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Area insediabile (Ai)

Nel documento TITOLO I DISCIPLINA EDILIZIA (pagine 21-26)

È la superficie così come individuata e definita dalla L.R. 52/89 nel testo vigente.

art. 14 Vincoli di Piano

14.1 Le prescrizioni del seguente articolo rientrano tra gli elementi condizionanti ai fini del computo delle potenzialità edificatorie.

14.2 Indipendentemente dalla destinazione di cui alle norme di zona, alcune parti del territorio comunale sono soggette alle limitazioni poste dai vincoli sottoelencati.

14.3 Qualora in tali aree non siano consentite costruzioni resta salva la possibilità di computarne la superficie ai fini edificatori secondo le previsioni del PRG e secondo le prescrizioni di zona.

14.4 Tali vincoli sono :

a) VINCOLO DI RISPETTO DELLA VIABILITÀ': è definito nelle tavole di PRG e dalle presenti norme tecniche. Dove non definito varranno i rispetti indicati dal DPR 495/92;

b) VINCOLO CIMITERIALE: limitazioni stabilite dall'art. 338 del TU delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ridotte in base all'autorizzazione del competente Organo Regionale, (giusto parere ASL prot. n. 293 del 08/04/2016, acquisito in data 11/04/2016 al prot. n. 5005); in tali aree è consentita unicamente la realizzazione collocazione (giusto parere ASL prot. n. 293 del 08/04/2016, acquisito in data 11/04/2016 al prot. n. 5005) di piccole costruzioni, da concedere in precario per la vendita di fiori o di oggetti di interesse dei dolenti;

c) VINCOLO DI RISPETTO DELLE FALDE IDRICHE: nelle aree sottoposte a vincolo di rispetto alle falde idriche, al fine di preservare da inquinamento le falde stesse, è fatto divieto:

- di costruire fabbricati destinati al ricovero animali, industrie ed in genere di attività che comportino scarico di acqua di rifiuto putrescibile;

- di impiegare materiali nocivi nella concimazione dei terreni;

- aprire cave di inerti salve le attività derivanti dalla escavazioni di alvei;

- di immettere nei fossi esistenti scarichi contenenti acque di rifiuto, tranne che i fossi stessi vengano impermeabilizzati a partire dal punto di immissione delle acque di scarico fino a un tratto a valle dell'area sottoposta a vincolo.

d) VINCOLO DI RISPETTO ALLE RETI FERROVIARIE: lungo il tracciato della Ferrovia Statale é stabilito il vincolo di inedificabilità in ottemperanza al D.P.R. n. 753 / 80;

e) VINCOLO DEI BENI STORICO-ARTISTICI ED ARCHEOLOGICI: rientrano nel vincolo suddetto, tendente alla tutela delle cose di interesse artistico e storico ed

archeologico di cui al D.Lgs 29.10.1999 n.490, le aree già individuate come sedi di reperti archeologici e/o sedi di complessi monumentali; lo stesso vincolo verrà applicato a quelle aree da perimetrarsi con le procedure di cui al citato D.Lgs nel caso in cui dovessero verificarsi ritrovamenti rientranti nelle cose tutelate dalla legge.

e-BIS) nella Fascia di Rispetto della’area assoggettata a Vincolo Archeologico di Cluviae, individuata nella tav. 5n della Variante, prima dell’inizio dei lavori di quASLiasi intervento, compresi quelli su fabbricati esistenti o che prevedono la modifica dei luoghi, nonché per quelli semplice scavo e/o sbancamenti di terreno, previa comunicazione all’Ufficio Urbanistica ed edilizia privata del Comune, vanno eseguiti appositi saggi alla presenza di un dipendente dell’Ufficio Urbanistica che provvederà a redigere apposito verbale, debitamente sottoscritto dalle parti, corredata da planimetria di individuazione dei saggi e relativa documentazione fotografica.

