3.4 La svalutazione delle immobilizzazioni material
3.6.5 Ammortamento e leasing
3.6.5 Ammortamento e leasing
L’attività d’impresa conosce e dispone di strumenti, i più disparati, nati appunto nel divenire delle esigenze di gestione di un’impresa.
Quando l’impresa si trova a programmare investimenti di consistenza notevole una delle prime preoccupazioni dell’Organo Amministrativo è quella di individuare il fabbisogno necessario per fare fronte agli investimenti programmati.
Il ricorso al capitale proprio, la ricapitalizzazione del capitale sociale, il ricorso a terzi finanziatori o altro, sono gli strumenti che sono presi in esame per valutare la più idonea soluzione del caso.
Tra questi l’impresa, nel valutare il ricorso a terzi, individua nel contratto di leasing52
una soluzione che permette di disporre del bene o dei beni programmati senza assorbire liquidità propria aziendale. L’incremento degli investimenti, nell’ambito di una attenta programmazione, è visto come inserimento di beni che favoriscano incremento della produzione e conseguenti maggiori vendite. Da qui la necessita di disporre pure di capitale circolante che se fosse stato utilizzato per investimenti a lungo termine potrebbe creare squilibri finanziari. Con il contratto di leasing le Parti definiscono la locazione finanziaria stabilendo: - Il tipo di bene o beni da assumere in locazione; - La durata del contratto; - Un canone iniziale; - Un numero di rate di solito costanti o variabili in ragione dell’andamento dei tassi di interesse di mercato e, soprattutto; - Un canone finale che sarà quell’entità che le Parti concordano essere la quota di riscatto del bene. Nella definizione dei patti contrattuali l’utilizzatore terrà conto del valore di riscatto in ragione della durata del contratto e della possibilità che il bene, una volta riscattato, sia o meno ancora in grado di esprimere valore adeguato a quello che si presume possa essere il valore di mercato del bene.
52 Fino a poco tempo fa il leasing era considerato un contratto atipico, ovvero non disciplinato da apposita normativa, era considerato una combinazione del patto di riservato dominio (art. 1523 c.c.) e della locazione (art. 1571 c.c.). L’art. 1, c. 136, legge 4 agosto 2017 n.124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha disciplinato tale fattispecie contrattuale trasformandolo di fatto in un contratto tipico.
44 In ogni caso il valore di riscatto sarà quello che viene iscritto a libro cespiti e su questo valore in ragione della vita utile del bene determinerà la quota di ammortamento. E’ indubbio che se il valore di riscatto divergerà in modo consistente rispetto i valori di mercato anche il calcolo della quota di ammortamento potrebbe risentirne e riportare valori di ammortamento non realistici. Sarà l’attenzione dell’Organo amministrativo a dare la corretta informativa in sede di bilancio annuale di esercizio. 3.7 L’ammortamento fiscale delle immobilizzazioni materiali. 3.7.1 Confronto con la disciplina civilistica Il processo di valutazione e di stima per la predisposizione del piano di ammortamento ai fini fiscali è notevolmente semplificato rispetto al processo riguardante il piano di ammortamento ai fini civilistici. Il legislatore fiscale italiano infatti ha previsto dei coefficienti massimi di ammortamento in base al tipo di bene e al settore di attività.53
A differenza del disposto del principio contabile OIC 16, l’art. 102 del TUIR impone che il valore stimato di realizzo sia posto uguale a zero e, per il primo anno di entrata in funzione del bene l’aliquota sia ridotta alla metà; ciò indipendentemente dalla data di acquisto e quindi dai mesi di possesso. L’unico caso in cui l’aliquota deve essere ragguagliata al periodo di possesso è quello di società di nuova costituzione aventi il primo esercizio sociale inferiore o superiore a dodici mesi.
Per specifiche categorie di beni il legislatore ha previsto limitazioni alla deducibilità delle quote di ammortamento, solitamente riguardante beni ad uso promiscuo e che verranno descritti in seguito, o degli aumenti, a determinate condizioni, delle quote fiscalmente ammortizzabili ai fini di incentivare la produttività e fornire “aiuti alle imprese”. 53 Si rimanda alla tabella dei coefficienti massimi di ammortamento approvata con d.m. 31 dicembre 1988.
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3.7.2 Considerazioni sulle motivazioni fiscali nel tempo
Se da un punto di vista civilistico il tema in discussione è stato disciplinato dalla normativa civilistica e dalle regolamentazioni comunitarie nazionali ed internazionali le cui finalità sono state esposte sopra, da un punto di vista fiscale la normativa ha subito notevoli varianti ed interpretazioni fino ai giorni nostri che, visti gli effetti attuali per provvedimenti in materia presi ancora anni fa, e i nuovi provvedimenti, vale la pena di ricordare anche per capire la logica che ha permesso di sostenere le strategie governative con l’emissione di provvedimenti di volta in volta approvati dall’Autorità di Governo e mirati prevalentemente a soddisfare il fabbisogno statale.
E’ indubbio che nelle strategie governative che si sono succedute nel tempo i vari Governi, alle prese con problematiche sostanziali nei vari settori di operatività economica, abbiano dovuto adottare provvedimenti legislativi che permettessero di volta in volta, e in ragione degli obiettivi di programmazione economica e finanziaria, di stimolare e/o attenuare le richieste provenienti dai cittadini, dalle imprese e comunque dai vari operatori, il tutto in un’ottica di crescita del PIL e/o di equilibri politici nei vari settori e, soprattutto, nei confronti dell’Estero.
In sostanza ad ogni esercizio i vari Governi si impegnano nel Dpef54 annuale, con il quale
impostano e determinano le scelte finalizzate ad un equilibrio economico, finanziario, patrimoniale e sociale dello Stato, ad intervenire nei più svariati settori economici e/o sociali proprio per un più adeguato loro equilibrio nell’ottica della programmazione. Le scelte da adottare fanno largo uso dello strumento fiscale che permette di “dosare” il recupero da impiegare in settori ove necessita oppure riducendo il prelievo ove si ritenga necessario per stimolare investimenti e favorire obiettivi che permettano nuovi posti di lavoro, crescita, ecc. In sintesi, la politica fiscale è elemento largamente usato proprio per gli obiettivi di programmazione economica e questo strumento si sviluppa nelle più disparate modalità proprio in ragione degli obiettivi.
Una di queste modalità è proprio l’adozione di normativa specifica nel settore “ammortamento dei beni per le imprese” e con ciò incidendo in modo significativo nell’economia delle imprese con conseguente effetto negli investimenti.
54 Documento di Programmazione Economico-Finanziaria istituito con legge 23 Agosto 1988, n. 362