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TITOLO I DISCIPLINA EDILIZIA

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Academic year: 2022

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COMUNE DI CASOLI

(Provincia di Chieti)

C.F. 81000890699 - P.IVA 00106590698 - Via Frentana 30 – 66043 CASOLI – Tel.: 0872/99281 – Telefax: 0872/981616

V SETTORE

URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA

VARIANTE AL VIGENTE P.R.G.

NORMATIVA TECNICA DI ATTUAZIONE

(Approvata con Delibera Commissario ad acta n. 1 del 20/04/2016)

(Rispetto al testo adottato e controdedotto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 04/02/2016 in rosso sono riportate le variazioni introdotte in seguito del recepimento delle richieste degli Enti e dalle Amministrazione in sede di

Conferenza di Servizi o che hanno fatto pervenire il loro parere)

Casoli, lì 20/04/2016

F.to digitalmente Il Progettista Il Responsabile del V° Settore

(Arch. Marcello DI TORO)

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Norme Tecniche di Attuazione

(Rispetto al testo adottato e controdedotto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 04/02/2016 in rosso sono riportate le variazioni introdotte in seguito del recepimento delle richieste degli Enti e dalle Amministrazione in sede di

Conferenza di Servizi o che hanno fatto pervenire il loro parere)

TITOLO I

DISCIPLINA EDILIZIA

Capo I - Generalità

Art. 1 - Ambito di applicazione

Capo II – Dimensionamento e Conformazione degli Edifici

Art. 2 - Dimensioni della edificazioni e Determinazione della densità edilizia fondiaria Art. 3 - Rilevamento, Utilizzazione dei volumi e Superfici Edificate per Interventi di

demolizione e ricostruzione Art. 4 Volumi in aggetto

Capo III – Dimensionamento ed Utilizzazione degli spazi interni art. 05 Classificazione dei locali

art. 06 Parametri e Standard nelle nuove costruzioni art. 07 Requisiti Minimi degli Alloggi

art. 08 Locali interrati art. 09 Locali seminterrati

art. 10 Sottotetti di nuova costruzione

TITOLO II

DISCIPLINA URBANISTICA

Capo I – Norme Generali art. 11 Applicazione del P.R.G.

art. 12 Edificabilità delle Aree

art. 13 Definizioni e Parametri Urbanistici ed Edilizi art. 14 Vincoli di Piano

art. 15 Destinazioni d’uso

art. 16 Parcheggi ed altri spazi pubblici art. 17 Prevalenza delle Indicazioni di Piano art. 18 Recepimento dei Piani Attuativi

Capo II – Zone di Attuazione del Piano Regolatore Generale

art. 20 Disposizioni Generali

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art. 21 ZONA_A_Centro Storico e Recupero art. 22 ZONA_B1_Centro Urbano Edificato

art. 23 ZONA_B2_Completamento Urbano con Media Densità art. 24 ZONA_B3_Completamento Urbano con Bassa Densità

art. 25 ZONA_B3bis_Completamento Urbano con Bassa Densità con Concessioni Convenzionate

Art. 26 ZONA_B4_Completamento Extraurbano (ex B6) Art. 27 ZONA_B5_Completamento PEEP (ex B7)

Art. 28 ZONA B10 - Zona parzialmente edificata soggetta a PAI - Pericolosità Elevata Art. 29 ZONA B11 - Zona parzialmente edificata soggetta a PAI - Pericolosità Molto

Elevata

Art. 30 Interventi minori ammessi nelle zone B Art. 31 ZONA_D1_Produttiva Urbana Completa

Art. 32 ZONA_D1bis_Produttiva Urbana Completa (fabbricazione cementi) Art. 33 ZONA_D2_Produttiva Urbana di Completamento

Art. 34 ZONA_D3_Produttiva Urbana di Progetto Art. 35 ZONA_D4_Attrezzature Turistico-Ricettive Art. 36 ZONA_D5_Commerciale-Residenziale Art. 37 ZONA_D6_PAP Recepito in Attuazione

Art. 38 PICCOLE ATTIVITÀ ARTIGIANALI E COMMERCIALI INCOMPATIBILI ESISTENTI

Art. 39 ZONA_E1_Agricola Normale Art. 40 ZONA_E2_Agricola di Rispetto

Art. 41 ZONA_E3_Conservazione e Recupero Ambientale Art. 42 ZONA_F1_Verde Pubblico Attrezzato

Art. 43 ZONA_F2_Attrezzature Sportive Pubbliche Art. 44 ZONA_F3_Attrezzature di Interesse Generale Art. 45 ZONA_F4_Attrezzature Scolastiche

Art. 46 ZONA_F5_Attrezzature Ospedaliere Art. 47 ZONA_F6_Attrezzature Tecnologiche Art. 48 ZONA_F7_Parcheggio

Art. 49 ZONA_G1_Terminal Trasporto Pubblico Art. 50 ZONA_G2_Vincolo Cimiteriale

Art. 51 ZONA_G4_Distribuzione Carburanti Art. 52 ZONA_G5_Rispetto Stradale

Art. 53 ZONA_G6_Rispetto Ferroviario Art. 54 ZONA_G7_Verde di Rispetto

Art. 55 ZONA_PC_Area per emergenze Protezione Civile - Del.C.C. n.21 del 01.08.2013

Art. 56 Zone per Impianti di Telefonia Mobile Art. 57 Zona ASI e PTAP

Art. 58 L.R. 3 marzo 2005, n. 12 - Contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico

Art. 59 Perequazione urbanistica

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TITOLO I

DISCIPLINA EDILIZIA

Capo I Generalità

Art. 1

Ambito di applicazione

1.1 La presente normativa fornisce la disciplina cui deve conformarsi l'attività costruttiva in attuazione delle previsioni del PRG; essa sostituisce ed annulla ogni eventuale normativa tecnica di attuazione preesistente.

1.2 Essa si applica, per quanto specificato nel seguente articolato e in coerenza con il Regolamento Edilizio Comunale ad ogni attività che comporti trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio comunale.

1.3 Gli interventi edilizi sono subordinati a Permesso di costruire o a Denuncia di Inizio Attività, ottemperando agli oneri, se dovuti ai sensi del DPR 380/2001, determinati in base alla legislazione regionale vigente in materia.

1.4 Per quanto non specificato, si applicano le leggi statali e regionali in materia (L. 1150/1942, , D.M. 1444/’68, D.P.R. n. 380/2001, D.P.R. 327/2001, al D.Lgs n. 192/2005, D.P.R. 59/2009, D.Lgs. 28/2011, L.R. 18/’83, L.R. 11/1999, L.R. 28/2011, LR 3/2014).

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Capo II

Dimensionamento e Conformazione degli Edifici

Art. 2

Dimensioni delle edificazioni e determinazione della densità edilizia fondiaria

2.1 Per determinare le dimensioni delle edificazioni, espresse in mq, si assume come indicatore prioritario, rilevante ai fini del calcolo del carico urbanistico, la Superficie Edificabile lorda di tutti i piani dell'edificio (Se).

2.2 Al fine di consentire la completa fruibilità delle costruzioni, nella compilazione dei progetti di opere edilizie non devono essere conteggiate nella Se, pur trattandosi di spazi che consentono l'insediamento di abitanti c/o addetti c/o utenti, le seguenti superfici:

2.2.1 le superfici degli spazi aperti realizzati in forma di porticato, loggia, balcone, terrazzo e cavedio, in forma di pilotis ovvero le tettoie aperte su almeno due lati; I porticati non possono sviluppare,al piano terra , una superficie superiore al 50% dell’area occupata (Ao) dall’edificio ed ai piani superiori una superficie superiore al 30% di Ao.;

2.2.2 le superfici degli androni di ingresso, delle scale, degli ascensori e dei pianerottoli di sbarco, delle scale di sicurezza e dei vani corsa degli impianti di sollevamento;

2.2.3 le superfici degli spazi destinati al ricovero ed alla sosta delle autovetture, realizzate in sottosuolo o in soprassuolo, comprese quelle di accesso e di manovra fermo restando il loro carattere pertinenziale;

2.2.4 le superfici degli spazi comuni destinati a ricovero di biciclette, motocicli, carrozzine per bambini e mezzi di trasporto per persone fisicamente impedite, compresi i relativi spazi d'accesso, le superfici degli spazi per attività comuni di pertinenza del fabbricato (fitness, palestre, sale riunioni, sale ricreative comuni, complete di relativi servizi igienici);

2.2.5 le superfici relative ai volumi tecnici, cioè ai vani ed agli spazi strettamente necessari a contenere le apparecchiature principali ed accessorie degli impianti tecnici al servizio dei fabbricati (impianti idrici, termici, di condizionamento dell'aria, di sollevamento, elettrici, telefonici, per le telecomunicazioni, fognari, di raccolta e sgombero immondizie, ecc.), comprese le superfici degli spazi di accesso, isolamenti termici, pareti ventilate e tutti gli accorgimenti per il risparmio energetico dell'edificio entro i limiti della L.R. 22/2002.