f) VINCOLO DI RISPETTO AI CORSI D'ACQUA: lungo i corsi d'acqua, l'edificazione al di fuori del perimetro del centro urbano, fatte salve specifiche disposizioni del PRP, è interdetta entro la fascia di metri cinquanta dal limite dell'area golenale o alluvionale;

lungo il corso dei canali artificiali tale limitazione si applica entro una fascia di metri venticinque dagli argini degli stessi;

g) VINCOLO IDROGEOLOGICO: nelle aree classificate come aventi problemi di natura idrogeologica, nonchè i terreni classificati come bosco, e perciò sottoposte a tutela secondo le leggi statali e regionali è vietata ogni modificazione della morfologia del suolo;

subordinatamente ad apposito nullaosta dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste rilasciato dal Servizio Territoriale dello Sviluppo Rurale Abruzzo Sud DPD026 della Regione Abruzzo, ai sensi e per gli effetti della art. 30 della L.R. 4 gennaio 2014, n. 3.

È consentita l'edificazione di strutture nelle radure libere da alberature con l'osservanza dei parametri e degli indici previsti dal presente testo a condizione che ogni intervento garantisca la salvaguardia del verde esistente e non implichi l'abbattimento di alberi, a norma dell'art. 20 del R.D. 16/5/1920 n°1126, l'Ispettorato Ripartimentale delle foreste deve essere messo comunque in grado di controllare l'esecuzione particolareggiata delle opere da realizzare, secondo la vigente normativa in materia, in particolare nel rispetto delle prescrizioni contenute dal combinato disposto di cui agli articoli art. n. 20 del R.D.

16/5/1920 n°1126 ed art. 30 della L.R. 4 gennaio 2014, n. 3;

h) VINCOLO PAESISTICO: nelle zone assoggettate a vincolo paesistico ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali, nonché delle disposizioni contenute nel Piano Paesistico Regionale, il rilascio del Permesso di costruire o dell'autorizzazione, nonché altre modificazioni dell'ambiente quali taglio di alberi, modificazioni degli assetti dei terreni, ecc., sono subordinati al rilascio di preventivo nullaosta da parte delle competenti autorità regionali o comunali, secondo le rispettive competenze di legge.

i) USI CIVICI : gli interventi urbanistici ed edilizi conseguenti all’attuazione del P.R.G.

riguardanti aree gravate da usi civici , sono sottoposte alla normativa vigente in materia.

Per i terreni che risultano catastalmente privati, qualora all’esito della verifica dei beni demaniali del Comune, i fondi dovessero risultare di natura demaniale civica universale, le ditte interessate dovranno richiederne la sdemanializzazione , e quindi l’alienazione. Esse dovranno altresì accollarsi tutti i conseguenti oneri finanziari e l’aggiornamento dei canoni ove non avessero provveduto all’affrancazione.

l) AREE S.I.C.: Siti d’interesse Comunitario- in tali aree si applicano le norme di salvaguardia dettate dalla normativa specifica;

m) VINCOLI P.A.I. PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO E PIANO DELLE ALLUVIONI: per le zone assoggettate a tali vincoli sono vigente le norme di salvaguardia approvati con provvedimenti regionali. In applicazione della specifica normativa le aree individuate nei vari gradi di pericolosità saranno, una volta avvenuta la definitiva approvazione del Piani (PAI ed Alluvioni) riportate sulle planimetrie di dettaglio del PRG.

m) VINCOLO: P.A.I. (PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO) E P.S.D.A. (PIANO Stralcio Difesa Alluvioni): si intendono qui recepite integralmente le prescrizioni disposte dalle vigenti NTA (Norme Tecniche Attuazione) del PAI. Negli elaborati grafici è stato trasposta la vigente cartografia del PAI, utilizzando gli shape-file (.shp) riferiti al PAI scaricati dal sito istituzione delle Regione Abruzzo, anche nelle tavole di dettaglio della zonizzazione di Variante (scala 1:2000), in detti elaborati oltre ad aver individuato le aree di pericolosità (P1, P2 e P3), i calanchi e gli orli di scarpata, sono state inoltre inserite le fasce di rispetto relative alle scarpate, fasce calcolate come aree di massimo ingombro (v. l’art. 20 ed allegato F delle N.T.A. del PAI, nota dell’autorità di Bacino del 02.05.2006, prot. 38896 e circolare interpretativa del 11.04.2008, prot.

