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Variante convenzione urbanistica per la realizzazione esecutiva. dell intervento di trasformazione urbanistica dell area localizzata

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Academic year: 2022

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REPERTORIO N. RACCOLTA N.

Variante convenzione urbanistica per la realizzazione esecuti- va dell’intervento di trasformazione urbanistica dell’area lo- calizzata in Via Buozzi per la realizzazione di immobile de- stinato a media struttura di vendita, la progettazione e rea- lizzazione delle opere di urbanizzazione, la gestione della realizzazione di opere di interesse pubblico, e l'obbligo di cessione gratuita di aree da destinarsi a viabilità.

Legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) - Art. 28 (Lottizzazione di aree)

Legge 29 settembre 1964, n. 847 - Art. 16. (Contributo per il rilascio del permesso di costruire). Art.18 (Convenzione tipo) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)

Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12. (Legge per il governo del territorio)

Deliberazione Consiglio regionale 12 novembre 2013 n. X/187 (Nuove linee per lo sviluppo delle imprese del settore commer- ciale)

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (“Nuovo codice ap- palti”) - Art.20 (Opera pubblica realizzata a spese del priva- to) Art. 36 c. 4 (opere di urbanizzazione primaria funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica)

Consiglio di Stato – sez. IV – n.4015 del 28 luglio 05 (Con- venzioni urbanistiche quali atti negoziali tra privati)

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REPUBBLICA ITALIANA

Questo giorno ……… dell'anno ………., in Vigevano,

………..

Innanzi a me ……, Notaio …….

sono comparsi i Signori:

- ………, domiciliato per la carica presso la sede Municipale di cui oltre,

che interviene esclusivamente nella sua qualità di Dirigente del Settore Servizi Tecnici e Territorio in legale rappresen- tanza del:

- COMUNE DI VIGEVANO, con sede in Vigevano (PV),

Codice Fiscale 85001870188 di seguito denominato Comune;

ai sensi del Decreto Legislativo n° ….. del ….. – art.107, nonché dell’art.55 del Regolamento dei Contratti del Comune di Vigevano, tale nominato con Decreto del Sindaco ……, per dare esecuzione alle deliberazioni di Giunta Comunale ……., documen- ti che in copie conformi ai rispettivi originali si allegano al presente atto in uno sotto la lettera "A", onde ne formino parte integrante e sostanziale;

- ….., domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui oltre;

che interviene esclusivamente nella sua qualità di Presiden- te del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza della società:

- "CONAD CENTRO NORD SOCIETA' COOPERATIVA", ……..;

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di seguito denominata anche "Conad" o "parte lottizzante", munito dei necessari poteri in forza della delibera del Consi- glio di Amministrazione in data 16 aprile 2018, in copia con- forme all’originale si allega al presente atto sotto la lette- ra "B", onde ne formi parte integrante e sostanziale; società che interviene quale titolare della proprietà dell’area situa- ta nel Comune censuario ed amministrativo di Vigevano, indivi- duata come segue:

Catasto dei Fabbricati Comune di: VIGEVANO Foglio 35

Mappale 746 sub. 2 in Via Bruno Buozzi n. 20 n. 22 - P. S1-T- 1, categoria D/1, R.C. Euro 77.329,09;

Mappale 746 sub. 3 in Via Bruno Buozzi n. 20 n. 22 - P. 2, ca- tegoria A/3, classe 4, vani 10 - superficie catastale totale metri quadrati 307 - R.C. Euro 671,39;

Mappale 746 sub. 4 in Via Bruno Buozzi n. 20 n. 22 - P. 2, ca- tegoria A/3, classe 4, vani 8,5 - superficie catastale totale metri quadrati 190 - R.C. Euro 570,68;

oltre al bene comune non censibile

Mappale 746 sub. 1 in Via Bruno Buozzi - P.S1-T-1-2.

Esclusivamente ai fini della corrispondenza si precisa che l'area sulla quale insiste il complesso immobiliare in oggetto e quella scoperta annessa, figura censita nel Catasto Terreni del Comune di Vigevano (a partita 1) al Foglio 35, Mappale 746

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di Ett. 0.80.26 - ente urbano senza redditi.

Tra i suddetti Comparenti, della cui identità personale, qua- lifica e poteri io Notaio sono certo,

PREMESSO

A) che il sopraindicato intervenuto proprietario lottizzante ha dichiarato e confermato di avere la piena disponibilità delle aree interessate e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla conven- zione; detta area é pervenuta alla parte lottizzante per ac- quisto dalla società "LA CENTRALE R E S.R.L.", con atto da me Notaio ricevuto in data 5 luglio 2018 Repertorio n. 98699 Rac- colta n. 35.843;

B) che le aree di cui alla convenzione hanno una superficie territoriale totale di metri quadrati 7.936 e nel vigente Pia- no delle Regole del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 8.2.2010 e modificato con le Varianti al PGT sopravvenute ed approvate secondo modalità e procedure previste dalle normati- ve vigenti, hanno la destinazione urbanistica:

“Zone speciali ad alta densità” art. 31 bis del Piano delle Regole del P.G.T., come da certificato rilasciato dal Comune di Vigevano in data ………, documento che in, copia con- forme all'originale si allega al presente atto, sotto la let- tera "C", onde ne formi parte integrante e sostanziale, suc- cessivamente alla data del rilascio del quale non sono inter-