2.2.6 le superfici dei piani interrati o parzialmente interrati, che non hanno requisiti di abitabilità, in aggiunta a quelle di cui al precedente punto 2.2.3. In tutti gli altri casi le superfici dei piani parzialmente interrati vanno computate in misura pari al rapporto tra il volume della parte fuori terra e l’altezza del piano seminterrato. Le superfici dei piani seminterrati così determinate se destinate ad accessori sono computati nella misura di 1/3.

2.2.7 le superfici dei piani sottotetto che non hanno i requisiti di abitabilità:

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2.2.8 I sottotetti abitabili di SU minore di mq 80 quando siano parti di alloggi situati al piano immediatamente sottostante, siano collegati con essi mediante scala interna e non siano accessibili da scale comuni ad altri alloggi;

2.2.9 le superfici dei vani attigui a terrazzi o giardini pensili destinate a serra, chiuse da pareti e coperture vetrate fisse o asportabili stagionalmente, purché tali superfici non eccedano il 25% della superficie del terrazzo o giardino interessato;

2.2.10 le intere superfici destinate a serra, chiuse da pareti e coperture vetrate fisse o asportabili stagionalmente, situate a livello del suolo.

2.3 Rimangono esclusi, in sede di redazione dei progetti, dal calcolo della Se gli spazi privati utilizzabili dal pubblico, quali passaggi pedonali, gallerie, atri, e porticati.

2.4 Nei piani di cui ai precedenti punti 2.2.6 e 2.2.7 è sempre ammessa la realizzazione di un servizio igienico; è ammesso un secondo servizio ogni qual volta la superficie di detti piani superi i 100 mq e quindi un ulteriore servizio per ogni multiplo di tale cifra; questo limite non opera per i servizi comuni previsti dal precedente punto 2.2.4.

2.5 Gli interventi atti a favorire l’utilizzo di immobili da parte delle persone portatrici di gravi handicap come disciplinato e nei limiti della L.R. 36 del 29/10/2004.

2.6 Gli aumenti volumetrici strettamente necessari ad interventi di adeguamento sismico.

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Art. 3

Rilevamento ed Utilizzazione dei Volumi e delle Superfici Edificate per Interventi di demolizione e ricostruzione

3.1 Nel caso di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione di edifici con il mantenimento dei volumi e delle superfici lorde esistenti l’intervento è subordinato al rilievo e alla determinazione della consistenza edilizia (volumi e superfici) per ogni piano dell'edificio, sulla base della rappresentazione grafica, quotata, dello stato di fatto, di accertamenti catastali e di documentazione fotografica, compete, altresì, al tecnico incaricato la verifica dei titoli abilitativi rilasciati ed il riscontro di detti atti autorizzativi con l'effettivo stato di fatto dei luoghi.

3.2 Nel computo delle superfici edificate e dei volumi esistenti vanno considerati solo quelli regolarmente realizzati nel rispetto del progetto autorizzato e delle norme vigenti all'epoca della costruzione, o quelli recuperati in sanatoria sulla base di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali e di disposizioni legislative, o realizzati prima dell'entrata in vigore della L. 765/67.

3.4 E' consentito il mantenimento dei locali accessori conformi alla disciplina edilizia ed urbanistica vigente all'atto della richiesta di trasformazione, nel caso di sanatorie bisognerà preliminarmente effettuare le verifiche di cui all’ art. 36 del D.P.R. 380/2001 (cosidetta doppia conformità che deve sussistere sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria);

3.5 E’ consentita la ristrutturazione di edifici mediante demolizione e ricostruzione con diversa collocazione rispetto alla precedente area di sedime, semprechè rientrino nelle varianti non essenziali come definite dalla normativa regionale. Resta in ogni caso possibile, nel diverso posizionamento dell’ edificio, adeguarsi alle disposizioni contenute nella presente normativa per quanto attiene allineamenti, distanze e distacchi.

art. 4

Volumi in Aggetto

4.1 Agli effetti della determinazione della superficie edificabile (Se) e del volume, i bow- window e gli altri corpi aggettanti ausiliari devono essere considerati nel loro reale sviluppo planimetrico e volumetrico e devono rispettare tutti i limiti di distanza.

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Capo III

Dimensione ed Utilizzazione degli Spazi Interni

Art. 5

Classificazione dei Locali

5.1 Gli spazi coperti, delimitati da ogni lato da pareti, sono da considerare:

a) locali abitabili (soggiorni, sale da pranzo, camere da letto, cucine, ambienti abitabili in genere);

b) vani accessori interni agli alloggi (servizi igienici, ripostigli, stanze prive di finestra, ambienti di servizio in genere);

c) vani accessori esterni agli alloggi e/o comuni a più unità immobiliari (cantine, soffitte non abitabili, locali motore ascensore, cabine idriche, altri locali a stretto servizio delle residenze, autorimesse singole o collettive, androni, vani scala);

d)locali a destinazione terziaria inerenti ad attività turistiche, commerciali e direzionali, nei quali sia prevista la permanenza prolungata delle persone (negozi di vendita e sale di esposizione, sale di riunione, palestre, bar, ristoranti e sale di ritrovo, laboratori artigianali ed officine, magazzini, depositi ed archivi, uffici, studi professionali, laboratori scientifici e tecnici, locali accessori).

5.2 I locali che consentono la permanenza di persone o lo svolgimento duraturo di attività, sono di norma:

- soggiorni, cucine, camere da pranzo, camere da letto; camere di alloggi, uffici, studi professionali, laboratori artigianali, nella conformazione tipologica degli alloggi;

- sale di lettura, negozi di vendita, sale di esposizione, sale di riunione, sale da gioco,laboratori scientifici e tecnici, cinema, teatri, auditori, discoteche, club, alberghi, pensioni, residence, case albergo, ristoranti e simili, caratterizzati dalla presenza contemporanea di più persone o dalla forte affluenza di pubblico;

- officine meccaniche, laboratori industriali, mense aziendali, autorimesse con officina, lavaggio o sala esposizione commerciale, magazzini e depositi e locali a varia destinazione, caratterizzati dalla presenza delle persone;

- aule ed ambienti scolastici, palestre, case di cura, edifici d'interesse generale a carattere direzionale, amministrativo e finanziario.

art. 6

Parametri e Standard nelle nuove costruzioni

6.1 Altezza dei vani (misurata da pavimento a soffitto): locali ad uso abitativo, studi professionali e uffici, altezza minima m 2,70.

6.2 Nel caso di soffitti inclinati, l'altezza media per i locali ad uso abitativo deve corrispondere al minimo di m 2,70 e per i locali accessori di m 2,40 con un minimo, nel punto più basso, di m 1,80.

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6.3 Locali accessori: altezza minima netta: m 2,40, esclusi androni e vani scala e salvo quanto fissato da leggi e regolamenti specifici.

6.4 Locali a diversa destinazione ( negozi, laboratori,officine, ecc..) altezza minima interna m.

3.00, salvo prescrizioni particolari contenute su leggi o regolamenti specifici che pongano limiti di altezza superiori. Per i locali esistenti, nel caso l’altezza del locale indicata nel progetto non raggiunga i m. 3,00, si potrà procedere ugualmente al rilascio del certificato di agibilità qualora vengano soddisfatte le condizioni igieniche relative ai volumi d’aria ricambiati e all’illuminazione. In ogni caso l’altezza minima dei locali non potrà essere inferiore a m. 2,70 (giusto parere ASL prot. n. 293 del 08/04/2016, acquisito in data 11/04/2016 al prot. n. 5005).

6.5 Per i locali nei quali sia prevista la presenza contemporanea di un numero di persone superiore a 100, l'altezza minima interna utile deve essere portata a m 4,00, salvo che i locali medesimi non siano dotati di adeguati ed idonei impianti di aerazione e condizionamento d'aria.

art. 7

Requisiti Minimi degli Alloggi

7.1 Gli alloggi a residenza stabile debbono avere le seguenti caratteristiche:

- superficie utile abitabile minima di mq 45;

- superficie massima degli alloggi costruiti con mutui agevolati e/o assistiti da contributo dello Stato (Legge 5/8/78 n° 457 e altre disposizioni in materia), misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, non superiore ai mq 95, oltre a mq18 per autorimesse e posto macchina.

