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Uno sguardo all’Italia: l’extraordinary rendition sul territorio italiano.

2. Il caso Abu Omar.

2.2. L’appello e il ricorso per Cassazione.

Il 18 Marzo 2010 il PM della Procura di Milano propone appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Milano il 4 Novembre 2009. Il PM propone appello contro la concessione delle attenuanti generiche a ventitré imputati statunitensi; contro il ricononoscimento dell’immunità diplomatica a Medero, Castelli e Russomando; infine contro la sentenza di non doversi nei confronti dei funzionari del SISMI per la presenza del segreto di Stato sulle prove decisive. Viene disposta la separazione degli atti nei confronti di Medero, Castelli e Russomando per nullità della notifica degli atti successivi al deposito della sentenza impugnata. Propongono appello anche i difensori delle parti civili e tutti gli imputati, ad eccezione di Mancini, Di Gregori (appello incidentale), Ciorra e Di Troia.

I difensori delle parti civili appellano la sentenza di non doversi procedere nei confronti di Pollari,Mancini, Ciorra, Di Troia e Di Gregori, insieme all’ordinanza che rigettava la richiesta di acquisire i verbali delle dichiarazioni rese da Mancini, Ciorra, Di Troia, Di Gregori

283 Cfr. Sentenza 4 Novembre 2009, Tribunale di Milano, motivi della decisione, p.

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ed alla dichiarazione di non doversi procedere nei confronti di Castelli, Medero e Russomando.

Il PM, motivando la sua richiesta di appello contro la sentenza di non doversi procedere per la presenza del segreto di Stato, richiama la sentenza della Corte Costituzionale 106/2009, affermando che è stata interpretata in maniera estansiva dal Tribunale monocratico. Infatti il Giudice delle Leggi afferma che ‹‹il segreto di Stato ha avuto ad

oggetto da un lato, i rapporti tra i servizi segreti italiani e stranieri e, dall’ altro, gli assetti organizzativi ed operativi del SISMi››284. Da ciò, il Tribunale ha ricavato che il segreto copriva qualsiasi attività, lecita o illecita, legata al sequestro di Abu Omar. In realtà, il segreto di Stato non impedirebbe al PM di esercitare l’azione penale, ma inbisce soltanto all’autorià giudiziaria di acquisire e conseguentemente utilizzare gli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto. Gli avvocati degli imputati chiedono che questi siano assolti perché il fatto non sussiste o non è stato commesso.

La Corte d’Appello si pronuncia il 15 Dicembre 2010. La Corte conferma l’impianto motivazionale della sentenza di I grado. Sostiene che il sequestro di Abu Omar non è coperto dal segreto di stato; le fonti di prova usate dal giudice di I grado alla base della propria decisione e che dimostrano la responsabilità degli imputati statunitensi non riguardano affatto il segreto di Stato e sono autonome e indipendenti rispetto alo stesso. La Corte conferma la condanna di Seno e Pompa per favoreggiamento, riducendo la pena di quattro mesi285.

La Corte arriva a una diversa conclusione in relazione alla sentenza di non doversi procedere nei confronti dei cinque imputati appartenenti al SISMI poiché sulle prove a carico operava il segreto di Stato. La Corte rigetta l’appello del PM e conferma la sentenza di I grado.

284 Cfr. Sentenza 15 dicembre 2010, Corte d’Appello di Milano, p.26.

285 A. SPATARO, ‹‹Segreto di Stato e ricadute sulle indagini giudiziarie. Il caso

Abu Omar››, in A. TORRE, Costituzioni e sicurezza dello Stato, Maggioli Editore,

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Il Procuratore Generale non si accontenta della sentenza emessa in appello e propone, il 29 Aprile 2011, ricorso per Cassazione contro la parte della sentenza in cui si conferma il non doversi procedere nei confronti dei cinque funzionari del SISMI (Pollari, Mancini, Ciorra, Di Troia, Di Gregori)286.

La V Sezione penale della S.C. accoglie il ricorso e annulla con rinvio la sentenza di non doversi procedere nei confronti di Pollari, Mancini, Ciorra, Di Troia e Di Gregori287.