44509), specificando che l’effettiva distanza dall’orlo di scarpata dovrà essere calcolata e verificata caso per caso, per ogni singolo intervento, mediante un puntuale e specifico studio, secondo le disposizioni di cui al citato allegato F delle N.T.A. del PAI. Inoltre si è provveduto a rinominare le zone B10 e B11 del piano adottato, con equivalente zonizzazione definita “P2” (zone edificate soggette a PAI – pericolosità elevata) e “P3” (zone edificate soggette a PAI – pericolosità molto elevata),

n) VINCOLO: P.S.D.A. (PIANO Stralcio Difesa Alluvioni) si intendono qui recepite integralmente le prescrizioni disposte dalle vigenti NTA (Norme Tecniche Attuazione) del P.S.D.A. Negli elaborati grafici è stato trasposta la vigente cartografia del P.S.D.A., utilizzando gli shape-file (.shp) riferiti al PSDA, scaricati dal sito istituzione delle Regione Abruzzo.

art. 15

Destinazioni d’uso

15.1 Le destinazioni d’uso dei suoli e degli edifici, nonché di parte dei medesimi, sono indicate dalla presente normativa per ciascuna zona omogenea. Eventuali destinazioni o attività non espressamente previste potranno essere classificate per analogia;

15.2 I cambiamenti di destinazioni d’uso dei fabbricati o di parti di essi sono disciplinati, oltre che dalle presenti norme, dalla normativa statale e regionale sulla materia;

15.3 Non si considerano mutamento di destinazione d’uso sotto il profilo urbanistico, con o senza opere, le modifiche che non comportano variazioni nella dotazione degli standards di cui al d.m. n.1444/1968, cioè qualora il passaggio di destinazione avvenga all’interno di una stessa categoria urbanistica funzionalmente autonoma.

Per categorie funzionalmente autonome si intendono i tipi edilizi individuati dalla Legge Regionale n. 89/1998, art.6 :

- costruzioni residenziali;

- costruzioni o impianti turistici, commerciali o direzionali;

- costruzioni o impianti produttivi.

15.4 Resta fermo l’obbligo di acquisire il prescritto titolo abilitativo ai sensi della vigente disciplina edilizia per le variazioni d’uso che comportano il ricalcolo del contributo di costruzione.

15.5 Nel caso di dismissione di immobili di proprietà pubblica e della cessione degli stessi, da parte degli Enti proprietari , a privati, ove siano verificate le caratteristiche di legge, detti immobili possono assumere destinazioni d’uso diverse qualora compatibili con il contesto in cui vengono a ricadere, previa attivazione delle procedure di variante di cui della L.R.

18/83 .

15.6 Per le attività commerciali, nonché per quelle di media distribuzione, si applicano i parametri e gli indici prescritti dalla vigente Legislazione Regionale in materia (L.R. 16 luglio 2008, n. 11 - Nuove norme in materia di commercio).

art. 16

Parcheggi ed altri spazi pubblici

16.1 Oltre alla dotazione di parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria previsti nelle planimetrie di P.R.G. ai sensi degli artt. 3,4 e 5 del d.m. 1444/1968, all’interno dei lotti edificabili dovranno essere garantite quantità minime di parcheggi privati di pertinenza correlate alle destinazioni d’uso degli immobili;

16.2 Nelle zone omogenee soggette ad intervento edilizio diretto i permessi di costruire sono subordinati al rispetto delle quantità minime di parcheggio privato previste dalle leggi vigenti in materia (L. n.1150/1942 art. 41 sexies modificato dalla L.122/89; L.r. n.62/1999, L.R. 11/2008).

