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Per l'acquisto e ammodernamento dei mezzi strumentali, anche utilizzando i meccanismi di centralizzazione acquisti attraverso Consip S.p.a., in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale

Titolo V Politiche invariate

1. Per l'acquisto e ammodernamento dei mezzi strumentali, anche utilizzando i meccanismi di centralizzazione acquisti attraverso Consip S.p.a., in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale

dei vigili del fuoco, anche mediante leasing finanziario, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione finanziaria di 70 milioni di euro per l'anno 2017 e di 180 milioni annui per il periodo 2018-2030. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione alle richieste del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le amministrazioni cui destinare le predette somme.

Art. 96

(Rifinanziamento FISPE)

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017.

111 Art. 97

(Fondo micro interventi)

1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo agli interventi connessi agli eventi internazionali, culturali e sportivi, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di …… milioni di euro, per ciascuno degli anni 2017 …….. L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando ove necessario le modalità di utilizzo delle risorse.

Art. 98

(Collaborazione volontaria)

1. Le maggiori entrate per l'anno 2016 derivanti dall'articolo... del decreto-legge ...., sono quantificate nell'importo di 1.600 milioni di euro.

2. Qualora sulla base delle istanze presentate ai sensi dell’articolo ...., comma ..., del decreto-legge n. ..., risulti che il gettito atteso dai conseguenti versamenti non consenta la realizzazione integrale dell'importo di cui al comma 2, alla compensazione dell’eventuale differenza si provvede:

a) per il 50 per cento mediante incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 1 settembre 2017 e a decorrere dal 10 settembre 2017, delle accise di cui alla direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008;

b) per l’ulteriore 50 per cento con riduzioni di spesa disposte ai sensi dell’articolo 17, commi da 12 a 12-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause dello scostamento e all'adozione delle misure di cui al presente comma 3.”

Art. 99

(Eliminazione aumenti accise ed IVA per l’anno 2017)

1. Al comma 718 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole “1° gennaio 2017” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2018”;

b) alla lettera b), le parole “di due punti percentuali dal 1º gennaio 2017 e di un ulteriore punto percentuale dal 1º gennaio 2018” sono sostituite dalle seguenti: “di tre punti percentuali dal 1º gennaio 2018 e di ulteriori 0,9 punti percentuali dal 1° gennaio 2019”.

2. Il comma 626 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abrogato. Art. 100

(Scuole paritarie) Art. 101

(Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile)

1. Al fine di realizzare un Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile destinato al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell’aria con tecnologie innovative, in attuazione degli accordi

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internazionali nonché degli orientamenti e della normativa comunitaria, il Fondo di cui all’articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 200 milioni di euro per l’anno 2019, di 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033. Per la promozione dello sviluppo e della diffusione di autobus ad alimentazione alternativa, il Fondo può essere destinato anche al finanziamento delle relative infrastrutture tecnologiche di supporto. Nell’ambito del Piano strategico è previsto un programma di interventi finalizzati a sostenere il riposizionamento competitivo delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto, attraverso il sostegno agli investimenti produttivi finalizzati alla transizione verso forme produttive più moderne e sostenibili, con particolare riferimento alla ricerca e sviluppo di modalità di alimentazione alternativa, per il quale è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2017 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

2. A valere sulle risorse di cui al comma 1 ultimo periodo, il Ministero dello sviluppo economico di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può immediatamente stipulare convenzioni con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti- INVITALIA e Dipartimenti Universitari specializzati sulla mobilità sostenibile per analisi e studi in ordine a costi/benefici degli interventi previsti e ai fabbisogni territoriali, al fine di predisporre il Piano strategico e il programma di interventi di cui al comma 1.

3. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per l’ambiente la tutela del territorio e del mare è approvato entro il 30 giugno 2017 il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro il 31 dicembre 2017, sono disciplinati gli interventi di cui al comma 1 ultimo periodo in coerenza con il Piano strategico nazionale.

Art. 102

(Rifinanziamento bonus cultura 18enni)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trovano applicazione nei termini ivi previsti anche con riferimento ai soggetti che compiono diciotto anni di età nell’anno 2017 e restano fermi i relativi criteri e le relative modalità attuative disciplinate ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 979 nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella sezione seconda della presente legge.

