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80 Arbitrato — Arbitrato societario — Disciplina inderogabile introdotta dalla riforma del diritto societario — Ar-

bitrato irrituale — Applicabilità — Esclusione.

(D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 34, 35, 36).

E’ valida la clausola compromissoria introdotta ex novo nello statuto di una società (nella specie: di persone) e non conforme all’art. 34 D .Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (nella specie, la clausola prevedeva un arbitrato irrituale e stabiliva che i tre arbitri fossero nominati uno per ciascuno dei due contendenti ed il terzo dai primi due ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale) (1).

La nuova disciplina dell’arbitrato societario contenuta negli artt. 34, 35, 36 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, non si ap- plica agli arbitrati irrituali (2).

VII.

APP.TORINO, 4 aprile 2007 – TROIANO Presidente – MANNA Relatore – Boggio (avv.ti Riscossa, Miele)

Arbitrato – Arbitrato di diritto comune – Clausola compromissoria non conforme all’art. 34 D. Lgs. 5/2003 – Nullità – Insussistenza.

(D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34).

Arbitrato — Arbitrato societario — Disciplina inderogabile introdotta dalla riforma del diritto societario — Ar- bitrato irrituale — Applicabilità — Esclusione.

(D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 34, 35, 36).

E’ valida la clausola compromissoria introdotta ex novo nello statuto di una società (nella specie: di persone) e non conforme all’art. 34 D .Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (nella specie, la clausola prevedeva un arbitrato irrituale e stabiliva che i tre arbitri fossero nominati uno per ciascuno dei due contendenti ed il terzo dai primi due ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti) (1).

La nuova disciplina dell’arbitrato societario contenuta negli artt. 34, 35, 36 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, non si ap- plica agli arbitrati irrituali (2).

VIII.

APP.TORINO, 7 giugno 2007 –TROIANO Presidente – MACCHIA Relatore – D’Ambrosi (avv.ti Barosio, Pafundi)

Arbitrato – Arbitrato di diritto comune – Clausola compromissoria non conforme all’art. 34 D. Lgs. 5/2003 – Nullità – Insussistenza.

(D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34).

Arbitrato — Arbitrato societario — Disciplina inderogabile introdotta dalla riforma del diritto societario — Ar- bitrato irrituale — Applicabilità — Esclusione.

(D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 34, 35, 36).

E’ valida la clausola compromissoria introdotta ex novo nello statuto di una società (nella specie, il professionista era incolpato in relazione a due atti costitutivi, uno di società di persone, uno di società di capitali) e non conforme all’art. 34 D .Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (nella specie, le due clausole prevedevano un arbitrato irrituale e stabilivano, in un caso, la nomina di un arbitro unico d’intesa fra le parti o, in difetto, da parte del Presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti, nell’altro, che i tre arbitri fossero nominati uno per ciascuno dei due contendenti ed il terzo dai primi due ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale) (1).

La nuova disciplina dell’arbitrato societario contenuta negli artt. 34, 35, 36 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, non si ap- plica agli arbitrati irrituali (2).

81

IX.

APP.TORINO, 22 giugno 2007 – TROIANO Presidente – MACCHIA Relatore – Goria (avv.ti Barosio, Pafundi)

Arbitrato – Arbitrato di diritto comune – Clausola compromissoria non conforme all’art. 34 D. Lgs. 5/2003 – Nullità – Insussistenza.

(D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34).

Arbitrato — Arbitrato societario — Disciplina inderogabile introdotta dalla riforma del diritto societario — Ar- bitrato irrituale — Applicabilità — Esclusione.

(D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 34, 35, 36).

E’ valida la clausola compromissoria introdotta ex novo nello statuto di una società (nella specie: di persone) e non conforme all’art. 34 D .Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (nella specie, la clausola prevedeva un arbitrato irrituale e stabiliva che i tre arbitri fossero nominati uno per ciascuno dei due contendenti ed il terzo dai primi due ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti) (1).

La nuova disciplina dell’arbitrato societario contenuta negli artt. 34, 35, 36 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, non si ap- plica agli arbitrati irrituali (2).

X.

APP.TORINO, 22 giugno 2007 – TROIANO Presidente – MACCHIA Relatore – Ingaramo (avv.ti Barosio, Pafundi)

Arbitrato – Arbitrato di diritto comune – Clausola compromissoria non conforme all’art. 34 D. Lgs. 5/2003 – Nullità – Insussistenza.

(D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34).

Arbitrato — Arbitrato societario — Disciplina inderogabile introdotta dalla riforma del diritto societario — Ar- bitrato irrituale — Applicabilità — Esclusione.

(D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 34, 35, 36).

E’ valida la clausola compromissoria introdotta ex novo nello statuto di una società (nella specie, il professionista era incolpato in relazione a tre atti costitutivi, due di società di persone, uno di società di capitali) e non conforme all’art. 34 D .Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (nella specie, le clausole prevedevano un arbitrato irrituale e stabilivano che i tre ar- bitri fossero nominati uno per ciascuno dei due contendenti ed il terzo dai primi due ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti) (1).

