Can. 328
(cf CIC83, c.232) E’ diritto e dovere proprio della Chiesa formare i chierici e gli altri suoi ministri; questo dovere si esercita in modo singolare e più intenso nell’erezione e nel governo dei seminari.
Can. 329
(cf CIC83, c.233 §1) §1. L’opera di promozione delle vocazioni, specialmente per i ministeri sacri, appartiene all’intera comunità cristiana, la quale per la sua corresponsabilità dev’essere sollecita alle necessità del ministero della Chiesa universale:
1° abbiano cura i genitori, i maestri e gli altri primi educatori della vita cristiana, animando le famiglie e le scuole con spirito evangelico, che i fanciulli e i giovani possano ascoltare liberamente e rispondere volentieri al Signore che li chiama per mezzo dello Spirito Santo;
2° i chierici e anzitutto i parroci si impegnino a discernere e incoraggiare le vocazioni sia negli adolescenti sia negli altri, anche di età più avanzata;
3° spetta in primo luogo al Vescovo eparchiale incitare il suo gregge, unendo le forze con gli altri Gerarchi, per promuovere le vocazioni e coordinare le iniziative.
§2. Si provveda per diritto particolare affinché siano istituite in tutte le Chiese delle opere sia regionali sia, per quanto è possibile, eparchiali per promuovere le vocazioni;
queste opere devono essere aperte alle necessità della Chiesa universale, specialmente missionarie.
Can. 330
(cf CIC83, c.242 §1) §1. Spetta al Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale o al Consiglio dei Gerarchi emanare un piano di formazione dei chierici nel quale si deve spiegare più dettagliatamente il diritto comune per i seminari situati entro i confini del territorio della propria Chiesa; in tutti gli altri casi invece tocca al Vescovo eparchiale preparare un simile piano, proprio della sua eparchia, fermo restando il can. 150, §3;
spetta a queste stesse autorità anche modificare questo piano.
§2. Il piano di formazione dei chierici, anche mediante convenzioni, può essere comune a un’intera regione o nazione, anzi anche alle altre chiese sui iuris, con l’avvertenza però che l’indole dei riti non ne scapiti.
(cf CIC83, c.243) §3. Il piano di formazione dei chierici, osservando fedelmente il diritto comune e tenuta presente la tradizione della propria Chiesa sui iuris, deve comprendere fra l’altro norme più speciali riguardo alla formazione personale, spirituale, dottrinale e pastorale degli alunni, come pure le singole discipline da insegnare e inoltre il regolamento dei corsi e degli esami.
Art. I: l’erezione e il governo dei Seminari
Can. 331
(# CIC83, c.234) §1. Nel seminario minore si formano anzitutto coloro che sembrano presentare indizi di vocazione ai ministeri sacri, per poterla discernere con più facilità e chiarezza e coltivarla con dedizione; a norma del diritto particolare possono essere formati anche coloro che, sebbene non sembrino chiamati allo stato clericale, possono essere formati a esercitare alcuni ministeri o delle opere di apostolato. Gli altri istituti poi che, secondo i propri statuti, servono agli stessi fini, anche se differiscono di nome, sono equiparati al seminario minore.
(cf CIC83, c.237 .241) §2. Nel seminario maggiore viene coltivata, provata e confermata più intensamente la vocazione di coloro che, da segni sicuri, sono già stimati idonei ad assumere stabilmente i sacri ministeri.
Can. 332
(cf CIC83, c.234) §1. Il seminario minore sia eretto in ogni eparchia, se lo richiede il bene della Chiesa e se lo permettono le forze e le risorse.
§2. Si deve erigere un seminario maggiore che serva o a un’eparchia molto ampia oppure, se non a un’intera Chiesa sui iuris, almeno a diverse eparchie della stessa Chiesa sui iuris, facendo oppurtune convenzioni, anzi anche a diverse Chiese sui iuris che hanno un’eparchia nella stessa regione o nazione, in modo che, sia per il conveniente numero di alunni, sia per la relativa abbondanza di moderatori e di professori debitamente qualificati, come pure per la sufficienza di mezzi per il congiungersi delle forze migliori, si provveda a una formazione per nulla manchevole.
Can. 333
Anche se è desiderabile che agli alunni di una Chiesa sui iuris sia riservato un seminario, prima di tutto minore, tuttavia per speciali circostanze possono essere ammessi nello stesso seminario alunni anche di altre Chiese sui iuris.
Can. 334
(cf CIC83, c.237) §1. Il seminario per la propria eparchia è eretto dal Vescovo eparchiale; il seminario comune a diverse eparchie è eretto dai Vescovi eparchiali delle stesse eparchie, o dall’autorità superiore, col consenso però del Consiglio dei Gerarchi se si tratta del Metropolita della Chiesa metropolitana sui iuris ; oppure col consenso del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, se si tratta del Patriarca.
