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art. 96 deducibilità interessi passivi

Interessi passivi su leasing

Scorporo degli interessi dalla quota canone pagata per aggiungerla agli interessi passivi da sottoporre a controllo art. 96.

No interessi autoveicoli ( si applica art. 164 T.u.i.r)

Soggetti IAS = interessi a c.e.

Soggetti non IAS = determinati a forfait

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art. 96 deducibilità interessi passivi

R.O.L.

( art. 96 co.2 T.u.i.r.)

+ Valore della produzione voce A c.e.

- costi della produzione voce B c.e.

= differenza

+ voce B 8 leasing

+ voce B 10 lett. a amm.to imm. immateriali + voce B 10 lett. a amm.to imm. materiali

= R.O.L.

x 30 %

= LIMITE

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ESEMPIO

La società Alfa spa presenta nel proprio c.e. : -Interessi passivi totali € 50.000 di cui:

- 40.000 da mutui - 5.000 da leasing

- 5.000 di natura commerciale (non si considerano nel calcolo)

- Interessi attivi totali € 7.000

Interessi da considerare ( 40.000+5.000) differenza = 45.000 – 7.000= 38.000

ROL= Valore della produzione 1.200.000 – costi della produzione 1.050.000 – ammortamenti 10.000 +

canoni leasing 15.000 + = 175.000

30% ROL = 52.500 interessi < limite interessi totalmente deducibili

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ESEMPIO

La società Alfa spa presenta nel proprio c.e. : -Interessi passivi totali € 50.000 di cui:

- 40.000 da mutui - 5.000 da leasing

- 5.000 di natura commerciale (non si considerano nel calcolo)

- Interessi attivi totali € 7.000

Interessi da considerare ( 40.000+5.000) differenza = 45.000 – 7.000= 38.000

ROL= Valore della produzione 1.000.200 – costi della produzione 1.050.000 – ammortamenti 10.000 +

canoni leasing 15.000 + = - 23.000

ROL negativo quindi 33.000 interessi > limite = interessi passivi indeducibili

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Deducibilità dei canoni di leasing

L’articolo 4-bis del decreto «semplificazioni fiscali» ha così modificato l’articolo 102, comma 7 del Tuir:

«[…] Per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a

prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore per un periodo non inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l’applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a 11 ovvero superiore a 18 anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a 11 anni ovvero pari almeno a 18 anni […]»

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 AMBITO SOGGETTIVO

 AMBITO OGGETTIVO

Imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali (no IAS

adopter)*

Locazione finanziaria (R.M. n. 175/03 - contratti caratterizzati dalla presenza dell’opzione finale di acquisto)

Restano esclusi i contratti di locazione operativa (affitti e noleggio).

* La disposizione non trova applicazione per le imprese IAS adopter in quanto in aderenza al principio IAS 17, iscrivono in bilancio il bene a fronte di una passività nel confronti del concedente; i soggetti IAS adopter imputano quindi a conto economico – e deducono fiscalmente in base al principio di derivazione rafforzata - gli ammortamenti e gli oneri finanziari e non i canoni di leasing. Pertanto, per i soggetti IAS adopter la durata contrattuale è irrilevante.

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28 locazione abbia una durata contrattuale inferiore alla durata minima «fiscale», i canoni sono deducibili sulla base della durata minima contrattuale (possibile

«doppio binario» in caso di durata contrattuale inferiore alla minima «fiscale»).

La deducibilità dei canoni stessi è ammessa per un periodo non inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento fiscale del bene da individuare in base ai coefficienti di cui al D.M. 31 dicembre 1988, in relazione all’attività esercitata dall’impresa utilizzatrice.

BENI MATERIALI 2/3 del periodo di ammortamento

BENI IMMOBILI

2/3 del periodo di normale ammortamento fiscale con un minimo di 11 anni ovvero pari almeno a 18 anni

AUTOVEICOLI

2/3 del periodo di ammortamento (per le auto strumentali e assegnate in uso promiscuo)

periodo di ammortamento per le auto non assegnate (art. 164, comma 1, lett. b) del Tuir)

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29 ECONOMICO SONO DEDUCIBILI ANCHE AI FINI IRES – NO DISALLINEAMENTO

I CANONI DI LEASING SONO DEDUCIBILI IN BASE ALLA DURATA MINIMA FISCALE.