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venute modificazioni negli strumenti urbanistici di detto Co- mune ;

C) che tutto l’immobile è gravato da vincolo paesaggistico im- posto ai sensi del D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004, art. 142 VISTI

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 28.9.2017 avente ad Oggetto: “Governo del territorio. Attuazione previ- sioni PGT art.31bis.07 Piano delle Regole. Individuazione Li- nee Guida e parametri indicativi d’istruttoria. Approvazione verbale Commissione Urbanistica, espressione parere favorevole ed avvio del procedimento istruttorio urbanistico per insedia- mento media struttura commerciale in via Buozzi. Adempimenti conseguenti”;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 200 del 28.9.2017 avente ad oggetto: “Governo del territorio. Riqualificazione urbana e viabilistica di Piazza S. Ambrogio. Proposta di ac- cordo presentato dalla Diocesi di Vigevano. Parere favorevole ad accordo integrativo ex. art.11 L.n.241/90. Adempimenti con- seguenti”;

- deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 25.1.2018 a- vente ad oggetto: “Governo del territorio. Riqualificazione urbana e viabilistica di Piazza S. Ambrogio. Presa atto ed ap- provazione progetto definitivo presentato dalla Diocesi di Vi- gevano in esecuzione della delibera G.C. 200 del 28.9.2017.

Adempimenti conseguenti”;

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- la deliberazione G.C. n° 94 del 28 marzo 2018 con la quale è stato adottato il Piano di Lottizzazione (P.L.) relativo ad insediamento per media struttura di vendita localizzato in Via Buozzi su area identificata a N.C.T. del Comune di Vigevano al Foglio 35 Mappale 746 (sopra descritta),

fra i confini:

- a nord con ragioni di cui ai mappali 170, 172, 173, 175, 721, 719, 718, 717, 716, 15, 434 e 159;

- ad est con Via Leonardo da Vinci;

- a sud con Via Buozzi;

- ad ovest con ragioni di cui ai mappali 231, 359 e 32, salvo se altri e come meglio in fatto;

- la deliberazione G.C. n° 128 dell'11 maggio 2018 con la qua- le è stato approvato il P.L. ai sensi dell’art. 14 della L.R.

n. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

- la Convenzione urbanistica sottoscritta in data 13.07.2018 rep.nr. 98720 Notaio Almansi di Parma,

- la deliberazione G.C. n° …………. dell'……… con la quale è stato approvato la variante al P.L. ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 – OBBLIGO GENERALE

La parte lottizzante si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per lei vincolante e irrevocabile fino al comple-

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to assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente convenzione.

ART. 2 – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del pre- sente atto.

Fanno inoltre parte del presente atto, per formarne parte in- tegrante, i seguenti elaborati depositati in atti ed approvati dalla Giunta Comunale:

TAV. A RELAZIONE TECNICA P.G.46848 DEL 10.08.20

TAV. D PLANIMETRIA STATO ATTUALE P.G.45292 DEL 03.08.20 TAV. E SEZIONI STRADALI STATO ATTUALE P.G.46848 DEL 10.08.20

TAV. F PROGETTO PLANIVOLUMETRICO P.G.45292 DEL 03.08.20 TAV. G PLANIMETRIA GENERALE PROGETTO P.G.45292 DEL 03.08.20

TAV. G1 PROGETTO PIANO INTERRATO P.G.45292 DEL 03.08.20 TAV. G 2 PROGETTO PIANO TERRA, PRIMO E COPERTURA P.G.45292 DEL 03.08.20

TAV. G 3 PROSPETTI PROGETTO P.G.45292 DEL 03.08.20 TAV. G 4 SEZIONI PROGETTO P.G.45292 DEL 03.08.20

TAV. G 5 SEZIONI STRADALI PROGETTO P.G.46848 DEL 10.08.20 TAV. G 6 FOGNATURA ACQUA GAS P.G.46848 DEL 10.08.20

TAV. G 7 RETI TELEFONO, RETE ENEL E FIBRA OTTICA P.G.46848 DEL 10.08.20

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TAV. G 8 ILLUMINAZIONE PUBBLICA P.G.46848 DEL 10.08.20

TAV. G 9 TAVOLA SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE P.G.45292 DEL 03.08.20

TAV. G 10 SISTEMAZIONE AREE A VERDE P.G.45292 DEL 03.08.20 TAV. G 11 RENDER P.G.45292 DEL 03.08.20

TAV. H CALCOLO SUPERFICIE P.G.45292 DEL 03.08.20

TAV. H 1 CONTEGGIO AREE DA CEDERE P.G.45292 DEL 03.08.20 TAV. H 2 CONTEGGIO SUPERFICIE PERMEABILE P.G.45292 DEL 03.08.20

TAV. I TAVOLA COMPARATIVA P.G.45292 DEL 03.08.20

TAV. M COMPUTO OPERE DI URBANIZZAZIONE P.G.46848 DEL 10.08.20

TAV. O SCHEMA DI CONVENZIONE STATO MODIFICATO P.G.46848 DEL 10.08.20

TAV. O1 SCHEMA DI CONVENZIONE COMPARATIVA P.G.46848 DEL 10.08.20

TAV. P INDAGINE TRAFFICO P.G.45292 DEL 03.08.20 TAV. R PAESISTICA P.G.45292 DEL 03.08.20

2. La Parte lottizzante si obbliga a trasferire ai suoi suc- cessori od aventi causa a qualsiasi titolo le obbligazioni as- sunte con la presente convenzione, facendole trascrivere negli atti di trasferimento degli immobili ed obbligando gli stessi ad analogo trasferimento in caso di successive alienazioni.

