• Non ci sono risultati.

ART. 29 PENALITÀ

Ufficio Tecnico – Manutentivo delle Strutture ed Immobili

1) VIOLAZIONI A PRESCRIZIONI PARTICOLARI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

Le penalità saranno applicate in base alle norme del Dlgs. 50/2016 e del Nuovo Capitolato Generale di Appalto per LL.PP. D.M.LL.PP. n° 145/2000 per quanto applicabile.

In caso di inadempienza perdurante e/o ripetuta, salvo i più gravi provvedimenti di cui sotto, l'Amministrazione ha la facoltà di sospendere i pagamenti finché l'Appaltatore non dia prova di sufficiente organizzazione, attitudine e volontà di assolvere lodevolmente agli impegni assunti.

Qualora il ritardo nell’adempimento comporti una penale superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale al momento dell'inadempienza (comprensivo degli importi di eventuali perizie di variante approvate) il Responsabile del procedimento promuove l’avvio della procedura di cui all’art.108 del D.Lgs n° 50/2016.

1.1) Violazione alla normativa regolante i subappalti.

Ferme restando le sanzioni di legge e ogni altra azione che la Stazione Appaltante riterrà opportuno intraprendere nei confronti dell’Appaltatore, le violazioni di quanto previsto dall’articolo 11 daranno luogo alle seguenti sanzioni economiche:

a) Violazione della normativa di cui all’articolo. 11 relativamente all’aver avviato prima della autorizzazione subappalti o cottimi (art.11 paragrafo 5):

penale giornaliera pari al 1 per mille dell’importo d’ogni subappalto o cottimo, iniziato prima dell’autorizzazione;

b) Violazione di quanto previsto al paragrafo 5 dell’art.11 (applicazione di prezzi superiori al 20% di quelli di aggiudicazione ):

applicazione di una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale dell'appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.

c) Ritardo rispetto al termine di cui all’articolo 11 paragrafo 8 (denunzia agli enti previdenziali):

penale giornaliera pari allo 0,5% per mille dell'importo contrattuale dell'appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante, derivanti da atti deliberativi, esecutivi al momento dell’inadempienza.

1.2) Violazione della normativa antimafia

Violazione normativa di cui all’articolo 12 – paragrafo 3:

penale pari allo 0,5 per mille riferito al valore d’ogni subappalto;

1.3) Mancato rispetto dei termini d’inizio e fine lavori e degli ordini di servizio impartiti dalla Direzione dei lavori

a. Ritardo rispetto ai termini di trasmissione denuncia inizio lavori di cui all’articolo. 14 lettera a) paragrafi: 3 e 4:

applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell’importo contrattuale d’appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante, derivati da atti deliberativi, esecutivi al momento dell’inadempienza.

b. Ritardo rispetto ai termini d’inizio lavori di cui all'articolo 14 - lettera a) - paragrafo 5:

applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell’importo contrattuale d’appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante, derivati da atti deliberativi, esecutivi al momento dell’inadempienza.

c. Ritardo rispetto ai termini di presentazione del programma operativo di cui all’articolo 14 – lettera a) - paragrafi 6, 7, 8:

applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell’importo contrattuale d’appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante, derivati da atti deliberativi, esecutivi al momento dell’inadempienza.

Ufficio Tecnico – Manutentivo delle Strutture ed Immobili

d. Ritardo rispetto ai termini d’avanzamento mensile dei lavori desunti dal programma operativo di cui all'articolo 14 - punto a) - paragrafo 11:

applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell’importo contrattuale d’appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante, derivati da atti deliberativi, esecutivi al momento dell’inadempienza.

e. Ritardo rispetto ai termini d’ultimazione lavori di cui all'articolo 14 - lett. a) - paragrafo 15 e articolo 16 - lettera a) - paragrafo 4:

applicazione di una penale giornaliera pari all’1 per mille dell’importo contrattuale d’appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante, derivati da atti deliberativi, esecutivi al momento dell’inadempienza).

f. Ritardo rispetto ai termini d’inizio e/o ultimazione dei lavori manutentori di cui all'articolo 16 - lettera c) - paragrafo 7:

applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell’importo contrattuale dell’appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi, esecutivi al momento dell’inadempienza.

g. Mancato rispetto degli ordini impartiti con Ordini di Servizio dalla Direzione dei Lavori: per ciascun inadempimento €. 500,00, ritardo nell’adempimento degli ordini con scadenza (contenuti negli Ordini di Servizio impartiti dalla Direzione dei Lavori) per ogni giorno di ritardo : applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell’importo contrattuale dell’appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi, esecutivi al momento dell’inadempienza

1.4) Inosservanza alle norme di sicurezza e igiene del lavoro di cui all'articolo 22

Per ciascuna infrazione sarà comminata una somma pari alla sanzione penale comminata anche a titolo d’oblazione.

1.5) Inosservanza delle prescrizioni relative al controllo del personale di cantiere

Violazione alla normativa nel controllo del personale di cantiere di cui all'articolo 24 paragrafo 6-7-8:

per l'infrazione è prevista una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale d'appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'infrazione;

la penale non potrà, comunque, essere inferiore ad € 1.000,00, per ogni infrazione successiva alla prima la penale di cui sopra ed il relativo limite minimo andrà aumentato del 50%.

1.6) Mancato rispetto degli oneri dell'Appaltatore per inadempienze rispetto a quanto previsto dall'articolo 25 – ONERI VARI

Per eventuali inadempienze rispetto a quanto prescritto dall'articolo 25 si darà luogo all'applicazione della penale di cui al punto due del presente articolo.

Per inadempienze rispetto a quanto prescritto alla lettera A) - punto 18 dell’articolo 25 sarà applicata una penale non inferiore ad € 260,00 al giorno, dal momento della contestazione al momento dell’installazione del cartello di cantiere , oltre la sanzione amministrativa di cui all’articolo 21 del DLgs n. 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. – “Nuovo Codice della Strada”.

2) VIOLAZIONI ALLE PRESCRIZIONI GENERALI DEL CAPITOLATO SPECIALE

Le trasgressioni alle prescrizioni generali del presente Capitolato, (con esclusione di quelle particolari di cui al precedente punto uno), la mancata o ritardata osservanza degli ordini del Direttore dei Lavori, la lentezza nell’esecuzione dei lavori, la deficienza d’organizzazione, il danneggiamento dei manufatti e materiali dell'Amministrazione, saranno passibili di penalità.

Le penalità saranno applicate nella misura giornaliera dello 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale.

Ufficio Tecnico – Manutentivo delle Strutture ed Immobili

In caso d’inadempienza grave o ripetuta, agli obblighi contrattuali, salvo più gravi provvedimenti, l'Amministrazione ha la facoltà di sospendere i pagamenti finché l'Appaltatore non dia prova di sufficiente organizzazione, attitudine e volontà d’assolvere lodevolmente agli impegni assunti.

Per tutte le sospensioni di pagamento di cui sopra, l'appaltatore non avrà diritto ad alcuna pretesa di qualsiasi titolo.

ART. 30

Documenti correlati