7.2 Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di superficie non inferiore a mq 14; tutti i locali ad uso abitativo devono essere provvisti di finestra apribile sull'esterno.

7.3 Ogni alloggio deve essere fornito di almeno un bagno completo di tutti gli apparecchi igienici (lavabo, vaso, bidè, vasca o doccia) costruito a norma dell'art. 7, DM 5 luglio 1975.

7.4 Sono consentite le cucine a nicchia, eventualmente annesse al soggiorno, purché comunichino con quest'ultimo e siano munite di adeguato impianto di aspirazione forzata sui fornelli con sbocco esterno.

7.5 Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9.

7.6 I corridoi e i locali di disimpegno devono avere larghezza non inferiore a m 1,10 ed essere dotati di finestra propria se di superficie superiore a mq 15.

7.7 Gli alloggi singoli (autonomi e dotati di cucinino o angolo-cottura) a residenza temporanea e ad uso turistico inseriti in case-albergo, in complessi alberghieri, in alberghi o in pensioni, o in complessi residenziali turistici, possono avere superficie utile abitabile minore di mq 45 ma non inferiore a mq 28; gli stessi dovranno essere dotati di almeno un locale (soggiorno o soggiorno/letto) di superficie utile netta non inferiore ai mq 14.

7.8 E' comunque obbligatoria la realizzazione di almeno un posto macchina, in idoneo ambiente chiuso (garage) o all'aperto, per ciascun nuovo alloggio, nel rispetto della L 122/89 di SU non inferiore a mq 18 più l'eventuale spazio di manovra.

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art. 8 Locali Interrati

8.1 I piani interrati sono quelli che si sviluppano, per almeno tre lati, completamente al di sotto del livello della più bassa sistemazione del terreno esterna all’edificio.

8.2 I locali dei piani interrati possono essere utilizzati esclusivamente ad uso non abitativo o ad abitazione diurna, (giusto parere ASL prot. n. 293 del 08/04/2016, acquisito in data 11/04/2016 al prot. n. 5005), a condizione che, fatte salve eventuali prescrizioni particolari in relazione alla destinazione d'uso, sia garantito l'isolamento dall'umidità ed assicurato il ricambio d'aria.

8.3 Per evitare inconvenienti di carattere igienico, nel caso in cui il deflusso delle acque di scarico del fabbricato avvenga a quota superiore a quella del piano interrato, deve essere installato un impianto di sollevamento delle acque.

8.4 La superficie dei locali classificati come interrati non è computata, ai fini della determinazione del volume edilizio (V), della Se e della SU.

8.5 I volumi edilizi e le altre opere totalmente interrati (del tutto privi di parti emergenti) possono essere realizzati a confine o ad una distanza da esso minore di quella minima prescritta per la zona

art. 9

Locali Seminterrati

9.1 Sono locali che hanno il pavimento ad un livello più basso del marciapiede o della più alta sistemazione esterna del terreno.

9.2 I seminterrati di nuova costruzione possono essere abitabili o agibili quando l'altezza interna netta dei locali non sia inferiore a m 2,70 (salvo le maggiori altezze e le altre disposizioni specifiche prescritte per particolari destinazioni d'uso) e quando non meno della metà dell'altezza del locale sia al di sopra del livello del marciapiede o della più alta sistemazione esterna del terreno.

9.3 Per l'abitabilità e l'agibilità devono essere inoltre soddisfatte tutte le condizioni relative all'aerazione e alle dimensioni.

9.4 L'uso abitativo si intende altresì subordinato al rispetto delle seguenti condizioni specifiche:

- pavimento di m 1,00 più elevato del livello massimo delle acque del sottosuolo;

- muri e pavimenti protetti mediante materiali idonei di impermeabilizzazione contro l'umidità del suolo;

- finestre di superficie totale superiore a 1/8 della superficie del pavimento per i vani principali e per 1/10 per i vani accessori con almeno m 0,50 di altezza sul livello del terreno circostante aprentesi all'aria libera.

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art. 10

Sottotetti di nuova costruzione

10.1 I locali ricavati sotto le falde dei tetti con copertura inclinata possono essere classificati abitabili o non abitabili.

10.2 Nei locali sottotetto a meno che non abbiano conformazione e requisiti idonei all'uso residenziale (altezza media non inferiore a m 2,70 purché nessuna parte abbia altezza inferiore a m 1,80) possono consentirsi utilizzazioni quali volumi tecnici o per locali accessori e di servizio in genere.

10.3 I sottotetti si considerano abitabili quando abbiano una superficie maggiore di mq 9 compresa entro lo spazio volumetrico di altezza media superiore a m 2,70 misurata da un minimo nel punto più basso di m 1,80.

10.4 I sottotetti abitabili oltre alle dimensioni, volume d'aria disponibile, illuminazione e ventilazione, devono avere i solai di copertura protetti da un rivestimento coibente e/o controsoffitto per realizzare l'isolamento termico prescritto dalle norme per il contenimento dei consumi energetici.

10.5 L'aerazione ed illuminazione dei locali sottotetto non abitabili possono essere realizzate con copertura ricavata a filo del piano di falda, e devono rispettare il rapporto di superficie areoilluminante massimo di 1/15 della superficie del pavimento con una superficie minima di 0,80 mq. nel rapporto massimo di mq 0,80 per ogni locale o su ciascun timpano con una unica apertura di mq 0,80 max.

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TITOLO II

DISCIPLINA URBANISTICA

CAPO I Norme Generali

art. 11

Applicazione del PRG

11.1 Il territorio comunale é disciplinato dal presente PRG, nonché dalla vigente e futura legislazione statale e regionale che, in caso di contrasto con le presenti norme, deve ritenersi prevalente ed automaticamente recepita.

11.2 Sono fatte salve le previsioni generali e particolari e normative delle aree interessate dal PRT del Consorzio ASI Valdisangro e PTAP; in caso di difformità tra gli elaborati e le relative destinazioni di zona riportati nella presente Variante con quelli del PRT dell'ASI e PTAP, devono intendersi prevalenti quelli contenuti nelle tavole del PRT del Consorzio ASI stesso e PTAP, in particolare per quanto attiene il perimetro dell'agglomerato industriale, suddiviso nei sub-agglomerati est e ovest, riportato nella Variante è da interdirsi come proposta che dovrà essere condivisa, in sede di conferenza dei servizi, dalla Provincia e dal Consorzio ASI Valdisangro. si provveduto all’esatta sovrapposizione dello stesso nella tavole di zonizzazione, recependo quanto evidenziato all’interno del parere dell'ARAP Abruzzo, giusta nota prot. 699 del 29.03.2016, parere con cui lo stesso ARAP provvedeva ad individuare una specifica fascia, come soggetta a Normativa Speciale, posta a ridosso del perimetro di zona del PRT del sub-agglomerato ovest, in corrispondenza delle particelle nn. 4711-4708-4703-4698-4843, intere o in parte del foglio di mappa n. 33, nonché quelle adiacenti le strade statali n. 81 e n. 84 , ad eccezione della porzione in corrispondenza dello svincolo tra dette SS.SS. (identificata con le particelle 5133,579,797 del FG. 33), restituendo al Comune la competenza pianificatoria di dette aree, riservandosi di esprimere un parere preventivo per ogni singolo intervento ricadente in detta zona.

11.3 E' previsto il rilascio di autorizzazioni commerciali comunali per le attività da promuoversi da parte del Consorzio ASI Valdisangro nella "Zona Servizi" del PRT dell'agglomerato industriale.

11.4 Su tutto il territorio comunale le localizzazioni e le costruzioni relative agli impianti ad uso industriale sono disciplinate dalle “norme di carattere generale” delle NTA del PRT dell’ASI Sangro;

art. 12

Edificabilità delle Aree

12.1 Sono considerate edificabili le aree dotate di urbanizzazione primaria, ai sensi della Legge 847/64 e del D.P.R. 380/2001.

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12.2 Sono altresì considerate edificabili le aree per le quali la esistenza delle opere di urbanizzazione primaria é garantita dall'impegno dei privati a realizzare le stesse contemporaneamente alle costruzioni oggetto di concessione.

art. 13

Definizioni e Parametri Urbanistici ed Edilizi

13.1 Alloggio

Si intende per alloggio (o appartamento) l'unità minima residenziale, luogo di dimora abituale o momentanea, composta dall'insieme di vani utili e accessori compresi in un fabbricato e funzionalmente connessi, destinata all'abitazione di una sola famiglia.