ART 3. - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La convenzione disciplina l’esecuzione dell’intervento di tra-

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sformazione urbanistica dell’area localizzata in via Buozzi per la realizzazione di immobile destinato a media struttura di vendita, e la cessione gratuita di aree da destinarsi a vi- abilità.

La stessa disciplina altresì la realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle opere quali misure perequative da rea- lizzarsi ai sensi della D.C.R. n. 187 del 12.11.2013, con re- lative garanzie.

ART.4 - ATTUAZIONE

L'attuazione dell'edificazione citata all’art. 3 avverrà in conformità alle norme di cui alla presente convenzione e giu- sti gli elaborati grafici del Piano di Lottizzazione.

ART. 5 - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI

1. La Parte lottizzante potrà realizzare interventi per un massimo di 3.142,00 mq di Superficie utile lorda (Sul).

E’ prevista la realizzazione di una media struttura di vendita alimentare fino ad un massimo di 1900 mq di superficie di ven- dita ,di un’area per pubblico esercizio e somministrazione fi- no a 400 mq. di Sul e un’area per uso terziario al piano primo per mq. 400 di sul.

2. Il reperimento della superficie di vendita alimentare fino ad un massimo di 1.900 mq è subordinata al rispetto delle con- dizioni prescritte nel successivo art. 13, parag. 13.1.

3. I provvedimenti abilitativi costituiscono atti disgiunti dalla presente convenzione, soggiacciono alle procedure e nor-

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me vigenti al momento del loro rilascio e specificano nel det- taglio le caratteristiche degli interventi.

4. La parte lottizzante si impegna, per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, a dare attuazione alle previsioni del P.L. nel rispetto degli elaborati di cui all’elenco conte- nuto nel precedente art. 2 e nel rispetto delle vigenti leggi e regolamenti.

5. Per poter presentare la segnalazione di agibilità (S.C.I.A.) dell’edificio devono essere realizzate e ultimate tutte le opere di urbanizzazione di cui al successivo art. 6, paragrafo 6.1..

6. Ai sensi dell’art. 14, comma 12, L.R. n° 12 dell'11.03.2005, in sede di progettazione esecutiva potranno essere introdotte, senza necessità di variante al P.L., modi- fiche alle previsioni planivolumetriche che non alternino le caratteristiche tipologiche di impostazione del P.L. stesso, non incidano sul dimensionamento globale dell’insediamento e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale.

ART. 6 – OPERE DI URBANIZZAZIONE E OPERE QUALI MISURE PEREQUA- TIVE

6.1 Opere di urbanizzazione (art 36 c. 4 D.Lgs 50/2016) 1. La realizzazione delle opere di cui al presente paragrafo deve essere effettuata nel rispetto della normativa vigente al momento dell’affidamento dei lavori. A tal fine la parte lot-

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tizzante è tenuta ad individuare un referente per la realizza- zione delle opere e darne tempestiva comunicazione al Comune.

2. La parte lottizzante si impegna a realizzare le seguenti opere di urbanizzazione primaria, così come evidenziate sugli elaborati del progetto di P.L. (validate dal parere del Servi- zio Pianificazione Mobilità, Manutenzione Strade, Segnaletica e Accessori con nota del 23 marzo 2018 P.G. 19475) che saranno meglio precisate nel progetto esecutivo di cui al successivo comma 5:

a) ridimensionamento e riqualificazione della Via Buozzi e della Via Roma (da realizzarsi in parte su area già di pro- prietà comunale ed in parte su area da cedersi),

b) ridimensionamento del Viale Leonardo da Vinci (da realiz- zarsi su area già di proprietà comunale),

c) formazione di rotatoria (da realizzarsi in parte su area già di proprietà comunale ed in parte su area da cedersi).

3. La parte lottizzante si impegna altresì:

a) a presentare i progetti esecutivi delle opere di urbanizza- zione (entro i termini di cui al successivo comma 5) per l’ottenimento parere che sarà rilasciato dal Settore Servizi Tecnici e del Territorio;

b) a presentare un cronoprogramma per la realizzazione delle opere di urbanizzazione nel rispetto dei termini di cui all’art. 14 paragrafo 14.2;

c) a rendersi disponibile per l’effettuazione dei controlli in

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corso d’opera da parte del Settore Servizi Tecnici e del Ter- ritorio;

d) a concordare con il Settore Servizi Tecnici e del Territo- rio ogni eventuale modifica non sostanziale e priva di ricadu- te di carattere economico rispetto al progetto esecutivo vali- dato.

4. Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione deve essere coerente con il progetto definitivo integrante il P.L., con le osservazioni accolte e gli emendamenti introdotti in sede di approvazione definitiva o comunque concordati tra le parti in attuazione delle deliberazioni comunali.

5. I progetti esecutivi delle singole opere corredati dai com- puti metrici estimativi dettagliati redatti sulla base dei prezzi unitari risultanti dal listino prezzi della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Provincia, dovranno essere presentati entro 60 giorni dalla data di sot- toscrizione della presente convenzione per l’ottenimento del parere favorevole del Settore Servizi Tecnici e del Territo- rio.