§2. I Vescovi eparchiali, per i cui sudditi è stato eretto un seminario comune, non possono erigere validamente un altro seminario senza il consenso dell’autorità che ha eretto il seminario comune, oppure, se si tratta di un seminario eretto dagli stessi Vescovi eparchiali, senza l’unanime consenso delle parti che si sono accordate o senza il consenso dell’autorità superiore.
Can. 335
(= CIC83, c.238) §1. Il seminario legittimamente eretto è, per il diritto stesso, persona giuridica.
§2. In tutti gli affari giuridici del seminario, il rettore lo rappresenta, a meno che il diritto particolare o gli statuti del seminario non stabiliscano diversamente.
Can. 336
(cf CIC83, c.263) §1. Il seminario comune a diverse eparchie è soggetto al Gerarca designato da coloro che hanno eretto il seminario.
(= CIC83, c.262) §2. Il seminario è esente dal governo parrocchiale; per tutti coloro che si trovano nel seminario svolge l’ufficio di parroco, ad eccezione della materia matrimoniale e fermo restando il can. 734, il rettore del seminario o il suo delegato.
Can. 337
(cf CIC83, c.239 §3) §1. Il seminario abbia i propri statuti nei quali siano determinati anzitutto il fine speciale del seminario e la competenza delle autorità; si stabiliscano inoltre il modo della nomina o della elezione, la durata nell’ufficio, i diritti e i doveri e la giusta remunerazione dei moderatori, degli ufficiali e dei professori e dei consiglieri, come pure i metodi coi quali essi, anzi anche gli alunni, partecipano alla cura del rettore soprattutto nell’osservanza della disciplina del seminario.
(cf CIC83, c.243) §2. Il seminario abbia anche il proprio direttorio nel quale si applicano le norme del piano di formazione dei chierici adattate alle speciali circostanze e vengono definiti in modo più concreto i punti più importanti della disciplina del seminario che riguardano, nel rispetto degli statuti, la formazione degli alunni e la vita quotidiana e l’ordine dell’intero seminario.
§3. Gli statuti del seminario hanno bisogno dell’approvazione dell’autorità che ha eretto il seminario e alla quale compete, quando occorre, di modificarli; queste cose, nei riguardi del direttorio, spettano all’autorità determinata negli statuti.
Can. 338
(cf CIC83, c.239 §1) §1. In ogni seminario vi siano il rettore e, se occorre, l’economo e gli altri moderatori e ufficiali.
(cf CIC83, c.260) §2. E’ compito del rettore curare, a norma degli statuti, il governo generale del seminario, sollecitare tutti all’osservanza degli statuti e del direttorio del seminario, coordinare l’attività degli altri moderatori e ufficiali, e favorire l’unità e la collaborazione di tutto il seminario.
Can. 339
(cf CIC83, c.239 §2) §1. Vi sia inoltre almeno un padre spirituale distinto dal rettore;
oltre che da lui, gli alunni possono recarsi liberamente da qualsiasi altro presbitero approvato dal rettore per la loro direzione spirituale.
(cf CIC83, c.240 §1) §2. Oltre ai confessori ordinari, siano designati o invitati anche altri confessori, fermo restando il pieno diritto degli alunni di recarsi da qualunque confessore, anche fuori del seminario, salva restando la disciplina del seminario.
(cf CIC83, c.240 §2) §3. Nell’esprimere un giudizio sulle persone non è lecito chiedere il voto dei confessori o dei padri spirituali.
Can. 340
(cf CIC83, c.253 §1) §1. Se si istituiscono nello stesso seminario i corsi per l’insegnamento delle discipline, vi deve essere un adeguato numero di professori scelti con cura, ciascuno veramente esperto nella sua scienza, e che, nel caso di un seminario maggiore, abbiano conseguito i gradi accademici adeguati.
(CIC83, c.254) §2. I professori, mediante una preparazione costantemente aggiornata e cooperando concordemente tra loro e con i moderatori del seminario, concorrano alla formazione integrale dei futuri ministri della Chiesa, solleciti dell’unità della fede e della formazione nella diversità delle discipline.
(cf CIC83, c.252 §3) §3. I professori delle scienze sacre, seguendo le orme dei santi Padri e dei collaudati Dottori della Chiesa specialmente dell’Oriente, s’impegnino a illustrare la dottrina attingendo da questo eccellentissimo tesoro da loro trasmesso.
Can. 341
(= CIC83, c.264) §1. Compete all’autorità che ha eretto il seminario aver cura che si provveda alle spese del seminario anche per mezzo di tributi o di offerte, di cui ai cann.
1012 e 1014.
(= CIC83, c.264) §2. Sono soggette al tributo per il seminario anche le case dei religiosi, a meno che non si sostengano solo con elemosine, oppure vi sia attualmente una sede di studi di cui ai cann. 471, §2 e 536, §2.