• Non ci sono risultati.

3° L’ammissione nel monastero sui iuris e il noviziato

Can. 448

Perché qualcuno sia ammesso in un monastero sui iuris si richiede che sia mosso da retta intenzione (cf CIC83, c.597 §1), sia idoneo a condurre la vita monastica e non sia trattenuto da alcun impedimento stabilito dal diritto.

Can. 449

(cf CIC83, c.597 §2) Prima di essere ammesso al noviziato, il candidato deve vivere nel monastero per uno spazio di tempo determinato dal tipico, sotto la cura speciale di un membro sperimentato.

Can. 450

(cf CIC83, c.643 §1) Ferme restando le prescrizioni del tipico che esigano di più, non possono essere ammessi validamente al noviziato:

1° gli acattolici;

2° coloro che sono puniti da pena canonica eccetto le pene di cui nel can. 1426, §1;

3° coloro su cui pende una grave pena per un delitto del quale sono legittimamente accusati;

4° coloro che non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di età, a meno che non si tratti di un monastero nel quale vi sia la professione temporanea, nel qual caso è sufficiente l’età di diciassette anni;

5° coloro che entrano nel monastero indotti da violenza, da timore grave oppure da dolo, o coloro che il Superiore riceve indotto allo stesso modo;

6° i coniugi mentre dura il matrimonio;

7° coloro che sono legati dal vincolo della professione religiosa o da altro vincolo sacro in un istituto di vita consacrata, a meno che non si tratti di un passaggio legittimo.

Can. 451

Nessuno può essere lecitamente ammesso al noviziato di un monastero di un’altra Chiesa sui iuris senza la licenza della Sede Apostolica, a meno che non si tratti di un candidato che è stato destinato a un monastero dipendente, di cui nel can. 432, della propria Chiesa.

Can. 452

(cf CIC83, c.644) §1. I chierici ascritti a un’eparchia non possono essere ammessi lecitamente al noviziato se non dopo che sia stato consultato il loro Vescovo eparchiale; né possono essere ammessi lecitamente se il Vescovo eparchiale è contrario perché la loro partenza produce un grave danno alle anime che non può assolutamente essere evitato diversamente, oppure se si tratta di coloro che, essendo destinati ai sacri ordini nel monastero, ne sono trattenuti da qualche impedimento stabilito dal diritto.

§2. Non possono neppure essere ammessi lecitamente nel monastero i genitori la cui opera è necessaria per nutrire ed educare i figli, oppure quei figli che devono provvedere al padre o alla madre, al nonno o alla nonna che si trovano in grave necessità, a meno che il monastero non abbia provveduto diversamente alla cosa.

Can. 453

(# CIC83, c.641) §1. Compete al Superiore del monastero sui iuris ammettere al noviziato dopo aver consultato il suo consiglio.

§2. Al Superiore stesso deve constare, usando i mezzi opportuni, della idoneità e della piena libertà del candidato nella scelta dello stato monastico.

(cf CIC83, c.645 §3) §3. A riguardo dei documenti che i candidati devono presentare e circa le varie testimonianze che devono essere raccolte a proposito della loro buona condotta e dell’idoneità, si osservino le prescrizioni del tipico.

Can. 454

Nel tipico devono essere definite le norme sulla dote, da apportare dai candidati e da amministrare sotto la speciale vigilanza del Gerarca del luogo, come pure circa la restituzione integrale della dote, ma senza i frutti maturati, a colui che, per qualsiasi ragione, si separa dal monastero.

Can. 455

Il noviziato inizia con la vestizione dell’abito monastico o in un altro modo stabilito nel tipico.

Can. 456

§1. Il monastero sui iuris può avere i propri novizi, che vengono iniziati alla vita monastica nello stesso monastero guidati da un membro idoneo.

(cf CIC83, c.647 §2) §2. Il noviziato, perché sia valido, dev’essere trascorso nello stesso monastero sui iuris oppure, per decisione del Superiore dopo aver consultato il suo consiglio, in un altro monastero sui iuris della stessa confederazione.

§3. Se però qualche monastero sui iuris, sia confederato sia non confederato, non può adempiere le prescrizioni circa la formazione dei novizi, il Superiore ha l’obbligo di mandare i novizi in un altro monastero nel quale le stesse prescrizioni siano religiosamente osservate.

Can. 457

(cf CIC83, c.648 §1) §1. Il noviziato, perché sia valido, dev’essere trascorso per un triennio intero e continuo; però, nei monasteri in cui la professione temporanea precede la professione perpetua, è sufficiente un solo anno di noviziato.

(CIC83, c.649 §1) §2. In ciascun anno di noviziato un’assenza, sia continua sia interrotta, più breve di tre mesi non tocca la validità; ma il tempo mancante, se supera i quindici giorni, dev’essere supplito.

(# CIC83, c.648 §3) §3. Il noviziato non sia esteso oltre i tre anni, fermo restando il can.

461, §2.

Can. 458

(# CIC83, c.648 §3) §1. Alla formazione dei novizi sia preposto come maestro, a norma del tipico, un membro che si distingua per prudenza, carità, pietà, scienza e osservanza della vita monastica e che sia professo almeno da dieci anni.

§2. I diritti e i doveri di questo maestro, specialmente per quanto riguarda il modo della formazione dei novizi e le relazioni verso la Sinassi e il Superiore del monastero, siano determinati nel tipico.

Can. 459

§1. Durante il tempo di noviziato bisogna adoperarsi continuamente affinché, sotto la guida del maestro, l’animo del novizio sia formato con lo studio del tipico, in pie meditazioni e in preghiera assidua, nell’apprendere le esigenze dei voti e delle virtù, in esercitazioni adatte a estirpare i vizi, a padroneggiare le passioni, ad acquistare le virtù.

§2. Nel tempo del noviziato i novizi non siano destinati alle opere esterne del monastero (cf CIC83, c.652 §5) e non si occupino appositamente allo studio della letteratura, delle scienze o delle arti.

Can. 460

Il novizio non può validamente rinunciare in qualsiasi modo ai suoi beni oppure sottoporli a obbligazioni, fermo restando il can. 467, §1.

Can. 461

(CIC83, c.653 §1) §1. Il novizio può abbandonare liberamente il monastero sui iuris oppure essere dimesso per giusta causa dal Superiore o dalla Sinassi secondo il tipico.

§2. Terminato il noviziato, se il novizio è giudicato idoneo, sia ammesso alla professione, altrimenti sia dimesso; ma se rimane un dubbio sulla sua idoneità, il tempo di noviziato può essere prorogato, a norma del tipico, non però oltre un anno.