6. Tutte le opere relative ai servizi a rete devono essere e- seguite, per quanto possibile, con le modalità previste dalla

“Direttiva per la realizzazione delle reti tecnologiche nel sottosuolo” impartita dal Ministero dei LL.PP. il 3 marzo 1999 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 in data 11 marzo 1999) e con i criteri di cui alla legge 1° agosto 2002 n° 166

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(“Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti” - Collegato alla finanziaria 2002), articolo 40 (“installazione di cavidotti per reti di telecomunicazioni”) Tutte le opere inerenti il ciclo delle acque devono essere approvate dal com- petente ente gestore della rete e allegate al progetto esecu- tivo.

7. La parte lottizzante assume a proprio totale carico gli o- neri per l'esecuzione delle seguenti opere complementari, af- ferenti le opere di urbanizzazione primaria di cui al presente articolo:

a) segnaletica stradale, verticale e orizzontale, ed eventuale segnaletica luminosa;

b) allacciamento autonomo con punto di consegna per la pubbli- ca illuminazione in modo da rendere possibile l’erogazione del servizio a soggetti diversi;

8. le opere di cui al presente paragrafo sono in parte da rea- lizzarsi su area già di proprietà comunale ed in parte su aree da cedersi al Comune secondo le disposizioni di cui al succes- sivo art. 7;

9. le opere di cui al presente paragrafo 6.1 ammontano a com- plessivi Euro 603.502,63 (seicentotremilacinquecentodue virgo- la 63).

6.2 Opere quali misure perequative (art. 20 del D.Lgs n.

50/2016)

1. La parte lottizzante, quale misure perequative da realiz-

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zarsi, ai sensi della D.C.R. n. 187 del 12.11.2013, esterna- mente all’area oggetto di P.L., ma funzionalmente ed urbani- sticamente ad essa connesse, si impegna nell’ambito dell’art.

20 del D. Lgs n. 50/2016 a realizzare le opere di riqualifica- zione della P.zza S. Ambrogio di cui al progetto approvato con delibera G.C. n. 25 del 25.1.2018.

2. Il progetto prevede sommariamente la realizzazione della riqualificazione urbana e viabilistica di P.zza S. Ambrogio come meglio dettagliato negli elaborati progettuali approvati.

(in particolare tavola A9 approvata con delibera di G.C. n.25 del 25.1.2018).

L’ammontare dell’intervento è stimato in Euro 599.834,65 (cinquecentonovantanovemilaottocentotrentaquattro virgola ses- santacinque).

La parte lottizzante si impegna:

a) a presentare un cronoprogramma, in seguito a progetto ese- cutivo approvato dall’Amministrazione Comunale, che, seppur non vincolante al fine dell’agibilità dell’edificio commercia- le, deve prevedere l’avvio dei lavori entro 60 gg. dal rila- scio del titolo abilitativo alla realizzazione delle opere da parte degli Enti competenti, fatte salve diverse indicazione da parte del Settore Servizi Tecnici e del Territorio.

b) a rendersi disponibile per l’effettuazione dei controlli in corso d’opera da parte del Settore Servizi Tecnici e del Ter- ritorio;

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c) a concordare con il Settore Servizi Tecnici e del Territo- rio ogni eventuale modifica non sostanziale e priva di ricadu- te di carattere economico rispetto al progetto esecutivo vali- dato.

3. Si dà atto che la riqualificazione della Piazza S. Ambrogio costituisce intervento funzionalmente connesso al comparto del P.L. e ricade in area di proprietà comunale; la sua realizza- zione deve intendersi comunque svincolata dall’intervento edi- lizio relativo alla media struttura di vendita oggetto della presente convenzione e della sua attuazione.

4. La parte lottizzante si impegna ad assumere a proprio cari- co, oltre la realizzazione dei lavori anche la nomina del Di- rettore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Qualora l'esecuzione delle opere non dovesse procedere in modo da assicurare il compimento dei lavori nel tempo indicato all’art. 14 parag. 14.3 per cause non ascrivibili alla parte lottizzante ma dipendenti da cause di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il ritrovamento di re- perti archeologici od altri e diversi impedimenti non diretta- mente ascrivibili a fatto e colpa della parte lottizzante, il Direttore dei Lavori provvederà a darne comunicazione ufficia- le al Comune, indicando le cause del ritardo e/o dell’impedimento alla prosecuzione.

In ipotesi di ritardo, di sospensione ovvero di impedimento

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alla ultimazione dei lavori di cui al presente paragrafo, per cause non imputabili a fatto e colpa della parte lottizzante, non potrà essere in alcun modo pregiudicata l’esecuzione, l’ultimazione ed il collaudo delle opere inerenti la struttu- ra di vendita di cui all’articolo 5 e le relative opere di ur- banizzazione di cui al precedente paragrafo 6.1 del presente art. 6.

5. L’amministrazione Comunale si riserva comunque, alla luce della rilevanza per la città di Vigevano dell’intervento di riqualificazione in oggetto, e nell’ambito degli indirizzi della deliberazione di G.C. n. 25 del 25.1.2018 con cui è sta- to approvato il progetto delle opere di cui al presente para- grafo, di realizzare direttamente l’intervento, anche in forma parziale, rivalendosi nei modi in vigore.

