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Cassa pensione UPC (Svizzera) Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1 gennaio 2021

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Cassa pensione UPC (Svizzera)

Regolamento di previdenza della Cassa pensione

1° gennaio 2021

(2)

Sintesi del Regolamento Cassa pensione UPC (Svizzera)

Quadro sintetico delle prestazioni e del finanziamento

Salario annuo assicurato Art. 6

Salario annuo, al netto dell’importo di coor- dinamento (cfr. Appendice 5).

Finanziamento Art. 8

Contributo di risparmio (CR) in % del salario annuo assicurato

Piano di risp. "Mini" (disponibile limitata- mente, cfr. Art. 46 Disposizioni transitorie)

Età Dipen- Datore Totale

dente di lavoro CR

25 - 34 4.3 6.5 10.8

35 - 44 6.0 9.0 15.0

45 - 54 7.4 11.1 18.5

Piano di risp. "Standard"

Età Dipen- Datore Totale

dente di lavoro CR

20 - 24 4.0 4.5 8.5

25 - 34 5.3 6.5 11.8

35 - 44 7.0 9.0 16.0

45 - 54 8.4 11.1 19.5

55 - 65 10.2 13.8 24.0

Piano di risp. "Maxi"

Età Dipen- Datore Totale

dente di lavoro CR

20 - 24 4.5 4.5 9.0

25 - 34 6.3 6.5 12.8

35 - 44 8.0 9.0 17.0

45 - 54 9.4 11.1 20.5

55 - 65 11.2 13.8 25.0

Contributo supplementare (CS) in % del salario annuo assicurato:

Età Dipen- Datore Totale

dente di lavoro CS

18 - 65 1.4 2.1 3.5

Prestazioni di vecchiaia Art. 11 - Art. 14

Pensionamento anticipato possibile a par- tire dall’età di 58 anni; pensionamento dif- ferito possibile fino a 70 anni.

Capitale di vecchiaia o rendita di vecchiaia.

una rendita di vecchiaia viene effettuata in funzione dell'età di pensionamento e dell'a- liquota di conversione in vigore (cfr. Appen- dice 5).

Rendita transitoria AVS pari alla rendita di vecchiaia AVS.

Rendita per figli di pensionati: 20% della rendita di vecchiaia corrente.

Prestazioni in caso di invalidità

Art. 15 - Art. 17

Rendita di invalidità: è pari al capitale di vecchiaia proiettato (non remunerato), con- vertito con l’aliquota di conversione prevista dal regolamento, fino a un massimo del 60% del salario annuo assicurato, e a par- tire da 2 anni dopo l’ingresso nella Cassa pensione pari al 60% del salario annuo as- sicurato.

Rendita per figli di invalidi: 20% della ren- dita d’invalidità corrente.

Esenzione dal pagamento dei contributi dopo la conclusione della protrazione del pagamento del salario o dopo l’esauri- mento dell’indennità giornaliera.

Prestazioni in caso di morteArt. 18- Art. 22

Rendita per il coniuge / per il partner: vitali- zia pari al 40% del salario annuo assicurato al momento del decesso.

Rendita per orfani: 20% della rendita d’in- validità assicurata o in corso o della rendita di vecchiaia in corso.

Capitale in caso di morte pari al 100% del capitale di risparmio disponibile, meno il va- lore contante di tutte le rendite e le liquida- zioni scaturite dal decesso.

Prestazioni all'uscita Art. 23 - Art. 26

Capitale di risparmio: in caso di uscita è do- vuto il capitale di risparmio ai sensi dell’Art. 9.

Promozione della proprietà d'abitazione

Art. 30

Prelievo anticipato o costituzione in pegno delle prestazioni previdenziali per l’acquisto o la costruzione di un’abitazione di pro-

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Cassa pensione UPC (Svizzera) Indice

Indice

A. Disposizioni generali 1

Art. 1 Nome e finalità 1

Art. 2 Persone assicurate, requisiti di affiliazione 1

Art. 3 Accertamento dello stato di salute, riserva per motivi di salute 3

Art. 4 Età, età di pensionamento 4

Art. 5 Inizio e fine dell'assicurazione 4

Art. 6 Prosecuzione volontaria dell'assicurazione in caso di licenziamento dopo il

58esimo annodi età 4

Art. 7 Salario annuo assicurato 6

B. Finanziamento 7

Art. 8 Contributi 7

Art. 9 Capitale di risparmio e conti di risparmio straordinari 8 Art. 10 Prestazione d'entrata, riscatto di ulteriori prestazioni 9

C. Prestazioni di vecchiaia 11

Art. 11 Rendita di vecchiaia 11

Art. 12 Prelievo in capitale delle prestazioni di vecchiaia 12

Art. 13 Rendita transitoria AVS 12

Art. 14 Rendita per figli di pensionati 12

D. Prestazioni in caso di invalidità 14

Art. 15 Rendita di invalidità 14

Art. 16 Rendita per figli di invalidi 15

Art. 17 Rendita sostitutiva AI 15

E. Prestazioni in caso di decesso 16

Art. 18 Rendita per il coniuge 16

Art. 19 Rendita per il partner 18

Art. 20 Rendita per il coniuge divorziato 19

Art. 21 Rendita per orfani 19

Art. 22 Capitale in caso di decesso 20

F. Prestazioni di uscita 21

Art. 23 Esigibilità della prestazione di uscita 21

Art. 24 Entità della prestazione di uscita 21

Art. 25 Impiego della prestazione di uscita 22

Art. 26 Verificarsi di un evento assicurato dopo l’uscita 22

G. Divorzio 23

(4)

Indice Cassa pensione UPC (Svizzera)

H. Finanziamento della proprietà d'abitazione 25

Art. 30 Prelievo anticipato o costituzione in pegno per il finanziamento della proprietà

d'abitazione 25

I. Ulteriori disposizioni relative alle prestazioni 27

Art. 31 Coordinamento delle prestazioni previdenziali 27

Art. 32 Regresso e subrogazione 28

Art. 33 Obbligo di anticipo, richiesta di restituzione e casi eccezionali 28 Art. 34 Cessione, costituzione in pegno e compensazione 29

Art. 35 Adeguamento al rincaro delle rendite correnti 29

Art. 36 Disposizioni comuni 29

Art. 37 Limitazione della responsabilità 30

Art. 38 Liquidazione parziale e liquidazione totale 30

J. Organizzazione, amministrazione e controllo 31

Art. 39 Consiglio di fondazione 31

Art. 40 Direzione operativa, esercizio 32

Art. 41 Ufficio di revisione, esperto 32

Art. 42 Obbligo di informazione e di notifica 32

Art. 43 Obbligo di riservatezza 33

Art. 44 Equilibrio finanziario, misure di risanamento 33

K. Disposizioni transitorie e finali 35

Art. 45 Entrata in vigore, modifiche 35

Art. 46 Lacune nel Regolamento, controversie 35

Art. 47 Disposizioni transitorie 35

L. Terminologia e abbreviazioni 37

M. Appendici al Regolamento di previdenza 39

Appendice 1 Entità dei contributi

Appendice 2 Riscatto di ulteriori prestazioni

Appendice 3 Riscatto ai fini del pensionamento anticipato Appendice 4 Riscatto ai fini della rendita transitoria AVS

Appendice 5 Importi limite, aliquote di conversione e tassi d’interesse Appendice 6 Domanda di prelievo in capitale della rendita di vecchiaia Appendice 7 Dichiarazione relativa alla ripartizione del capitale di decesso Appendice 8 Notifica di una convivenza

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Cassa pensione UPC (Svizzera) Disposizioni generali

A. Disposizioni generali

Art. 1 Nome e finalità

Scopo 1 Con il nome di

Cassa pensione UPC (Svizzera)

opera una Fondazione che ha come finalità la tutela dalle conseguenze econo- miche di età, decesso e invalidità per i dipendenti e le dipendenti della UPC Svizzera Sagl e delle aziende con cui la Fondazione stessa ha sottoscritto un contratto di affiliazione, nonché per i loro parenti e superstiti, ai sensi delle di- sposizioni del presente Regolamento e della Legge federale sulla previdenza professionale (LPP).