LE QUOTE DEI CANONI ECCEDENTI SARANNO RIPRESE A TASSAZIONE PER ESSERE POI DEDOTTE IN VIA EXTRACONTABILE SOLO AL TERMINE DEL CONTRATTO E SEMPRE NEI LIMITI DELL’IMPORTO MASSIMO DEDUCIBILE ANNUALMENTE.

DISALLINEAMENTO E RELATIVO STANZIAMENTO DI IMPOSTE ANTICIPATE

LA NOVITA’ NON INTERFERISCE SULLA DETERMINAZIONE DELL’IRAP (PRINCIPIO DELLA DERIVAZIONE DIRETTA DELLE RISULTANZE DI CONTO ECONOMICO): I CANONI DI LEASING IMPUTATI A CONTO ECONOMICO SONO INTEGRALMENTE DEDUCIBILI INDIPENDENTEMENTE DALLA DURATA MINIMA FISCALE.

IRAP IRES

ATTENZIONE: RISULTANO APPLICABILI LE DISPOSIZIONI CHE LIMITANO LA DEDUCIBILITA’ DEGLI INTERESSI IMPLICITI E DELLA QUOTA RIFERIBILE AL TERRENO INCLUSI NEI CANONI DI LEASING.

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Durata del contratto 15 anni

Durata fiscale 18 anni

Canone annuale € 90.000

Non sono considerati gli interessi impliciti inclusi nei canoni

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GLI INTERESSI IMPLICITI DOVREBBERO ESSERE DETERMINATI SULLA BASE DEL DM 1998 AVENDO RIGUARDO ALLA DURATA MINIMA FISCALE. ASSILEA E ASSONIME AUSIPICANO UN CHIARIMENTO MINISTERIALE AL RIGUARDO

PER I SOGGETTI NON IAS ADOPTER, LA QUOTA DI INTERESSI IMPLICITI PUO’ ESSERE

DETERMINATA CON I CRITERI FORFETTARI PREVISTI DAL D.M. 24 APRILE 1998 (cfr. CM n. 8/09): GLI INTERESSI SONO «SPALMATI» SULLA BASE DELLA DURATA DEL CONTRATTO DI LEASING.

IRES

GLI INTERESSI IMPLICITI SONO DEDUCIBILI NEI LIMITI DELL’ART. 96 DEL TUIR

IRAP

GLI INTERESSI IMPLICITI INCLUSI NEL CANONE DI LEASING IMPUTATO A C.E.

NON SONO DEDUCIBILI

GLI INTERESSI IMPLICI DOVREBBERO ESSERE DETERMINATI SULLA BASE DEL DM 1998 AVENDO RIGUARDO ALLA DURATA CONTRATTUALE EFFETTIVA

In caso di LEASING IMMOBILIARE, le medesime considerazioni valgono ai fini dello SCORPORO DELLA QUOTA DI TERRENO su cui insiste il fabbricato, posto che la metodologia forfetaria prevista dal D.M. 24 aprile 1998 influisce sulla quota capitale utile per la determinazione della quota parte del canone (20% o 30% per i fabbricati industriali) riferibile al terreno.

La circolare Assilea n. 18/2012 e la circolare Assonime n. 14/2012 ritengono auspicabile un chiarimento ministeriale sul tema.

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Durata del contratto 15 anni

Durata fiscale 18 anni

Anno Canone a CE Importo deducibile

Quota

interessi Quota capitale Quota terreno (30%)

Importo deducibile

Quota

interessi Quota capitale Quota terreno (30%)