ART. 7 – AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE SU AREE COMUNALI E CESSIONE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE

L’Amministrazione Comunale consente alla parte lottizzante di realizzare le opere di cui all’ art. 6 sulle aree di sua pro- prietà, il cui obbligo di cessione é previsto ai sensi del successivo comma 1 del presente articolo, o già di proprietà comunale.

1. Le aree per l'urbanizzazione primaria di cui al precedente art. 6 paragrafo 6.1, per un totale di metri quadrati 700, sa- ranno da cedersi al Comune, in forma gratuita, come da obbligo assunto con la firma della presente convenzione.

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Le aree di cui al presente articolo sono individuate nella planimetria allegata al presente atto sotto la lettera "D" per farne parte integrante e sostanziale, e sono identificate al N.C.T. del Comune di Vigevano, come parte del Foglio 35 Mappa- le 746 per metri quadrati 700,00.

2. Le aree saranno cedute libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, da servitù passive apparenti e non apparenti, da usufrutti ed usi, da oneri e gravami, vincoli di ogni specie.

3. La Parte lottizzante si impegna, e a tal fine assume ogni onere conseguente, alla rettifica delle confinanze e delle consistenze delle aree da cedere al Comune, qualora ciò si renda necessario in sede di collaudo a causa di errori o di approssimazioni verificatesi in sede di attuazione; allo stes- so fine assumono ogni onere per frazionamenti, rettifiche di frazionamenti e atti notarili.

ART. 8 – TERMINI PER LA CONSEGNA DELLE AREE E MANUTENZIONE 1. Le aree di cui al precedente art. 7 dovranno essere conse- gnate contestualmente alla consegna delle opere di cui all’art. 6 paragrafo 6.1

2. Successivamente all’approvazione del P.L. si provvederà al frazionamento delle aree da cedersi, alla cessione delle stes- se al Comune di Vigevano a titolo gratuito e, contestualmente, alla consegna (nei termini stabiliti dal comma 1) delle stes-

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se.

3. Per il tempo in cui le aree di cui ai commi precedenti sa- ranno detenute dalla Parte lottizzante, graveranno sulla stes- sa i relativi oneri e responsabilità in ordine alla custodia e manutenzione delle stesse.

4. Rimangono a carico del lottizzante anche successivamente alla consegna, la manutenzione delle aiuole e del verde su via Buozzi così come le griglie di aerazione dei parcheggi inter- rati.

ART. 9 – COLLAUDO E PRESA IN CARICO DELLE OPERE

1. I lavori saranno eseguiti direttamente dal soggetto attua- tore nell’ambito delle disposizioni vigenti di cui al D. Lgs.

n. 50/2016 ed il collaudo sarà riservato al Settore Servizi Tecnici Comunali e del Territorio, o a tecnici incaricati dall’Amministrazione Comunale, il cui onere risulterà a carico della parte lottizzante con versamento del relativo importo entro 30 gg. dalla richiesta da parte del Comune.

2. Risulta altresì possibile, previa condivisione tra le par- ti, l’applicazione della disciplina di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata prevista all’art. 230 del D.P.R. n.207/2010 da parte del Collaudatore, con conseguente possibile riduzione proporzionale della cauzione a garanzia, nell’ambito delle modalità e procedure indicate nella vigente normativa.

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3. Ultimate le opere di cui all’art. 6 la parte lottizzante dovrà presentare al Comune una dichiarazione di avvenuta ulti- mazione.

Le opere verranno prese in carico dall’Amministrazione comuna- le entro 15 giorni dal collaudo con esito positivo da effet- tuarsi attraverso redazione di apposito verbale previo sopral- luogo congiunto tra le parti.

La manutenzione e la conservazione delle aree e delle opere, ancorché già cedute formalmente al Comune, resta a carico del- la parte lottizzante fino alla consegna al Comune delle stes- se.

4. Per gli interventi necessari alla riparazione, al ripristi- no, alla sostituzione o alla manutenzione delle opere di urba- nizzazione in tutto o in parte danneggiate o in altro modo ma- nomesse a causa degli interventi nei cantieri per la realizza- zione degli edifici sui lotti di proprietà degli operatori o dei loro aventi causa a qualsiasi titolo, ferma restando ogni altra azione a difesa dei propri diritti patrimoniali, il Co- mune può avvalersi anche della garanzia di cui all’articolo 12.

5. Le attività di collaudo dovranno concludersi entro 90 gg dalla formale comunicazione di fine lavori della parte lottiz- zante. E’ previsto un sopralluogo entro 30 giorni dalla comu- nicazione di avvenuta ultimazione delle opere, al fine di ri- levare e segnalare eventuali prescrizioni rispetto alle quali

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il lottizzante dovrà uniformarsi entro il termine previsto per il collaudo definitivo.

Per motivate ragioni può essere disposto anche il collaudo parziale di un complesso unitario di opere di urbanizzazione o di un lotto autonomamente funzionale, a richiesta motivata della parte lottizzante ovvero a richiesta del Comune.

ART. 10 – SCOMPUTI

1. L’Amministrazione Comunale acconsente allo scomputo della somma complessivamente dovuta per gli oneri di urbanizzazione, ai sensi dell’art.45 della L.R. n.12/05 in conformità alle normative vigenti relativamente alle opere di cui all’art. 6 paragrafo 6.1.

