istituti
di Doriana Buttarello
Le misure premiali, come definite dai due istituti di re-cente emanazione, sono rappresentate da agevolazioni, principalmente di carattere tributario, riconosciute alle imprese in crisi che aderiscono alle procedure di compo-sizione negoziata di cui al Dl 118/21 ovvero alle procedu-re disciplinate dal Codice della Crisi d’Impprocedu-resa di prossi-ma entrata in vigore.
Entrambe le norme portano quale comune denominato-re per l’attribuzione dei benefici in argomento, il pdenominato-resup- presup-posto della tempestività con cui l’impresa in crisi deve adottare le misure idonee a contenere e risolvere lo sta-to di Crisi. Tempestività su cui si impernia la struttura normativa dei due istituti, nella prospettiva primaria di salvaguardare la continuità
azien-dale, in funzione di una più gene-rale tutela del ceto creditorio.
Nel Dl. 118 la valutazione della tempestività non viene disci-plinata in modo espresso ma è deferita all’analisi preven-tiva affidata all’esperto in-dipendente di cui all’art. 2, il quale nel dare avvio alla procedura di composizio-ne composizio-negoziata è tenuto a valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di
risanamento dell’impresa, analizzando e implicitamente riconoscendo la tempestività con cui l’imprenditore ha adottato misure di risoluzione della crisi.
Nell’ambito del Codice della Crisi, invece, la tempestività cui si ricollegano le misure premiali è disciplinata dall’art.
24 il quale stabilisce parametri oggettivi di determinazio-ne. In particolare individua il termine di sei mesi per la domanda di accesso alle procedure di regolazione della crisi e di tre mesi per la proposizione dell’istanza di com-posizione assistita di cui all’art. 19, a decorrere da quan-do si verificano, alternativamente, le seguenti situazioni:
esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per importi superiori alla metà di una mensilità di retribuzioni;
esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per importi superiori ai debiti non scaduti;
superamento degli indici indicati dall’art. 13 , commi 2 e 3 , nell’ultimo bilancio approvato, o per oltre tre mesi.
Il riconoscimento delle misure premiali disciplinate dall’art. 25 CCI è pertanto subordinato all’accertamento della tempestività che avviene per mezzo di idonea at-testazione rilasciata, su richiesta del debitore, dal presi-dente del Collegio nominato.
Il confronto tra i due articoli mette in luce come, mentre nell’ambito della procedura di composizione negoziata le misure premiali risultano confinate in una sfera es-senzialmente fiscale, nel codice della crisi sono previste anche norme di carattere procedurale e agevolazioni in materia penale, come si dirà nel seguito del presente scritto.
La struttura dei primi tre commi dell’art. 14 del Dl. 118 è molto simile al primo comma, lettere a, b e c dell’art.
25 CCI, tuttavia con alcune differenze che si passano ad analizzare.
Il comma 1) lettera a) dell’art. 25 riconosce l’interesse legale sui debiti tributari dal momento di accesso alla composizione assistita di cui all’art. 19 del CCI fino alla sua conclusione. Di contro, il comma 1 dell’art. 14 del
Dl. 118 prevede una applicazione più ampia dell’interesse legale in quanto ne estende la previsione sia al comma 1 che al comma 2 dell’art. 11, con conseguente
ap-plicabilità anche agli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis,
182 septies e 182 novies LF.
Il comma 2 dell’art. 14 e la let-tera b) del comma 1 dell’art.
25 risultano pressoché iden-tici, prevedendo la ridu-zione alla misura minima
delle sanzioni qualora i
termini di pagamento degli atti emessi dall’Ufficio che le irro-ga scadano rispettivamente:
per l’art. 14 dopo la presentazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata (art. 2 Dl. 118);
per l’art. 25 dopo la presentazione dell’istanza per la compo-sizione assistita (art. 19 CCI) ovvero successivamente alla do-manda di accesso ad una delle procedure regolate dal Codice della Crisi.