13.2 Altezza della Costruzione (H)

Per H si intende la media aritmetica delle altezze delle fronti, calcolate secondo il parametro Hf; essa non deve superare l'altezza massima consentita dalle norme per le diverse zone.

13.3 Altezza delle Fronti di un Edificio (Hf)

Per Hf si intende la differenza di quota tra la linea di terra, definita dal piano stradale o dalla più bassa sistemazione esterna, di cui al progetto, interessata dalla facciata che si considera, e il livello costituito dalla linea inferiore di gronda del tetto; nel caso in cui la pendenza del tetto superi il 35%, l'altezza va misurata fino ad 1/2 della proiezione verticale del tetto, sia il sottotetto abitabile o meno. Se l'edificio è coperto a terrazzo, l'altezza è data dalla differenza di quota tra la linea di terra, definita dal piano stradale o dalla più bassa sistemazione esterna, di cui al progetto, nel caso risulti al di sotto del livello stradale, e la linea superiore definita dal piano di calpestio del medesimo terrazzo. In caso di copertura piana con camera d’aria, l’intercapedine ai sensi della L.R. 22 del 11/10/2002 non va considerata ai fini dell’altezza.

Nel caso di edifici in cui la linea di terra e/o quella di copertura non siano orizzontali, l’altezza Hf di una singola parete è data dalla media ponderale delle altezze degli elementi quadrangolari o mistilinei in cui la suddetta parete può essere scomposta.

L’altezza di ogni parete, così come dianzi ricavata, non può superare del 20% ovvero di 2.00 metri l’altezza massima consentita.

Se la costruzione é "terrazzata", l'altezza di ciascun fronte viene calcolata per i singoli corpi sempre che questi ultimi siano individuabili dal punto di vista architettonico e purché abbiano una profondità non inferiore a m 5 ;

Nel caso in cui la larghezza delle strade o dei distacchi non consenta di raggiungere la massima altezza consentita per la zona, l'eventuale arretramento può riguardare i soli piani superiori al piano terra.

In occasione di ampliamenti, ristrutturazioni o modificazioni di facciate, ove strettamente necessari ad una migliore sistemazione dei prospetti o al raggiungimento di

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minime caratteristiche di abitabilità/agibilità degli ambienti, sono ammessi lievi incrementi nell'altezza delle facciate, fino ad un innalzamento max di ml 0,60 delle linee di imposta delle coperture esistenti.

13.4 Distanza dai Confini di proprietà (Dc)

Si intende per D la distanza minima consentita tra la proiezione del fabbricato, misurata nei punti di massima sporgenza, esclusi balconi aperti, pensiline e simili, e la linea di confine (Dc)

I balconi aperti, le pensiline, tettoie, e opere similari non sostenute da elementi portanti verticali sono esclusi dal computo della distanza minima dal confine e dai fabbricati e possono raggiungere un’aggetto massimo di ml 2.00, in quanto, in questi casi, non si rinvengono elementi tali da far ritenere che la profondità degli aggetti sia idonea ad evidenziare una sorta di ampliamento della consistenza del fabbricato.

La distanza delle costruzioni dalle fasce di terreno espropriate o asservite a condotte idriche sovracomunali, quando non è diversamente stabilita negli atti di esproprio o asservimento, è pari a quella prescritta dal codice civile. In assenza di atti di esproprio o asservimento deve essere garantita la distanza di m 3.00 dall’asse della condotta più vicina.

In linea generale, sempre nel rispetto delle altre definizioni di zona e con l'esclusione delle zone in cui sia previsto uno strumento attuativo o di progettazione unitaria, sono ammesse, a norma del codice civile, costruzioni in aderenza a fabbricati esistenti a confine, nonché costruzioni a confine di zona quando non sia diversamente prescritto dalle presenti norme.

Nell’ipotesi di due aree edificabili limitrofe omogenee a diversa destinazione urbanistica della stessa proprietà oppure, se di proprietà diverse, esista accordo scritto tra i confinanti, è ammissibile la costruzione di un unico corpo di fabbrica, anche a cavallo delle diverse zone, con l’applicazione dei parametri costruttivi a maggiore edificabilità, purché le destinazioni d’uso del fabbricato siano consentite su entrambe le aree e siano rispettati i distacchi minimi dai confini , dalle strade e dagli altri edifici.

Fermo restando il rispetto della distanza minima assoluta tra le pareti degli edifici, prevista per ogni singola zona omogenea, è consentito ai proprietari dei fondi contigui derogare alla distanza minima dal confine, mediante apposita convenzione, con la quale le parti si accordano sulla ripartizione del relativo obbligo, sì che, ad uno di loro, sia permesso di costruire sul confine o a distanza ridotta.

13.5 Distanza dai Confini stradali (Ds)

Rappresenta la lunghezza del segmento minimo congiungente il punto più esterno del muro perimetrale dell’edificio o del manufatto (con esclusione delle canne fumarie, degli impianti tecnologici esterni e degli elementi decorativi) ed il confine stradale prospiciente.

All’interno dei perimetri delle zone omogenee A, B, C, D, F e G vanno osservate, per le nuove costruzioni, le distanze minime a protezione del nastro stradale previste dalle norme generali e specifiche delle presenti norme; al di fuori delle suddette zone vanno osservate le distanze disposte dal D.P.R. 495/1992.

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Nelle zone in cui la distanza minima dalle strade non è specificatamente espressa dalle presenti norme la distanza stessa è da considerarsi di m 5.

La distanza delle recinzioni dalle strade deve essere la seguente:

- nelle zone omogenee A e B1 minimo m 1,20 dal nastro stradale, derogabile solo nel caso di allineamento con eventuali preesistenze, previo apposito provvedimento della Giunta Comunale a seguito di acquisizione di parere dell’U.T.C.;

- nel resto del territorio comunale minimo m 2,00 dal nastro stradale.

13.6 Distanza da aree pubbliche diverse da strade e parcheggi

Nel caso di costruzioni da realizzare nelle zone omogenee A, B, C, D, F, G, confinanti con aree pubbliche diverse da strade e parcheggi di cui al prevedente comma, come ad esempio vicoli, aree di risulta e simili, è possibile edificare a distanza inferiore a m 5, previo apposito provvedimento della Giunta Comunale a seguito di acquisizione di parere dell’U.T.C..

13.7 Distanza tra le Fronti (Df)

Per distanza tra le fronti di due edifici ( Df) si intende la distanza minima definita dalla proiezione del punto di massima sporgenza della facciata di un edificio sulla facciata dell’altro edificio (I balconi aperti, le pensiline, le tettoie e altre opere similari, non sostenute da elementi portanti verticali, sono esclusi dal computo della distanza minima tra le fronti dei fabbricati e possono raggiungere un’aggetto massimo di ml 2.00, in quanto, in questi casi, non si rinvengono elementi tali da far ritenere che la profondità degli aggetti sia idonea ad evidenziare una sorta di ampliamento della consistenza del fabbricato). Non è soggetta al rispetto della distanza la parte di facciata non proiettante

E' stabilito dal PRG e dai suoi strumenti attuativi una distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti (Df) in conformità all’art.9 D.M. 1444/1968 .

Tale distanza minima non si applica alle pareti di un edificio o edifici, anche se di più proprietari, che prospettano su spazi interni (Si) così come definiti al successivo punto 13.23.

Nel caso in cui i fronti di una stessa costruzione formino tra loro un angolo interno minore di 60 gradi, sulle porzioni di essi non rispettanti la distanza minima stabilita dalle norme di attuazione degli strumenti urbanistici possono aprirsi esclusivamente luci e finestre relative ai locali di servizio. La distanza tra due corpi di fabbrica di una stessa costruzione non può essere inferiore a m 10, salva specifica indicazione del PRG.

Il sopralzo dei muri perimetrali di imposta delle falde del tetto di fabbricati esistenti, in conseguenza di ristrutturazioni o realizzazioni di sottotetti pertinenziali non abitabili, non viene computato ai fini delle distanze dai confini di proprietà, dai fabbricati e dalle strade a condizione che detto sopralzo sia contenuto in mt. 1.20 (altezza interna) e che sia rispettato, se non è realizzato in aderenza ad altro fabbricato esistente o a confine di proprietà, il limite di distanza inderogabile stabilito dall’art.873 del codice civile di ml 3.00 dai fabbricati. In ogni caso se la parete che viene sopraelevata (e quella fronteggiante) è

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finestrata è comunque prescritta in tutte le zone, con esclusione della zona A, una distanza minima assoluta di mt 10.00.

