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Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 4015 del 28.07.05 sez. IV, in merito alla definizione della “conven-zione urbanistica” quale “strumento dichiaratamente contrattu-ale frutto dell’incontro di volontà delle parti contraenti nell’esercizio dell’autonomia negoziale retta dal Codice Civi-le”, le parti convengono quanto segue:

13.1 – Superficie di vendita

1. Richiamata la delibera di Giunta Comunale con n. 199 del 28.9.2017, avente ad Oggetto: “Governo del territorio. Attua-zione previsioni PGT art.31bis.07 Piano delle Regole. Indivi-duazione Linee Guida e parametri indicativi d’istruttoria. Ap-provazione verbale Commissione Urbanistica, espressione parere favorevole ed avvio del procedimento istruttorio urbanistico per insediamento media struttura commerciale in via Buozzi.

Adempimenti conseguenti”, alla parte lottizzante viene conces-sa la possibilità di realizzare e mantenere una superficie di vendita alimentare fino a 1900 metri quadrati oltre ad una su-perficie per pubblico esercizio e somministrazione fino a me-tri quadrati 400 di Sul e un’area per uso terziario al piano primo per mq. 400,00 di sul.

Tale possibilità è subordinata al rispetto, da parte del lot-tizzante, di quanto sotto riportato:

a) garantire la promozione rilevante ed evidente, durante l’intera annualità, dei prodotti locali o legati alla storia

del territorio, la conoscenza dei metodi di produzione e di lavorazione dei prodotti e la storia delle aziende, della tra-dizione culinaria italiana, ed in particolare quella del ter-ritorio locale, anche attraverso l’organizzazione di almeno un evento/manifestazione in tema con cadenza annuale;

b) garantire la presenza nella filiera distributiva di produt-tori lombardi attraverso la commercializzazione, all’interno della superficie di vendita, di prodotti lombardi, per una quantità non inferiore al 20% delle differenti tipologie ali-mentari presenti, in coerenza con gli obiettivi di cui alla D.G.R. 1193/2013 relativi alla “valorizzazione dei prodotti lombardi e loro inserimento nella filiera distributiva”; non-ché a garantire la commercializzazione, nell’ambito della sud-detta percentuale, di prodotti locali tipici, lomellini e/o pavesi, legati al territorio, ove reperibili in base alle di-sponibilità stagionali, destinando agli stessi corner esposi-tivi dedicati, facilmente riconoscibili dalla clientela attra-verso specifiche pubblicizzazioni

c) garantire la degustazione dei suddetti prodotti tramite il reperimento di idonei spazi nelle adiacenze della struttura di vendita e comunque all’interno del complesso;

d) garantire l’attività di controllo e verifica nell’assolvimento degli adempimenti di cui sopra attraverso la presentazione all’Amministrazione Comunale, dietro specifica richiesta di quest’ultima, con cadenza semestrale di specifica

relazione di carattere descrittivo-documentale;

2. Per quanto riguarda l’impegno di cui ai punti a) e b) del precedente comma 1, la parte lottizzante si dovrà attenere al mantenimento delle merceologie indicate nella documentazione di cui all’elaborato B allegato al piano di lottizzazione, e che si intende completamente recepita nella presente conven-zione.

3. La parte lottizzante si impegna al mantenimento dei requi-siti richiesti ai precedenti commi 1 e 2, necessari per il mantenimento della superficie di vendita fino a metri quadrati 1900 anche in caso di successivo subentro nell’attività com-merciale.

La Giunta Comunale si riserva la facoltà di valutare possibi-li modifiche che si rendano necessarie a seguito di oggettiva e manifesta impossibilità di raggiungere gli obietti attraver-so il mantenimento dei requisiti previsti. L’impossibilità de-ve essere dimostrata attrade-verso la presentazione di specifica, adeguata e dettagliata documentazione attestante la presenza di criticità insormontabili nel mantenimento dei requisiti ri-chiesti per un periodo continuativo di almeno tre anni.

13.2 Utilizzo condiviso dei parcheggi di proprietà del sogget-to attuasogget-tore

1. La dotazione di parcheggi necessari per la media struttura di vendita, secondo quanto disposto dall’art. 31bis del Piano delle Regole del P.G.T., è soddisfatta con la realizzazione di

mq. 6.312,00 totali così suddivisi:

a) parcheggi ad uso pubblico al piano terra, nell’elaborato H 1 richiamato: metri quadrati 1.666.00;

b) parcheggi ad uso pubblico al piano interrato, individuati nell’elaborato G 1 richiamato, metri quadrati 4.646,00.

2. I parcheggi durante l’orario di apertura dell’attività com-merciale sono assoggettati alla seguente disciplina:

- regolamentazione della sosta con pagamento di ticket con ta-riffa equiparata a quella applicata dal Comune nei parcheggi limitrofi;

- i clienti del punto vendita sono esentati dal pagamento del ticket con dimostrazione della spesa eseguita nel punto vendi-ta entro un’ora e ½ dal parcheggio.

3. I parcheggi al di fuori dell’orario di apertura dell’attività commerciale, sono assoggettati alla seguente di-sciplina:

- parcheggi al piano terra: utilizzo libero privo di ticket, - i parcheggi al piano interrato risultano non accessibili in quanto chiusi,

- i parcheggi al piano interrato, per un numero massimo di 40 (quaranta) serate nell’arco di un anno, in concomitanza di e-venti patrocinati dal Comune, saranno accessibili ed utilizza-bili senza pagamento di alcuna tariffa.

L’utilizzo prevede le seguenti modalità:

- il Comune e la parte lottizzante dovranno condividere ogni

anno (entro il mese di marzo) il calendario delle serate con gli orari esatti di apertura del parcheggio interrato;

- durante gli orari di apertura previsti nel calendario, la custodia e la gestione in sicurezza del parcheggio interrato saranno ad esclusivo carico del Comune con espressa manleva di responsabilità per il soggetto lottizzante. Il Comune dovrà pertanto essere dotato di adeguata copertura assicurativa con primaria compagnia di assicurazione e valori congrui per la copertura dei rischi per la responsabilità civile per danni a persone e/o a cose e/o all’immobile.

Il Comune si impegna, altresì, ad attivare durante le ore di apertura idoneo servizio di vigilanza sul parcheggio interra-to.

In occasione delle suddette serate verrà redatto e sottoscrit-to tra le Parti verbale di consegna del parcheggio interrasottoscrit-to e sarà a carico del Comune l’obbligo di cura e pulizia dello stesso al termine dell’utilizzo.

Le Parti si riservano di modificare, di comune accordo, il ca-lendario e gli orari indicati nel caso di mutate condizioni legate ai flussi turistici o a sopravvenute diverse esigenze di organizzazione e gestione del servizio dei parcheggi.

4. Si dà atto che l’introito derivante dall’utilizzo dei par-cheggi di cui al presente articolo è a favore della parte lot-tizzante, in qualità di proprietaria delle aree, che si impe-gna comunque a mantenere tariffa equiparata a quella applicata

dal Comune.

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