La Cassazione sottolinea come la vicenda in esame sia particolare, dal momento che gli imputati non hanno opposto il segreto di Stato in origine, pur verificandosi situazioni la cui natura era inquivocabile (si veda la perquisizione della sede di via Nazionale a Roma)288.

Riprende la posizione assunta dalla Corte Costituzionale sul fatto che il segreto di Stato non ha mai avuto ad oggetto il reato di sequestro in sé, accertabile dall 'Autorità giudiziaria competente, ma i rapporti tra il servizio segreto italiano e quelli stranieri e gli assetti organizzativi ed operativi del SISMI. Il giudice ha il compito di eliminare dalle prove quelle inutilizzabili perché coperte dal segreto e quindi verificare se quelle residue siano sufficienti per una soluzione nel merito. I giudici di merito del caso Abu Omar non hano fatto questa operazione, giacché hanno considerato il segreto di Stato come un “sipario nero”, onnicomprensivo di tutte le condotte degli imputati 289.

Sulla responsabilità dei cinque funzionari dovrà dunque pronunciarsi nuovamente la Corte d’Appello. Questa non potrà utilizzare fonti di prova coperte dal segreto di Stato (relative comunque ai rapporti tra

286 A. SPATARO, ‹‹Segreto di Stato e ricadute sulle indagini giudiziarie. Il caso

Abu Omar››, in A. TORRE, Costituzioni e sicurezza dello Stato, Maggioli Editore,

2014, p. 49.

287 Cfr. Breve cronologia sul rapimento di Abu Omar, in www.questionegiustizia.it,

p.8.

288 Cfr. Sentenza 19 Settembre 2012, n. 2099, V Sezione penale Corte di Cassazione,

p.116.

289 Cfr. Sentenza 19 Settembre 2012, n. 2099, V Sezione penale Corte di Cassazione,

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SISMI e CIA), ma la questione appare irrilevante, dal momento che il Presidente del Consiglio ha sempre negato il coinvolgimento del SISMI nel sequestro; all’atto illegale hanno partecipato i funzionari individualmente290, quindi diventa irrilevante il segreto di Stato. Il procedimento di fronte alla Corte d’Appello inizia il 28 Gennaio 2013. I difensori dei cinque funzionari producono in giudizio la conferma del segreto di Stato da parte dell’ on. Monti. La Corte d’Appello, rigettando tutte le eccezioni, condanna i cinque funzionari per il sequestro di Abu Omar. Nel frattempo l’on. Monti solleva conflitto di attribuzione nei confronti della Corte di Cassazione I Sezione penale e della Corte d’Appello di Milano (giudice del rinvio) per aver acquisito verbali i cui contenuti erano coperti dal segreto di Stato291.

Gli imputati ricorrono tutti per Cassazione. Quest’ultima si pronuncia il 24 Febbraio 2014, ribaltando completamente le sorti degli imputati. Ripercorrendo l’ultima sentenza della Corte Costituzionale in materia (24/ 2014), la quale conferma l’insindacabilità del segreto di Stato da parte dell’autorità giudiziaria, conclude con l’annullare la sentenza della Corte d’Appello di Milano, Sezione IV poiché l’azione penale non poteva essere proseguita per l’esistenza del segreto di Stato292.

La S.C. esprime il proprio dissenso nei confronti della pronuncia della Corte Costituzionale, ma non può che prenderne atto nel suo giudizio; la Cassazione afferma infatti che la sua decisione non può non essere influenzata e radicalmente contrassegnata da quella sopra riportata n.

24/14 della Corte Costituzionale-di cui occorre istituzionalmente prendere atto- fino a porsi quale effetto consequenziale, diretto e costituzionalmente ineludibile della stessa.

290 F. VIGANO’ , La sentenza della Cassazione sul caso Abu Omar, in

www.penalecontemporaneo.it, 4 Dicembre 2012.

291 A. SPATARO, ‹‹Segreto di Stato e ricadute sulle indagini giudiziarie. Il caso

Abu Omar, in A. TORRE, Costituzioni e sicurezza dello Stato››, Maggioli Editore,

2014, p. 52.

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