Ai fini del superamento delle barriere architettoniche la realizzazione di vani ascensori esterni di dimensioni strettamente necessarie per i portatori di handicap, al servizio di fabbricati preesistenti , non viene computata ai fini delle distanze dai confini di proprietà, dai confini di zona, dai fabbricati.

13.8 Indice di Edificabilità Territoriale (IT)

E' l'indice che si applica sulla superficie territoriale (ST) per ottenere il volume edificabile (V) nei casi in cui è richiesto l'intervento urbanistico esecutivo o la redazione di progetto edilizio unitario esteso ad un comparto di PRG.

13.9 Indice di Edificabilità Fondiaria (IF)

E' l'indice che si applica sulla superficie fondiaria (SF) per ottenere il volume edificabile (V) nei casi in cui è ammesso l'intervento edilizio diretto.

13.10 Indice di Piantumazione (Ip)

Per Ip si intende il numero minimo di piante di alto fusto prescritto per ogni ettaro nelle singole zone con la eventuale specificazione delle essenze.

13.11 Indice di Utilizzazione Fondiaria (UF)

E' l'indice che si applica sulla superficie fondiaria (SF) per ottenere la superficie edificabile (Se) sui singoli lotti netti, sia nei casi di intervento edilizio diretto, sia nei casi di intervento subordinato a piano attuativo o a PEU.

13.12 Indice di Utilizzazione Territoriale (UT)

E' l'indice che si applica sulla superficie territoriale (ST) per ottenere la superficie edificabile (Se) nei casi in cui è richiesto l'intervento urbanistico esecutivo o la redazione di progetto edilizio unitario esteso ad un comparto di PRG (PEU).

13.13 Indice di Utilizzazione del Suolo ( Us)

Esprime il rapporto tra l’Area occupata (Ao) e la Superficie fondiaria (Sf) di pertinenza , o, comunque impegnata ai fini plano-volumetrici per la costruzione stessa;

13.14 Lunghezza Massima delle Fronti (Lm)

Per Lm si intende la più lunga delle proiezioni di un fronte continuo anche se a pianta spezzata o mistilinea.

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13.15 Numero dei Piani (N)

Per N si intende il numero dei piani abitabili o agibili, compreso l'eventuale piano di ritiro, il seminterrato se abitabile. Escluso il sottotetto, anche se abitabile.

13.16 Parcheggio Pubblico (P)

Si intende per parcheggio pubblico P lo spazio per la sosta di auto di cui al DM 2/04/68 n°

1444 effettivamente utilizzabile da tutti i cittadini, immediatamente collegato agli altri spazi pubblici veicolari, individuato anche lungo le strade quando esse abbiano una sezione della carreggiata di almeno m 6,00 se a senso unico ovvero 8,50 se a doppio senso.

13.17 Rapporto di copertura (RC)

Per RC si intende il rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria. Deve essere misurata considerando per superficie quella di cui al parametro SF e per la superficie coperta quella di seguito definita.

13.18 Superficie Coperta di un Edificio (SC)

Per SC si intende l'area risultante dalla proiezione su un piano orizzontale di tutte le parti edificate, fuori terra, delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali dell'edificio.

13.19 Superficie Edificabile (Se)

Per Se si intende la somma delle superfici lorde di tutti i piani dell'edificio escluse le parti non rilevanti ai fini della determinazione del V e del carico urbanistico, come definite nella presente normativa.

E’ possibile procedere ad un trasferimento di Se da una SF ad un’altra anche se quest’ultima sia già edificata ed asservita ad edifici esistenti purché la Se trasferita trovi copertura nella corrispondente minore capacità edificatoria della SF asservita. Tale trasferimento è ammissibile a condizione che le aree interessate abbiano la medesima destinazione d’uso, siano contigue e che nel caso le aree siano di proprietà distinte vi sia accordo negoziale tra i proprietari da trascriversi nei pubblici registri per poter opporre ai terzi l’inedificabilità totale o parziale dell’area asservita.

13.20 Superficie Fondiaria (SF)

Per SF si intende, quella risultante sottraendo alla ST la nuova viabilità di piano e le altre superfici destinate ai servizi di urbanizzazione primaria e secondaria. Nel caso dell'intervento edilizio diretto la SF si identifica con l'area edificabile.

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La SF non si intende interrotta da canalizzazioni o proprietà pubbliche di tracciati per condotti, strade o altre opere a rete, quando la di esse sezione non superi i m 30.00 (10 mt).

13.21 Superficie Fondiaria Residua (SFR)

Per SFR si intende quella risultante sottraendo alla SF di singoli lotti, la cui utilizzazione edificatoria è subordinata a convenzionamento, le superfici di cessione destinate ai servizi pubblici.

13.22 Superficie Residua del Lotto (SR)

Per SR si intende la superficie che rimane sottraendo alla SF la SC.

13.23 Spazi Interni agli Edifici (Si)

Per "spazi interni agli edifici" si intendono le aree scoperte circondate da costruzioni per una lunghezza superiore ai 3/4 del perimetro. In particolare:

a) Patio: si intende "patio" lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all'ultimo piano di un edificio a più piani, con normali minime non inferiori a m 6, a pareti circostanti di altezza non superiore a m 4;

b) Chiostrina: si intende "chiostrina" uno spazio interno di superficie minima superiore a 1/10 di quella delle pareti circostanti e comunque non minore di mq 15 (25), le quali non abbiano altezza superiore a m 13.50 e con normale minima davanti ad ogni finestra non inferiore a m 3;

c) Cavedio: si intende "cavedio" uno spazio interno, per la ventilazione dei bagni o locali di servizio e di passaggio delle canalizzazioni interne, di superficie inferiore a 1,00 mq, sul quale non si aprono luci o finestre. Tale spazio deve essere percorribile per tutta la sua altezza, attrezzato con una scala alla marinara ed avere aerazione naturale.

13.24 Superficie Minima del Lotto (Sm)

Per tale s'intende la superficie minima necessaria per un intervento edilizio diretto oppure, nel caso d'intervento urbanistico esecutivo, l'area minima in cui é possibile frazionare la SF.

13.25 Superficie Territoriale (ST)

Per ST si intende quella riferita ai piani urbanistici esecutivi (Piano Particolareggiato, Piano di Lottizzazione, Piano di Recupero, Piano per l'Edilizia Economica e Popolare), o la superficie minima d'intervento necessaria per operare un intervento urbanistico esecutivo o per l'attuazione dei Progetti Edilizi Unitari (PEU), sempre secondo le indicazioni del PRG.

In generale essa si intende come la somma della superficie fondiaria (SF) e della superficie destinata ai servizi. Nel caso dei comparti di attuazione la ST si intende altresì al netto delle

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sedi di impianti a rete di pubblico interesse esistenti, delle proprietà demaniali e di quelle appartenenti a condomini di abitazione già precedentemente utilizzate a fini edificatori.

13.26 Superficie destinata alle Opere di Urbanizzazione Primaria (Su1)

Tale superficie comprende tutte le aree da riservare per le opere di urbanizzazione primaria secondo le quantità minime stabilite dalle leggi vigenti e quanto stabilito, zona per zona, dalle norme dello strumento urbanistico generale.

13.27 Superficie destinata ad Opere di Urbanizzazione Secondaria (Su2)

Tale superficie comprende tutte le aree da riservare o riservate alle opere di urbanizzazione secondaria secondo le quantità minime stabilite dalle leggi vigenti o quanto previsto, zona per zona, dalle norme dello strumento urbanistico generale.

13.28 Superficie Utile Abitabile (SUA)

Per SUA si intende la superficie equivalente alla somma delle superfici nette dei pavimenti degli alloggi, degli ambienti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali, delle superfici relative agli accessori nella entità del 60%, tutte misurate al netto dei muri, pilastri, tramezzi,sguinci, vani di porte e finestre, scale interne, logge, porticati e balconi.

Sono altresì esclusi i locali dei piani interrati.

13.29 Superficie utile di Servizi e Accessori (SUSA)

Nell’edilizia abitativa la superficie non residenziale è costituita dalla somma delle superfici destinate a servizi e accessori , misurate al netto di murature , pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.

Sono servizi e accessori:

a) cantine, soffitte, locali-motore ed ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed eventuali altri locali allo stretto servizio delle residenze;

b) autorimesse singole o collettive;

c) androni di ingresso e porticati liberi;

d) logge e balconi.

e)

13.30 Volume di un Edificio (V)

Il volume va computato sommando i prodotti della superficie lorda Se (conteggiata come dalle presenti NTA) di ciascun piano, per l'altezza reale lorda ad esclusione dei seminterrati e degli interrati.

