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APPROVAZIONE DEL CONCORDATO FALLIMENTARE E

2. VOTO DEI CREDITORI NEL CONCORDATO FALLIMENTARE

2.5. APPROVAZIONE DEL CONCORDATO FALLIMENTARE E

CREDITORI

Il primo comma dell’articolo 128 della legge fallimentare, nella seconda parte, modificata in seguito al decreto correttivo n. 169/2007 stabilisce che “ove siano previste classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi”.

Tale norma, come già premesso, costituisce l’innovazione più radicale in tema di approvazione del concordato fallimentare, in quanto disciplina un’ipotesi che in precedenza, nella legge fallimentare del 1942, non era contemplata.

Il d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, introducendo la possibilità di suddivisione dei creditori in classi, aveva in particolare previsto, al secondo comma dell’articolo 128 l.fall., che nel caso in cui fossero previste diverse classi di creditori, il concordato era approvato se riportava “la maggioranza dei crediti ammessi al voto, di cui all’art. 128 1° co. e” se riportava “il voto favorevole dei creditori rappresentanti la maggioranza dei crediti ammessi al voto in tutte le classi in cui sono suddivisi i creditori”474.

A seguito della riforma del decreto correttivo, oggi possiamo invece ritenere approvato il concordato se la proposta riporta la maggioranza dei crediti ammessi al voto (art. 128, 1° comma) e se riporta il voto favorevole della maggioranza dei creditori nel «maggior numero di classi».

Secondo autorevole dottrina, “si afferma che l’importo da assumere quale parametro per calcolare il raggiungimento della maggioranza dei creditori aventi diritto al voto è costituito dal totale dei crediti chirografari e della sola parte falcidiata dei crediti privilegiati. Deve quindi verificarsi una maggioranza sia di classi che dei voti nell’ambito di ciascuna di esse”475.

474 Ambrosini S., “Il concordato fallimentare”, cit. pag. 177 475

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Dal punto di vista applicativo si potranno distinguere quattro casi:

 “se la proposta non riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, la stessa non è approvata in quanto manca la condizione necessaria;  se la proposta riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto in ciascuna delle singole classi, la proposta è approvata, in quanto la condizione è ampiamente soddisfatta dal raggiungimento della maggioranza dei consensi in ciascuna delle singole classi;

 se la proposta riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto e della maggioranza delle classi, ma vi è il dissenso di alcune classi, la proposta è approvata, essendosi comunque verificata, oltre alla condizione necessaria (maggioranza per importo dei crediti), anche la condizione sufficiente (maggioranza per importo nella maggioranza delle classi);

 se la proposta riporta il voto favorevole della maggioranza complessiva dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto, ma vi è il dissenso della maggioranza delle classi, la proposta non è approvata, in quanto non vi è spazio nemmeno per una verifica ulteriore da parte del tribunale in sede di giudizio di omologazione”476.

Inoltre, parte della dottrina afferma che la norma in questione, prevedendo che si verifichi la maggioranza nel maggior numero di classi, “ingenera il rischio che la divisione in classi si traduca in «uno strumento di pericoloso abuso tramite cui relegare in una certa classe i creditori dissenzienti e sostanzialmente sterilizzare il dissesto stesso, rendendolo inutile ai fini del voto»; tale timore appare in ogni caso ridimensionato da chi opportunamente evidenzia come il controllo del

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tribunale circa il corretto utilizzo dei criteri per la formazione delle classi (che l’art. 125, terzo comma, l.f. prevede avvenga prima della

comunicazione della proposta ai creditori) appare, almeno

astrattamente, idoneo a scongiurare una simile eventualità”477.

Inoltre è rilevante evidenziare il fatto che l’espressione «una sentenza emessa» (prevista dal d.lgs. n. 5/2006) sia stata sostituita con l’espressione «un provvedimento emesso» (prevista dal decreto correttivo n. 169/2007), “da intendersi nel senso di ricomprendere qualsiasi provvedimento formalmente idoneo ad ammettere il credito, con la conseguenza che i pretermessi saranno legittimati solo all’opposizione all’omologa”478.

In tal modo il d.lgs n. 169/2007 “ha chiarito che l’ininfluenza rispetto al numero dei creditori ed all’ammontare dei crediti ammessi al voto concerne qualunque provvedimento (e dunque non solo le sentenze) emesso successivamente alla scadenza del termine fissato dal giudice delegato per l’esercizio del diritto di voto”479. Qualunque provvedimento,

perciò, emesso prima della scadenza di quel termine va ad incidere sia sul numero dei creditori sia sull’ammontare dei crediti ammessi al voto. È importante rilevare inoltre che “durante il decorso del termine per la votazione può sopraggiungere il fenomeno giuridicamente rilevante della modificazione del numero dei creditori legittimati al voto e dell’ammontare dei crediti, con conseguente variazione dei riferimenti per il calcolo delle maggioranze: è alla scadenza di questo termine che occorre fare riferimento per verificare se si sono raggiunte le maggioranze prescritte, costituendo il momento in cui viene irrevocabilmente cristallizzata la risposta dei creditori”480.

Gran parte della dottrina ritiene perciò che eventuali variazioni non abbiano alcuna influenza sul calcolo della maggioranza necessaria per

477

Caiafa A., “Le procedure concorsuali”, cit. pagg. 1127-1128

478 Pajardi P., “Codice del fallimento”, cit. pag. 1465 479 Ambrosini S., “Il concordato fallimentare”, cit. pag. 181 480

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l’approvazione del concordato fallimentare, “a due condizioni: che le stesse derivino da provvedimento e che questo sia stato emesso successivamente al termine fissato dal giudice delegato per le votazioni”481.

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2.6. APPROVAZIONE DEL CONCORDATO FALLIMENTARE IN