La nuova disciplina dell’arbitrato societario contenuta negli artt. 34, 35, 36 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, non si ap- plica agli arbitrati irrituali (2).

XI.

TRIB.AOSTA, 26 giugno 2007 – GARBELLOTTO Presidente – COLAZINGARI Relatore – Marta (avv. Stellio) c. Marta e

altri (avv.ti Sammaritani, Baudino, Sciulli)

Arbitrato – Arbitrato di diritto comune – Clausola compromissoria non conforme all’art. 34 D. Lgs. 5/2003 – Nullità – Insussistenza.

82

La clausola compromissoria introdotta nello statuto o nell’atto costitutivo di una società anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n.5 e successivamente non adeguata alle disposizioni inderogabili previste dal sud- detto decreto è valida ed efficace, nei limiti di efficacia ad essa riconosciuti dalle norme vigenti.

XII.

TRIB.PARMA, 11 aprile 2008 – MARI Presidente – CICCIÒ Relatore – Pelosi ed altri c. Isoltecnica S.r.l. ed altri

Arbitrato – Arbitrato irrituale – Clausola compromissoria – Mancato adeguamento all’art. 34 del d.lgs. 5/05 – Nullità.

(D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34)

Il mancato adeguamento della clausola compromissoria per arbitrato irrituale (preesistente all’entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5) contenuta nello statuto di una società di capitali (nella specie: s.r.l.) comporta la sua nulli- tà sopravvenuta (1).

XIII.

TRIB.BARI, 3 giugno 2008 – CLAUDIO Presidente – CASSANO Relatore – Ga.Fr.Ci. (avv. V.R.) c. istituto di Vigilanza

La. S.n.c. (avv. F.V.P.)

Arbitrato – Arbitrato societario – Clausola compromissoria non conforme all’art. 34 D. Lgs. 5/2003 – Nullità – Insussistenza.

(D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34).

Arbitrato — Arbitrato societario — Disciplina inderogabile introdotta dalla riforma del diritto societario — Ar- bitrato irrituale — Applicabilità — Esclusione.

(D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 34, 35, 36).

Dal momento che il nuovo modello di arbitrato endosocietario è venuto ad aggiungersi e non a sostituirsi alla discipli- na dell’arbitrato di diritto comune, la clausola compromissoria (nella specie: per arbitrato irrituale) introdotta nello statuto o nell’atto costitutivo di una società anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n.5 e suc- cessivamente non adeguata alle disposizioni inderogabili previste dal suddetto decreto conserva piena validità ed effi- cacia (1).

La nuova disciplina dell’arbitrato societario contenuta negli artt. 34, 35, 36 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, si applica agli arbitrati irrituali (2).

XIV.

APP.NAPOLI, 14 gennaio 2009 – GALLO Presidente – DE DONATO Relatore – Gruppo Sorrentino Navigazione (avv. At-

tanasio) c. De Nicola (avv.ti Rubino De Ritis, Russo)

Arbitrato — Arbitrato societario — Disciplina inderogabile introdotta dalla riforma del diritto societario — Ar- bitrato irrituale — Applicabilità — Esclusione.

(D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 34, 35, 36).

Arbitrato — Arbitrato di diritto comune — Clausola compromissoria non conforme all’art. 34 D.Lgs. 5/2003 — Nullità — Esclusione.

83

La nuova disciplina dell’arbitrato societario contenuta negli artt. 34, 35, 36 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, non si ap- plica agli arbitrati irrituali (1).

E’ valida la clausola compromissoria introdotta ex novo nello statuto di una società (nella specie: di capitali) e non conforme all’art. 34 d .lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (nella specie, la clausola prevedeva un arbitrato irrituale e rinviava, per la nomina degli arbitri, ad un regolamento di arbitrato amministrato il quale stabiliva che i tre arbitri fossero no- minati uno per ciascuno dei due contendenti ed il terzo dalla Corte Arbitrale) (2).

XV.

TRIB.MILANO, 12 marzo 2009 – XPresidente – YRelatore – Z c. W

Arbitrato – Arbitrato societario – Clausola compromissoria non conforme all’art. 34 D. Lgs. 5/2003 – Inefficacia – Sussistenza.

(D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34).

Deve ritenersi infondata l’eccezione di compromesso qualora la clausola compromissoria per arbitrato irrituale invo- cata si trovi inserita nell’atto costitutivo e non risulti adeguata a quanto disposto nell’art. 34 del d.lg. 5/2003, preve- dendo la nomina degli arbitri da parte delle parti stesse e non di un terzo soggetto previamente da queste indicato: per- tanto, la clausola in oggetto deve valutarsi come divenuta inefficace, non potendosi nel caso concreto verificare una ipotesi di integrazione parziale della norma affetta da nullità, non prevista dallo stesso legislatore. Diversamente ra- gionando, si opererebbe una forzatura della volontà delle parti, imponendo per via integrativa di accettare nomine di arbitri da parte di terzi nonché un modello di rito arbitrale certamente non prevedibile a! tempo della introduzione del- la clausola arbitrale. (1).