Cassa pensione 2 La Fondazione gestisce una cassa pensione. I diritti e i doveri dei beneficiari della Cassa pensione e del datore di lavoro sono disciplinati dal presente Re- golamento.

Struttura 3 La Cassa pensione si compone di un'assicurazione preliminare e di un'assi- curazione principale.

L’assicurazione preliminare è un’assicurazione di puro rischio che copre i rischi di decesso e di invalidità prima del compimento del 20° anno di età.

L’assicurazione principale decorre dal compimento del 20° anno di età e pre- senta le seguenti componenti:

a. un fondo di risparmio gestito dalla Cassa pensione;

b. un’assicurazione per i rischi di decesso e invalidità.

Registrazione ai sensi della LPP

4 La Fondazione partecipa all'attuazione della previdenza obbligatoria ed è iscritta nel Registro della previdenza professionale ai sensi dell'Art. 48 LPP.

Eroga come minimo le prestazioni conformi alla LPP. La Cassa pensione è sog- getta alla vigilanza del Canton Zurigo.

Fondo di garan- zia

5 Ai sensi dell'Art. 57 LPP la Fondazione è affiliata al Fondo di garanzia e lo finanzia tramite un contributo annuo stabilito dal Consiglio federale.

Misure di riassi- curazione

6 La Fondazione può decidere di riassicurare parzialmente o integralmente le prestazioni presso una compagnia di assicurazione sulla vita soggetta alla vigi- lanza in campo assicurativo in Svizzera.

Art. 2 Persone assicurate, requisiti di affiliazione

Cerchia delle persone assicu- rate

1 Sono tenuti ad affiliarsi alla Cassa pensione tutti i dipendenti della UPC Sviz- zera Sagl e delle aziende con cui la Cassa stessa ha sottoscritto un contratto di adesione, a condizione che essi presentino un salario annuo superiore alla so- glia di ingresso, pari a 6/8 della rendita massima di vecchiaia AVS (cfr. Appen- dice 5). È fatto salvo quanto disposto dal cpv. 2.

Per le persone con un grado di occupazione parziale o parzialmente invalide, tale soglia di ingresso viene adeguata attraverso una riduzione in funzione del

(6)

Disposizioni generali Cassa pensione UPC (Svizzera)

Condizioni di esclusione

2 Non vengono affiliati alla Cassa pensione:

a. i dipendenti che non hanno ancora compiuto il 17° anno di età;

b. i dipendenti che hanno già raggiunto o superato l’età di pensionamento (Art. 4);

c. i dipendenti che sono titolari di un contratto di lavoro di durata massima pari a 3 mesi. Qualora il rapporto di lavoro venga prolungato per una durata superiore a 3 mesi, i dipendenti sono assicurati a partire dal mo- mento in cui è stato convenuto tale prolungamento. Se più impieghi suc- cessivi durano in totale per oltre 3 mesi e nessuna interruzione supera i 3 mesi, i dipendenti sono assicurati dall'inizio del 4° mese totale di la- voro. Se tuttavia prima del primo inizio del lavoro si pattuisce che la du- rata dell'impiego o dell'impegno lavorativo superi in totale i 3 mesi, l'as- sicurazione decorre dall'inizio del rapporto di lavoro;

d. i dipendenti che esercitano un'attività secondaria e sono già soggetti all'assicurazione obbligatoria per un'attività principale o che esercitano un'attività lavorativa indipendente come attività principale;

e. le persone che ai sensi dell'AI hanno un grado di invalidità di almeno il 70% nonché le persone che ai sensi dell'Art. 26a LPP continuano ad essere provvisoriamente assicurate presso il precedente istituto di pre- videnza;

f. i dipendenti che non lavorano in Svizzera o prevedibilmente non vi lavo- reranno in modo permanente e dispongono all'estero di una copertura sufficiente, a condizione che presentino un'apposita domanda di esen- zione dall'affiliazione alla Cassa pensione. Quest'eccezione non trova applicazione per le persone che risultano assoggettate alla legislazione svizzera in materia di sicurezza sociale secondo quanto disposto dagli accordi bilaterali e dal diritto europeo al quale essi fanno riferimento.

Discesa al di sotto della soglia di ingresso

3 Qualora il salario annuo scenda al di sotto dell’importo definito come soglia d’ingresso e una persona non sia pertanto più soggetta all’assicurazione obbli- gatoria ai sensi del presente Regolamento, il diritto alle prestazioni regolamen- tari si estingue. La Cassa pensione continua a gestire il capitale di risparmio senza contributi ai sensi dell’Art. 9 per un periodo massimo di 2 anni. Qualora subentri un caso di previdenza, il capitale di risparmio viene erogato. I diritti maturati si basano per analogia sulle disposizioni del presente Regolamento.

Assicurazione facoltativa

4 La Cassa pensione non gestisce alcuna assicurazione facoltativa per i di- pendenti a tempo parziale per la parte del salario che essi percepiscono presso altri datori di lavoro. Eventuali eccezioni devono essere stabilite dal Consiglio di fondazione secondo criteri oggettivi.

Assicurazione esterna

5 La Cassa pensione non gestisce alcuna assicurazione per i dipendenti il cui rapporto di lavoro è stato risolto senza diritto a una rendita. Si fa riserva per quanto disposto dall’Art. 6.

Congedo non re- tribuito

6 In caso di congedo non retribuito l'assicurazione rimane in vigore in modo invariato nella misura in cui per la durata di tale congedo i contributi continuino a essere versati senza alcuna riduzione, tuttavia fino a un massimo di 12 mesi.

Qualora invece venga interrotto il pagamento dei contributi, la copertura assi- curativa rimane in essere soltanto per il primo mese dopo l’ultimo pagamento dei contributi. Decorso tale termine, si applicano le disposizioni di cui al cpv. 3.

(7)

Cassa pensione UPC (Svizzera) Disposizioni generali

Art. 3 Accertamento dello stato di salute, riserva per motivi di salute

Accertamento dello stato di sa- lute

1 Dopo l’inizio del rapporto di lavoro, i collaboratori da affiliare alla previdenza sono tenuti a presentare una dichiarazione circa il proprio stato di salute me- diante un apposito formulario messo a disposizione dalla Cassa pensione. Fino alla presentazione di questa dichiarazione sullo stato di salute, la copertura pre- videnziale risulta pari a quella fornita dalle prestazioni obbligatorie ai sensi della LPP. La Cassa pensione si riserva la facoltà di presentare la dichiarazione al proprio medico di fiducia per un'ulteriore perizia oppure, sulla base delle indica- zioni riportate nella dichiarazione, può predisporre a proprie spese l'effettua- zione di un'ulteriore visita medica. La copertura previdenziale per le ulteriori prestazioni risulta definitiva non appena la Cassa pensione ha confermato l’af- filiazione senza riserve.

Riserva 2 Alla luce dell'esito relativo all'esame dello stato di salute, la Cassa pensione può formulare una riserva per motivi di salute in relazione alle prestazioni di rischio, la quale tuttavia può protrarsi per un periodo massimo di 5 anni, con decorrenza a partire dall'ingresso nella Cassa pensione. Qualora in tale arco di tempo si verifichi un caso di prestazione la cui causa è riconducibile alla riserva, le prestazioni di rischio a carico della Cassa pensione vengono ridotte vita na- tural durante, con una limitazione alle sole prestazioni obbligatorie ai sensi della LPP. Viene inoltre corrisposta la parte della prestazione di ingresso che eccede il valore in contanti di queste prestazioni di rischio.

Riserve pre- gresse

3 Sulle prestazioni previdenziali acquisite con la prestazione di uscita appor- tata non viene formulata alcuna riserva sullo stato di salute, a meno che una simile riserva non fosse già in essere presso il precedente istituto di previdenza.

In tal caso è tuttavia necessario tenere conto del periodo già trascorso per la riserva presso il precedente istituto di previdenza.

