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Applicazioni concrete dell’articolo 8

Capitolo II: articolo 8 l 148/2011

9. Applicazioni concrete dell’articolo 8

Pare doveroso ed opportuno fare riferimento alla realtà economica-sociale che si realizza successivamente alla emanazione dell’articolo 8 per comprendere se, realmente, le spinte alla flessibilizzazione ed ad una contrattazione decentrata siano concretamente e temporaneamente rimaste insoddisfatte alla luce della contrarietà sindacale rispetto all’articolo 8, o abbiano trovato strade alternative per giungere al medesimo risultato pratico e cioè al sostanziale e consistente adattamento, soprattutto a livello aziendale, delle regole applicabili ai rapporti di lavoro.

132 Appare, da una analisi seguita da Lucio Imberti146 e Luisa

Monterossi147, come la contrattazione decentrata ai tempi della

crisi abbia, in un numero significativo di casi, percorso strade parallele, rispetto a quella prevista dall’articolo 8, per giungere a risultati sostanzialmente analoghi, vale a dire, la deroga non solo al contratto collettivo nazionale di lavoro, ma anche ad alcune rilevanti norme di legge.

Emerge che molti accordi stipulati sotto l’egida dell’articolo 8 non riportino esplicitamente menzione dello stesso per volere delle parti sociali, ma che comunque intervengano in senso peggiorativo rispetto ai trattamenti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro o della legge.

Ad oggi l’unico caso di contratto stipulato secondo l’articolo 8 è il c.d. accordo Golden Lady.

L’accordo in questione viene stipulato il 16 luglio 2012, unitariamente a livello nazionale dai tre sindacati delle categorie dei chimici, tessili e abbigliamento di Cgil, Cisl e Uil (rispettivamente Filctem, Femca e Uilta) con la previsione della posticipazione di un anno della efficacia delle norme in materia di associazione in partecipazione previste dall’articolo 1, commi 28, 29, 30, 32 della l. n. 92/2012 ove si stabilisce che in relazione alla medesima attività non è possibile avere un numero di associati superiore a tre.

146L.IMBERTI, A proposito dell’articolo 8 della legge n. 148/2011: le deroghe si

fanno, ma non si dicono, in Giornale del Lav. e Rel. Ind. Fondato da G. GIUGNI,

n.138, 2013, 2

147 L.MONTEROSSI, Le prime ipotesi applicative della clausola 7 dell’accordo

interconfederale 28 giugno 2011 e dell’articolo 8 della legge n. 148/2011, in Riv. Giur.Prev. Soc., A. BECCA E U.NATOLI (a cura di), 2013, n.1

133 La Golden Lady Company S.p.a., in accordo con le organizzazioni sociali, ha stabilito un piano volto, gradualmente e nel periodo di un anno, “a stabilizzare i rapporti in essere con i propri associati con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, fermo restando, laddove ne ricorrano i presupposti, l’applicazione del contratto di apprendista e/o in alternativa le forme di incentivazione occupazionali”.

L’accordo aziendale, in poche parole, si è avvalso dell’articolo 8 della legge 148/2011 per stabilire un regime transitorio non previsto dalla legge148 realizzando lo slittamento di un anno

dell’entrata in vigore della legge 92 del 28 giugno 2012. 149

L’accordo desta alcune perplessità in merito alla capacità dell’articolo 8 di abilitare deroghe ad una legge ad esso successiva150, nonché per quel che concerne la materia oggetto

dell’intesa.

L’associazione in partecipazione non è infatti ricompresa nell’elenco del comma 2 dell’articolo 8151, salvo ritenere che

possa rientrare tra le ipotesi di “modalità di assunzione”.

148Cfr. M. TIRABOSCHI, L’associazione in partecipazione tra le rigidità della riforma

Fornero e le dubbie deroghe ex art. 8, decreto legge 138/2011, in Dir. Rel. Ind.

