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Rendite in corso al 31.12.2016

1 Le rendite già in corso al 31 dicembre 2016 continueranno ad essere corri-sposte con importo invariato. Si fa salvo per quanto disposto dall'Art. 44 del presente Regolamento. L'importo delle prestazioni in aspettativa delle rendite correnti resta anch'esso invariato. I requisiti per la maturazione di un diritto de-terminati per tali soggetti e le disposizioni in materia di riduzione a seguito di sovrassicurazione o per altri motivi si basano invece sul presente Regolamento.

Per le rendite già in corso al sabato, 31. dicembre 2016, il capitale di risparmio viene accumulato con gli averi di risparmio in base al presente Regolamento.

Se una rendita di invalidità viene sostituita da una rendita di vecchiaia, l'entità della rendita di vecchiaia e delle prestazioni in aspettativa coassicurate si cal-cola in base al presente Regolamento.

Passaggio auto-matico al piano di risparmio "Stan-dard"

2 Tutte le persone assicurate al 31.12.2016 passeranno dal 1.1.2017 automa-ticamente al piano di risparmio "Standard", a meno che la persona assicurata non faccia richiesta scritta entro il 14.12.2016 di restare nel piano di risparmio

"Mini" (cosiddetto "opt-out") oppure di passare al piano di risparmio "Maxi". Il piano di risparmio "Mini" non può più essere scelto in un momento successivo ed è inoltre a disposizione soltanto delle persone assicurate di età 25-54, ovvero nate negli anni 1963 - 1992. Al più tardi al 1° gennaio dell'anno in cui si compie il 55° anno di età è necessario passare al piano di risparmio "Standard" oppure

"Maxi".

Disposizioni transitorie e finali Cassa pensione UPC (Svizzera)

Prelievo in capi-tale per le per-sone assicurate nate negli anni 1952-1964

4 Fintanto che siano disponibili, un prelievo in capitale verrà finanziato sempre dapprima attingendo ai vecchi fondi.

Vecchi fondi per le persone assi-curate nate negli anni 1952-1964

5 Fintanto che siano disponibili, ai vecchi fondi delle persone assicurate nate negli anni 1952-1964 verranno addebitati a partire dal 1.1.2017:

a. i prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà d'abita-zione;

b. gli indennizzi di compensazione in seguito di divorzio.

Nuovi fondi delle persone assicu-rate nate negli anni 1952-1964

6 Ai nuovi fondi delle persone assicurate nate negli anni 1952-1964 verranno accreditati a partire dal1.1.2017:

a. i contributi di risparmio;

b. le prestazioni d'ingresso;

c. i rimborsi nell’ambito della promozione della proprietà d’abitazione;

d. gli indennizzi di compensazione a seguito di divorzio;

e. eventuali importi di riscatto, nonché f. gli interessi maturati.

Importo della rendita di vec-chiaia delle per-sone assicurate nate negli anni 1952-1964

7 L'importo della rendita di vecchiaia annua per le persone assicurate nate ne-gli anni 1952-1964 si ricava moltiplicando i vecchi e i nuovi fondi disponibili al momento del pensionamento per la corrispondente aliquota di conversione (ali-quote di conversione speciali per vecchi e nuovi fondi secondo l'Appendice 5).

Pensionamento parziale delle persone assicu-rate nate negli anni 1952-1964

8 In caso di pensionamento parziale si convertono in una rendita di vecchiaia dapprima i vecchi fondi (aliquota di conversione speciale per vecchi fondi se-condo l'Appendice 5).

Il Consiglio di fondazione Zurigo, 9 dicembre 2020

 Prevanto SA / 15.12.2020

Cassa pensione UPC (Svizzera) Terminologia e abbreviazioni

L. Terminologia e abbreviazioni

Datore di la-voro

L’azienda fondatrice e le imprese con essa strettamente correlate sotto il profilo finanziario o economico con cui la Fondazione ha sottoscritto un contratto di affiliazione.

Dipendente Persona (uomo o donna) che ha sottoscritto un contratto di lavoro con l’azienda fondatrice o con una sua azienda collegata.

Incapacità al lavoro

È considerata incapacità al lavoro qualsiasi inabilità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, a compiere un lavoro ragio-nevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività (Art. 6 LPGA).

LPGA Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000.

LPP Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982 e relative disposizioni esecutive.

Tasso di inte-resse LPP

Tasso d’interesse con cui viene remunerato l’avere di vecchiaia LPP (cfr. Ap-pendice 5).

OPP2 Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invali-dità del 18 aprile 1984.

Unione dome-stica registrata

Ai sensi della Legge federale sull’unione domestica registrata di coppie omo-sessuali, il/la partner registrato/a gode dello stesso status giuridico del/della co-niuge.

Partner convi-vente

Partner che intrattengono una convivenza fissa analoga al matrimonio

Incapacità al guadagno

È considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possi-bilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considera-zione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che per-dura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure d’integrazione ra-gionevolmente esigibili (Art. 7 LPGA).

LFLP Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vec-chiaia, i superstiti e l'invalidità del 17 dicembre 1993 (Legge sul libero passag-gio).

OLP Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 3 ottobre 1994.

Invalidità È considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibil-mente permanente o di lunga durata (Art. 8 cpv. 1 LPGA).

AI Assicurazione federale per l’invalidità.

Malattia È considerato malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un’incapacità al lavoro. Sono considerate infermità

Terminologia e abbreviazioni Cassa pensione UPC (Svizzera)

LUD Legge federale sull’unione domestica registrata di coppie omosessuali del 18 giugno 2004 (Legge sull’unione domestica registrata).

Tasso d’inte-resse proiettato

Tasso d’interesse utilizzato per la stima del capitale di risparmio della persona assicurata fino all’età di pensionamento. Il tasso d’interesse proiettato non è garantito (cfr. Appendice 5).

Tasso di inte-resse tecnico

Il tasso tecnico d’interesse è un tasso a lungo termine determinante per vari calcoli attuariali, quali ad esempio quello dell’aliquota di conversione e dei valori in contanti delle rendite (tasso di sconto per i futuri pagamenti delle rendite (cfr.

Appendice 5).

Aliquota di con-versione

Percentuale regolamentare con cui viene calcolata la rendita vitalizia sulla base del capitale di risparmio disponibile al momento del pensionamento.

Infortunio È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte (Art. 4 LPGA).

Sottocopertura Si è in presenza di una situazione di sottocopertura se, al giorno di chiusura del bilancio, il necessario capitale attuariale di previdenza calcolato secondo prin-cipi riconosciuti dall'esperto in materia di previdenza professionale (capitale di risparmio e di copertura, incluse eventuali integrazioni) non risulta coperto dal capitale previdenziale disponibile (attivi al valore di mercato al netto degli impe-gni commerciali).

LAINF Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 1981 e rela-tive disposizioni esecurela-tive.

Persone assi-curate

Tutti i dipendenti di sesso maschile e femminile affiliati alla Cassa pensione.

Tasso di inte-resse di mora

Tasso d’interesse ai sensi dell’Art. 7 OLP (cfr. Appendice 5).

LPPA Legge federale sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale del 17 dicembre 1993.

OPPA Ordinanza sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale del 3 ottobre 1994.

Cassa pensione UPC (Svizzera) Appendici al Regolamento di previdenza

M. Appendici al Regolamento di previdenza

Cassa pensione UPC (Svizzera) Appendice

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