Patologie pre- gresse

4 Qualora si verifichi un caso di previdenza prima che la Cassa pensione abbia comunicato un'affiliazione senza riserve, essa ha la facoltà di limitare eventuali prestazioni di rischio a quelle obbligatorie ai sensi della LPP, nella misura in cui tale evento sia riconducibile a malattie o conseguenze di infortuni di cui il dipen- dente soffriva già prima dell'inizio del rapporto di lavoro o per le quali è soggetto a ricadute a seguito di pregresse patologie, nonché per malattie e infermità in corso.

Pregressa inca- pacità al lavoro

5 Qualora al momento dell'affiliazione alla Cassa pensione un dipendente non sia pienamente abile al lavoro senza tuttavia risultare invalido ai sensi della LPP, e qualora la causa di tale incapacità al lavoro porti all'invalidità o al de- cesso entro i termini determinanti ai sensi della LPP, non sussiste alcun diritto alle prestazioni di rischio conformemente al presente Regolamento. Qualora all'insorgere dell'incapacità al lavoro il dipendente fosse assicurato presso un altro istituto di previdenza, questo è chiamato a rispondere per l'erogazione delle rispettive prestazioni.

Violazione obbligo di notifica

6 Qualora la persona assicurata violi il proprio obbligo di notifica omettendo di comunicare un pregresso pregiudizio alla salute di cui è o dovrebbe essere a conoscenza, oppure comunicando tali informazioni in modo errato o incompleto, entro un periodo di sei mesi da quando viene a conoscenza dell’avvenuta vio- lazione dell’obbligo di notifica, la Cassa pensione può rifiutare l’erogazione di

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Disposizioni generali Cassa pensione UPC (Svizzera)

Art. 4 Età, età di pensionamento

Età 1 L'età di un assicurato è data dalla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.

Età di pensiona- mento

2 L'età di pensionamento decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento del 65° anno di età per gli uomini e del 64° per le donne. È possibile un pensionamento anticipato o differito.

Età in caso di ri- scatto

e di pensiona- mento

3 L'età determinante per il calcolo in caso di riscatto corrisponde alla differenza tra l'anno del riscatto e l'anno di nascita. L'età determinante per la determina- zione dell'aliquota di conversione viene calcolata in modo esatto in anni e mesi.

A tale scopo non viene invece considerato il periodo che intercorre tra il compi- mento del compleanno fino al primo del mese successivo.

Art. 5 Inizio e fine dell'assicurazione

Inizio 1 Salvo che le condizioni di affiliazione siano adempiute ai sensi dell’Art. 2, l'assicurazione decorre dal giorno in cui inizia il rapporto di lavoro o sussiste per la prima volta un diritto al salario, ma in ogni caso dal momento in cui il lavora- tore si reca al lavoro.

Fine 2 La copertura assicurativa termina con la risoluzione del rapporto di lavoro, rispettivamente in caso di discesa al di sotto della soglia d'ingresso ai sensi dell'Art. 2 cpv. 1, nella misura in cui non sussistano diritti a prestazioni di previ- denza. I diritti degli assicurati uscenti sono disciplinati dall’Art. 23 all’Art. 26.

Affiliazione 3 L'affiliazione all'assicurazione preliminare ha inizio il 1° gennaio dopo il com- pimento del 17° anno di età mentre l'affiliazione all'assicurazione principale ini- zia il 1° gennaio dopo il compimento del 19° anno di età.

Copertura suc- cessiva

4 Dopo la risoluzione del rapporto di previdenza, la persona assicurata conti- nua a godere della copertura dei rischi di morte e di invalidità per un periodo di un mese. Qualora tale persona sia assoggettata a un nuovo rapporto previden- ziale prima che decorra tale termine, la competenza passa al nuovo istituto di previdenza.

Art. 6 Prosecuzione volontaria dell'assicurazione in caso di licenzia- mento dopo il 58esimo annodi età

Requisiti 1 Le persone assicurate che dopo avere compiuto il 58° anno di età abbando- nano l'assicurazione obbligatoria poiché il datore di lavoro ha disdetto il rapporto di lavoro, possono chiedere la prosecuzione dell’intera copertura previdenziale (risparmio di vecchiaia secondo il piano di risparmio "Standard" e assicurazione sui rischi) o soltanto dell’assicurazione sui rischi. La prosecuzione dell’assicu- razione deve essere richiesta per iscritto alla direzione operativa al più tardi entro un mese dalla fine del rapporto di lavoro. Deve essere la persona assicu- rata a presentare la documentazione attestante lo scioglimento del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro.

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Cassa pensione UPC (Svizzera) Disposizioni generali

Salario annuo assicurato

2 Per la prosecuzione dell'assicurazione si applica il salario annuo assicurato alla data di scioglimento del rapporto di lavoro. La persona assicurata può, tut- tavia, chiedere che l'assicurazione si basi su un salario annuo inferiore al pre- cedente, oppure di adeguare il salario annuo assicurato verso il basso, in un massimo di due tranche parziali nel corso della prosecuzione dell'assicura- zione. Sono possibili le seguenti opzioni:

a. 100% del salario annuo precedente assicurato;

b. 50% del salario annuo precedente assicurato;

c. salario annuo minimo ottenuto in base alla soglia di entrata (Art. 2 cpv.

1).

Contributi 3 La persona assicurata è tenuta a versare tutti i contributi regolamentari sia del lavoratore, che del datore di lavoro, eccetto eventuali contributi di risana- mento del datore di lavoro, ai sensi dell’Art. 44.

Risparmio di vec- chiaia (versa- mento di contri- buti di risparmio)

4 La persona assicurata ha facoltà di interrompere o rispettivamente di ripren- dere il risparmio di vecchiaia secondo il piano di risparmio "Standard" al 1° gen- naio di ogni anno. In assenza di una comunicazione scritta di altro genere, in- viata entro al più tardi il 30 novembre alla Cassa pensione, il risparmio di vec- chiaia scelto vale anche per l'anno successivo.

Adesione a un nuovo istituto di previdenza

5 In caso di adesione a un nuovo istituto di previdenza, a quest’ultimo verrà trasferita la parte della prestazione di uscita che può essere impiegata per ri- scattare le prestazioni complete previste dal regolamento di tale istituto. Si ridu- cono dapprima gli averi dei conti di risparmio straordinari e successivamente il capitale di risparmio. L'avere di vecchiaia LPP viene ridotto in proporzione al rapporto tra l’importo percepito e il capitale di risparmio complessivo (incluso l’avere dei conti separati straordinari). Se rimane almeno un terzo della presta- zione di uscita, la copertura assicurativa prosegue. Il salario annuo assicurato computabile alla data di risoluzione del rapporto di lavoro sarà ridotto in misura proporzionale alla prestazione di uscita trasferita. Diversamente si applica il cpv. 6.

Termine 6 La prosecuzione dell'assicurazione termina:

a. su richiesta della persona assicurata (a fine mese);

b. al verificarsi di un caso di previdenza;

c. con l’adesione a un nuovo istituto di previdenza, qualora siano necessari più di due terzi della prestazione di uscita per il riscatto delle prestazioni regolamentari complete;

d. in caso di mancato versamento della mensilità contributiva alla fine del mese per il quale è avvenuto l’ultimo pagamento contributivo;

e. al più tardi al raggiungimento dell’età di pensionamento.

Quando la prosecuzione dell'assicurazione giunge al termine, generalmente vengono a scadenza le prestazioni di vecchiaia.

Limitazioni 7 Se la prosecuzione dell'assicurazione è durata per oltre due anni, le presta- zioni previdenziali, ai sensi del presente regolamento, devono essere percepite sotto forma di rendita e non è più possibile prelevare o costituire in pegno la

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Disposizioni generali Cassa pensione UPC (Svizzera)

Art. 7 Salario annuo assicurato

Salario annuo 1 Il salario annuo è pari al salario annuo notificato (reddito al raggiungimento degli obiettivi prefissati, senza spese). Non vengono invece conteggiate le com- ponenti salariali di carattere occasionale, come indennità per lavoro a turni, re- gali per anniversari di servizio o pagamenti di bonus a carattere straordinario.