13.31 Area occupata (Ao)

E’ la superficie impegnata dalla costruzione, misurata lungo il profilo esterno di massimo ingombro; essa risulta individuata dalla proiezione ortogonale sul piano campagna di tutte

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le parti fuori ed entro terra dell’edificio ( murature perimetrali anche interrate, balconi, sporti di gronda, pensiline, aggetti e simili ) . L’area occupata (Ao) serve per controllare i rapporti tra spazio costruito, aree asservite e aree libere e, quindi, per verificare la rispondenza del progetto o del manufatto realizzato all’indice di utilizzazione del suolo (Us).

13.32 Area insediabile (Ai)

È la superficie così come individuata e definita dalla L.R. 52/89 nel testo vigente.

art. 14 Vincoli di Piano

14.1 Le prescrizioni del seguente articolo rientrano tra gli elementi condizionanti ai fini del computo delle potenzialità edificatorie.

14.2 Indipendentemente dalla destinazione di cui alle norme di zona, alcune parti del territorio comunale sono soggette alle limitazioni poste dai vincoli sottoelencati.

14.3 Qualora in tali aree non siano consentite costruzioni resta salva la possibilità di computarne la superficie ai fini edificatori secondo le previsioni del PRG e secondo le prescrizioni di zona.

14.4 Tali vincoli sono :

a) VINCOLO DI RISPETTO DELLA VIABILITÀ': è definito nelle tavole di PRG e dalle presenti norme tecniche. Dove non definito varranno i rispetti indicati dal DPR 495/92;

b) VINCOLO CIMITERIALE: limitazioni stabilite dall'art. 338 del TU delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ridotte in base all'autorizzazione del competente Organo Regionale, (giusto parere ASL prot. n. 293 del 08/04/2016, acquisito in data 11/04/2016 al prot. n. 5005); in tali aree è consentita unicamente la realizzazione collocazione (giusto parere ASL prot. n. 293 del 08/04/2016, acquisito in data 11/04/2016 al prot. n. 5005) di piccole costruzioni, da concedere in precario per la vendita di fiori o di oggetti di interesse dei dolenti;

c) VINCOLO DI RISPETTO DELLE FALDE IDRICHE: nelle aree sottoposte a vincolo di rispetto alle falde idriche, al fine di preservare da inquinamento le falde stesse, è fatto divieto:

- di costruire fabbricati destinati al ricovero animali, industrie ed in genere di attività che comportino scarico di acqua di rifiuto putrescibile;

- di impiegare materiali nocivi nella concimazione dei terreni;

- aprire cave di inerti salve le attività derivanti dalla escavazioni di alvei;

- di immettere nei fossi esistenti scarichi contenenti acque di rifiuto, tranne che i fossi stessi vengano impermeabilizzati a partire dal punto di immissione delle acque di scarico fino a un tratto a valle dell'area sottoposta a vincolo.

d) VINCOLO DI RISPETTO ALLE RETI FERROVIARIE: lungo il tracciato della Ferrovia Statale é stabilito il vincolo di inedificabilità in ottemperanza al D.P.R. n. 753 / 80;

e) VINCOLO DEI BENI STORICO-ARTISTICI ED ARCHEOLOGICI: rientrano nel vincolo suddetto, tendente alla tutela delle cose di interesse artistico e storico ed

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archeologico di cui al D.Lgs 29.10.1999 n.490, le aree già individuate come sedi di reperti archeologici e/o sedi di complessi monumentali; lo stesso vincolo verrà applicato a quelle aree da perimetrarsi con le procedure di cui al citato D.Lgs nel caso in cui dovessero verificarsi ritrovamenti rientranti nelle cose tutelate dalla legge.

e-BIS) nella Fascia di Rispetto della’area assoggettata a Vincolo Archeologico di Cluviae, individuata nella tav. 5n della Variante, prima dell’inizio dei lavori di quASLiasi intervento, compresi quelli su fabbricati esistenti o che prevedono la modifica dei luoghi, nonché per quelli semplice scavo e/o sbancamenti di terreno, previa comunicazione all’Ufficio Urbanistica ed edilizia privata del Comune, vanno eseguiti appositi saggi alla presenza di un dipendente dell’Ufficio Urbanistica che provvederà a redigere apposito verbale, debitamente sottoscritto dalle parti, corredata da planimetria di individuazione dei saggi e relativa documentazione fotografica.

f) VINCOLO DI RISPETTO AI CORSI D'ACQUA: lungo i corsi d'acqua, l'edificazione al di fuori del perimetro del centro urbano, fatte salve specifiche disposizioni del PRP, è interdetta entro la fascia di metri cinquanta dal limite dell'area golenale o alluvionale;

lungo il corso dei canali artificiali tale limitazione si applica entro una fascia di metri venticinque dagli argini degli stessi;

g) VINCOLO IDROGEOLOGICO: nelle aree classificate come aventi problemi di natura idrogeologica, nonchè i terreni classificati come bosco, e perciò sottoposte a tutela secondo le leggi statali e regionali è vietata ogni modificazione della morfologia del suolo;

subordinatamente ad apposito nullaosta dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste rilasciato dal Servizio Territoriale dello Sviluppo Rurale Abruzzo Sud DPD026 della Regione Abruzzo, ai sensi e per gli effetti della art. 30 della L.R. 4 gennaio 2014, n. 3.

È consentita l'edificazione di strutture nelle radure libere da alberature con l'osservanza dei parametri e degli indici previsti dal presente testo a condizione che ogni intervento garantisca la salvaguardia del verde esistente e non implichi l'abbattimento di alberi, a norma dell'art. 20 del R.D. 16/5/1920 n°1126, l'Ispettorato Ripartimentale delle foreste deve essere messo comunque in grado di controllare l'esecuzione particolareggiata delle opere da realizzare, secondo la vigente normativa in materia, in particolare nel rispetto delle prescrizioni contenute dal combinato disposto di cui agli articoli art. n. 20 del R.D.

16/5/1920 n°1126 ed art. 30 della L.R. 4 gennaio 2014, n. 3;

h) VINCOLO PAESISTICO: nelle zone assoggettate a vincolo paesistico ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali, nonché delle disposizioni contenute nel Piano Paesistico Regionale, il rilascio del Permesso di costruire o dell'autorizzazione, nonché altre modificazioni dell'ambiente quali taglio di alberi, modificazioni degli assetti dei terreni, ecc., sono subordinati al rilascio di preventivo nullaosta da parte delle competenti autorità regionali o comunali, secondo le rispettive competenze di legge.

i) USI CIVICI : gli interventi urbanistici ed edilizi conseguenti all’attuazione del P.R.G.

riguardanti aree gravate da usi civici , sono sottoposte alla normativa vigente in materia.

Per i terreni che risultano catastalmente privati, qualora all’esito della verifica dei beni demaniali del Comune, i fondi dovessero risultare di natura demaniale civica universale, le ditte interessate dovranno richiederne la sdemanializzazione , e quindi l’alienazione. Esse dovranno altresì accollarsi tutti i conseguenti oneri finanziari e l’aggiornamento dei canoni ove non avessero provveduto all’affrancazione.

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l) AREE S.I.C.: Siti d’interesse Comunitario- in tali aree si applicano le norme di salvaguardia dettate dalla normativa specifica;

m) VINCOLI P.A.I. PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO E PIANO DELLE ALLUVIONI: per le zone assoggettate a tali vincoli sono vigente le norme di salvaguardia approvati con provvedimenti regionali. In applicazione della specifica normativa le aree individuate nei vari gradi di pericolosità saranno, una volta avvenuta la definitiva approvazione del Piani (PAI ed Alluvioni) riportate sulle planimetrie di dettaglio del PRG.

m) VINCOLO: P.A.I. (PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO) E P.S.D.A. (PIANO Stralcio Difesa Alluvioni): si intendono qui recepite integralmente le prescrizioni disposte dalle vigenti NTA (Norme Tecniche Attuazione) del PAI. Negli elaborati grafici è stato trasposta la vigente cartografia del PAI, utilizzando gli shape-file (.shp) riferiti al PAI scaricati dal sito istituzione delle Regione Abruzzo, anche nelle tavole di dettaglio della zonizzazione di Variante (scala 1:2000), in detti elaborati oltre ad aver individuato le aree di pericolosità (P1, P2 e P3), i calanchi e gli orli di scarpata, sono state inoltre inserite le fasce di rispetto relative alle scarpate, fasce calcolate come aree di massimo ingombro (v. l’art. 20 ed allegato F delle N.T.A. del PAI, nota dell’autorità di Bacino del 02.05.2006, prot. 38896 e circolare interpretativa del 11.04.2008, prot.