Lo scomputo viene effettuato relativamente ai costi delle ope- re come da computo metrico approvato di cui sopra, con appli- cazione dello sconto pari al 15% (quindici per cento) a garan- zia di congrua e adeguata compensazione dell’interesse pubbli- co alla luce delle condizioni vantaggiose conseguenti alla re- alizzazione diretta delle seguenti opere da parte del lottiz- zante:

a) ridimensionamento e riqualificazione della Via Buozzi e della Via Roma,

b) ridimensionamento del Viale Leonardo da Vinci, c) formazione di rotatoria.

2. Il costo di tali opere di urbanizzazione ammonta ad Euro 603.502,63 ( seicentotremilacinquecentodue,sessantatre) come

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risulta analiticamente dal computo metrico. Tale importo ri- bassato del 15% (quindici per cento) è pari ad Euro 512.977,24 (cinquecentododicimilanovecentosettantasette,ventiquattro).

3. Qualora l’ammontare relativo agli oneri di urbanizzazione di cui al successivo art. 11, risultasse superiore al valore indicato nel comma precedente, la differenza sarà conguagliata dalla parte lottizzante.

Qualora l’ammontare relativo agli oneri di urbanizzazione, ri- sultasse inferiore al valore indicato nel comma precedente, nulla è dovuto da parte del Comune alla Parte lottizzante.

Risulta escluso dallo scomputo il costo delle opere quali mi- sure perequative in quanto realizzate ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 11 - CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e al costo di costruzione è determinato in base al- le previsioni della deliberazione della Giunta Comunale assun- ta ai sensi dell'articolo 16 del D.P.R 380/2001 e s.m.i. ed è calcolato al momento del rilascio dei titoli abilitativi all’edificazione.

ART. 12 – GARANZIE PER L’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIO- NALI

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione la Parte lottizzante presenta, prestata dalla Compagnia Società Reale Mutua di Assicurazioni

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le seguenti fidejussioni, a prima richiesta e senza beneficio della preventiva escussione,

a) fidejussione per un importo di Euro 603.502,63 ( seicento- tremilacinquecentodue,sessantatre) pari al 100% (cento per cento) del valore delle opere di urbanizzazione di cui all’art 6 paragrafo 6.1, (come risulta dal computo metrico di cui agli artt. 6 paragrafo 6.1 e 10);

b) fidejussione per un importo di Euro 599.834,65 (cinquecentonovantanovemilaottocentotrentaquattro virgola ses- santacinque) pari al 100% (cento per cento) del valore dell’opera perequativa di cui all’art 6 paragrafo 6.2 da rea- lizzarsi ai sensi della d.c.r. n. 187 del 12.11.2013.

2. In caso di violazione degli obblighi assunti con la presen- te convenzione, il Comune potrà escutere la fidejussione, pre- via diffida all'esatto adempimento da trasmettere a mezzo rac- comandata, con la prescrizione di un termine di almeno 90 giorni per gli adempimenti.

Decorso inutilmente tale termine, il Comune potrà effettuare la rivalsa direttamente nei confronti del soggetto che ha pre- stato la fideiussione.

3. Nel caso l'ammontare del costo delle opere, desunto dai progetti esecutivi, superasse quello inizialmente garantito, la Parte lottizzante dovrà integrare l'importo della fidejus- sione a copertura e corrispondenza del superiore costo entro 15 gg. dalla richiesta da parte del Comune.

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4. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dalla parte lottizzante non vengono meno e non possono essere estin- te o ridotte, se non dopo che il successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione.

5. Le fidejussioni di cui al punto 1 del presente articolo po- tranno essere estinte solo previo conseguimento del collaudo positivo, di cui all’art. 9 della presente convenzione, con riferimento alle rispettive opere dalle stesse garantite e so- no a scadenza annuale prorogata automaticamente di anno in an- no.

6. La garanzia può essere ridotta in corso d’opera, su richie- sta della Parte lottizzante, quando una parte delle opere ri- conosciuta funzionalmente autonoma dal R.U.P. per la verifica e validazione dei progetti, sia stata regolarmente eseguita e, sempre previo collaudo, anche parziale, il Comune ne abbia ac- certato la regolare esecuzione.

7. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al benefi- cio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l’articolo 1944, secondo comma, del codice civile. In ogni caso il Parte lottizzante resta obbligata in solido con il fideiussore. La fideiussione è operativa e sog- getta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza ne- cessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilie- vo dell’inadempimento.

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ART. 13 - IMPEGNI INTEGRATIVI

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 4015 del 28.07.05 sez. IV, in merito alla definizione della “conven- zione urbanistica” quale “strumento dichiaratamente contrattu- ale frutto dell’incontro di volontà delle parti contraenti nell’esercizio dell’autonomia negoziale retta dal Codice Civi- le”, le parti convengono quanto segue:

13.1 – Superficie di vendita

1. Richiamata la delibera di Giunta Comunale con n. 199 del 28.9.2017, avente ad Oggetto: “Governo del territorio. Attua- zione previsioni PGT art.31bis.07 Piano delle Regole. Indivi- duazione Linee Guida e parametri indicativi d’istruttoria. Ap- provazione verbale Commissione Urbanistica, espressione parere favorevole ed avvio del procedimento istruttorio urbanistico per insediamento media struttura commerciale in via Buozzi.

Adempimenti conseguenti”, alla parte lottizzante viene conces- sa la possibilità di realizzare e mantenere una superficie di vendita alimentare fino a 1900 metri quadrati oltre ad una su- perficie per pubblico esercizio e somministrazione fino a me- tri quadrati 400 di Sul e un’area per uso terziario al piano primo per mq. 400,00 di sul.

