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Allo scopo di favorire l’esazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle Amministrazioni locali e degli Enti territoriali della regione Campania, l’Unità

Titolo V Politiche invariate

2. Allo scopo di favorire l’esazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle Amministrazioni locali e degli Enti territoriali della regione Campania, l’Unità

(Proroga dell’Unità Tecnica-Amministrativa di cui all’articolo 15 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011)

1. Al fine di consentire il completamento delle attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell’ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania, con particolare riferimento alla liquidazione delle posizioni debitorie definitivamente accertate e alla deflazione dei contenziosi in essere, all’Unità Tecnica-Amministrativa di cui all’articolo 15 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, che è prorogata fino al 31 dicembre 2017, è assegnata la somma di euro 60 milioni per l’anno 2017 da impiegare per la definizione delle procedure transattive di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2014. Le predette risorse sono versate sulla contabilità speciale n. 5148 intestata al Capo dell’Unità Tecnica-Amministrativa, che resta aperta fino alla conclusione delle attività transattive di cui al presente comma.

2. Allo scopo di favorire l’esazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle Amministrazioni locali e degli Enti territoriali della regione Campania, l’Unità Tecnica-Amministrativa è autorizzata, in via transattiva, a stipulare con le predette Amministrazioni ed i predetti Enti appositi piani di rientro, al massimo di durata decennale, dei debiti definitivamente accertati. I piani di rientro sono definiti con provvedimento del Capo dell’Unità Tecnica-Amministrativa e prevedono l’abbattimento integrale degli oneri accessori maturati alla data di definizione del piano e una riduzione della sorte capitale nella misura del 20 per cento.

108 Art. 87

(Cultura e scienza italiana all’estero)

1. E’ istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l’anno 2017, di 30 milioni di euro per l’anno 2018 e di 50 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per il potenziamento della promozione della cultura e della scienza italiana all’estero.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli interventi da finanziare con il fondo.

Art. 88 (Grande guerra)

(Reperimento di risorse pubbliche per la rifunzionalizzazione degli immobili pubblici e dismissione del patrimonio immobiliare INPS)

1. All’articolo 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in Abruzzo ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le restanti risorse sono destinate dai predetti enti previdenziali all'acquisto di immobili, anche di proprietà di amministrazioni pubbliche, come individuate dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adibiti o da adibire ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio sulla base del piano di razionalizzazione di cui al comma 3. Con riferimento agli immobili di proprietà di amministrazioni pubbliche, possono essere ricompresi nelle procedure di acquisto di cui al presente comma solo gli immobili di proprietà delle medesime per i quali non siano in corso contratti di locazione a terzi. L'Agenzia del demanio esprime apposito parere di congruità in merito ai singoli contratti di locazione da porre in essere o da rinnovare da parte degli enti di previdenza pubblici. Eventuali opere e interventi necessari alla rifunzionalizzazione degli immobili sono realizzati a cura e spese dei medesimi enti sulla scorta di un progetto elaborato dall’Agenzia del demanio. Ai contratti di locazione inerenti agli immobili acquistati ai sensi del presente comma non si applicano le riduzioni del canone previste dall’articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, nel rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.”. 2. All’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) alla completa dismissione del proprio patrimonio immobiliare da reddito, nel rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili, anche mediante il conferimento parziale del medesimo al fondo di investimento immobiliare costituito dal Ministero dell’economia e delle finanze attraverso la società di gestione del risparmio di cui all’articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l’obiettivo di perseguire una maggiore efficacia operativa ed una maggiore efficienza economica.”.

109 Art. 89

(Interpretazione dell’art.1, comma 848, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) 1. L’articolo 1, comma 848, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 deve intendersi nel senso che:

a) le contribuzioni addizionali sono versate per la copertura di qualsiasi obbligazione, perdita, costo e qualsivoglia onere o passività a carico del Fondo comunque derivanti o connesse con l’esecuzione dei Provvedimenti di risoluzione e con l’esigenza di assicurarne l’efficacia, anche in conseguenza di eventuali modifiche che dovessero essere apportate allo schema di risoluzione adottato;

b) la Banca d’Italia può stabilire che il pagamento dell’importo da essa determinato a titolo di contribuzioni addizionali, al netto delle contribuzioni richiamate dal Fondo di Risoluzione Unico ai sensi degli articoli 70 e 71 del Regolamento (UE) n. 806/2014, sia effettuato al Fondo di Risoluzione Nazionale ai fini di cui alla lettera a) entro un arco temporale stabilito dalla stessa Banca d’Italia, e comunque non oltre i cinque anni successivi a quello di riferimento delle contribuzioni addizionali medesime;

c) il differimento di pagamento ai sensi della lettera b) può essere disposto anche per le contribuzioni addizionali eventualmente richieste per l’anno 2016 in eccesso al limite di cui al primo periodo del comma 848.