2012, 3 ,2012

149 Cfr. L.IMBERTI, Op. Cit.

150 Cfr. M.TIRABOSCHI, Op. Cit. pagg. 878 e ss., contra,A.ASNAGHI E M.MAZZON,

Associazione in partecipazione: stabilizzazione con contratto di prossimità Golden Lady, in www.bollettinoadapt.it 15 ottobre 2012, pag. 7

151 Cfr. M. TIRABOSCHI, Op. Cit. il quale, attenendosi ad un’interpretazione

strettamente letterale della norma, esclude che l’associazione in partecipazione possa rientrare tra le materie elencate al comma 2 dell’articolo 8 della legge 148/2011; contra A.ASNAGHI E M.MAZZON, Op. Cit. p.7 che, considerano il detto

134 Tuttavia sembra doversi imporre una interpretazione restrittiva, soprattutto dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 221 del 4 ottobre 2012152, che ha limitato

l’effetto derogatorio alle sole materie richiamate,153

attribuendo alla norma de qua “carattere chiaramente eccezionale”. 154

Altro importante accordo è quello siglato da Enaip (Ente Acli per l’istruzione Professionale) Veneto con Cisl Scuola, Flc-Cgil, Uil Scuola e Snals-Confsal il 24 settembre 2012.

Questo accordo risulta essere molto simile a quello stipulato dalla Golden Lady S.p.a., ma a differenza del secondo, questo non fa riferimento alcuno all’articolo 8 della legge 148/2011. Il contratto collettivo aziendale di stabilizzazione prevede che Enap Veneto si avvalga delle prestazioni di dipendenti e della collaborazione di un numero importante di lavoratori autonomi con contratto di lavoro a progetto ex. articolo 61 del Dlgs n. 267/2003, accade, nel mentre, che entri in vigore la legge 92 del 2012 che all’articolo 1 commi 23 e 24, modifica le norme che

152 Dichiarando infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo

8 legge n. 148/2011 commi 1, 2 e 2-bis, sollevata dalla Regione Toscana per contrasto con gli articoli 39, 117, comma 3 e 118 della Costituzione, nonché con il principio di leale collaborazione, in quanto la disposizione non sembra possa ledere la competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di tutela del lavoro, atteso che essa può intervenire soltanto su “aspetti della disciplina sindacale intersoggettiva del rapporto di lavoro, riconducibili tutti alla materia dell’ordinamento civile”, rientranti dunque nella competenza legislativa esclusiva dello Stato. Inoltre, l’elenco di materie indicato dal comma 2 dell’articolo 8 è tassativo, né l norma può applicarsi “oltre i casi e i tempi” espressamente previsti, avendo carattere “chiaramente eccezionale”.

153 Cfr. L.MONTEROSSI, Op. Cit. in Riv. Giur. Lav. e Prev. Soc. a cura di A.BECCA E U.

NATOLI, anno 2013, n.1, pagg. 216, 217, 220, 221

135 regolano il contratto a progetto, restringendo ulteriormente le possibilità di farvi ricorso.

L’ente ha, comunque, la ferma intenzione di avviare un percorso di riorganizzazione delle risorse e della sua attività in modo da assicurare la stabilizzazione dei contratti e di pervenire ad un modello che sia rispettoso dei nuovi limiti in materia di tipologie contrattuali ed inoltre Enaip è al momento in grado di poter convertire immediatamente 24 contratti a progetto in contratti a tempo indeterminato e di 10 contratti a tempo determinato.

Le parti sociali sono dunque giunte alla stipula di tale accordo per scongiurare la perdita di posti di lavoro nella prospettiva di individuare un percorso di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a progetto in essere presso Enaip che sia rispettoso dell’imprescindibile equilibrio della gestione derogando temporaneamente le disposizione ex articolo 1 commi 23 e 24 lg 92/2002 per un periodo non superiore a 12 mesi.