44509), specificando che l’effettiva distanza dall’orlo di scarpata dovrà essere calcolata e verificata caso per caso, per ogni singolo intervento, mediante un puntuale e specifico studio, secondo le disposizioni di cui al citato allegato F delle N.T.A. del PAI. Inoltre si è provveduto a rinominare le zone B10 e B11 del piano adottato, con equivalente zonizzazione definita “P2” (zone edificate soggette a PAI – pericolosità elevata) e “P3” (zone edificate soggette a PAI – pericolosità molto elevata),

n) VINCOLO: P.S.D.A. (PIANO Stralcio Difesa Alluvioni) si intendono qui recepite integralmente le prescrizioni disposte dalle vigenti NTA (Norme Tecniche Attuazione) del P.S.D.A. Negli elaborati grafici è stato trasposta la vigente cartografia del P.S.D.A., utilizzando gli shape-file (.shp) riferiti al PSDA, scaricati dal sito istituzione delle Regione Abruzzo.

art. 15

Destinazioni d’uso

15.1 Le destinazioni d’uso dei suoli e degli edifici, nonché di parte dei medesimi, sono indicate dalla presente normativa per ciascuna zona omogenea. Eventuali destinazioni o attività non espressamente previste potranno essere classificate per analogia;

15.2 I cambiamenti di destinazioni d’uso dei fabbricati o di parti di essi sono disciplinati, oltre che dalle presenti norme, dalla normativa statale e regionale sulla materia;

15.3 Non si considerano mutamento di destinazione d’uso sotto il profilo urbanistico, con o senza opere, le modifiche che non comportano variazioni nella dotazione degli standards di cui al d.m. n.1444/1968, cioè qualora il passaggio di destinazione avvenga all’interno di una stessa categoria urbanistica funzionalmente autonoma.

Per categorie funzionalmente autonome si intendono i tipi edilizi individuati dalla Legge Regionale n. 89/1998, art.6 :

- costruzioni residenziali;

- costruzioni o impianti turistici, commerciali o direzionali;

- costruzioni o impianti produttivi.

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15.4 Resta fermo l’obbligo di acquisire il prescritto titolo abilitativo ai sensi della vigente disciplina edilizia per le variazioni d’uso che comportano il ricalcolo del contributo di costruzione.

15.5 Nel caso di dismissione di immobili di proprietà pubblica e della cessione degli stessi, da parte degli Enti proprietari , a privati, ove siano verificate le caratteristiche di legge, detti immobili possono assumere destinazioni d’uso diverse qualora compatibili con il contesto in cui vengono a ricadere, previa attivazione delle procedure di variante di cui della L.R.

18/83 .

15.6 Per le attività commerciali, nonché per quelle di media distribuzione, si applicano i parametri e gli indici prescritti dalla vigente Legislazione Regionale in materia (L.R. 16 luglio 2008, n. 11 - Nuove norme in materia di commercio).

art. 16

Parcheggi ed altri spazi pubblici

16.1 Oltre alla dotazione di parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria previsti nelle planimetrie di P.R.G. ai sensi degli artt. 3,4 e 5 del d.m. 1444/1968, all’interno dei lotti edificabili dovranno essere garantite quantità minime di parcheggi privati di pertinenza correlate alle destinazioni d’uso degli immobili;

16.2 Nelle zone omogenee soggette ad intervento edilizio diretto i permessi di costruire sono subordinati al rispetto delle quantità minime di parcheggio privato previste dalle leggi vigenti in materia (L. n.1150/1942 art. 41 sexies modificato dalla L.122/89; L.r. n.62/1999, L.R. 11/2008).

16.3 Gli spazi destinati a parcheggi o altro spazio pubblico nei singoli progetti privati, che sulla base della previgente N.T.A. sono stati vincolati a futura cessione al Comune, qualora non già acquisite dal Comune stesso, dietro richiesta dei privati proprietari e previa assenso della G.M., possono essere svincolati dall’obbligo assunto, dette procedure andranno gestite nel rispetto delle forme, modalità e competenze di cui all’alienazione del patrimonio pubblico immobiliare.

16.4 Per gli esercizi commerciali di media distribuzione si applica quanto previsto dall’art.7 della L.R. n.62/1999 L.R. 16 luglio 2008, n. 11;

16.5 Per gli esercizi commerciali di vicinato e per tutte le altre nuove costruzioni (residenziali e di servizio) si applica quanto previsto dall’art. 41-sexies della Legge 17.08.1942 n.1150 modificato dalla L. 122/89 e cioè 1 mq di parcheggio ogni 10 mc di costruzione. Il Volume da prendere in considerazione per il calcolo della superficie a parcheggio, sia per i fabbricati residenziali che per quelli commerciali di vicinato, artigianali o produttivi, viene determinato secondo il punto 30 dell’art.13 delle presenti norme;

16.6 I parcheggi potranno essere ubicati sia nell’area oggetto dell’intervento sia essere realizzati nei piani interrati e/o seminterrati e/o piani terra degli edifici;

16.7 I parcheggi per attività commerciali ricadenti in zone omogenee di tipo “B” ai sensi del D.M. 2.4.1968, possono essere localizzati , quando la situazione non consente soluzioni più appropriate, su aree non adiacenti il punto di vendita e comunque entro il raggio di 100 mt. da esso. In adiacenza al punto vendita dovrà in ogni caso essere garantita una quota di parcheggio pari almeno al 30% dell’area complessiva di parcheggio;

(25)

16.8 I locali esistenti ricadenti nelle zone omogenee A e B1 da adibire ad esercizi commerciali di vicinato a seguito di variazione di destinazione d’uso sono esentati dall’obbligo di riservare aree a parcheggio di pertinenza.

16.9 Le aree di parcheggio dovranno essere indicate con apposita campitura nelle planimetrie di progetto.

16.10 Nelle zone omogenee soggette a piani particolareggiati e lottizzazioni convenzionate, in aggiunta alle superfici a parcheggio privato previste dall’art.41 sexies L 1150/1942 o L.R.

n.62/1999, L.R.11/2008, vanno osservate, in relazione alle specifiche destinazioni d’uso le quantità minime di spazi pubblici o riservate ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio di cui agli artt. 3, 4 e 5 del D.M. 1444/1968.

art. 17

Prevalenza delle indicazioni di piano

17.1 Le previsioni di zona contenute negli elaborati a scala minore si intendono prevalenti su quelle a scala maggiore relativamente alle specifiche destinazioni ed alle corrispondenti norme per l'attuazione degli interventi (cioè quelle contenute nelle tavole 1: 2000 prevalenti su quelle 1: 5000, ecc.).

17.2 Nel caso di contrasto tra elaborati prevale la norma scritta;

17.3 In caso di discordanza o contrasto fra le presenti N.T.A. ed il Regolamento Edilizio, prevalgono le disposizioni delle N.T.A. o del R.E. a seconda dei rispettivi ambiti di competenza stabiliti dagli artt. 16 e 17 della L.U.R. n.18/83

art. 18

Recepimento dei Piani Attuativi

19.1 I piani attuativi eventualmente approvati dal CC, sulla base del piano generale preesistente, alla data di adozione del presente PRG e non ancora attuati -anche in parte- si intendono recepiti in quest'ultimo. Allo stesso modo si intendono recepite le varianti per le opere pubbliche ovvero le varianti ai sensi di altre normative vigenti.