1 90.000 75.000 25.000 50.000 15.000 90.000 30.000 60.000 18.000

2 90.000 75.000 25.000 50.000 15.000 90.000 30.000 60.000 18.000

3 90.000 75.000 25.000 50.000 15.000 90.000 30.000 60.000 18.000

4 90.000 75.000 25.000 50.000 15.000 90.000 30.000 60.000 18.000

5 90.000 75.000 25.000 50.000 15.000 90.000 30.000 60.000 18.000

6 90.000 75.000 25.000 50.000 15.000 90.000 30.000 60.000 18.000

7 90.000 75.000 25.000 50.000 15.000 90.000 30.000 60.000 18.000

8 90.000 75.000 25.000 50.000 15.000 90.000 30.000 60.000 18.000

9 90.000 75.000 25.000 50.000 15.000 90.000 30.000 60.000 18.000

10 90.000 75.000 25.000 50.000 15.000 90.000 30.000 60.000 18.000

11 90.000 75.000 25.000 50.000 15.000 90.000 30.000 60.000 18.000

12 90.000 75.000 25.000 50.000 15.000 90.000 30.000 60.000 18.000

13 90.000 75.000 25.000 50.000 15.000 90.000 30.000 60.000 18.000

14 90.000 75.000 25.000 50.000 15.000 90.000 30.000 60.000 18.000

15 90.000 75.000 25.000 50.000 15.000 90.000 30.000 60.000 18.000

16 - 75.000 25.000 50.000 15.000 - - -

-17 - 75.000 25.000 50.000 15.000 - - -

-18 - 75.000 25.000 50.000 15.000 - - -

-1.350.000,00 1.350.000,00 450.000,00 900.000,00 270.000,00 1.350.000,00 450.000,00 900.000,00 270.000,00

IRES IRAP

Canone annuale € 90.000

Costo sostenuto dalla società di leasing (al netto del prezzo

di riscatto € 900.000

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La nuova normativa può creare delle problematiche in relazione a particolari eventi interruttivi del contratti di leasing quali:

 RISCATTO ANTICIPATO

 RISOLUZIONE ANTICIPATA

 NON ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RISCATTO

 CESSIONE DEL CONTRATTO DI LEASING

Le problematiche emergono nel caso in cui vi sia un disallineamento tra il valore civilistico e fiscale e unicamente ai fini IRES.

La circolare Assilea n. 18/2012 e la circolare Assonime n. 14/2012 ritengono auspicabile un chiarimento ministeriale sul tema

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IN CASO DI RISCATTO ANTICIPATO OVVERO DI RISOLUZIONE ANTICIPATA, L’UTILIZZATORE DEL BENE IN LEASING DEVE «RECUPERARE» I DISALLINEAMENTI CIVILISTICI E FISCALI EMERSI DURANTE LA DURATA CONTRATTUALE.

IN CASO DI:

RISCATTO ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO SEMBREREBBE POTERSI SOSTENERE IL RECUPERO DEL DISALLINEAMENTO SECONDO LA METODOLOGIA DEL PUNTO 2 (cfr. Circolare Assonime n. 14/2012).

MANCATO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RISCATTO, SEMBREREBBE POTERSI SOSTENERE IL RECUPERO DEL DISALLINEAMENTO SECONDO LA METODOLOGIA DEL PUNTO 3.

MODALITA’ DI «RECUPERO»:

1. OPERARE UN RECUPERO INTEGRALE DELLE QUOTE DI DISALLINEAMENTO NELL’ESERCIZIO DI RISCATTO O RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO;

2. CAPITALIZZARE IL «DISALLINEAMENTO» SUL COSTO FISCALE DEL BENE (PREZZO DI RISCATTO), DEDUCENDO IL DISALLINEAMENTO TRAMITE IL PROCESSO DI AMMORTAMENTO;

3. DEDURRE IL «DISALLINEAMENTO» CON VARIAZIONI IN DIMINUZIONE NEL LIMITE DELL’IMPORTO MASSIMO DEI CANONI DEDUCIBILI. (cfr. Circolare Assilea n. 18/2012)

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In caso di cessione del contratto di leasing, l’art.88, comma 5 del Tuir prevede che, in capo all’impresa utilizzatrice-cedente, costituisce sopravvenienza attiva

In presenza di disallineamenti tra il valore civilistico e fiscale, la sopravvenienza attiva dovrebbe essere determinata

«Valore normale» del bene –

(Valore attuale canoni residui + Prezzo di riscatto)=

Sopravvenienza attiva imponibile

«Valore normale» del bene –

(Valore attuale canoni residui + Prezzo di riscatto + Eccedenza non dedotta)=

Sopravvenienza attiva imponibile

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Novità 2013 cambia la deducibilità del costo delle auto

