y seis sveldos, y quatro callareses cada un año.

CAP. XVI. Item que ninguno verdulero

o vendedor de Hortaiicia aumente el pre-cio que havrá puesto y señalado el Dueño

de la hortalicia, pena de de dos escudos cada vez, que se le prueve, y reincidiendo hasta tres vezes, á mas de la segda pena, sea el tal Verdulero privado del officio i 11 perpectuu.

C A P . XVII. Item por quanto dedar los Hortelanes lissencia a los verduleros de vender la hortalicia al precio que podran despues de haverla señalada cara, se puede seguir el daño que el Pueblo no goze del beneficio de la rebaia, que vul-garmente devian avehar, y al dueño de

la hortalia le dan cuenta de haverse ven-dido a menor precio, ordenam y mandam que los dichos verduleros no puedan usar de dicha lissencia pena de dos escudos si que la rebaja se haya en publico y se-ñalada en la ropa o hortalicia; para que en esta forma redunde en beneficio del Pueblo y de los que compraran.

C A P . XXIX. Item que ningún hortelan pueda hazer estime de huertas pena de sinco libras, y que los estimes se devan hazer por los estimadores nombrados pol-la capilpol-la y no por combidados, y en caso que les partes no se advenienen al estime hecho por los estimadores, podran hazer nuevo estime con otros hortelanes á

sa-tisfacion de las partes, sin entras el primer estime sea hecho por los dichos estima-dores y dada la rellacion al secretario del Gremio.

CAP. xxx. Item por quanto sobre tomar

las ondas quando llueve suele haver con-fussiones y es justo evitarlas; ordenamos y mandamos que ningún hortelan o dueño de possecion o huerta, pueda atraversar el camino para recogere la onda hasta su possecion o huerta, pena de dies escu-dos divididora como ya se ha dicho, y la ter-cera parte al que hará la instancia ; y que solamente pueda tener el hortelan o dueño de la possecion la cora abiertas; de forma que pueda entrar la agua sin empero im-pedir el curzo de las ondas, a tal en essa forma participar todos los que tienen pos-seciones, sin que alguno goze exempeion por dejar de incurrir en las dichas penas, ny los mayorales las puedan perdonar, dissimular, ny dispenzar pena de quatro escudos, divididoras como se ha dicho.

B I B L I O G R A F Í A .

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Capitulos de los Hortelanos (manoscritto inedito) nella Biblioteca Universitaria di Cagliari. Ms. Bi-blioteca Orrù.

I N D I C E .

Pag.

P R E F A Z I O N E . V

I. L e vicende storiche della c a r t a - m o n e t a nella

S a r d e g n a S a b a u d a 1

Introduzione della cartamoneta in Sardegna. -La prima fase: l'emissione. - -La seconda f a s e : provvedimenti del Governo per aumentare il va-lore dei biglietti di credito. - La terza fase: il fallimento dell'esperimento ed i piani d'estinzione degli Stamenti. - Giuseppe Cossu ed i suoi « Pen-sieri sulla moneta papiracea ».

I L C o m u n i s m o e cooperativismo a g r a r i o in S a r -d e g n a nei secoli X V I I e X V I l i . . . . 62

Posizione del problema. - Origine dell'istituto (Le cause: lo sfruttamento feudale; la lotta di classe. - Gli elementi: la collettività delle terre; il la-voro servile; il padre censore; il formento d'in-sierro). - Vita dell'istituto. - Ingerenza statale e decadenza dei Monti.

III. L a politica annonaria del G o v e r n o

spa-gnuolo in S a r d e g n a 92

La funzione economica della città. - L a produzione. Luoghi di vendita. Pesi e misure. G a -ranzie sulle merci. - Libertà di vendita. - Com-mercio comunale. - Amministrazione frumentaria. - Conclusione.

A P P E N D I C E 1 6 0

* P B E Z Z O D E L P R E S E N T E V O L U M E : Q r m t t r o H , i r e .

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BIBLIOTECA DI SCIENZE ECONOMICI X Q u a t t r o L i r e IL VOLUME.

VOLUMI PUBBLICATI:

1. Il problema della finanza post-bellica, dì

2. La terra ai contadini o la terra agli Impiegati?, i

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