(26)

CAPO II

Zone di Attuazione del Piano Regolatore Generale

art. 20

Disposizioni Generali

20 .1 Il territorio comunale é diviso in zone omogenee per caratteri morfologici, tipologici ed ambientali in genere, secondo la seguente classificazione:

Cod. SIT Descrizione

ZONA_A ZONA_A_Centro Storico e Recupero ZONA_B1 ZONA_B1_Centro Urbano Edificato

ZONA_B2 ZONA_B2_Completamento Urbano con Media Densità ZONA_B3 ZONA_B3_Completamento Urbano con Bassa Densità

ZONA_B3b ZONA_B3bis_Completamento Urbano con Bassa Densità con Concessioni Convenzionate ZONA_B6 ZONA_B4_Completamento Extraurbano (ex B6)

ZONA_B7 ZONA_B5_Completamento PEEP (ex B7)

ZONA_B10 Zona parzialmente edificata soggetta a PAI - Pericolosità Elevata ZONA_B11 Zona parzialmente edificata soggetta a PAI - Pericolosità Molto Elevata ZONA_D1 ZONA_D1_Produttiva Urbana Completa

ZONA_D1b ZONA_D1bis_Produttiva Urbana Completa (fabbricazione cementi) ZONA_D2 ZONA_D2_Produttiva Urbana di Completamento

ZONA_D3 ZONA_D3_Produttiva Urbana di Progetto ZONA_D4 ZONA_D4_Attrezzature Turistico-Ricettive ZONA_D5 ZONA_D5_Commerciale-Residenziale ZONA_D6 ZONA_D6_PAP Recepito in Attuazione ZONA_E1 ZONA_E1_Agricola Normale

ZONA_E2 ZONA_E2_Agricola di Rispetto

ZONA_E3 ZONA_E3_Conservazione e Recupero Ambientale ZONA_F1 ZONA_F1_Verde Pubblico Attrezzato

ZONA_F2 ZONA_F2_Attrezzature Sportive Pubbliche ZONA_F3 ZONA_F3_Attrezzature di Interesse Generale ZONA_F4 ZONA_F4_Attrezzature Scolastiche

ZONA_F5 ZONA_F5_Attrezzature Ospedaliere ZONA_F6 ZONA_F6_Attrezzature Tecnologiche ZONA_F7 ZONA_F7_Parcheggio

ZONA_G1 ZONA_G1_Terminal Trasporto Pubblico ZONA_G2 ZONA_G2_Vincolo Cimiteriale

ZONA_G4 ZONA_G4_Distribuzione Carburanti ZONA_G5 ZONA_G5_Rispetto Stradale ZONA_G6 ZONA_G6_Rispetto Ferroviario ZONA_G7 ZONA_G7_Verde di Rispetto PTAP_ASI PTAP_Zona A.S.I. Sangro ZONA_PC

ZONA_PC_Area per emergenze Protezione Civile - Ammassamento - Del.C.C. n.21 del 01.08.2013

ZONA_PCA

ZONA_PC_Area per emergenze Protezione Civile - Accoglienza - Del.C.C. n.21 del 01.08.2013

ZONA_PCC ZONA_PC_Area per emergenze Protezione Civile - Attesa - Del.C.C. n.21 del 01.08.2013 PTAPP PTAP_Zona A.S.I. Sangro di progetto

VIABP Viabilità di Progetto

Risp_A Fascia Rispetto Acquedotto

AAE Piccole attività Artigianali e Commerciali incompatibili esistenti ITM Impianti di Telefonia Mobile

(27)

VARSS Variante S.S.84

art. 21

Zona A Centro Storico e Recupero

21.1 Tale zona é destinata alla residenza ed a quelle attività artigianali, commerciali, del tempo libero e di servizio con essa compatibili. Il Centro Storico, secondo le indicazioni del PRG, é altresì sede di attività culturali e rappresentative.

21.2 In questa zona le trasformazioni sono regolamentate da apposito Piano di Recupero.

art. 22

Zona B1 Centro Urbano Edificato

22.1 In tale zona sono consentite le funzioni residenziali, commerciali e di servizio comprese quelle piccolo-artigianali compatibili con la residenza; E' ammessa la realizzazione di strutture alberghiere e ricettive in genere.

22.2 Gli interventi di nuova edificazione e di trasformazione edilizia si attuano con intervento diretto e sono assoggettati al rispetto dei seguenti limiti e rapporti:

NUOVE COTRUZIONI:

- UF = 0,67 mq/mq;

- H max ml. 10,50 e comunque non superiore all’altezza degli edifici preesistenti - - e circostanti;

- Df: min. ml. 10,00;

- Dc min. ml. 5 .00

- Distanza dalle strade secondo gli allineamenti preesistenti; in mancanza di questi non inferiore a ml 5;

EDIFICI ESISTENTI:

Gli interventi sull’edilizia esistente sono ammessi e con le seguenti tipologie e modalità:

- manutenzione ordinaria;

- manutenzione straordinaria;

- restauro conservativo;

- risanamento igienico ed edilizio;

- ristrutturazione edilizia: è ammessa la demolizione e ricostruzione secondo la normativa vigente.

22.3 Nei lotti liberi aventi Smax < 500 mq compresi tra due fabbricati esistenti edificati a confine, in deroga agli indici di utilizzazione fondiaria, è consentita l’edificazione in aderenza ai fabbricati esistenti per un'altezza pari alla media dei due fabbricati limitrofi e comunque non superiore a quella consentita per la zona e sempre nel rispetto degli allineamenti esistenti, delle distanze tra fabbricati, dai confini, dalle strade e salvo i diritti di terzi e confinanti.

22.4 Nel caso di cambiamenti d'uso dovranno comunque essere integralmente rispettati (eventualmente alle condizioni di cui al prec. comma) i minimi di superficie stabiliti dalla legge per i parcheggi pubblici e privati.

(28)

22.5 Per alcuni edifici costituenti le cortine edilizie del corso Umberto I, i cui prospetti sono riportati nella scala 1: 100 tra gli elaborati grafici, e per altri che appartengono al tessuto storico del capoluogo e comunque svolgono un ruolo determinante nella sua immagine, il PRG detta una specifica disciplina con l'obiettivo di semplificare il processo del recupero salvaguardando il carattere del contesto storico. Detta disciplina specifica si intende prevalente su qualunque altra disposizione eventualmente in contrasto contenuta nelle presenti NTA. Le categorie generali di intervento per questi edifici sono le seguenti:

- Manutenzione Ordinaria (MO) e Straordinaria (MS ) - Restauro e Risanamento Conservativo (RC)

- Ristrutturazione Edilizia Semplice (RS), di cui alla lettera d) DPR n.380/2001; per gli edifici siglati nel seguente modo sugli elaborati grafici: RS104, RS105, RS106, RS107, RS108 la ristrutturazione è ammessa solo a condizione della conservazione della facciata in pietra esistente.

- Ristrutturazione con Incremento Volumetrico e della Se (RV); in questo caso l'incremento volumetrico è consentito con sopraelevazione dell'edificio fino ad un max di ml 1.00 o di ml 1.50, ovvero di ml 3.50 dalla linea d'imposta della copertura, in modo da poter perseguire la ricostituzione della facciata in coerenza con i caratteri storici e ambientali della strada.

E’ consentito l'incremento di ml 1,00 agli edifici siglati nel seguente modo: RV26, RV33, RV54, RV75, nella Tav. 7a – Capoluogo, Riqualificazione delle cortine edilizie dei principali tracciati. Planimetria generale (vedesi tav. 9a - 9h del vigente PRG). E' consentito l'incremento max di ml 1.50 agli edifici siglati nel seguente modo: RV44, RV48, nella Tav. 7a – Capoluogo, Riqualificazione delle cortine edilizie dei principali tracciati. Planimetria generale (vedesi tav. 9a - 9h del vigente PRG). E' consentito l'incremento di un piano abitabile (max ml 3.50) agli edifici siglati nel seguente modo: RV4, RV14, RV17, RV19, RV30, RV35 (a condizione della modifica della copertura e formazione di un cornicione a coronamento del nuovo prospetto sul Corso), RV61, RV63, RV134, riportati nella Tav. 7a – Capoluogo, Riqualificazione delle cortine edilizie dei principali tracciati. Planimetria generale (vedesi tav. 9a - 9h del vigente PRG). All'edificio siglato RS58 indicata nella Tav. 7a – Capoluogo, Riqualificazione delle cortine edilizie dei principali tracciati. Planimetria generale (vedesi tav. 9a - 9h del vigente PRG), è prescritta la trasformazione della copertura con realizzazione di tetto a falde; all'edificio siglato RC83 riportata nella Tav. 7a – Capoluogo, Riqualificazione delle cortine edilizie dei principali tracciati. Planimetria generale (vedesi tav. 9a - 9h del vigente PRG), è prescritta la riformazione del cornicione con facoltà di realizzare una copertura inclinata e, nel caso del permanere della copertura piana, è altresì prescritta la realizzazione di un parapetto a muro chiuso (e rifinito in coerenza con la facciata) alto cm 120. Detti incrementi volumetrici con soprelevazione riguardano l'intero piano dell'edificio originale interessato con l'esclusione di parti accessorie e superfetazioni sopraggiunte. E' prescritto in ogni caso il mantenimento dell'allineamento preesistente sulla strada.

22.6 Quando per motivi di stabilità e sicurezza della struttura portante non siano sufficienti eseguire esclusivi interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria (MO e/o MS) potranno essere autorizzati interventi di risanamento e ristrutturazione edilizia fermo restando la ricostituzione delle facciate in coerenza dei caratteri storici e ambientali della strada.

Riferimenti

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