Importo di coordi- namento

2 L'importo di coordinamento è pari al 30% del salario annuo, tuttavia fino a concorrenza di 7/8 della rendita di vecchiaia massima AVS (cfr. Appendice 5).

Salario annuo assicurato

3 Il salario annuo assicurato corrisponde alla parte del salario annuo ecce- dente l'importo di coordinamento.

Massimo/

minimo

4 Il salario annuo assicurato è limitato e ammonta almeno a 1/8 della rendita di vecchiaia massima AVS. È limitato a 7,5 volte l’importo della rendita di vec- chiaia massima AVS (cfr. Appendice 5).

Ingresso infran- nuale

5 Il salario annuo si calcola per l'anno intero. In caso di ingresso infrannuale, tale importo viene calcolato mediante proiezione sull'intero anno.

Adeguamenti sa- lariali

6 Il salario annuo viene adeguato allo stato attuale in data 1° aprile, tenendo tuttavia in debita considerazione eventuali variazioni concordate per l'anno cor- rente. Per le persone completamente inabili al lavoro o completamente invalide non sono tuttavia previsti adeguamenti. Qualora si verifichi un caso di assicura- zione, vengono revocati gli adeguamenti eventualmente non dovuti.

In caso di aumenti sostanziali del salario annuo assicurato, può trovare appli- cazione per analogia l’Art. 3.

Adeguamenti de- gli importi limite

7 Per le persone impiegate a tempo parziale e parzialmente invalide, il mas- simo salariale e l'importo di coordinamento vengono adeguati tramite corrispon- dente riduzione in funzione del grado di occupazione rispettivamente dell'inca- pacità al lavoro.

Diritti acquisiti dopo il 58° anno di età

8 Le persone assicurate il cui salario annuo si riduce al massimo della metà dopo il compimento del 58° anno di età possono richiedere mediante apposita domanda scritta il mantenimento del precedente salario annuo assicurato fino al raggiungimento dell'età di pensionamento. Per questa quota salariale che continua ad essere assicurata, la persona assicurata deve versare anche i con- tributi del datore di lavoro. Il prolungamento dell'assicurazione sul precedente salario annuo non è possibile se la persona assicurata percepisce già presta- zioni di vecchiaia dalla Cassa pensione (pensionamento parziale).

Adeguamento del salario in caso di invalidità

9 Qualora una persona assicurata venga dichiarata invalida, la previdenza viene ripartita secondo la graduazione della rendita ai sensi dell'Art. 15 cpv. 4 in una parte passiva corrispondente al grado di invalidità, per la quale non ven- gono effettuati adeguamenti salariali, e una parte attiva corrispondente al resi- duo grado di capacità al guadagno, per la quale eventuali adeguamenti salariali sono possibili conformemente alle disposizioni del presente articolo.

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Cassa pensione UPC (Svizzera) Finanziamento

B. Finanziamento

Art. 8 Contributi

Inizio dell’obbligo di contribuzione

1 L'obbligo di versamento dei contributi a carico del datore di lavoro e della persona assicurata decorre dal giorno dell'affiliazione alla Cassa pensione.

Fine dell’obbligo di contribuzione

2 L'obbligo di versamento dei contributi termina:

a. con l'uscita dalla Cassa pensione;

b. con la maturazione della totalità delle prestazioni di vecchiaia;

c. alla fine del mese in cui si è verificato il decesso;

d. con la conclusione della protrazione del pagamento del salario o con l'esaurimento dell'indennità giornaliera;

tuttavia al più tardi con il raggiungimento dell’età di pensionamento.

Contributi com- plessivi

3 I contributi complessivi si suddividono nelle seguenti due componenti:

a. contributi di risparmio e b. contributi supplementari.

Contributi di ri- sparmio

4 I contributi di risparmio vengono accumulati al fine di costituire il capitale di risparmio.

Contributi sup- plementari

5 I contributi supplementari vengono utilizzati per il finanziamento:

a. della copertura del rischio di decesso e invalidità b. dei contributi al Fondo di garanzia;

c. delle spese amministrative e degli altri costi.

I contributi supplementari non vengono restituiti in caso di risoluzione del rap- porto di lavoro.

Importo dei con- tributi

6 L’importo dei contributi a carico del datore di lavoro e della persona assicu- rata è definito nell'Appendice 1. La persona assicurata può scegliere una volta all'anno, rispettivamente il 1° gennaio, tra i contributi di risparmio dei piani di risparmio "Standard" oppure "Maxi". Essa è tenuta a informare la Cassa pen- sione della scelta al più tardi entro il 30 novembre precedente.

Riduzione sala- riale dopo il 58°

anno di età

7 In caso di prolungamento dell'assicurazione sul precedente salario assicu- rato annuo dopo una riduzione salariale avvenuta dopo il 58° anno di età (cfr.

Art. 6 cpv. 8) i contributi di risparmio e i contributi supplementari aggiuntivi non- ché eventuali contributi di risanamento ai sensi dell'Art. 44 cpv. 4 sono a carico del dipendente.

Trattenute sala- riali

8 Il datore di lavoro è tenuto a versare alla Cassa pensione l'importo comples- sivo dei contributi, detraendo dal salario della persona assicurata la parte di competenza di quest'ultima. I contributi vanno pagati a cadenza mensile. In caso di ritardo nei pagamenti da parte del datore di lavoro, la Cassa pensione applica un adeguato interesse di mora.

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Finanziamento Cassa pensione UPC (Svizzera)

Esonero dal pa- gamento dei con- tributi

9 Qualora una persona assicurata risulti ininterrottamente incapace al guada- gno a seguito di malattia o infortunio per un periodo di 3 mesi, a partire dal 4°

mese – al più presto dopo la conclusione della protrazione del pagamento del salario – i contributi a suo carico e a carico del datore di lavoro si riducono in base al grado di incapacità al guadagno determinante per il calcolo della rendita di invalidità. I contributi di risparmio per l'esenzione dai contributi si orientano al piano di risparmio "Standard".

Art. 9 Capitale di risparmio e conti di risparmio straordinari

Conto di rispar- mio

1 Viene gestito un conto di risparmio per ogni persona assicurata.

Costituzione del capitale di rispar- mio

2 Al capitale di risparmio vengono accreditati:

a. i contributi di risparmio;

b. le prestazioni d'ingresso;

c. i rimborsi nell’ambito della promozione della proprietà d’abitazione;

d. gli indennizzi di compensazione a seguito di divorzio;

e. eventuali importi di riscatto, nonché f. gli interessi maturati.

Al capitale di risparmio vengono addebitati:

a. i prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà d'abita- zione;

b. gli indennizzi di compensazione a seguito di divorzio.

La somma di questi parametri dà il capitale di risparmio.

Conti di risparmio straordinari

3 Gli importi per il riscatto in vista del pensionamento anticipato oppure per la rendita transitoria AVS vengono accreditati rispettivamente su un apposito conto di risparmio straordinario. A tale conto si applica per analogia il cpv. 2.

Tasso d'inte- resse

4 Il tasso d'interesse per l'esercizio concluso viene fissato annualmente dal Consiglio di fondazione in base alla situazione finanziaria. Il Consiglio di fonda- zione determina altresì il tasso d’interesse per i pagamenti infrannuali (casi di previdenza) dell’esercizio in corso.

Remunerazione 5 L'interesse viene calcolato in base al livello dei conti di risparmio rilevato alla fine dell'anno precedente e viene accreditato alla fine dell'anno civile.

Remunerazione pro rata

6 Qualora venga apportata una prestazione di uscita o effettuato un riscatto, si verifichi un caso di previdenza, vengano erogate prestazioni di capitale per il finanziamento della proprietà d'abitazione o a seguito di divorzio, ovvero qua- lora la persona assicurata esca dalla Cassa pensione nel corso dell'anno, gli interessi maturati nell’anno in corso vengono calcolati pro rata temporis.

Gestione del ca- pitale di rispar- mio in caso di in- validità

7 Il conto di risparmio viene ripartito in una parte d’invalidità passiva e in una parte attiva, in funzione della graduazione delle rendite di cui all'Art. 15 cpv. 4.