XVI.

CASS., 4 giugno 2010, n. 13664 – PANEBIANCO Presidente – SCHIRÒ Relatore – S.G. e altri c. Sannascensori s.n.c.

Arbitrato – Arbitrato societario – Disciplina inderogabile introdotta dalla riforma del diritto societario – Arbi- trato irrituale – Applicabilità – Esclusione.

(Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 34, 35, 36).

Arbitrato — Arbitrato irrituale — Arbitrato di diritto comune — Clausola compromissoria non conforme all’art. 34 D.Lgs. 5/2003 — Nullità — Esclusione.

(D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34).

La nuova disciplina dell’arbitrato societario contenuta negli artt. 34, 35, 36 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, non si ap- plica agli arbitrati irrituali.

E’ valida la clausola compromissoria per arbitrato irrituale contenuta nello statuto di una società (nella specie: di per- sone) e non conforme all’art. 34 d .lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

XVII.

CASS., 9 dicembre 2010, n. 24867– MORELLI Presidente – FILADORO Relatore – C.A. c. Archivio notarile di Cosenza

Arbitrato — Arbitrato di diritto comune — Clausola compromissoria non conforme all’art. 34 D.Lgs. 5/2003 — Nullità — Sussistenza.

84

Una clausola compromissoria, anche per arbitrato irrituale, inserita negli atti societari, difforme da quella prevista dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34, (in quanto preveda il deferimento delle eventuali controversie al giudizio di arbi- tri nominati anche dalle parti) deve considerarsi nulla.

XVIII.

APP.NAPOLI., 27 gennaio 2011 – FRALLICCIARDI Presidente – LOPIANO Relatore – Eredi Maria Galano s.r.l. (avv.ti A.

Fiorentino, G. Fiorentino, Pascariello) c. Cocurullo (avv.ti L. Parrella, D. Parrella)

Arbitrato – Arbitrato societario – Disciplina inderogabile introdotta dalla riforma del diritto societario – Arbi- trato irrituale – Applicabilità – Esclusione.

(Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 34, 35, 36).

Arbitrato — Arbitrato irrituale — Arbitrato di diritto comune — Clausola compromissoria non conforme all’art. 34 D.Lgs. 5/2003 — Nullità — Esclusione.

(D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34).

La nuova disciplina dell’arbitrato societario contenuta negli artt. 34, 35, 36 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, non si ap- plica agli arbitrati irrituali.

E’ valida la clausola compromissoria per arbitrato irrituale contenuta nello statuto di una società (nella specie: di per- sone) e non conforme all’art. 34 d .lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

* * *

I.

La motivazione è trascritta, supra, nella Sezione «Arbitrato societario e validità della clausola “vecchio stile”», al n. X.

II.

La motivazione è trascritta, supra, nella Sezione «Arbitrato societario e validità della clausola “vecchio stile”», al n. XI.

III.

La motivazione è trascritta, supra, nella Sezione «Arbitrato societario e validità della clausola “vecchio stile”», al n. XVI.

IV.

La motivazione è trascritta, supra, nella Sezione «Arbitrato societario e validità della clausola “vecchio stile”», al n. XXI.

V.

85

VI.

La motivazione è trascritta, supra, nella Sezione «Arbitrato societario e validità della clausola “vecchio stile”», al n. XXV.

VII.

La motivazione è trascritta, supra, nella Sezione «Arbitrato societario e validità della clausola “vecchio stile”», al n. XXVI.

VIII.

La motivazione è trascritta, supra, nella Sezione «Arbitrato societario e validità della clausola “vecchio stile”», al n. XXVIII.

IX.

La motivazione è trascritta, supra, nella Sezione «Arbitrato societario e validità della clausola “vecchio stile”», al n. XXX.

X.

La motivazione è trascritta, supra, nella Sezione «Arbitrato societario e validità della clausola “vecchio stile”», al n. XXXI.

XI.

La motivazione è trascritta, supra, nella Sezione «Arbitrato societario e validità della clausola “vecchio stile”», al n. XXXII.

XII.

La motivazione è trascritta, supra, nella Sezione «Arbitrato societario e validità della clausola “vecchio stile”», al n. XL.

XIII.

La motivazione è trascritta, supra, nella Sezione «Arbitrato societario e validità della clausola “vecchio stile”», al n. XLII.

XIV.

La motivazione è trascritta, supra, nella Sezione «Arbitrato societario e validità della clausola “vecchio stile”», al n. XLVII.

XV.

La motivazione è trascritta, supra, nella Sezione «Arbitrato societario e validità della clausola “vecchio stile”», al n. XLIX.

XVI.

La motivazione è trascritta, supra, nella Sezione «Arbitrato societario e validità della clausola “vecchio stile”», al n. LI.

86

La motivazione è trascritta, supra, nella Sezione «Arbitrato societario e validità della clausola “vecchio stile”», al n.LIII.

XVIII.

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