16.3 Gli spazi destinati a parcheggi o altro spazio pubblico nei singoli progetti privati, che sulla base della previgente N.T.A. sono stati vincolati a futura cessione al Comune, qualora non già acquisite dal Comune stesso, dietro richiesta dei privati proprietari e previa assenso della G.M., possono essere svincolati dall’obbligo assunto, dette procedure andranno gestite nel rispetto delle forme, modalità e competenze di cui all’alienazione del patrimonio pubblico immobiliare.

16.4 Per gli esercizi commerciali di media distribuzione si applica quanto previsto dall’art.7 della L.R. n.62/1999 L.R. 16 luglio 2008, n. 11;

16.5 Per gli esercizi commerciali di vicinato e per tutte le altre nuove costruzioni (residenziali e di servizio) si applica quanto previsto dall’art. 41-sexies della Legge 17.08.1942 n.1150 modificato dalla L. 122/89 e cioè 1 mq di parcheggio ogni 10 mc di costruzione. Il Volume da prendere in considerazione per il calcolo della superficie a parcheggio, sia per i fabbricati residenziali che per quelli commerciali di vicinato, artigianali o produttivi, viene determinato secondo il punto 30 dell’art.13 delle presenti norme;

16.6 I parcheggi potranno essere ubicati sia nell’area oggetto dell’intervento sia essere realizzati nei piani interrati e/o seminterrati e/o piani terra degli edifici;

16.7 I parcheggi per attività commerciali ricadenti in zone omogenee di tipo “B” ai sensi del D.M. 2.4.1968, possono essere localizzati , quando la situazione non consente soluzioni più appropriate, su aree non adiacenti il punto di vendita e comunque entro il raggio di 100 mt. da esso. In adiacenza al punto vendita dovrà in ogni caso essere garantita una quota di parcheggio pari almeno al 30% dell’area complessiva di parcheggio;

16.8 I locali esistenti ricadenti nelle zone omogenee A e B1 da adibire ad esercizi commerciali di vicinato a seguito di variazione di destinazione d’uso sono esentati dall’obbligo di riservare aree a parcheggio di pertinenza.

16.9 Le aree di parcheggio dovranno essere indicate con apposita campitura nelle planimetrie di progetto.

16.10 Nelle zone omogenee soggette a piani particolareggiati e lottizzazioni convenzionate, in aggiunta alle superfici a parcheggio privato previste dall’art.41 sexies L 1150/1942 o L.R.

n.62/1999, L.R.11/2008, vanno osservate, in relazione alle specifiche destinazioni d’uso le quantità minime di spazi pubblici o riservate ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio di cui agli artt. 3, 4 e 5 del D.M. 1444/1968.

art. 17

Prevalenza delle indicazioni di piano

17.1 Le previsioni di zona contenute negli elaborati a scala minore si intendono prevalenti su quelle a scala maggiore relativamente alle specifiche destinazioni ed alle corrispondenti norme per l'attuazione degli interventi (cioè quelle contenute nelle tavole 1: 2000 prevalenti su quelle 1: 5000, ecc.).

17.2 Nel caso di contrasto tra elaborati prevale la norma scritta;

17.3 In caso di discordanza o contrasto fra le presenti N.T.A. ed il Regolamento Edilizio, prevalgono le disposizioni delle N.T.A. o del R.E. a seconda dei rispettivi ambiti di competenza stabiliti dagli artt. 16 e 17 della L.U.R. n.18/83

art. 18

Recepimento dei Piani Attuativi

19.1 I piani attuativi eventualmente approvati dal CC, sulla base del piano generale preesistente, alla data di adozione del presente PRG e non ancora attuati -anche in parte- si intendono recepiti in quest'ultimo. Allo stesso modo si intendono recepite le varianti per le opere pubbliche ovvero le varianti ai sensi di altre normative vigenti.

CAPO II

Nel documento TITOLO I DISCIPLINA EDILIZIA (pagine 21-26)

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