Avere di vec- chiaia LPP

8 La Cassa pensione stabilisce l'entità della quota dell'avere di vecchiaia ai sensi della LPP rispetto al capitale di risparmio complessivo in conformità ai cpv. 2 e 3. La remunerazione dell'avere di risparmio LPP viene effettuata al tasso di interesse minimo conformemente all'Art. 12 LPP.

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Cassa pensione UPC (Svizzera) Finanziamento

Art. 10 Prestazione d'entrata, riscatto di ulteriori prestazioni

Prestazione d'en- trata

1 Le prestazioni di uscita di precedenti istituti di previdenza, inclusi gli averi di conti o depositi di libero passaggio o le polizze di libero passaggio, devono es- sere apportate alla Cassa pensione come prestazione d'entrata. L’intero im- porto viene accreditato al conto di risparmio con valuta nella data di trasferi- mento. La Cassa pensione può richiedere alla persona assicurata una conferma relativa al bonifico integrale di tutte le prestazioni di uscita.

Riscatto ai fini delle prestazioni massime

2 Una persona assicurata abile al lavoro che non raggiunge le prestazioni mas- sime può riscattare le prestazioni previdenziali aggiuntive in qualsiasi momento prima dell'insorgenza di un caso di previdenza, nel rispetto del cpv. 7 sgg. e tenendo in considerazione un eventuale conteggio degli averi rivenienti da pre- cedenti rapporti di previdenza e presenti nel pilastro 3a ai sensi dell'Art. 60a OPP 2. Il calcolo della possibile somma di riscatto può essere desunto dall'Appendice 2.

Riscatto ai fini del pensiona- mento anticipato

3 Dopo che una persona assicurata attiva ha riscattato integralmente le pre- stazioni previdenziali mancanti ai sensi del cpv. 2, essa può altresì riscattare la riduzione della rendita in caso di pensionamento anticipato (cfr. Appendice 3).

In caso di un ulteriore riscatto in un momento successivo, vengono tenuti in considerazione gli acquisti previsti (incl. interessi). Al fine di conseguire un ri- scatto integrale della riduzione di rendita per una determinata età di pensiona- mento, il capitale di risparmio accumulato deve essere costantemente verificato in base all’apposito valore tabellare e all’attuale salario annuo assicurato, effet- tuando eventualmente un ulteriore riscatto. Ai fini del riscatto di questi averi di previdenza si tiene un apposito conto.

Prosecuzione dell'attività lavo- rativa

dopo il riscatto ai fini del pensiona- mento anticipato

4 Qualora la rendita di vecchiaia risultante tenendo in considerazione il conto di risparmio per il riscatto ai fini del pensionamento anticipato superi di oltre il 5% la rendita di vecchiaia assicurata al raggiungimento dell’età pensionabile, derivante dal conto di risparmio, entrano in vigore i seguenti provvedimenti:

a. il dipendente e il datore di lavoro interrompono il versamento dei contri- buti, ad eccezione dei contributi supplementari ai sensi dell’Art. 8 cpv. 5 e di quelli di risanamento ai sensi dell’Art. 44 cpv. 4 lett. a;

b. l'aliquota di conversione valida in tale momento viene bloccata. In caso di risoluzione definitiva del rapporto di lavoro, la rendita di vecchiaia do- vuta si stabilisce applicando l'aliquota di conversione bloccata;

c. tutti i conti non vengono più remunerati.

Devono essere tenuti in debita considerazione i superamenti del target di pre- stazione a seguito di modifiche del grado di occupazione o di conferimenti a seguito di divorzio. La rendita di vecchiaia assicurata all'età di pensionamento viene determinata sulla base del salario annuo assicurato massimo degli ultimi cinque anni.

Riscatto ai fini della

rendita transitoria AVS

5 Una persona assicurata ha la possibilità di finanziare anticipatamente la ren- dita transitoria AVS o parti di essa conformemente alla tabella riportata nell'Appendice 4. La rendita transitoria AVS viene erogata a partire dalla data di pensionamento determinante ai fini del prefinanziamento, anche se la per- sona assicurata continua a lavorare oltre tale età di pensionamento.

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Finanziamento Cassa pensione UPC (Svizzera)

Limitazioni 7 Qualora vengano effettuati riscatti, le prestazioni risultanti non potranno es- sere percepite entro i 3 anni successivi sotto forma di capitale.

Qualora siano stati effettuati prelievi anticipati per la proprietà d'abitazione, sarà possibile effettuare riscatti volontari soltanto dopo aver rimborsato gli importi prelevati anticipatamente. Da quando decorre il diritto alle prestazioni di vec- chiaia, la persona assicurata che ha effettuato un prelievo anticipato per la pro- prietà d'abitazione può effettuare nuovamente riscatti volontari nella misura in cui il riscatto stesso, unitamente ai prelievi anticipati, non superi le prestazioni previdenziali massime consentite a cui ha diritto.

Persone prove- nienti dall’estero

8 Per le persone provenienti dall'estero che in precedenza non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza in Svizzera, nei primi 5 anni successivi all'in- gresso la somma annuale di riscatto non può superare il 20% del salario assi- curato.

Partecipazione del datore di la- voro

9 Il datore di lavoro ha la facoltà di partecipare a un'operazione di riscatto.

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Cassa pensione UPC (Svizzera) Prestazioni di vecchiaia

C. Prestazioni di vecchiaia

Art. 11 Rendita di vecchiaia

Diritto 1 Con il raggiungimento dell'età di pensionamento, la persona assicurata ha diritto a una rendita vitalizia di vecchiaia.

Entità 2 L’importo della rendita annua di vecchiaia è dato dal capitale di risparmio disponibile convertito attraverso l’apposita aliquota di conversione riportata nell'Appendice 5. Un eventuale avere di risparmio supplementare disponibile può essere parimenti percepito sotto forma di una rendita di vecchiaia con la stessa aliquota di conversione.

Pensionamento anticipato

3 Il pensionamento anticipato è possibile a partire dal primo del mese succes- sivo al compimento del 58° anno di età. In caso di pensionamento anticipato, a partire dalla conclusione del rapporto di lavoro la persona assicurata percepisce una rendita dalla Cassa pensione.

Riduzione della rendita di vec- chiaia

4 L'importo della rendita di vecchiaia in caso di pensionamento anticipato cor- risponde al capitale di risparmio moltiplicato per l'aliquota di conversione ai sensi dell'Appendice 5, maggiorato del conto di risparmio straordinario "Riscatto ai fini del pensionamento anticipato" al momento del pensionamento anticipato.

Pensionamento parziale

5 In caso di abbandono parziale dell'attività lucrativa durante il periodo di ero- gazione del pensionamento anticipato, la persona assicurata può richiedere un apposito pensionamento parziale nella misura in cui il salario annuo determi- nante si riduca di almeno un terzo.

Pensionamento differito

6 Qualora una persona assicurata, d’intesa con il datore di lavoro, mantenga in essere il proprio rapporto di lavoro oltre l’età di pensionamento, essa può percepire le rate della rendita in contanti oppure accantonarle in modo fruttifero sul proprio conto di risparmio presso la Cassa pensione. Le rate di rendita ac- cantonate comprensive degli interessi vengono corrisposte in un’unica solu- zione separata contestualmente alla conclusione definitiva del rapporto di la- voro, tuttavia al più tardi con il compimento del 70° anno di età.

Invalidità e pen- sionamento

7 Qualora una persona assicurata divenga invalida dopo il periodo di pensio- namento anticipato o parziale, non sussiste alcun diritto alle prestazioni d'inva- lidità, bensì vengono erogate le prestazioni di vecchiaia. Durante il periodo di differimento non è dovuta alcuna prestazione d’invalidità. Qualora durante tale periodo la persona assicurata divenga invalida, vengono corrisposte le presta- zioni di vecchiaia.

Decesso durante il pensionamento differito

8 In caso di decesso durante il periodo di differimento del pensionamento, per le rendite di vecchiaia non percepite viene adottata una procedura analoga al capitale in caso di decesso ai sensi dell'Art. 22.