Da questo accordo nasce una querelle: il principale giornale economico italiano afferma che, citando il caso Enaip, l’articolo 8 fosse “alla base dell’accordo per stabilizzare i docenti dell’ente formativo veneto” attraverso “un patto di prossimità”155.

A questo risponde il Responsabile Mercato del lavoro della Cgil Nazionale, Claudio Treves, con un comunicato di replica all’articolo pubblicato sul Sole 24 Ore156 asserendo che vi sia

155 Cfr.PIZZIN, in http://www.ricerca24.ilsole24ore.com/ 2012, pag. 26 156 Patto di Prossimità all’ Enaip, 6 novembre 2012 in “Il Sole 24 Ore.”

136 stato un errore consistente nella supposizione dell’applicazione dell’articolo 8 della lg 148/2011 da parte dell’Enaip Veneto per dilazionare nel tempo la stabilizzazione dei collaboratori. Basti leggere il testo dell’accordo per accorgersi che non vi è alcun riferimento al testo dell’articolo 8 e, inoltre, aggiunge che, con questo “la Cgil conferma il giudizio a suo tempo dato sull’articolo 8 e trae piuttosto da queste intese la conferma della sua inutilità e pericolosità”.157

Questi sono solo due esempi di come le imprese gestiscono, successivamente all’entrata in vigore dell’articolo 8, gli accordi aziendali: chi applicando l’articolo 8, chi, e in numero maggiore, non intende avvalersene.

I motivi che sembrano essere alla base della volontà di non avvalersi dell’articolo sono così individuabili:

- Dal punto di vista giuridico, i molteplici dubbi circa la legittimità della norma e sui suoi confini applicativi e le incertezze sugli agenti negoziali con cui validamente ed efficacemente stipulare.

- Dal punto di vista sindacale, invece, un eventuale accordo controverso stipulato ai sensi dell’articolo 8 rischia di minare la pace aziendale senza concreti vantaggi organizzativi158

157 Nota del Responsabile Mercato del lavoro della Cgil Nazionale, Claudio

Treves

158 Un noto imprenditore bresciano, rilasciando un’intervista a L. Limberti, ha

affermato che mai si metterebbe contro la Fiom che rappresenta più del 50% dei suoi dipendenti. E un avvocato giuslavorista ha esplicitamente affermato che mai consiglierebbe ad un suo assistito di utilizzare ‘articolo 8 per la stipula

137 Palese è il ricorso ad accordi paralleli che prescindono, sia dai limiti previsti dall’Accordo interconfederale del 28 giugno 2011, sia dall’articolo 8 della legge 148/2011.

Tale prassi sembra rappresentare l’ennesimo rinvio del tentativo di disciplinare, con regole giuridicamente vincolanti, le relazioni sindacali e l’efficacia giuridica dei relativi accordi, perpetrando le consolidate istanze di autoregolazione del sistema contrattuale fatte proprie dalle principali organizzazioni sindacali e, contemporaneamente, contribuisce a salvaguardare quegli elementi di ritualità caratteristici delle trattative sindacali italiane, per cui, alcuni principi, non possono essere messi formalmente ed esplicitamente in discussione a livello generale, ma vengono poi sostanzialmente e concretamente derogati nel singolo caso di specie.159

I pochissimi esempi di accordi aziendali sottoscritti ai sensi dell’articolo 8 della legge 148/2011 denotano incertezza in merito alla corretta applicazione del dettato legislativo, il quale presenta ancora molti dubbi interpretativi e non incontra il consenso di tutte le parti sociali.160

di un accordo non essendo chiara la tenuta dello stesso e soprattutto le conseguenze di un contenzioso giudiziale.

159 Cfr. L.IMBERTI, Op. Cit., in Giornale Dir. Lav. Rel. Ind. Fondato da G.GIUGNI,

n.138, 2013, 2 pagg. 266 e ss.

160 Cfr. L.MONTEROSSI, Op. Cit., in Riv. Giur. E Prev. Soc. a cura di A.BECCA E U.

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