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Analisi critica dell’articolo

Capitolo II: articolo 8 l 148/2011

7. Analisi critica dell’articolo

La nuova regolamentazione secondo molti potrà sortire effetti deflagranti, per altri invece non determinerà grossi traumi a livello delle relazioni sindacali essendo che la sua applicabilità risulta essere difficile e destinata a sollevare dubbi e possibili contenziosi giudiziari. Certo è che in ogni caso questo articolo introduce una vera e propria rivoluzione nel sistema delle fonti del diritto del lavoro.

Si passa, infatti, dal principio generale secondo cui il contratto collettivo, a vari livelli, può derogare la legge in generale solo in senso migliorativo, mentre la deroga peggiorativa è consentita solo nelle ipotesi eccezionali e tassativamente specificate dalla

125 fonte primaria. Adesso invece, viene sovvertita la regola in quanto i contratti collettivi aziendali o territoriali, sottoscritti soltanto da alcuni soggetti sindacali, possono, in relazione a determinate materie (comma 2 articolo 8) avere efficacia derogativa in generale della legge e del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Certo, la deroga può avvenire solo con riferimento a limiti soggettivi ed oggettivi, ma si tratta, pur sempre, di un cambiamento epocale che amplia i poteri degli agenti collettivi. Tale riforma formalizza legislativamente la tesi di Ferrero 138

anche se in quel periodo la contrattazione aziendale manteneva un ruolo tendenzialmente acquisitivo di diritti. Adesso è possibile derogare in pejus ed è questo uno dei tratti salienti di tutta la disciplina dell’articolo 8 dove “l’autonomia collettiva regolamenta determinate materie con la stessa forza della legge e gli interessi che essa esprime sono considerati equivalenti a quelli pubblici che sono a fondamento delle norme inderogabili di legge.” 139

L’obiezione che potrebbe essere sollevata è che venga riconosciuto ai sindacati di poter regolare specifiche materie, ma questa è una potestà “para legislativa” necessitante, quindi,

138 G. FERRERO, Ordinamento, ruolo del sindacato, dinamica contrattuale di

tutela, Cedam, Padova 1981 secondo cui vi è piena fungibilità tra legge e contratto collettivo (aziendale o territoriale) ed hanno una capacità regolativa pienamente equiparata.

139 U.ROMAGNOLI, Dalla cancellazione dell’art. 8 alla ricostruzione del diritto del

lavoro, in http://www.dirittisocialiecittadinanza.org/ (data ricerca 3 giugno 2014 ore 15.38)

126 di una autorizzazione. Questo non permetterebbe di parlare di vera e propria derogabilità.

Ciò che risulta essere davvero innovativo e destabilizzante è che tale capacità derogatoria venga attribuita al livello più “debole”. Tutto ciò comporta che, essendo le deroghe collegate agli ambiti territoriali ed aziendali, avremo consistenti differenziazioni di tutele determinando quindi un diritto del lavoro c.d. “a pelle di leopardo” con notevoli distinzioni nei livelli di garanzie esistenti nelle aziende e nei territori. 140

Il problema che si prospetta non è tanto il fatto della realizzazione di un diritto del lavoro attento ai problemi micro- aziendali e territoriali come avviene in Spagna, ma che si realizzi un diritto del lavoro attento solo alle situazioni delle singole aziende determinando quindi una “balcanizzazione” dei sistemi regolativi, determinando un sistema ancora più schizofrenico e di difficile interpretazione che potrebbe portare non ad un innalzamento delle qualità lavorative, ma ad una diversificazione iniqua delle risorse e delle tutele.

La norma in esame non solo sembra essere suscettibile di alterare la concorrenza sotto il profilo dei rapporti fra imprese, ma soprattutto, di esasperare la stessa concorrenza tra lavoratori sul mercato del lavoro.

140 F.SCARPELLI,Rappresentatività e contrattazione tra l’accordo unitario di

giugno e le discutibili ingerenze del legislatore, in WP C.S.D.L.E. “Massimo

D’Antona” 127/2011 e R.ROMEI, Qualche spunto di riflessione sull’art. 8 della

manovra di agosto, in http://www.nelmerito.com/ del 16 settembre 2011 (data ricerca 3 giugno 2014 ore 15.47)

127 Subentra quindi un ulteriore cavillo: la possibile lesione del diritto generale di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione.

Il dubbio nasce dalla mancanza di criteri specifici e puntuali circa la possibilità di deroga tali da impedire una effettiva selezione in base alla diversità delle singole situazioni interessate. Mancando dei criteri oggettivi che permettano di specificare le diversità di situazioni che rendano ragionevole introdurre regolamentazioni non omogenee, il dubbio di costituzionalità risulta essere quasi una certezza.