Condizioni del differimento

9 In caso di differimento dell’intera prestazione di vecchiaia, il salario annuo deve risultare pari ad almeno due terzi di quello che la persona assicurata per- cepiva al decorrere dell’età di pensionamento; in caso di differimento di metà della prestazione di vecchiaia, tale importo deve essere invece pari ad almeno un terzo.

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Prestazioni di vecchiaia Cassa pensione UPC (Svizzera)

Art. 12 Prelievo in capitale delle prestazioni di vecchiaia

Prelievo di capi- tale

1 In luogo della rendita di vecchiaia, la persona assicurata può percepire il ca- pitale di risparmio in contanti, incluso un eventuale capitale di risparmio straor- dinario o parti di esso. Tale prelievo di capitale comporta una corrispondente riduzione della rendita di vecchiaia e delle prestazioni coassicurate. Il prelievo del capitale di vecchiaia comporta l'estinzione in misura proporzionale di tutti i relativi diritti regolamentari nei confronti della Cassa pensione.

Dichiarazione scritta

2 Un'apposita richiesta scritta in tal senso (cfr. Appendice 6) deve essere pre- sentata al più tardi 3 mesi prima del raggiungimento dell’età di pensionamento ovvero al più tardi 3 mesi prima di un eventuale pensionamento anticipato op- pure differito. La richiesta ha carattere irrevocabile.

Consenso del co- niuge

3 Qualora la persona assicurata sia coniugata, la domanda è valida soltanto se il coniuge ha dato il proprio assenso scritto. La Cassa pensione può richie- dere l’autentica notarile o un controllo di altra natura della firma apposta.

Restrizioni 4 Per i beneficiari di una rendita di invalidità, il prelievo di capitale è possibile soltanto se la persona assicurata ha presentato richiesta scritta in tal senso prima del verificarsi dell’incapacità al lavoro che ha portato all’invalidità.

Art. 13 Rendita transitoria AVS

Diritto 1 Dietro apposita richiesta, alle persone assicurate che optano per il pensio- namento anticipato viene concessa una rendita transitoria AVS di importo pari alla rendita di vecchiaia AVS massima al fine di compensare la prestazione di vecchiaia AVS mancante.

Inizio / fine 2 La rendita transitoria AVS viene corrisposta a decorrere dall'età di pensiona- mento determinante per il prefinanziamento e si estingue al raggiungimento della durata predefinita ai sensi del cpv. 3 o in caso di decesso della persona assicurata. In caso di decesso del beneficiario di una rendita sostitutiva AVS, tale rendita viene capitalizzata per la durata residua e corrisposta come capitale in caso di decesso ai sensi dell’Art. 22.

Entità, durata e fi- nanziamento

3 L'importo e la durata della rendita transitoria AVS possono essere determi- nati dalla persona assicurata stessa. La rendita transitoria AVS corrisponde al massimo all'importo della rendita di vecchiaia AVS massima al momento del pensionamento anticipato e viene erogata non oltre il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria AVS. Essa viene finanziata attraverso una riduzione vita natural durante della rendita di vecchiaia oppure mediante i mezzi finanziari del conto di risparmio straordinario “Riscatto ai fini della rendita transitoria AVS”.

Pensionamento parziale

4 In caso di pensionamento parziale, la rendita transitoria AVS eventualmente già ridotta ai sensi dei cpvv. 1 e 3 viene ulteriormente diminuita in modo propor- zionale al grado di pensionamento.

Adeguamento 5 In caso di eventuale aumento della rendita di vecchiaia AVS, la rendita tran- sitoria AVS non viene parimenti incrementata.

Art. 14 Rendita per figli di pensionati

Diritto 1 Hanno diritto a una rendita per figli di pensionati i beneficiari di una rendita di vecchiaia per ogni figlio che nel caso di un loro decesso percepirebbe una rendita per orfani ai sensi dell’Art. 21.

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Cassa pensione UPC (Svizzera) Prestazioni di vecchiaia

Inizio / fine 2 La rendita per figli di pensionati viene corrisposta a decorrere dallo stesso momento della rendita di vecchiaia e si estingue con il venir meno della rendita di vecchiaia su cui si basa, tuttavia al più tardi con la cessazione del diritto ai sensi del cpv. 1.

Entità 3 La rendita per figli di pensionati è pari per ogni figlio avente diritto al 20%

della rendita di vecchiaia in corso. Le rendite per figli di pensionati vengono ridotte in modo proporzionale nella misura in cui assieme superano il 40% della rendita di vecchiaia in corso.

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Prestazioni in caso di invalidità Cassa pensione UPC (Svizzera)

D. Prestazioni in caso di invalidità

Art. 15 Rendita di invalidità

Diritto 1 Hanno diritto alla rendita di invalidità le persone assicurate che ai sensi dell'AI sono invalide per almeno il 40%, a condizione che al momento in cui è sorta l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità esse fossero as- sicurate nella Cassa pensione.

Concessione anticipata

2 Sulla base di un certificato redatto da un medico di propria designazione, il Consiglio di fondazione può assegnare una rendita d’invalidità prima che gli as- sicurati percepiscano le prestazioni dell’AI. Il requisito a tale riguardo è che sia già stata effettuata la notifica dell’invalidità presso l’AI. Dopo la fine della protra- zione del pagamento del salario o dopo l’estinzione di eventuali diritti a indennità giornaliere derivanti dall’assicurazione per perdita di salario, la rendita d’invali- dità viene corrisposta per un periodo massimo di due anni. Qualora dopo tale periodo non sia ancora stata presa alcuna decisione AI, la persona assicurata è tenuta a rimborsare le rendite corrisposte.

Grado di invali- dità

3 Il grado di invalidità corrisponde a quello definito dall'AI. Per la parte sovrao- bbligatoria della rendita di invalidità il Consiglio di fondazione può derogare dalla decisione dell’AI nella misura in cui il medico di fiducia della Cassa pensione attesti tale divergenza in un’apposita perizia.

Graduazione delle rendite

4 Qualora il grado di invalidità risulti pari o superiore al 70%, viene corrisposta una rendita di invalidità intera. Vi è il diritto a tre quarti di rendita in caso di invalidità di almeno il 60%, a metà rendita con un grado di invalidità di almeno il 50% e a un quarto di rendita con un grado di almeno il 40%. Un grado di invalidità inferiore al 40% non dà diritto alla rendita di invalidità.

Inizio 5 La rendita d’invalidità viene corrisposta a partire dall’inizio della rendita AI, tuttavia al più presto dopo la conclusione della protrazione del pagamento del salario o all’esaurimento di eventuali indennità giornaliere dell’assicurazione per perdita di salario.

Fine 6 La rendita d’invalidità viene corrisposta per la durata dell’incapacità al gua- dagno, tuttavia al massimo fino al raggiungimento dell’età di pensionamento ovvero fino al decesso della persona assicurata.

Entità 7 In caso di invalidità totale, la rendita d’invalidità annua è pari al capitale di vecchiaia proiettato, costituito dall’avere di vecchiaia al momento del subentro dell’invalidità e dagli accrediti di vecchiaia futuri non remunerati secondo il piano di risparmio "Standard". Il capitale di vecchiaia proiettato viene convertito in ren- dita con l’aliquota di conversione regolamentare ed è pari al massimo al 60%

del salario annuo assicurato. Se, al momento dell’inizio dell’incapacità al lavoro che porta all’invalidità, la persona assicurata è assicurata da più di due anni presso la Cassa pensione, la rendita d’invalidità annua risulta pari al 60% del salario annuo assicurato.

Per le persone assicurate che erano già assicurate nella Cassa pensione prima del 1° settembre 2008, la rendita d’invalidità annua risulta pari al 60% del salario annuo assicurato.

