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L’apertura al controllo di legittimità del contratto collettivo del settore pubblico.

La previsione del sindacato della Corte di cassazione, non solo sulle norme di legge, ma anche su quelle contrattuali, come abbiamo accennato, non è nuova, in quanto trova il suo precursore normativo nel d.lgs. n. 165 del 2001 che prevede la ricorribilità immediata in Cassazione della sentenza non definitiva che decide sulla sola questione interpretativa.

La previsione richiamata va letta alla luce non solo dell’art. 360 cod. proc. civ., ma anche dell’art. 63, 5° comma, d.lgs. n. 165 del 2001, che, nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui all’art. 64, comma 3, ammette il ricorso per cassazione anche per violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali.149

E così, già successivamente alla privatizzazione del pubblico impiego, trovava terreno fertile la discussione sulla possibilità che quei contratti ed accordi, in quanto affiancati alle norme di diritto nel sindacato di legittimità, celassero in realtà natura di vere e proprie fonti di diritto oggettivo, in forza della disposizione che ne ammette il ricorso in Cassazione in caso di loro violazione o falsa applicazione.

149 V. di recente sul punto, Cass. 22 settembre 2006, n. 20599, in Foro it., Mass., 2006, c. 1669

secondo cui «la regola posta dall’art. 63 d.leg. n. 165 del 2001, che consente di denunciare direttamente in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi, deve intendersi limitata ai contratti ed accordi nazionali di cui all’art. 40 predetto d.leg., con esclusione dei contratti integrativi contemplati nello stesso articolo, in relazione ai quali il controllo di legittimità è finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione e dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione sufficiente e non contraddittoria».

Già in questo contesto non mancavano voci contrarie all’equiparazione sostanziale del contratto collettivo pubblico alle norme di diritto di cui all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ..150

Con riferimento al sindacato della Corte sul contratto collettivo pubblico, del resto, si era anche posta la questione di una incompatibilità costituzionale di questa previsione normativa rispetto al sistema del lavoro privato che la stessa diretta sindacabilità non ammetteva.151

La Corte al riguardo, ha però respinto la questione che prospettava l’ingiustificata disparità della disciplina processuale applicabile ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni rispetto a quella applicabile ai lavoratori privati, in riferimento all’art. 3 Cost., ritenendola infondata proprio in ragione delle ricordate specificità del contratto collettivo nel pubblico impiego. 152

Afferma infatti la Corte che “le peculiarità del contratto collettivo nel pubblico impiego, sulle quali ampiamente il rimettente indugia - "efficace erga omnes", "funzionale all'interesse pubblico di cui all'art. 97 Cost.", inderogabile sia in pejus che in melius, oggetto di diretto sindacato da parte della Corte di cassazione per violazione o falsa applicazione (art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001) - rendono

150 Così ad esempio PIZZORUSSO, Le fonti del diritto del lavoro, in Riv. It. Dir. Lav., 1990, pag. 21-22,

sostiene che “non credo che si possano considerare come contrassegni necessari e sufficienti della qualità di fonte il regime probatorio di un determinato tipo di atto o fatto in virtù del quale ad esso è applicabile il principio iura novit curia, oppure la sua utilizzabilità come parametro ai fine delle sentenze da parte della Corte di cassazione, anche se è ovvio che si tratta di qualificazioni che normalmente ricorrono nel caso delle fonti e di solito mancano nel caso degli atti che non appartengono al corrispondente genere”.

151 Si vedano i rilievi contenuti nell’ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale del

Trib. di Genova, 17 febbraio 2002, n. 446, in Gazz. Uff. n. 40 del 9 ottobre 2002.

152

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 del d.lgs. 31/3/98, n. 80, sollevata - in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. - nella parte in cui prevede la possibilità di un accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi dei dipendenti pubblici da parte di un giudice ordinario, impugnabile direttamente con ricorso per cassazione, e non consente analogo esame diretto dei contratti collettivi di diritto comune nel settore dell'impiego privato, attesa la profonda diversità tra i contratti che regolano tali rapporti:Cass. 18 agosto 2000, n. 10974, in Arg. dir. lav. 2001, pag. 707.

evidente l'impossibilità di ritenere a priori irrazionali le peculiarità della disciplina del processo in cui quel contratto collettivo - ben diverso da quelli cosiddetti di diritto privato - deve essere applicato. Quelle peculiarità sarebbero, pertanto, sindacabili da questa Corte non già in sé e per ciò solo che segnano differenziazioni di disciplina, ma solo se irragionevoli; il che, con la censura in esame, non è in alcun modo dedotto.”153

Pertanto, la disparità di trattamento dal punto di vista delle censure di legittimità viene giustificata e fatta salva proprio in ragione della particolare natura del contratto collettivo pubblico e dalla riferita efficacia erga omnes. 154

153 Così testualmente C. Cost. 5.6.2003, n. 199, in Lav. pubbl. amm., 2003, n. 885, con nota di

BORGHESI.

154 Al riguardo non sono mancate le perplessità di parte della dottrina, soprattutto rispetto al contenuto

alquanto frettoloso della pronuncia della Consulta in punto di efficacia generale del contratto collettivo, tanto che “non ci si può comunque non meravigliare della nonchalace con la quale la consulta prende atto dell’efficacia erga omnes della contrattazione collettiva del pubblico impiego, scivolando sopra le incertezze e le discussioni che negli anni, si sono sviluppate sul tema”: così BORGHESI D., Il rinvio a titolo pregiudiziale per l’interpretazione dei contratti collettivi del pubblico

impiego resiste ai primi controlli della Corte costituzionale, in Il lav. nelle pubbl. ammin., 2003, n. 5,

3. Il nuovo art. 360, n. 3, cod. proc. civ. ed il contratto collettivo di