Anche se non ammettessimo l’esistenza della violazione dell’articolo 3, assumendo che i criteri dell’articolo 8 siano talmente specifici da non poter determinare discriminazioni, sorgerebbe un ulteriore elemento di incostituzionalità legato al criterio, sempre desumibile dall’articolo 3, della “razionalità- ragionevolezza delle scelte operate dall’autonomia collettiva di prossimità”.

Tale criterio si impone anche all’articolo 8 essendo questa norma espressamente funzionalizzata a fare sì che la contrattazione di prossimità rispetti dei vincoli di scopo. Ciò determina, quindi, la chiamata in causa del controllo giudiziario di adeguatezza causale e di proporzionalità della misura adottata in funzione del raggiungimento dell’obiettivo prefissato e questo seguendo il principio che la Corte costituzionale ha fatto proprio nella sent.103/1989.141

141 In http://www.cortecostituzionale.it , 3-4 in cui afferma che “per tutte le

128 Poiché con l’articolo 8 la legge delega alla contrattazione il perseguimento di determinati fini attribuendole determinati mezzi, la disposizione pone un complesso problema di controllo circa la razionalità-ragionevolezza strumentale dei mezzi. Tacciare di incostituzionalità l’intero articolo 8 non è però la risposta migliore da dare, infatti, non tutto il diritto del lavoro può essere considerato come immodificabile poiché attuativo di interessi generali e costituzionalmente protetti; l’inderogabilità della legislazione protettiva nei confronti dell’autonomia collettiva è, sì un attributo tipico della normativa eteronoma del diritto del lavoro, ma non ne costituisce una caratteristica indefettibile, a pena di incostituzionalità.

Se, per il tramite della facoltà derogatoria, la contrattazione collettiva arrechi un vulnus al nucleo duro dei principi di sicurezza, libertà e dignità dei lavoratori, sarà essa ad essere affetta da nullità negoziale (non da incostituzionalità) per violazione di una norma primaria, dal momento che il legislatore dell’articolo 8 ha posto le coordinate entro cui la facoltà derogatoria attribuita ai contratti collettivi aziendali può esercitarsi: il rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti da normative europee e da convenzioni internazionali.142

quali assicurano che “il potere di iniziativa dell’imprenditore non può esprimersi in termini di pura discrezionalità o addirittura di arbitrio , ma deve essere sorretto da una causa coerente con i principi fondamentali dell’ordinamento e in specie non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana”.

142 Cfr. R.DE LUCA TAMAJO, in Contrattazione in deroga, F.CARINCI (a cura di)

129 Il contrasto con l’articolo 3 della Costituzione è stato da molti riconosciuto, ma da altri è stato sostenuto il rispetto dello stesso143.

Si riconosce che l’articolo 8 potrebbe produrre una disciplina differenziata in un’area coperta da disciplina uniforme, ma non si rinviene una violazione dell’articolo 3 in quanto, come è emerso dalle riflessioni circa la modifica dell’articolo 117 Costituzione, il principio di uguaglianza va coordinato con quello di autonomia144.

L’articolo 8 non è il frutto di una crisi economica e politica, non è un atto imposto dai tecnocrati a cui sono in mano le sorti dell’Europa comunitaria, ma è frutto di una ponderata scelta politica del diritto condotta con metodo decisionista e attraverso un intervento a gamba tesa che si spinge ben oltre a quanto indicato nel Libro Bianco del lavoro che auspicava un ruolo centrale della contrattazione di secondo livello.

Si realizza un provvedimento che autoritativamente intende incidere sull’autonomia sindacale individuando attori, livelli e funzioni della contrattazione collettiva.145

L’articolo 8 è una norma dai confini indecisi e indefiniti, che potrebbe avere un grande riverbero sull’intero mondo del

143 Cfr. M.MAGNANI, in Contrattazione in deroga, F.CARINCI (a cura di) IPSOA,

Milano, 2012, pag. 309

144 Cfr. M.MAGNANI, Il diritto del lavoro e le sue categorie. Valori e tecniche nel

diritto del lavoro. Cedam 2006, pagg. 57 e ss. e M. MAGNANI, Sperimentazione in

materia di lavoro e sistema delle fonti, in Riv. Dir. Lav. 2011, I, pagg. 438 e ss.

145 Cfr.A.GARILLI, L’articolo 8 della legge n. 148/2011 nel sistema delle relazioni

130 diritto del lavoro, ma proprio a causa della sua indefinibilità la portata deflagrante è ridotta ai minimi termini.

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