• Non ci sono risultati.

Arbitrabilità delle controversie in materia di scioglimento di società *

* Provvedimento pubblicato in Giurisprudenza Italiana, 2006, 1875 ss. con nota di S.A. CERRATO, Scioglimento della

95

TRIB.RAVENNA, 3 febbraio 2006 (decr.) - FERRETTI Presidente e Relatore – Pizzigati (avv. X) – Baldini (avv. Y) e altri.

Arbitrato – Arbitrato societario – Accertamento dell’intervenuto scioglimento della società – Arbitrabilità – Esclusione.

(D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34; C. p. c., art. 806; C. c. art. 2484).

Società - Società a responsabilità limitata – Perdita di oltre un terzo del capitale sociale e riduzione sotto il mini- mo legale – Nozione

(C. c. art. 2484).

Società - Società a responsabilità limitata – Impossibilità di funzionamento dell’assemblea – Nozione

(C. c. art. 2484).

Non è compromettibile in arbitrato societario l’accertamento dell’intervenuto scioglimento della società (nella specie, società a responsabilità limitata (1).

Nella valutazione della perdita di oltre un terzo del capitale sociale e della conseguente riduzione al di sotto del mini- mo legale deve tenersi conto dei risultati di gestione presenti nella situazione patrimoniale al momento in cui l’assemblea è chiamata a provvedere in merito, anche quando tali risultati siano maturati in epoca successiva all’ultimo bilancio di esercizio nel quale le perdite suddette erano state registrate (2).

L’impossibilità di funzionamento dell’assemblea ai fini dell’art. 2484 c. c. ricorre quando l’organo assembleare appaia stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni essenziali, cioè di disposizione, di direzione e di controllo perché l’attività dell’ente possa svolgersi per il raggiungimento dello scopo sociale (3).

* * *

Omissis. – Ritiene, anzitutto, il collegio l’infondatezza della proposta eccezione di rito. L’art. 34 del D.Lgs. n. 5/2003, per quanto qui

interessa, stabilisce che oggetto della clausole compromissiorie statutarie possono essere: “tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale”. E’ di tutta evidenza, sotto un profi- lo ermeneutico, avuto riguardo al dato testuale della disposizione normativa, che sono compromettibili agli arbitri solo le questioni litigiose che insorgono tra i soci stessi o tra questi e la società, non anche quelle che ineriscono alla società in quanto tale, inoltre,solo le controversie aventi ad oggetto i diritti disponibili, non anche quelli indisponibili, cioè quelli che hanno ad oggetto interessi generali della società e che per definizione servono a soddisfare un interesse superiore a quello del singolo socio. Da tanto discende, con ri- guardo al caso di specie, che l’accertamento relativo all’avvenuto scioglimento, o meno, della società non può dirsi rientrare nell’oggetto della clausola arbitrale, perché afferente l’esistenza stessa della società e quindi l’interesse collettivo sia dei soci che dei terzi. In tal senso é la prevalente dottrina che si è occupata delle questioni giuridiche poste dal citato art. 34. Peraltro, la Suprema Corte di Cassazione, chiamata a decidere della questione con riguardo all’art. 2272 c.c., ha affermato il principio che non sono com- promettibili e devolvibili ai giudizio degli arbitri le controversie riguardanti lo scioglimento della società (Cass. 30.03.1998 n. 3322 e 19.09.2000 n. 12412).

Passando all’esame delle questioni di merito, rileva il collegio che la società Ravennate Corse e Cavalli s.r.l. ha effettivamente otte- nuto, con decreto del Presidente del Tribunale in data 11.01.2006, ingiunzione di pagamento nei confronti della A.S.I.R per la somma di Euro 258.600, dovuta per le prestazioni di servizi da parte della creditrice. Ed è noto in diritto che, ai fini della valutazione della perdita di oltre un terzo dei capitale sociale è della conseguente riduzione del detto capitale al di sotto del minimo legale, deve tenersi conto dei risultati anche eventualmente positivi di gestione presenti nella situazione patrimoniale al momento in cui l’assemblea è chiamata a provvedere in merito, anche quando tali risultati siano maturati in epoca successiva all’ultimo bilancio d’esercizio nel quale le perdite anzidette erano state registrate (Cass. 23.03.2004 n. 5740). Da tanto discende l’infondatezza della richiesta avanzata da Pizzicati sotto tale profilo, posto che nel bilancio predisposto dal commercialista della società Ravennate Corse e Cavalli s.r.l. per il periodo 1.1.2005 – 31.8.2005, che conteneva un perdita di esercizio di Euro 10.495,98, non era incluso il credito vantato nei con- fronti della A.S.I.R. che pure si riferiva a crediti sorti negli anni 2004-2005 come emerge dalle fatture nn. 1, 2, 3 e 4 emesse rispetti- vamente il 1.7.2005, 11.7.2005, 28.7.2005 e 3.5.2005. Né la proposta opposizione da parte della debitrice può far ritenere come asso- lutamente infondata la pretesa creditoria ove si consideri, come le stesse parti affermano, che questo stesso Tribunale in altro e diver- so procedimento aveva giudicato il. credito come sussistente e fondato.

Diversamente deve dirsi per quanto concerne il secondo motivo relativo all’avvenuto scioglimento della società per impossibilità di funzionamento a ragione della estrema conflittualità tra i soci, essendo il ricorso sul punto fondato. Giova ricordare in diritto che l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea ricorre solo quando l’organo assembleare appaia stabilmente ed irreversibilmente. incapace di assolvere le sue funzioni essenziali, cioè di disposizione, di direzione e di controllo, perché l’attività dell’ente possa svol- gersi per il raggiungimento dello scopo sociale (Cass. 8 novembre 1967 n.2703; 24 ottobre 1996 n. 9267). In punto di fatto, già que- sto tribunale nell’ordinanza del 19.9.05 qualificava come “paradossale” la situazione creatasi nei rapporti A.S.I.R. — Ravennate Cor- se e Cavalli s.r.l. e l’attribuiva alla “situazione d’intollerabile conflittualità tra persone facenti parte, a vario titolo, delle due compa-

96

gini..., e alla posizione di conflitto venutasi a creare anche tra l’associazione e la società”. E tanto meglio s’intende considerando, che, come sopra accennato, il Pizzigati è titolare dell’A.S.I.R. e non intende più avere rapporti commerciali con la Ravennate Corse e Cavalli s.r.l., della quale detiene il 50% delle quote sociali, mentre la restante quota è in proprietà dei Baldini. Gli indicati decreti emessi da questo Tribunale in data 19.9 / 14.11 e 17.12.2005 sono l’espressione concreta di tale conflitto, cosi come lo è la mancata approvazione del bilancio del 2004, per l’assenza della compagine dei Baldini, alle assemblee del 11 ottobre e 4 novembre 2005. Per altro, a ben vedere, gli stessi resisténti riconoscono, nella memoria di costituzione, “l’impossibilità di funzionamento della società Ravennate”, anche se “imputabile esclusivamente alle condotte illecite del Pizzicati”. – Omissis.

97