Tale possibilità è subordinata al rispetto, da parte del lot- tizzante, di quanto sotto riportato:

a) garantire la promozione rilevante ed evidente, durante l’intera annualità, dei prodotti locali o legati alla storia

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del territorio, la conoscenza dei metodi di produzione e di lavorazione dei prodotti e la storia delle aziende, della tra- dizione culinaria italiana, ed in particolare quella del ter- ritorio locale, anche attraverso l’organizzazione di almeno un evento/manifestazione in tema con cadenza annuale;

b) garantire la presenza nella filiera distributiva di produt- tori lombardi attraverso la commercializzazione, all’interno della superficie di vendita, di prodotti lombardi, per una quantità non inferiore al 20% delle differenti tipologie ali- mentari presenti, in coerenza con gli obiettivi di cui alla D.G.R. 1193/2013 relativi alla “valorizzazione dei prodotti lombardi e loro inserimento nella filiera distributiva”; non- ché a garantire la commercializzazione, nell’ambito della sud- detta percentuale, di prodotti locali tipici, lomellini e/o pavesi, legati al territorio, ove reperibili in base alle di- sponibilità stagionali, destinando agli stessi corner esposi- tivi dedicati, facilmente riconoscibili dalla clientela attra- verso specifiche pubblicizzazioni

c) garantire la degustazione dei suddetti prodotti tramite il reperimento di idonei spazi nelle adiacenze della struttura di vendita e comunque all’interno del complesso;

d) garantire l’attività di controllo e verifica nell’assolvimento degli adempimenti di cui sopra attraverso la presentazione all’Amministrazione Comunale, dietro specifica richiesta di quest’ultima, con cadenza semestrale di specifica

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relazione di carattere descrittivo-documentale;

2. Per quanto riguarda l’impegno di cui ai punti a) e b) del precedente comma 1, la parte lottizzante si dovrà attenere al mantenimento delle merceologie indicate nella documentazione di cui all’elaborato B allegato al piano di lottizzazione, e che si intende completamente recepita nella presente conven- zione.

3. La parte lottizzante si impegna al mantenimento dei requi- siti richiesti ai precedenti commi 1 e 2, necessari per il mantenimento della superficie di vendita fino a metri quadrati 1900 anche in caso di successivo subentro nell’attività com- merciale.

La Giunta Comunale si riserva la facoltà di valutare possibi- li modifiche che si rendano necessarie a seguito di oggettiva e manifesta impossibilità di raggiungere gli obietti attraver- so il mantenimento dei requisiti previsti. L’impossibilità de- ve essere dimostrata attraverso la presentazione di specifica, adeguata e dettagliata documentazione attestante la presenza di criticità insormontabili nel mantenimento dei requisiti ri- chiesti per un periodo continuativo di almeno tre anni.

13.2 Utilizzo condiviso dei parcheggi di proprietà del sogget- to attuatore

1. La dotazione di parcheggi necessari per la media struttura di vendita, secondo quanto disposto dall’art. 31bis del Piano delle Regole del P.G.T., è soddisfatta con la realizzazione di

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mq. 6.312,00 totali così suddivisi:

a) parcheggi ad uso pubblico al piano terra, nell’elaborato H 1 richiamato: metri quadrati 1.666.00;

b) parcheggi ad uso pubblico al piano interrato, individuati nell’elaborato G 1 richiamato, metri quadrati 4.646,00.

2. I parcheggi durante l’orario di apertura dell’attività com- merciale sono assoggettati alla seguente disciplina:

- regolamentazione della sosta con pagamento di ticket con ta- riffa equiparata a quella applicata dal Comune nei parcheggi limitrofi;

- i clienti del punto vendita sono esentati dal pagamento del ticket con dimostrazione della spesa eseguita nel punto vendi- ta entro un’ora e ½ dal parcheggio.

3. I parcheggi al di fuori dell’orario di apertura dell’attività commerciale, sono assoggettati alla seguente di- sciplina:

- parcheggi al piano terra: utilizzo libero privo di ticket, - i parcheggi al piano interrato risultano non accessibili in quanto chiusi,

- i parcheggi al piano interrato, per un numero massimo di 40 (quaranta) serate nell’arco di un anno, in concomitanza di e- venti patrocinati dal Comune, saranno accessibili ed utilizza- bili senza pagamento di alcuna tariffa.

L’utilizzo prevede le seguenti modalità:

- il Comune e la parte lottizzante dovranno condividere ogni

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anno (entro il mese di marzo) il calendario delle serate con gli orari esatti di apertura del parcheggio interrato;

- durante gli orari di apertura previsti nel calendario, la custodia e la gestione in sicurezza del parcheggio interrato saranno ad esclusivo carico del Comune con espressa manleva di responsabilità per il soggetto lottizzante. Il Comune dovrà pertanto essere dotato di adeguata copertura assicurativa con primaria compagnia di assicurazione e valori congrui per la copertura dei rischi per la responsabilità civile per danni a persone e/o a cose e/o all’immobile.

Il Comune si impegna, altresì, ad attivare durante le ore di apertura idoneo servizio di vigilanza sul parcheggio interra- to.