 Con l’art. 72 della Legge 92/2012, che modifica l’art. 164 c. 1 del Tuir, per gli autoveicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali da imprese e professionisti, la percentuale di deducibilità del costo scende dall’attuale 40% al 27,5 % (costo massimo riconosciuto fiscalmente di Euro 18.075,99 per 27,5%);

 la variazione della deducibilità interessa anche i noleggi a lungo termine e non potrà superare 994,18 euro annui (costo massimo fiscale Euro 3.615,20 per 27,5%)

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NOVITA’ MANOVRA CORRETTIVA D.L. 98/2011 - L.111/2011 (modifica commi 1 e 2 art.84 TUIR)

Le perdite fiscali possono essere scomputate in diminuzione dei redditi dei periodi successivi

• in misura non superiore all’80% del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta (per l’importo che trova capienza in tale ammontare)

• entro il limite del reddito imponibile di ciascun periodo e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare se relativa ai primi 3 periodi d’imposta dalla data di costituzione, riferite ad una nuova attività produttiva.

Con il nuovo regime pertanto:

• riporto illimitato delle perdite ( e non più entro i 5 anni)

• nel limite dell’80% del reddito imponibile

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NOVITA’ MANOVRA CORRETTIVA D.L. 98/2011 - L.111/2011 (modifica commi 1 e 2 art.84 TUIR)

Perdite art.84

Tipo di perdite Ante L. 111/2011 L. 111/2011 Perdite dei primi 3

periodi d’imposta

-Riporto illimitato - utilizzo nel limite del reddito imponibile

-Riporto illimitato - utilizzo nel limite del reddito imponibile

Perdite dal 4° periodo -Riporto entro il 5°

periodo

- utilizzo nel limite del reddito imponibile

-Riporto illimitato - utilizzo nel limite dell’80% del reddito imponibile

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NOVITA’ MANOVRA CORRETTIVA D.L. 98/2011 - L.111/2011 (modifica commi 1 e 2 art.84 TUIR)

Pertanto per le perdite

• formatesi dal 2011 in poi si applicano le nuove regole (riporto illimitato e abbattimento fino a concorrenza dell’80%)

• formatesi fino al 2010 si applicano le vecchie regole (riporto nei limiti dei 5 anni ed abbattimento dell’intero reddito imponibile)

Si veda esempio di seguito illustrato:

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NOVITA’ MANOVRA CORRETTIVA D.L. 98/2011- L.111/2011 (modifica commi 1 e 2 art.84 TUIR)

Società Alfa srl

Periodo Reddito/Perdita

N - 20.000

N+1 + 8.000

N+2 + 2.000

N+3 + 3.000

N+4 + 1.000

N+5 + 4.000

N+6 + 7.600

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NOVITA’ MANOVRA CORRETTIVA D.L. 98/2011 - L.111/2011 (modifica commi 1 e 2 art.84 TUIR)

Società Alfa srl : utilizzo perdite ante modifiche

La residua perdita (20000 – 18000) viene persa non essendo riportabile oltre il 5° p.

Periodo Reddito/Perdita

N - 20.000

N+1 + 8.000

N+2 + 2.000

N+3 + 3.000 18.000

N+4 + 1.000

N+5 + 4.000

N+6 + 7.600

totalmente imponibile

Planning e consulenza 44 fiscale e societaria Prof. Alberto Nobolo

NOVITA’ MANOVRA CORRETTIVA D.L. 98/2011 - L.111/2011 (modifica commi 1 e 2 art.84 TUIR)

Società Alfa srl : utilizzo perdite ante modifiche

Periodo Reddito/

Planning e consulenza 45 fiscale e societaria

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.P.R. 917/86

L.724/1994

D.L. 98/2011 - L.111/2011

L.10/2011; L. 106/2011; L. 111/2011; L. 148/2011; L. 214/2011; L. 92/2012;

D.L. 23/03/2012, n. 16, convertito dalla Legge 26/04/2012 n. 44

Circolari Agenzia Entrate e risoluzioni Agenzia Entrate (www.agenziaentrate.gov.it)

Sul sito dell’A. E. è possibile reperire i modelli indicati nelle slides e le relative istruzioni

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