Il terzo comma dell’articolo 14 Dl 118 prevede la riduzione a metà di sanzioni e interessi e quando la composizione nego-ziata si conclude:
•
con accordo di ristrutturazione ex articolo 182 bis L.F.;•
con accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa ex ar-ticolo 182 quinquies LF;•
con accordo di ristrutturazione agevolato ex articolo 182 novies;•
con piano attestato di risanamento ex articolo 67 e terzo comma d) LF;•
con concordato semplificato (art. 18 Dl 118)•
con concordato preventivo anche in continuità;•
con accordo di ristrutturazione per la crisi da sovra inde-bitamento legge 3/2012tuttavia, il successivo comma sesto, esclude l’applicazione di tale riduzione nell’ipotesi in cui l’impresa venga dichiarata fal-lita.
Tale previsione sottende la finalità essenziale dell’istituto, in-dirizzato ad agevolare il risanamento delle imprese che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economi-co-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato.
Diversa è invece la prospettiva dell’art 25 CCI il quale, alla let-tera c) del comma 1 amplia la riduzione alla metà delle sanzio-ni e degli interessi su debiti tributari oggetto della procedura
di composizione assistita ex art. 19 CCI, nella procedura di re-golazione della crisi o dell’insolvenza successivamente aper-ta, lasciando con ciò intendere che l’imprenditore, attraverso una domanda tempestiva di accesso alla composizione assi-stita, può ottenere la riduzione delle sanzioni e degli interessi anche nell’ipotesi in cui si giunga alla liquidazione giudiziale, agevolazione questa preclusa, come si è visto, dallo strumen-to di composizione negoziata di cui al Dl 118/21.
Nell’ambito del quarto comma del decreto legge 118 viene disciplinata la rateizzazione del debito tributario non anco-ra iscritto a ruolo. All’imprenditore che pubblichi nel registro delle imprese il contratto o l’accordo che sanciscono l’esito favorevole della composizione, l’Agenzia delle Entrate conce-de fino ad un massimo di 72 rate, con previsione tuttavia di decadenza nell’ipotesi di mancato pagamento anche di una sola rata, ovvero di dichiarazione di fallimento.
La novella appare molto più stringente rispetto alla norma a regime: ed invero l’articolo 19 del d.p.r. 602/73, che già con-templa la possibilità di conseguire una rateizzazione di 72 rate, prevede la decadenza del piano di rateizzazione con il mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive.
Peraltro, recentemente, nell’ambito delle norme volte a con-tenere gli effetti negativi della pandemia da Coronavirus, l’i-stituto ha subito alcune implementazioni agevolative: in parti-colare è stato ampliato il termine di decadenza a 18 rate non pagate, anche non consecutive, per i piani rateali in essere alla data dell’8 marzo 2020 e a 10 rate, anche non consecutive, per i piani concessi tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021.
In relazione al quarto comma dell’art. 14 Dl. 118/21 in esame, non è chiaro se il riferimento all’articolo 19 del d.p.r. 602/73
possa ammettere l’estensione della rateizzazione fino alle 120 rate (10 anni) contemplate dalla norma ordinaria, al ricorrere di particolari condizioni di crisi, di cui la sottoscrizione da parte dell’esperto rappresenterebbe prova della relativa esistenza.
Il successivo quinto comma dell’articolo 14 Dl 118 estende l’applicazione delle norme sul reddito di impresa, già vigenti e operanti nell’ambito della legge fallimentare, alla disciplina della composizione negoziata.
In particolare, dalla pubblicazione al registro delle imprese del contratto e dell’accordo di cui all’art. 11 c. 1 lettere a) e c), risultano operanti gli effetti dell’articolo 88 comma 4 del TUIR, prevedendo la non imponibilità delle sopravvenienze attive realizzate nell’ambito delle procedure di composizione della crisi.
Correlativamente, l’introduzione dell’art. 101, comma 5 TUIR, ammette la deducibilità delle perdite su crediti derivanti dalle procedure disciplinate dal Dl 118.