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Cassa pensione UPC (Svizzera) Prestazioni in caso di invalidità

Infermità conge- nita

8 Qualora all'inizio dell'assicurazione presso la Cassa pensione una persona risulti incapace al lavoro in misura pari ad almeno il 20% ma inferiore al 40% a seguito ad infermità congenita o ad invalidità subentrata durante la minore età, sussiste un diritto a prestazioni d'invalidità derivante da tali cause per l'incapa- cità al lavoro soltanto se l'incapacità al lavoro era aumentata a oltre il 40% du- rante il periodo di assicurazione e la persona risultava assicurata per almeno il 40%.

Averi dei conti di risparmio straor- dinari

9 In caso di invalidità totale prevedibilmente permanente la persona assicurata ha diritto agli averi disponibili sui conti di risparmio straordinari "Riscatto ai fini del pensionamento anticipato" e "Riscatto ai fini della rendita transitoria AVS"

nel momento in cui subentra l'invalidità totale. In caso di invalidità parziale, tutti gli averi dei conti di risparmio straordinari “Riscatto ai fini del pensionamento anticipato” e “Riscatto ai fini della rendita transitoria AVS” continuano ad essere remunerati fino alla maturazione al momento del pensionamento ordinario.

Art. 16 Rendita per figli di invalidi

Diritto Hanno diritto a una rendita per figli di invalidi i beneficiari di una rendita d'inva- lidità per ogni figlio che nel caso di loro decesso percepirebbe una rendita per orfani ai sensi dell'Art. 21.

Inizio / fine 2 La rendita per figli di invalidi viene corrisposta a decorrere dallo stesso mo- mento della rendita di invalidità e si estingue con il venir meno della rendita d’invalidità su cui si basa, tuttavia al più tardi con la cessazione del diritto ai sensi del cpv. 1.

Entità 3 La rendita annua intera per figli di invalidi è pari per ogni figlio avente diritto al 20% della rendita d’invalidità in corso. In caso di invalidità parziale, l’entità della rendita per figli d’invalidi è determinata dall'Art. 15 cpv. 4.

Art. 17 Rendita sostitutiva AI

Diritto 1 Qualora il beneficiario di una rendita d’invalidità della Cassa pensione non percepisca ancora una rendita AI, la Cassa pensione può corrispondergli una rendita sostitutiva AI di importo pari alla rendita AI presunta; tali somme ven- gono poi compensate con un’eventuale rendita corrisposta dall’AI stessa.

Inizio / fine 2 La rendita sostitutiva AI viene corrisposta per un periodo massimo di due anni. Qualora dopo tale periodo non sia stata adottata ancora alcuna decisione dall'AI, la persona assicurata è tenuta a rimborsare le rendite sostitutive AI cor- risposte.

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Prestazioni in caso di decesso Cassa pensione UPC (Svizzera)

E. Prestazioni in caso di decesso

Art. 18 Rendita per il coniuge

Diritto 1 Se al momento del decesso ovvero allorché è insorta l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte, la persona deceduta risultava assicurata oppure se al momento del decesso essa percepiva dalla Cassa pensione una rendita di vecchiaia o d'invalidità, il coniuge superstite ha diritto a una rendita per il coniuge, a condizione che al momento del decesso:

a. doveva provvedere al sostentamento di uno o più figli aventi diritto a una rendita per orfani, oppure

b. aveva compiuto i 40 anni e il matrimonio era durato almeno 3 anni.

Indennità unica 2 Qualora il coniuge non soddisfi nessuno dei requisiti previsti, ha diritto a una liquidazione pari a 3 annualità della rendita per il coniuge.

Inizio / fine 3 Il diritto alla rendita per il coniuge decorre dal mese in cui il salario ovvero la rendita della persona assicurata deceduta non vengono più corrisposte per la prima volta e si estingue con la morte del coniuge superstite.

Entità 4 In caso di decesso della persona assicurata prima dell’età di pensionamento, la rendita annua vitalizia per il coniuge è pari al 40% del salario assicurato. In caso di decesso del beneficiario di una rendita di vecchiaia, la rendita per il coniuge è pari al 60% della rendita di vecchiaia in corso.

Aumento 5 Antecedentemente al percepimento della prima rendita di vecchiaia, gli assi- curati hanno la possibilità di incrementare la rendita per il coniuge in aspettativa.

La rendita di vecchiaia viene quindi ridotta vita natural durante sulla scorta delle basi tecniche della Fondazione. La rendita per il coniuge maggiorata non può risultare di importo maggiore alla rendita di vecchiaia ridotta. Il periodo di notifica è pari a 3 mesi. Tale notifica deve essere effettuata per iscritto.

La riduzione concerne soltanto la rendita di vecchiaia e resta in essere anche in caso di decesso del coniuge prima del beneficiario di rendita di vecchiaia.

Rendita per il co- niuge in caso di prelievo del capi- tale della rendita di vecchiaia

6 Qualora al raggiungimento dell’età di pensionamento una parte della rendita di vecchiaia venga percepita sotto forma di capitale, la rendita per il coniuge viene corrisposta soltanto per la parte di rendita di vecchiaia residua.

Capitalizzazione della rendita per il coniuge

7 La rendita per il coniuge può essere percepita anche sotto forma di capitale.

Il valore del capitale corrisponde al valore attuariale in contanti, tuttavia fino a un massimo pari al capitale di risparmio disponibile. Il coniuge superstite è te- nuto a presentare una domanda in tal senso all’attenzione del Consiglio di fon- dazione entro 6 mesi dalla maturazione del diritto. Le rendite già corrisposte vengono conteggiate nel prelievo di capitale. Con il prelievo di capitale si estin- guono tutti i diritti normativi, con l’unica eccezione del diritto alle rendite per orfani.

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Cassa pensione UPC (Svizzera) Prestazioni in caso di decesso

Riduzioni della rendita

8 Qualora il coniuge superstite sia più giovane di 10 anni rispetto alla persona assicurata, la rendita intera per il coniuge viene ridotta dell'1.5% per ogni anno interamente concluso o iniziato eccedente tale differenza, tuttavia fino a un li- mite massimo del 50%.

Qualora il matrimonio venga contratto dopo il raggiungimento dell’età di pensio- namento, la rendita per il coniuge viene ridotta secondo le seguenti modalità:

a. matrimonio durante il 66° anno di età: dell'20%

b. matrimonio durante il 67° anno di età: dell'40%

c. matrimonio durante il 68° anno di età: dell'60%

d. matrimonio durante il 69° anno di età: dell'80%

Se il matrimonio viene celebrato dopo il compimento del 69° anno di età, non sussiste alcun diritto ad una rendita per il coniuge.

Prestazioni mi- nime

9 Il diritto alla rendita per il coniuge a sensi della LPP è garantito in ogni caso.

Nuovo matrimo- nio

10 Nel caso il coniuge superstite contragga un nuovo matrimonio, la rendita per il coniuge si estingue e sussiste il diritto a una liquidazione in capitale pari a 3 annualità di rendita.

Infermità conge- nita

11 Qualora all'inizio dell'assicurazione presso la Cassa pensione una persona risulti incapace al lavoro in misura pari ad almeno il 20% ma inferiore al 40% in seguito ad infermità congenita o ad invalidità subentrata durante la minore età, sussiste un diritto a prestazioni per superstiti derivante da tali cause dell'inca- pacità al lavoro soltanto se l'incapacità al lavoro aveva superato il 40% durante il periodo di assicurazione e la persona era assicurata per almeno il 40%.

Unione dome- stica registrata

12 L’unione domestica registrata ai sensi della Legge federale sull’unione do- mestica registrata di partner omosessuali è equiparata al matrimonio. Di conse- guenza, le disposizioni del presente Regolamento che si riferiscono ai coniugi trovano applicazione per analogia anche alle persone assicurate che vivono in un’unione domestica registrata.