Art. 90

(Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio2004, n.170)

1. All’articolo 3 del decreto legislativo 24 maggio 2004, n.170 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo del comma 1-bis, è sostituto dal seguente “Salvo quanto previsto dal comma seguente, ai fini dell’opponibilità ai terzi e al debitore ceduto o debitore del credito dato in pegno restano fermi i requisiti di notificazione al debitore o di accettazione da parte del debitore previsti dal codice civile.”;

b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: “1-ter. Qualora, al fine di soddisfare anche in modo indiretto esigenze di liquidità, la Banca d’Italia effettui operazioni di finanziamento o di altra natura che siano garantite mediante pegno o cessione di credito, la garanzia ha effetto nei confronti dei terzi dal momento della sua prestazione, ai sensi degli articoli 1, comma 1 lettera q), e 2, comma 1, lettera b), e in deroga agli articoli 1265, 2800 e 2914 n. 2), del codice civile. In deroga agli articoli 1248 e 2805 del codice civile, il debitore ceduto o il debitore del credito dato in pegno non possono opporre in compensazione alla Banca d’Italia crediti vantati nei confronti del soggetto rispettivamente cedente o datore di pegno sorti posteriormente alla prestazione della garanzia ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera q), e 2), comma 1, lettera b). Agli altri effetti di legge, ai fini dell’opponibilità della garanzia al debitore ceduto o al debitore del credito dato in pegno restano fermi i requisiti di notificazione o di accettazione previsti dal codice civile.

1-quater. Quando le garanzie indicate nel comma 1-ter sono costituite da crediti ipotecari, non è richiesta l’annotazione prevista dall’articolo 2843 del codice civile. Alle operazioni indicate al comma 1-ter si applica l’articolo 67, comma 4, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.”.

Art. 91

(Progetto Ryder Cup 2022)

1. Per l’adempimento degli impegni assunti in relazione al “Progetto Ryder Cup 2022” nel periodo 2017-2027, non coperti dai contributi dello Stato, è concessa a favore di Ryder Cup Europe LLP la garanzia dello Stato per un ammontare fino a 97 milioni di euro. La garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge

110

31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di operatività della garanzia dello Stato.

2. La Federazione Italiana Golf provvederà a fornire annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze una relazione sulle attività svolte, accompagnata da una analitica rendicontazione dell’utilizzo dei contributi di cui al comma 1.

Art. 92 (Credito sportivo)

1. All’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, dopo il comma 13, è inserito il seguente: “13-bis Il Fondo può altresì rilasciare garanzie o controgaranzie nell’interesse del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), del Comitato Italiano paraolimpico, di Coni Servizi S.p.A., ovvero delle federazioni sportive nazionali per le attività connesse all’aggiudicazione e/o allo svolgimento di competizioni sportive internazionale di prestigio per il Paese. Il rilascio delle garanzie di cui al presente comma deve avvenire nel rispetto dei criteri e con le modalità di cui al comma 13.”.

Art. 93 (Immigrazione)

1. Ulteriori risorse, fino all’importo massimo di 280 milioni di euro, oltre a quelle già stanziate nella sezione II del bilancio per le attività di trattenimento, accoglienza, inclusione e integrazione per stranieri irregolari, potranno essere destinate a valere su programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2014/2020.

Art. 94 (Fondo per l’Africa)

1. E’ istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo con una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro per l’anno 2017, per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo con i Paesi africani d’importanza prioritaria per le rotte migratorie.

Art. 95

(Fondo Corpi di polizia e dei vigili del fuoco)

1. Per l'acquisto e ammodernamento dei mezzi strumentali, anche utilizzando i meccanismi di