Art. 103 (Centro METEO)

1. Ai fini di sostenere il progetto di localizzazione, nell’area della Manifattura Tabacchi di Bologna, del Centro Dati dell’organismo internazionale “Centro Europeo di Previsioni a Medio Termine – European Centre for medium weather forecast”, è autorizzata una spesa pari a 15 milioni per l’anno 2017, 20 milioni per l’anno 2018 e 15 milioni per il 2019 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2020, per la realizzazione delle necessarie infrastrutture a cura della regione Emilia Romagna, nonché per la partecipazione italiana ai programmi comunitari di ricerca e sviluppo ed il rafforzamento della ricerca nel campo della meteorologia e climatologia. Con decreto del Ministro per l’istruzione, l’università e la ricerca sono attribuite alla regione Emilia Romagna le risorse necessarie per la realizzazione delle infrastrutture e definiti gli ulteriori interenti previsti dal presente comma.

2. Nell’Accordo di sede per la localizzazione in Italia del Centro Dati di cui al comma precedente è riconosciuta al “Centro Europeo di Previsioni a Medio Termine – European Centre for medium

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weather forecast”, l’esenzione da tutte le imposte dirette e indirette e, al personale, l’esenzione dalla tassazione nazionale per i salari, gli stipendi e gli emolumenti corrisposti dal Centro medesimo.

Art. 104

(Interventi per l’adeguamento delle reti viarie e ferroviarie nonché per l’infrastrutturazione della provincia di Belluno necessari per consentire la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo di sci a marzo 2020 e i campionati mondiali di sci alpino

“Cortina 2021”).

1. Per consentire la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo di sci a marzo 2020 e i campionati mondiali di sci alpino che si terranno a Cortina d’Ampezzo nel febbraio 2021, il Presidente della società ANAS S.p.A. è delegato, in qualità di Commissario, alla realizzazione delle opere, di competenza della medesima società, connesse all’adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno.

2. Per l’attuazione degli interventi, il Commissario delegato del Governo di cui al comma 1, può avvalersi, in qualità di Soggetto Attuatore, delle strutture di ANAS S.p.A., delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri Enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Il Commissario delegato del Governo di cui al comma 1, nel limite delle risorse finanziarie previste dal comma 8 e delle risorse autorizzate per il programma di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successivi rifinanziamenti, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, provvede all’approvazione di un piano degli interventi di adeguamento della rete viaria, da trasmettere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che deve contenere la descrizione di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, non superiore comunque al termine di consegna definitiva del 31 dicembre 2019, nonché l’indicazione delle singole stime di costo, ferma restando la possibilità di successiva rimodulazione e integrazione, nei limiti delle risorse che residuano nella disponibilità del Commissario delegato del Governo. Al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione degli interventi, il Commissario può rielaborare i progetti anche già approvati ma non ancora appaltati.

Il Piano, che viene aggiornato qualora ne ricorrano i presupposti, è pubblicato su una sezione dedicata del sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito della società ANAS S.p.A.

4. Per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione dei progetti degli interventi ricompresi nel Piano di cui al comma 3, il Commissario delegato del Governo, qualora richiesto dalla norma, convoca, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro trenta giorni dalla prima approvazione del Piano e, successivamente, entro dieci giorni dall’introduzione di eventuali modifiche e integrazioni del piano medesimo, una Conferenza di Servizi, cui partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli altri Enti tenuti ad adottare atti di intesa o di concerto, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla-osta previsti dalle leggi statali e regionali. Qualora alla Conferenza di Servizi il rappresentante di un'Amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la Conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dall’adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei Soggetti intervenuti. L’eventuale dissenso manifestato in sede di Conferenza di Servizi deve essere congruamente motivato e indicare, in modo chiaro e analitico, a pena di inammissibilità, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso. Con riferimento agli interventi di cui comma 3, in caso di dissenso, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico ovvero alla tutela della salute e della pubblica incolumità, avverso alla determinazione motivata di conclusione della Conferenza, si applica l'articolo 14-quinquies, della legge 7 agosto 1990, n. 241; in tal caso, tutti i termini sono ridotti alla

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metà. La Conferenza deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione e l’approvazione è adottata a maggioranza dei presenti.

5. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, della normativa dell'Unione europea e degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziate, il Commissario delegato del Governo, di cui al comma 1, esercita i poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione degli interventi iscritti nel piano di cui al comma 3.

6. Ove necessario, il Commissario delegato del Governo, di cui al comma 1, può provvedere in deroga alla legislazione vigente, a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della Regione Veneto. Tali ordinanze, così come i provvedimenti commissariali, sono immediatamente efficaci e devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. 7. Il Commissario delegato del Governo, di cui al comma 1, per l’attuazione degli interventi previsti nel piano di cui al comma 3 e fino al loro completamento può provvedere in via di anticipazione, sulle risorse autorizzate per il programma di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successivi rifinanziamenti, dandone comunicazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

8. Per le finalità di cui al comma 1, oltre alle risorse già disponibili nel piano di programma di ANAS S.p.A., è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021. 9. Per le medesime finalità di cui al comma 1, l’Amministratore delegato della società RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è delegato, in qualità di Commissario, alla realizzazione delle opere, di competenza della medesima Società, connesse all’adeguamento della viabilità ferroviaria nella provincia di Belluno.

10. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 9, il Commissario delegato del Governo, di cui al medesimo comma, può avvalersi delle strutture della società RFI S.p.A., delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri Enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

11. Il Commissario delegato del Governo, di cui al comma 9, nel limite delle risorse finanziarie già disponibili nel piano di programma della società RFI S.p.A., entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adotta un piano degli interventi di adeguamento della rete ferroviaria, da trasmettere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con la descrizione di ciascun intervento, la relativa previsione di durata, che non deve comunque superare il termine di consegna definitiva del 31 dicembre 2019, nonché l’indicazione delle singole stime di costo, ferma restando la possibilità di successiva rimodulazione e integrazione nei limiti delle risorse che residuano nella disponibilità del Commissario delegato del Governo. Il Piano, che viene aggiornato qualora ne ricorrano i presupposti, è pubblicato sulla sezione dedicata del sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito della società RFI S.p.A.

12. Per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione degli interventi ricompresi nel Piano di cui al comma 11, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6.

13. I Commissari delegati del Governo, di cui al comma 1 e al comma 9, al termine dell'incarico commissariale, inviano al Parlamento e ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sulle attività svolte, anche per il superamento delle criticità emerse e sullo stato di attuazione delle opere, nonché la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale.

14. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il presidente della Regione Veneto, il presidente della Provincia di Belluno e il Sindaco di Cortina d’Ampezzo è nominato il Commissario ad acta, munito dei poteri derogatori di cui al comma 6, con il compito di attuare le seguenti linee di intervento:

a) progettazione e realizzazione di nuovi impianti a fune, nonché l’adeguamento e il miglioramento degli impianti esistenti;

b) progettazione e realizzazione di collegamenti tra gli impianti a fune, nonché l’adeguamento e il miglioramento degli esistenti;

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c) progettazione e realizzazione di nuove piste di discesa, nonché l’adeguamento e il miglioramento delle esistenti.

d) progettazione e realizzazione delle opere connesse alla riqualificazione dell’area turistica della provincia di Belluno, in particolare nel comune di Cortina, la creazione di infrastrutture e servizi per lo sport, la ricreazione, il turismo sportivo e per il benessere.

15. Il Commissario ad acta, di cui al comma 14, nel limite delle risorse finanziarie previste dal comma 20 e delle risorse messe a disposizione dagli Enti territoriali coinvolti e dal Comitato organizzatore locale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adotta un piano degli interventi, sulla base di quanto previsto dal citato Comitato, che deve contenere la descrizione di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, che non deve comunque superare il termine di consegna definitiva del 31 dicembre 2019, nonché l’indicazione delle singole stime di costo, ferma restando la possibilità di successiva rimodulazione e integrazione, su istanza del Comitato organizzatore locale e nei limiti delle risorse che residuano nella disponibilità del Commissario ad acta. Il piano è pubblicato sul sito istituzionale del Comitato medesimo.

16. Per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione degli interventi ricompresi nel Piano di cui al comma 15, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6.

17. Le ordinanze e i provvedimenti commissariali sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

18. Il Commissario ad acta, di cui al comma 14, entro il 31 maggio 2017, con proprio provvedimento, può nominare fino a tre soggetti, di alta e riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche ed ingegneristiche, delegati per le specifiche funzioni in relazione a determinate opere e attività nonché per le funzioni di garanzia e controllo dell'andamento dei lavori nei tempi utili alla realizzazione e per assicurare il corretto ed efficiente utilizzo delle deroghe e dei poteri attribuiti. Per i compensi dei delegati è autorizzata la spesa di 300.000 euro per ciascun anno dal 2017 al 2021.

19. Gli Enti territoriali coinvolti nel progetto sono tenuti a mettere a disposizione della struttura funzionale al Commissario ad acta i locali e le risorse umane e strumentali occorrenti per lo svolgimento dell'attività.

20. Per le finalità di cui al comma 14, oltre alle risorse rese disponibili dal Comitato organizzatore, dal Fondo dei Comuni di Confine, dalla Regione Veneto, dalla Provincia di Belluno e dal Comune di Cortina, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019.

Art. 105 (Fondi Speciali)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2017-2019 restano determinati, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.