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Prestazioni in caso di decesso Cassa pensione UPC (Svizzera)

Art. 19 Rendita per il partner

Diritto 1 In base agli stessi requisiti e alle disposizioni in materia di riduzione applicati alla rendita per il coniuge, il partner indicato come tale dalla persona assicurata (etero- od omosessuale) ha diritto per analogia a una rendita per superstiti pari alla rendita per il coniuge e/o a una liquidazione unica, a condizione che:

a. la persona assicurata e quella beneficiaria non siano sposati e non sus- sistano motivi giuridici (artt. 96 segg. CC), con eccezione dell’omoses- sualità, che avrebbero potuto deporre a sfavore di un matrimonio fra i due partner,

b. il partner abbia dimostrabilmente convissuto con la persona assicurata deceduta per almeno 5 anni prima e fino al momento della morte di que- st'ultima, intrattenendo un rapporto fisso ed esclusivo in un'economia domestica comune e la persona assicurata abbia comunicato per iscritto, in vita, partner avente diritto alla Cassa pensione (cfr. Appen- dice 8)

oppure il partner rispondesse del mantenimento di uno o più figli comuni durante la convivenza con la persona assicurata nella stessa economia domestica,

c e la persona beneficiaria non percepisca ancora nessuna rendita per il coniuge o per il partner dalla previdenza professionale.

Requisiti prelimi- nari

2 La persona assicurata e/o quella beneficiaria sono tenute a presentare la documentazione necessaria a chiarire la situazione. La domanda per una ren- dita per il partner deve tuttavia essere presentata entro e non oltre 3 mesi dal decesso della persona assicurata. In caso di prestazione, il Consiglio di fonda- zione provvede a valutare il caso in via definitiva, decidendo se risultano effet- tivamente adempiute le condizioni per una rendita per il partner.

Decesso della persona benefi- ciaria di rendita

3 In caso di decesso di una persona beneficiaria di rendita, sussiste un diritto a una rendita per il coniuge soltanto se la convivenza era stata avviata già prima del 60° anno di età.

Fine 4 La rendita per il partner cessa con il matrimonio, l'avvio del rapporto con un nuovo partner o il decesso del beneficiario della rendita.

Indennità unica 5 Qualora il partner convivente non adempia ai requisiti di una rendita per il partner ai sensi dell’Art. 19 cpv. 1 ma la relazione di convivenza si sia protratta per almeno 5 anni, egli ha diritto a una liquidazione in capitale di importo pari a 3 annualità di rendita per il coniuge.

Conteggio degli anni

6 La durata di un rapporto di convivenza già notificato ai sensi del cpv. 1 viene sommata alla durata di un eventuale successivo matrimonio conformemente ai requisiti di maturazione del diritto di cui all'Art. 18.

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Cassa pensione UPC (Svizzera) Prestazioni in caso di decesso

Art. 20 Rendita per il coniuge divorziato

Diritto 1 Il coniuge divorziato, fatte salve le disposizioni di cui al cpv. 2, ha diritto a una rendita per il coniuge di importo pari alle prestazioni obbligatorie LPP, a condizione che:

a. nella sentenza di divorzio, gli/le sia stata riconosciuta una rendita o una liquidazione in capitale riguardante una rendita vitalizia, e

b. il matrimonio abbia avuto una durata minima di 10 anni.

Riduzione 2 Le prestazioni vengono ridotte dell'importo che, unitamente alle prestazioni delle altre assicurazioni, in particolare dell'AVS e AI, eccede l'ammontare della prestazione spettante in forza della sentenza di divorzio.

In tale sede le prestazioni dell'AVS fanno cumulo soltanto nella misura in cui risultino maggiori dell'importo di una rendita di invalidità dell'AI o di rendita di vecchiaia dell'AVS a cui il coniuge divorziato ha diritto personalmente.

Nuovo matrimo- nio, decesso

3 Se il coniuge avente diritto alla rendita contrae un nuovo matrimonio oppure decede viene a cadere il suo diritto nei confronti della Cassa pensione. Il diritto alla rendita per il coniuge a sensi della LPP è garantito in ogni caso.

Art. 21 Rendita per orfani

Diritto 1 I figli di una persona assicurata deceduta o di un beneficiario di rendita de- ceduto hanno diritto a una rendita per orfani; gli affiliati hanno diritto a una ren- dita soltanto se la persona assicurata deceduta doveva provvedere in modo dimostrabile al loro sostentamento.

Inizio / fine 2 Il diritto sorge con il decesso della persona assicurata, tuttavia non prima della cessazione della protrazione del pagamento del salario e si estingue con il decesso o il compimento del 20° anno di età degli orfani.

Casi particolari 3 Le rendite per gli orfani vengono erogate anche dopo il compimento del 20° anno di età, al massimo tuttavia fino al 25° anno di età:

a. ai figli che devono ancora terminare gli studi o la formazione professio- nale;

b. ai figli che al compimento del 20° anno di età risultano invalidi, fino al conseguimento della capacità al guadagno. La rendita a cui hanno di- ritto i figli invalidi viene determinata in base al rispettivo grado di invali- dità (analogamente alla classificazione di cui all'Art. 15 cpv. 3). Qualora il figlio risulti costantemente incapace al lavoro, il Consiglio di fonda- zione delibera la concessione di un'eventuale protrazione del paga- mento della rendita.

Entità 4 La rendita annua per orfani è pari, per ogni figlio avente diritto, al 20% della rendita di invalidità assicurata o corrente e rispettivamente al 20% della rendita di vecchiaia corrente. Per gli orfani di padre e di madre, la rendita viene raddop- piata.

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Prestazioni in caso di decesso Cassa pensione UPC (Svizzera)

Art. 22 Capitale in caso di decesso

Diritto 1 Qualora una persona assicurata attiva deceda prima del percepimento della rendita di vecchiaia o di una rendita di invalidità, è riconosciuto il diritto a un capitale in caso di decesso.

Ordine dei bene- ficiari

2 Hanno diritto al percepimento, indipendentemente dal diritto di successione, i superstiti secondo il seguente ordine:

a. il coniuge e i figli e/o gli affiliati della persona deceduta per i quali sussi- ste un diritto a una rendita per orfani ai sensi dell'Art. 20; in loro assenza b. le persone fisiche sostenute in misura determinante dalla persona assi- curata al momento del suo decesso ovvero la persona che nei 5 anni antecedenti al decesso ha condotto un rapporto ininterrotto di convi- venza con l’assicurato o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni; in loro assenza

c. i figli, nella misura in cui questi non rispondono ai requisiti di cui al punto a); in loro assenza

I requisiti per il diritto ai sensi del punto b) si configurano soltanto se la persona assicurata, mentre si trovava ancora in vita, aveva designato la persona beneficiaria mediante apposita comunicazione scritta alla Dire- zione (cfr. Appendice 7).

Dichiarazione 3 La persona assicurata ha facoltà di rilasciare una dichiarazione scritta alla Cassa pensione (cfr. Appendice 7) in cui vengono designati i beneficiari all'in- terno di una cerchia di aventi diritto e definiti gli importi parziali loro spettanti del capitale in caso di decesso.

Assenza di di- chiarazione

4 In assenza di una dichiarazione scritta da parte della persona assicurata circa la ripartizione del capitale in caso di decesso, tale importo spettante viene suddiviso all'interno della cerchia di aventi diritto definita in base all'ordine di successione di cui al cpv. 2 nel seguente modo:

in caso di più persone aventi diritto del gruppo a): al coniuge viene assegnata una quota del 50% mentre il 50% residuo viene attribuito in parti uguali ai figli e agli affiliati della persona deceduta per i quali sussiste il diritto a una rendita per orfani ai sensi dell'Art. 20. Se non esiste un coniuge, l'intero capitale in caso di decesso viene assegnato in parti uguali ai figli e agli affiliati della persona de- ceduta per i quali sussiste il diritto ad una rendita per orfani ai sensi dell'Art. 20.

In caso di più persone aventi diritto dei gruppi da b) e c), la suddivisione viene effettuata in parti uguali.

va rispettato obbligatoriamente l'ordine di cui al cpv. 2.

Entità 5 Il capitale in caso di decesso corrisponde al capitale di risparmio disponibile al momento del decesso. Esso viene ridotto del valore in contanti di tutte le rendite e le liquidazioni maturate a seguito del decesso.

Conti di risparmio straordinari

6 Eventuali capitali di risparmio straordinari vengono versati a tutti i gruppi di persone come capitale supplementare in caso di decesso.

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