Un vulnus di particolare rilevanza è invece rappresentato dal-la mancata previsione di applicabilità dell’articolo 86 comma 5 TUIR, alla disciplina dell’articolo 14 Dl 118. In buona sostan-za, manca nell’attuale contesto normativo la neutralizzazio-ne delle plusvalenze che restano confinate esclusivamente al concordato preventivo. Conseguentemente, nell’ambito dei piani di composizione negoziata, fino a che non interverrà l’implementazione della norma o non sia ammessa l’inter-pretazione estensiva della disciplina, si dovrà tenere conto dell’onere tributario gravante sulle plusvalenze derivanti da operazioni di dismissione.
Tornando ora all’esame dell’art. 25 del Codice della Crisi, evi-denzio che le misure premiali di carattere procedurale con-template dalla norma risultano le seguenti:
il termine ordinario di 30 e 60 giorni, fissato dal giudice per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell’ac-cordo di ristrutturazione dei debiti, può essere aumentato del doppio (pertanto rispettivamente fino a 60 e 120 giorni) rispetto a quello ordinariamente concesso, nel caso in cui l’O-CRI non ha dato notizia al pubblico ministero dello stato di insolvenza del debitore;
è prevista l’inammissibilità della proposta concorrente di con-cordato preventivo in continuità aziendale, qualora il profes-sionista incaricato attesti che la proposta del debitore assicu-ra il soddisfacimento dei creditori chirogassicu-rafari in misuassicu-ra non inferiore al 20% dell’ammontare complessivo dei crediti.
Detti benefici risultano cumulabili tra loro.
Da ultimo, le misure premiali di natura personale che riguar-dano la responsabilità penale dell’imprenditore, prevedono alcune specifiche cause di esclusione della punibilità per i re-ati di:
•
bancarotta fraudolenta (art. 322);•
bancarotta semplice (art. 323);•
ricorso abusivo al credito (art. 325);•
bancarotta fraudolenta, bancarotta semplice e ricorso abusivo al credito commesso dagli amministratori, diret-tori generali, sindaci e liquidadiret-tori di società in liquidazio-ne giudiziale (art. 329; art. 330);•
ricorso abusivo al credito commesso dagli amministrato-ri e dai direttoamministrato-ri generali di società sottoposte a liquida-zione giudiziale (art. 331);•
reati commessi dall’institore (art. 333);•
fatti di bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice commessi dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e liquidatori di società, nonché dagli institori nelle procedure di concordato preventivo, nell’abito di accor-do di ristrutturazione e di convenzione di moratoria con intermediari finanziari;•
fatti di bancarotta fraudolenta, bancarotta semplice e ri-corso abusivo anche per fatti illeciti commessi dai soci illimitatamente responsabili nella procedura di liquida-zione di società in nome collettivo o in accomandita sem-plice (art. 328).Le cause di non punibilità trovano tuttavia applicazione limi-tatamente alle condotte poste in essere prima dell’apertura della procedura di composizione assistita della crisi o del-le procedure regolatrici della crisi o dell’insolvenza e quando il danno è di speciale tenuità.
Qualora invece il danno non sia di speciale tenuità ma risulti-no presenti le seguenti condizioni:
- i creditori chirografari possano essere soddisfatti nella misu-ra di almeno il 20%;
- il danno prodotto dai reati di cui sopra non sia superiore a Euro 2.000.000, la pena sarà ridotta alla metà. Dirimente per entrambe le fattispecie risulta sempre il presupposto del-la tempestività con cui l’imprenditore ha presentato l’istanza all’organismo di composizione assistita della crisi d’impresa o la domanda di accesso a una delle procedure di regolazio-ne della crisi o dell’insolvenza e, a seguito delle stesse, vieregolazio-ne aperta una procedura di liquidazione giudiziale o di concorda-to preventivo ovvero viene omologaconcorda-to un accordo di ristrut-turazione dei debiti.