SEZIONE VII IGIENE E PULIZIA
ART. B48 - USO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE ADIBITI ACENTRI DI PRODUZIONE PASTI
L’Appaltatore assume l’obbligo della completa gestione dei Centri di Produzione Pasti.
Gli immobili, di proprietà comunale, destinati alla produzione dei pasti, sono concessi all'Appaltatore in comodato d’uso gratuito per tutta la durata del contratto.
Tali immobili sono destinati esclusivamente all’espletamento del servizio oggetto del presente appalto, così come identificati all'art. A1 e dalle planimetrie allegate al capitolato d'appalto, indicative della consistenza dei locali e degli spazi (Allegato B9 "Planimetrie Centri di Produzione Pasti").
L’Appaltatore ha la responsabilità della conservazione e della custodia dei beni di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto. Al termine del contratto, oppure prima secondo quanto previsto nel successivo art. B50 per i nuovi investimenti, tutti i cespiti dovranno essere restituiti all’Amministrazione Comunale nella stessa consistenza rilevata nel verbale di consegna e in buono stato di conservazione, attestato dalle registrazioni delle manutenzioni ordinarie programmate e periodicamente eseguite, fatto salvo il normale stato di deperimento derivante dall’uso.
L’Appaltatore dovrà provvedere alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, compreso l’adeguamento alle normative vigenti tempo per tempo, degli immobili e degli impianti di proprietà comunale conferiti in uso e di quelli che verranno successivamente conferiti con le modalità di cui al successivo art. B50.
L’Amministrazione Comunale si riserva di valutare la presa in carico di interventi di natura straordinaria che impattino in modo significativo e sostanziale sugli stessi.
L’esecuzione di eventuali interventi sugli immobili è in ogni caso subordinata all’ottenimento da parte dell’Appaltatore di un’autorizzazione preventiva dell’Amministrazione Comunale, nonché di tutte le autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa vigente. A seguito dell'ultimazione dei lavori dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Comunale tutta la documentazione attestante la regolarità degli interventi (certificazioni).
Gli interventi di manutenzione straordinaria sui beni di proprietà comunale dovranno essere completamente ammortizzati entro la scadenza del contratto; comunque nulla sarà dovuto all'Appaltatore per quote eventualmente non ammortizzate alla scadenza contrattuale, quando i beni saranno restituiti.
L'Appaltatore provvederà al monitoraggio costante tramite sistema informatico delle manutenzioni (ordinarie e straordinarie), dei guasti e degli interventi, dell’andamento dei consumi dei CPP, dandone evidenza all’Amministrazione Comunale tramite adeguata reportistica trimestrale.
ART. B49 - ATTREZZATURE, ARREDI, ALTRI BENI MOBILI STRUMENTALI MATERIALI E IMMATERIALI
Le attrezzature, i macchinari ed i beni mobili strumentali, nonché i beni immateriali attualmente in uso nei Centri di Produzione Pasti e nei terminali di distribuzione, costitutivi del ramo d’azienda, sono descritti nell’allegato del contratto ("Elenco dei beni costituenti l'azienda al 30.08.2020") di cui all’art.A3. Con la realizzazione degli investimenti di cui al successivo art.B50, la cui realizzazione è a totale carico dell’Amministrazione Comunale, i Centri di Produzione Pasti saranno dotati, se non risultano adeguate quelle in dotazione e ricomprese nel ramo d’azienda, di nuove attrezzature e beni strumentali di proprietà dell'Amministrazione Comunale e concessi in uso all’Appaltatore per lo svolgimento del servizio.
L’Appaltatore dovrà provvedere alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, compreso l’adeguamento alle normative vigenti, di tutte le attrezzature, macchinari e beni mobili nonché delle immobilizzazioni immateriali strumentali alla gestione del servizio, sia essi rientranti nel ramo d’azienda sia essi di proprietà comunale. In particolare, per quanto riguarda le attrezzature, si precisa che l'Appaltatore dovrà provvedere a sue spese alla loro manutenzione compresa
l'eventuale sostituzione dei pezzi di ricambio e la sostituzione integrale delle attrezzature non più riparabili.
L’Appaltatore ha la responsabilità della conservazione e della custodia dei beni di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto. Dovrà provvedere a fornire un piano di manutenzione ordinaria indicante, per ciascuna attrezzatura, la frequenza / periodicità degli interventi programmati di manutenzione ordinaria, nonché la reportistica trimestrale comprovante l’attuazione e le date degli interventi sia ordinari che straordinari realizzati. Al termine del contratto tutti i beni devono essere funzionanti e in buono stato, fatto salvo il deperimento ordinario dovuto all’utilizzo.
Tra gli obblighi a carico dell’Appaltatore vi è la sostituzione delle lavastoviglie obsolete e/o l’integrazione tempestiva in caso di implementazioni aggiuntive residuali che si ritenessero necessarie o opportune nelle strutture che progressivamente dovessero consentirne l'installazione, nonché le adeguate dotazioni di stoviglieria e posateria. Le caratteristiche tecniche che dovranno avere le lavastoviglie emergono dalle tipologie indicate nell’allegato Allegato 1 del contratto ("Elenco dei beni costituenti l'azienda al 30.08.2020")
Nel caso in cui nel corso di vigenza del contratto le apparecchiature (attrezzature fisse, mobili e arredi), anche quelle di proprietà comunale, non fossero più riparabili, la loro sostituzione, nonché lo smaltimento di quelle obsolete, è a totale carico dell'Appaltatore, che provvederà a richiedere preventiva autorizzazione all’Amministrazione Comunale. In questo caso dovrà comunque essere comunicata all’Amministrazione Comunale la tipologia (marca e modello) dell’apparecchiatura in sostituzione.
Al termine dell’appalto tutte le attrezzature acquistate dall’Appaltatore, che hanno sostituito sia quelle di proprietà comunale che quelle già costitutive del ramo d’azienda acquisito, saranno cedute con il ramo d’azienda al nuovo appaltatore. Le restanti attrezzature di proprietà comunale dovranno essere restituite all’Amministrazione Comunale nella stessa consistenza rilevata nei verbali di consegna e in buono stato di conservazione, fatto salvo il normale stato di deperimento derivante dall’uso.
L’ammortamento dei beni costitutivi del ramo d’azienda e degli investimenti effettuati per l’acquisizione di tutte le nuove apparecchiature in vigenza di contratto deve essere attuato secondo i criteri della normativa fiscale vigente.
Il valore dei beni non completamente ammortizzati, al termine del contratto, sarà determinato con il criterio del valore contabile residuo, ai fini della cessione del ramo d’azienda.
L’Amministrazione Comunale si riserva, nel corso di vigenza del contratto, di richiedere all’Appaltatore di mettere a disposizione le attrezzature e la stoviglieria collocate nei terminali di distribuzione, anche quelle di proprietà dell’Appaltatore, dei soggetti gestori dei centri estivi, che utilizzano le strutture scolastiche dal mese di giugno al mese di agosto per svolgere il servizio.
L’Appaltatore assume l’obbligo di corrispondere a tale richiesta, dietro impegno specifico dei gestori dei servizi estivi di restituire le attrezzature nelle stesse condizioni in cui sono state consegnate con apposito verbale, salvo risarcimento economico per danni arrecati.
L'Appaltatore provvederà al monitoraggio costante, tramite sistema informatico, delle manutenzioni (ordinarie e straordinarie), dei guasti e degli interventi, dell’andamento dei consumi dei Centri di Produzione Pasti, dandone evidenza all’Amministrazione Comunale tramite adeguata reportistica trimestrale.