In occasione delle suddette serate verrà redatto e sottoscrit- to tra le Parti verbale di consegna del parcheggio interrato e sarà a carico del Comune l’obbligo di cura e pulizia dello stesso al termine dell’utilizzo.

Le Parti si riservano di modificare, di comune accordo, il ca- lendario e gli orari indicati nel caso di mutate condizioni legate ai flussi turistici o a sopravvenute diverse esigenze di organizzazione e gestione del servizio dei parcheggi.

4. Si dà atto che l’introito derivante dall’utilizzo dei par- cheggi di cui al presente articolo è a favore della parte lot- tizzante, in qualità di proprietaria delle aree, che si impe- gna comunque a mantenere tariffa equiparata a quella applicata

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dal Comune.

ART. 14 – TEMPI DI ATTUAZIONE E DECADENZA

1. Il presente Piano attuativo ha validità massima di 10 (die- ci) anni con decorrenza dalla data della sottoscrizione della presente convenzione.

E’ necessaria una preventiva autorizzazione del Comune di Vi- gevano al fine di richiedere la proroga dei termini per l’esecuzione delle opere, salvo che ciò sia conseguente a for- male richiesta del Comune di Vigevano o derivante da fatti ed eventi imprevedibili che comportano impossibilità nell’esecuzione non imputabile alla parte lottizzante.

2. I lavori relativi alle opere di urbanizzazione verranno e- seguiti sotto il controllo del Settore Servizi Tecnici e del Territorio, che potrà emettere direttive per assicurarne la conformità con le previsioni progettuali. Le opere di urbaniz- zazione di cui al paragrafo 14.2 dovranno essere eseguite con- testualmente all’edificio, in modo da poter garantire allo stesso la presenza dei necessari servizi.

3. A collaudo effettuato, secondo le modalità di cui al prece- dente art. 9, il Comune di Vigevano dovrà prendere in consegna le opere di sua spettanza.

4. Sono a carico della parte lottizzante i seguenti oneri e obblighi:

- l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati indicati dal Comune, di tutte le prove che verranno ordinate dal Settore

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Servizi Tecnici e del Territorio, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nelle opere di urbanizzazione, com- presa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dallo stesso Settore Servizi Tecnici e del Territorio su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di ef- fettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato.

14.1 Termini relativi all’intervento edilizio

Gli interventi di cui all’art. 5 devono essere realizzati en- tro il termine massimo di 10 (dieci) anni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

L’edificio non potrà essere dichiarato agibile se non succes- sivamente alla presentazione della dichiarazione di fine lavo- ri relativa alle opere di urbanizzazione di cui all’art 6 pa- ragrafo 6.1.

14.2 Termini relativi alla realizzazione delle opere di urba- nizzazione

Le opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 6 paragra- fo 6.1. devono essere ultimate e consegnate entro 36 (trenta- sei) mesi dal rilascio del relativo titolo abilitativo da par- te degli Enti competenti e comunque prima della segnalazione certificata di agibilità (SCIA) relativa alla media struttura di vendita.

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14.3 Termini relativi alla realizzazione delle opere quali mi- sure perequative

Le opere di cui all’art. 6 paragrafo 6.2. devono essere ulti- mate e consegnate entro 24 (ventiquattro) mesi dal rilascio del relativo titolo abilitativo da parte degli Enti competen- ti.

ART. 15 - SPESE

1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pu- re le spese afferenti la redazione dei tipi di frazionamento delle aree da cedersi, quelle inerenti i rogiti notarili e o- gni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo del Parte lottizzante

2. Le spese tecniche per la redazione del Piano di Lottizza- zione e dei relativi allegati, per i frazionamenti, per la progettazione e la direzione lavori delle opere di urbanizza- zione sono estranee alla presente convenzione.

ART. 16 – TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI

La Parte lottizzante rinuncia ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della pre- sente convenzione.

La Parte lottizzante autorizza il signor Conservatore dei Re- gistri Immobiliari alla trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni

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responsabilità.

Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che tutte le cessioni di aree e manufatti il cui obbligo é previsto dal presente atto, saranno realizzate in esecuzione del Piano di Lottizzazione.

ART. 17 ASSUNZIONE DEL PERSONALE

Il soggetto attuatore si impegna a contribuire al sostegno oc- cupazionale della Comunità locale privilegiando, nella ricerca di personale addetto per nuove assunzioni, soggetti residenti del Comune di Vigevano, in relazione alle specifiche esigenze aziendali e previa verifica del livello di rispondenza ai re- quisiti legati al ruolo e alla mansione ricercata.

ART. 18 RICHIAMO CONVENZIONE FIRMATA

Viene qui richiamata in toto la convenzione urbanistica già firmata con tutti gli obblighi inerenti.

ESONERO DALLA LETTURA DEGLI ALLEGATI

I Comparenti, di comune accordo, mi dispensano dal dare let- tura degli allegati.

CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I Comparenti autorizzano me Notaio al "trattamento" dei "da- ti personali" contenuti nel presente atto per dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere a doveri di legge e per esigen- ze organizzative d'ufficio.

Richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto che, dattiloscritto

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da persona di mia fiducia sotto mia cura, ed in parte scritto di mia mano su nove fogli ed in trentatre facciate, è stato sottoscritto, unitamente all'allegato "D", dai Comparenti e da me Notaio, alle ore ……, previa lettura da me datane ai Compa- renti stessi che l'approvano.

CONAD CENTRO NORD ---

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